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Non
c’è pace per il Codice dei contratti ed inoltre attenzione: con il
primo di febbraio il mancato pagamento della tassa implica l’esclusione
da tutti gli appalti, lavori, forniture e servizi di importo superiore
a150.000 euro: Si dovrà scriverlo sul bando!
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Le
audizioni del Ministro Di Pietro in Parlamento per la modifica del decreto
legislativo 163/2006
Il
giorno mercoledì 17 gennaio 2007 presso la VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera
si è svolta l’ Audizione del Ministro delle infrastrutture,
Antonio Di Pietro, sulle problematiche riguardanti il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006
Il
giorno mercoledì 17 gennaio 2007 presso la VIII Commissione permanente
(Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato
si è svolta l’ Audizione del Ministro delle infrastrutture,
Antonio Di Pietro, sulle problematiche riguardanti il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006
Il
ministro Di Pietro interviene in sede di replica, confermando la propria
disponibilità a inserire le disposizioni innovative nell'ambito di un
ulteriore decreto correttivo e ad assicurare l'approvazione del primo
decreto correttivo nella formulazione originaria, fatto salvo comunque il
recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni, dalla
Conferenza unificata, e dal Consiglio di Stato. Dopo essersi riservato di
introdurre nuove norme per il coordinamento del codice con la legislazione
vigente nell'ambito di un futuro schema di decreto, si sofferma
sull'istituto della finanza di progetto, precisando di considerare già
applicabili in via amministrativa le procedure finanziarie indicate dal
senatore Grillo e di condividere, in ogni caso, la proposta di prevedere
una disciplina di carattere legislativo.
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Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
l'anno 2007.
Con
deliberazione
del 10 gennaio 2007 [cfr
notiziario del 15 gennaio] l’Autorità
ha determinato, per l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai
fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento.
La
Deliberazione entra
in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate
da quella data in poi.
Il
contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata
all’esecuzione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi e
forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro
L’Autorità
ha, altresì, approvato le istruzioni
operative rivolte agli anzidetti soggetti in merito all’applicazione
della deliberazione del 10 gennaio 2007 ed, in particolare, sulle modalità
di funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione
Per
avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di
gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la
data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
La
data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di
pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull’Albo
Pretorio ove previsto dal Codice
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Sopraluogo
eseguito solo all’esterno della struttura carceraria ove si eseguiranno
i lavori: legittima l’esclusione
Tar
Campania, Napoli, sentenza n. 432 del 18 gennaio 2007 - Il
sopraluogo effettuato all’esterno della struttura carceraria
non può essere assimilato al sopraluogo che, prescritto dalla
normativa di gara, prevede una ricognizione-ispezione dell’immobile
specifico per verifica e individuazione delle singole parti abbisognevoli
degli adeguati interveti riparatori: tra i due concetti non vi è
coincidenza già dal punto di vista terminologico inerendo soltanto
al sopraluogo all’interno, e non a quello all’esterno della struttura,
il portarsi fisicamente “sopra il luogo” in cui si deve operare (nella
specie il campo operativo è costituito da immobili da ristrutturare in
chiave antisismica).
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Per
ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%,
nell’attestazione Soa deve comparire la certificazione del
possesso del sistema di qualità
Tar
Friuli Venezia Giulia, Trieste, sentenza n. 36 dell’ 11 gennaio
2007 - Così
come la mancata presentazione dell’offerta non potrebbe non comportare
l’esclusione della domanda di quel partecipante, – indipendentemente
da un’espressa sanzione di esclusione - allo stesso modo la mancata
produzione di uno degli altri adempimenti richiesti sempre tra le
condizioni di partecipazione non può che comportare la medesima
conseguenza. : la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire alcuna
integrazione o regolarizzazione del requisito mancante.
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Deve
sussistere una sostanziale corrispondenza tra i requisiti posseduti e
la parte del servizio effettuata da ciascuna delle imprese associate
Tar
Campania, Napoli, sentenza n. 364 del 17 gennaio 2007 - L’attestazione
soa e e la certificazione di qualità ISO 9000.costituiscono
senz’altro requisiti di carattere soggettivo imposte a ciascuna
partecipante all’associazione temporanea di impresa mentre la
valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei
raggruppamenti, quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo
(come il fatturato), va effettuata, in via di principio, cumulativamente,
tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a
tutte le imprese raggruppate.
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Giurisprudenza
in applicazione al dl 163/2006:
La
tutela della concorrenza deve essere rispettata in tutta l’attività
contrattuale della pubblica amministrazione
Consiglio
di Stato, sentenza n. 30 del 10 gennaio 2007 - Per
qualsiasi contratto che la pubblica amministrazione andrà a stipulare con
un privato, comprese quindi le convenzioni, devono essere rispettati i
principi europei di tutela della concorrenza valevoli al di là dei
confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare
restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della
libertà di competizione
Documentazione
correlata:
Per
il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 –
art. 2) il procedimento di selezione del miglior contraente attua i
principi di imparzialità e buon andamento enunciati dalla Costituzione
(art. 97) e garantisce la concorrenza tra le imprese: mentre le
leggi nazionali sono poste a tutela dell’interesse pubblico nel
predisporre adeguati strumenti di ricerca e selezione del contraente
adatto a specifiche esigenze, la normativa di derivazione europea si pone
come garante della libera concorrenza e quindi di osservanza del noto
principio della par condicio
Il
riferimento alla Legge 241/90 (così come modificata dalla L. 15/2005)
nell’articolo 2 comma 3 del Codice degli appalti pubblici
(decreto legislativo 163/2006) rende obbligatoria, come già evidenziato
dal Ministero per le politiche comunitarie con la circolare numero 8756
del 6 giugno 2002, l’applicazione dei principi comunitari anche
agli appalti sotto soglia
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La
negoziazione con tutti gli offerenti costituisce un elemento essenziale
della procedura negoziata
Tar
Lombardia, Milano, sentenza n. 8 dell’11 gennaio 2007 - La
disciplina della procedura negoziata, dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006,
presuppone che si svolga una negoziazione che non può essere riservata al
solo concorrente che abbia proposto, sin dall’inizio, il prezzo più
basso, ma deve svolgersi tra l’ente aggiudicatore e i vari concorrenti
al fine di arrivare alla scelta del prezzo più conveniente per la
fornitura del servizio. Il comma 40 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del
2006, definisce invero le procedure negoziate come «le procedure in cui
le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto»; va altresì
ricordato che il successivo art. 226 stabilisce che «nel caso … delle
procedure negoziate … gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e
per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o
a negoziare».
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Le
Sentenze della Corte di Giustizia Europea
Sulla
nozione di appalto pubblico di lavori e sulla modalità di calcolo del
valore dell'appalto merita di essere segnalato quanto riportato nella
sentenza della Corte di Giustizia Europea n.C-220/05 del 18 gennaio 2007
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