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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 16 gennaio 2007

 

 


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Nel bando di gara non si può tralasciare alcune norma

Consiglio di Stato,  sentenza n. 12 dell’ 8 gennaio 2007 - Nuovo orientamento del Consiglio di Stato: se un bando di gara non prevede esplicitamente una disposizione contenuta nella Legge (nella specie richiesta dell’autorizzazione ministeriale alle Società di intermediazione Finanziaria per l’emissione delle cauzioni provvisorie), non è colpa delle Imprese se non hanno ottemperato, ma dell’Amministrazione che ha redatto un bando illegittimo per violazione di una norma imperativa di legge. 

Di contro:

Consiglio di Stato,  sentenza n. 700 dell’11 febbraio 2003  - Un obbligo discendente direttamente dalla legge si impone anche se non è richiamato dalla lex specialis della gara.

Tar Puglia, Lecce,  sentenza n. 3321 dell’ 8 giugno 2006 - Se prevista dalla Legge, anche se non espressamente richiesta dal bando, la cauzione provvisoria è una delle conditio sine qua non per partecipare ad una gara: vige l’ obbligo in capo ad ogni offerente di  conoscere la normativa che regola le procedure ad evidenza pubblica ; attenzione quindi al decreto legislativo 163/2006 che, dal 1 luglio 2006, impone tale obbligo anche agli appalti di servizi e forniture. 

Tar Sicilia, Catania,  sentenza n.  2121 del 3 novembre 2006 - Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate. 

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato,  sentenza n.  44  dell’ 11 gennaio 2006  -  Quanto previsto dall’art. 30 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 145, comma 50, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in tema di apertura anche agli Intermediari Finanziari della possibilità di essere garanti negli appalti pubblici di lavori, deve essere contemplata dalla lex specialis della gara in quanto riconducibile direttamente al dettato normativo primario.

Consiglio di Stato,  sentenza n.  819  del 24 febbraio 2005  - Anche se , al  momento della gara, nessun intermediario finanziario risulta  munito dell’autorizzazione di cui al D.p.r 115/2004, tale circostanza non puo’  implicare l’obbligo per le stazioni appaltanti di accettarne la garanzia, non potendosi imporre alle stesse un’interpretazione della legge che si risolveva in una violazione della stessa.

E’ stato emanato il d.p.r. 30 marzo 2004, n.115 per i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU n. 104 del 5-5-2004) : testo in vigore dal: 20-5-2004 (file DPR 115 2004.doc)

Tar Puglia, Bari, sentenza n. 3526 decisa il 27 luglio 2005 - La validità della cauzione fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari è subordinata al possesso, da parte degli stessi,  dell’autorizzazione da parte del competente Ministero del tesoro (ed ora dell’economia e delle finanze) all’esercizio dell’attività di prestazione di garanzia, siccome prescritto dall’art. 30 L. n. 109 del 1994, come modificato dall’art. 145, co. 50, L. n. 388 del 2000.


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Affidamento di un servizio pubblico locale senza gara

Consiglio di Stato,  sentenza n. 5 dell’ 8 gennaio 2007 - Qualora nello statuto di una Società per Azioni con partecipazione di capitale pubblico, venga sancito che i poteri appartengono agli organi sociali, e  nel contempo non venga però  previsto alcun raccordo tra gli enti pubblici territoriali e la costituzione degli anzidetti organi, non esistono le condizioni per il cd “controllo analogo” per legittimare l’affidamento in house del relativo servizio pubblico. 


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Il diritto dell’impresa al risarcimento dei danni patiti per avere confidato nell’affidamento dell’appalto

Tar Lazio, Roma,  sentenza n. 77 del 10 gennaio 2007 - Lesione dell’affidamento: l’espressa previsione della necessità di indennizzare il privato in ordine ad eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell’ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto. 


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La proprietà dei marciapiedi

Consiglio di Stato, sentenza  n. 7 dell’ 8 gennaio 2007 - Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante, e perciò si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada: aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case, è palesemente irrazionale. 


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Il potere di autotutela può essere esercitato anche sugli atti viziati di incompetenza

Consiglio di Stato,  sentenza n. 10 dell’ 8 gennaio 2007  - Il potere di autotutela, con il quale l’ordinamento attribuisce all’amministrazione di poter emendare autonomamente l’azione amministrativa dalle illegittimità commesse, spetta per definizione all’organo che ha adottato l’atto asseritamene contrario alle regole di diritto che ne disciplinano l’attività: anche gli atti viziati da incompetenza possono essere annullati.


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Un’impresa legittimamente esclusa non può ricorrere all’aggiudicazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 17 dell’ 8 gennaio 2007  - Il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione, non ha interesse all’impugnazione, in quanto non ha interesse a contestare l’aggiudicazione, non potendo trarre alcun vantaggio o beneficio dall’annullamento degli atti di gara e, pertanto, dedurre vizi attinenti la posizione dell’aggiudicatario.


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Il Consiglio di Stato ci insegna che…

Consiglio di Stato, sentenza n. 45 del 10 gennaio 2007 - Il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare alla selezione dell’impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione, appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte appaltante:  ancorare, perciò, l’esito di una tale scelta ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato.