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Gli
atti del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 di modifica al decreto
legislativo 163/2006
DECRETO
LEGISLATIVO: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62
Decreto
legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri della Conferenza
unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, che
garantisce il pieno rispetto del dettato del recente Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, apportando alcune
necessarie modifiche che rideterminano l’efficacia temporale di istituti
nuovi (lasciando inalterato quanto previsto come obbligatorio dagli
indirizzi comunitari) e apportano correzioni formali in funzione di una
maggiore razionalizzazione della normativa, sia in termini di costi sia di
semplificazione delle procedure
DECRETO
LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE
Schema
di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti,
che contiene ulteriori norme modificative e correttive del medesimo Codice
dei contratti pubblici (in materia di procedura negoziata con e senza
bando, accordi quadro, misure per rafforzare la vigilanza in materia di
contratti pubblici), finalizzate ad accrescere la trasparenza, a snellire
le procedure, a garantire una maggiore aderenza al dettato comunitario;
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Comunicato
Stampa OICE 18/1/2007
Apprezzata
dai progettisti la proroga della sospensione di alcune parti del Codice
Appalti.
Rimarranno
quindi sospese ancora per diversi mesi le norme del Codice dei contratti
relative all'appalto integrato, al dialogo competitivo, all'avvalimento,
alle centrali di committenza e alla trattativa privata.
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Deliberazione
Aut. vig. contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 17/1/2007 n. 5
Oggetto
della controversia sottoposta all’Autorità riguarda la richiesta di
annullamento della gara presentata da un’impresa ritenendo non conforme
alle prescrizioni del bando di gara l’operato del Seggio di gara che non
ha proceduto ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria della gara
stessa nel giorno ed nell’ora indicata dal bando (6.12.2006) ma,
riconoscendo ammissibile far effettuare, a favore di alcuni concorrenti,
la regolarizzazione della documentazione presentata in gara, ha provveduto
ad aggiornare la seduta al 14.12.2006.
Giurisprudenza
richiamata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 4657 del 25 luglio 2006 - Il principio di continuità
delle gare pubbliche è un principio meramente tendenziale, ben
suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non
necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il
rispetto dei principi di buon andamento e “par condicio” più volte
invocati dalla medesima società ricorrente, una ponderata attività di
valutazione in relazione alla complessità dell’oggetto di gara e ai
requisiti richiesti.
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Verifica
degli elementi dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa
Consiglio
di Stato, sentenza n. 185 del 23 gennaio 2007 - La
verifica dei requisiti può avvenire non solo in sede di partecipazione
all’appalto ma anche , sull’aggiudicataria, relativamente ad uno degli
elementi posti a base dell’offerta tecnica, quindi in sede di
aggiudicazione. L’automatica sostituzione dell’aggiudicataria con la
concorrente seconda classificata avviene qualora l’annullamento
giudiziale concerna l’inesistenza di un requisito soggettivo o oggettivo
che non consenta la partecipazione alla gara sin dall’inizio. Mentre
qualora la verifica sia stata fatta su uno degli elementi dell’offerta,
l’amministrazione deve provvedere alla ripetizione della gara a partire
dalla valutazione delle offerte tecniche.
Giurisprudenza
correlata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 1885 del 6 aprile 2005 - Annullamento di
un’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto del servizio di
brokeraggio assicurativo: anche gli elementi posti alla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono essere posti a
verifica da parte dell’amministrazione alla stregua di quanto avviene
per i requisiti di ordine generale o morale
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La
richiesta di determinati requisiti tecnici
Consiglio
di Stato, sentenza n. 292 del
26 gennaio 2007 - E’
legittimo che un’Amministrazione ammetta a partecipare ad un appalto di
servizi solo quelle imprese il cui fatturato ottenuto nell’arco di un
triennio, sia pari al valore dell’appalto da aggiudicare, peraltro
biennale.
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Pur
nel silenzio del bando, la normativa sui disabili va applicata
Consiglio
di Stato, sentenza n. 256 del 24 gennaio 2007 - Principio
dell’ eterointegrazione precettiva :la norma di cui all’ Art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di tutela del lavoro dei disabili
parola ha un chiaro contenuto di ordine pubblico (ed è considerata un
superiore dettato positivo) e come tale deve essere comunque rispettata,
anche nel silenzio della normativa di gara.
Giurisprudenza
correlata e richiamata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 3148 del 14 maggio 2004 - Le imprese concorrenti non
tenute all'osservanza della normativa a tutela dei disabili, lungi
dall'essere esonerate dal comunicare all'Amministrazione la propria
posizione nei riguardi della disciplina di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono comunque tenute a trasmettere,
anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione
che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata.
Consiglio
di Stato, sentenza n. 3733 del 6 luglio 2002 - L’osservanza della
normativa sui disabili deve essere considerata come requisito di
partecipazione e non condizione di aggiudicazione e deve essere osservata
sia negli appalti che nei rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni: l’univoco testo dell’ art. 17 L. 12 marzo
1999 n. 68, infatti, là dove prescrive alle imprese che “partecipino a
bandi” di “presentare preventivamente” la dichiarazione e la
certificazione ivi descritte, individua chiaramente nella presentazione
della domanda di partecipazione la fase procedimentale nella quale va
adempiuta tale prescrizione.
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Richiesta
di due idonee referenze bancarie
Consiglio
di Stato, sentenza n. 195 del 23 gennaio 2007 - Qualora
in un bando di gara un’amministrazione richieda che alla richiesta di
partecipazione dovono essere allegate, a pena di esclusione, almeno due
idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica
del richiedente, va esclusa l’impresa che presenta invece un’unica
referenza bancaria, peraltro rafforzata da altra rilasciata in favore del
Presidente del Consiglio di amministrazione.
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Vige
il principio della segretezza delle offerte economiche
Consiglio
di Stato, sentenza n. 196 del
23 gennaio 2007 - Non
è corretto inserire in un’unica busta sia l’offerta per
l’aggiudicazione, sia i documenti richiesti dal bando: l’offerta non
inserita nella busta sigillata è priva dei requisiti minimi per essere
qualificata come valutabile offerta di partecipazione alla gara e va
senz’altro esclusa, non potendosi ammettere che la partecipante,
omettendo le indefettibili e prescritte misure volte a garantire la
segretezza dell’offerta, crei presupposti tali da condurre
all’incertezza dell’esito della gara.
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Anche
il verbale di esclusione deve essere tempestivamente impugnato
Tar
Sicilia, Catania, sentenza n. 96 del 18 gennaio 2007 - Il
provvedimento di esclusione costituisce per il concorrente escluso la
definitiva conclusione della fase procedimentale che riguarda la
valutazione delle offerte dei concorrenti ai fini della ammissione degli
stessi alla fase successiva dell’aggiudicazione, si desume,
conformemente a costante, autorevole giurisprudenza, che tale atto
endoprocedimentale (verbale di esclusione) debba essere tempestivamente
impugnato dal concorrente escluso nei confronti del quale assume natura
conclusiva e provvedimentale.
Giurisprudenza
richiamata
Consiglio
di Stato, sentenza n. 1753 del 4 aprile 2006 - I criteri di
aggiudicazione, nel sistema di appalti di servizi, devono essere riferiti
direttamente ed esclusivamente all’offerta della prestazione che forma
oggetto della specifico dell’appalto e non alla qualificazione e capacità
degli offerenti, altrimenti c’è il rischio della violazione dei
principi di non discriminazione e concorrenzialità.
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