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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 13 febbraio 2007

 

 


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Deroga alla richiesta dei requisiti di capacità tecnica qualora il servizio sia di particolare complessità

Tar Lazio, Roma  sentenza n. 1118 del 9 febbraio 2007 - L’art. 14 del D.lg.vo n. 157/1995 (ora articolo 42 del decreto legislativo 163/2006) per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti tecnici, ammette la possibilità di deroghe ai requisiti ordinari ove trattasi di casi eccezionali in cui lo stesso servizio presenti peculiarità che attribuiscono una caratterizzazione diversa da quella tipica ordinaria si che per il loro svolgimento sia necessaria una specificità professionale.

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato,  sentenza n. 5076 del 30 agosto 2006 - La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito il carattere di nuova valutazione dell’aggiudicazione definitiva rispetto a quella provvisoria, di cui costituisce esito finale del procedimento e non pura e semplice conferma: sia pure racchiusa nella medesima sequenza procedimentale, l’aggiudicazione definitiva consegue ad una nuova ed autonoma valutazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto: ben puo’ l’amministrazione richiedere la verifica del possesso dei requisiti “operativi” (capacità di eseguire il contratto: diversi da quelli generali e ancor più da quelli speciali.


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Revoca unilaterale del servizio di brokeraggio assicurativo: bisogna rivolgersi al giudice ordinario

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 908 del 7 febbraio 2007 - Nel caso di volontà di un’amministrazione a revocare un incarico di brokeraggio assicurativo, poiché non si tratta di una manifestazione autoritativa di revoca ma solo un’espressione di volontà di scogliere il vincolo contrattuale, e non trattandosi di un servizio pubblico, il competente giudice non è il Tar ma il giudice civile.


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Il reato di  turbata libertà degli incanti essendo specificamente afferente alle gare di pubblici appalti, incide sulla moralità professionale, costituendo causa di esclusione

Consiglio di Stato, sentenza n. 523 dell’8 febbraio 2007  - L’art. 75, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 554/1999 (come ripreso dall’articolo 38 lettera c) del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.) , nel prevedere come causa di esclusione dagli appalti di lavori pubblici le condanne per determinati reati incidenti sulla moralità professionale, dispone che per le s.r.l. sono rilevanti anche le condanne riportate dagli amministratori con poteri di rappresentanza o direttori tecnici, anche se cessati nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, e salvo che l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penale del proprio amministratore o direttore tecnico.


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Bisogna sempre rispettare il principio dell’anonimato

Consiglio di Stato, sentenza n.  458 del 5 febbraio 2007 - La regola dell’anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto l’esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui esse provengono.


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Vanno immediatamente impugnate solo quelle clausole che potrebbero ledere il diritto alla partecipazione

Consiglio di Stato, sentenza n.  450 del 5 febbraio 2007 - Vanno immediatamente sottoposte a ricorso al Tar solo quelle clausole che possono essere lesive alla partecipazione mentre nel caso di eventuale illogicità di una clausola relativa alla formulazione dell’offerta, l’istante deve attendere  la esclusione dalla gara per promuovere l’impugnativa congiunta del provvedimento di esclusione e della disciplina di gara. 

Giurisprudenza correlata

Consiglio di Stato, sentenza n. 5185 del 7 settembre 2006 - Le clausole di un bando di gara che effettivamente potrebbero impedire la partecipazione, nel cui ambito ordinariamente si collocano quella che stabiliscono il possesso di requisiti di ammissione,  devono essere immediatamente impugnate; mentre se il ricorso attiene ai criteri dell’aggiudicazione (sugli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa) , l’impresa per fare valere i propri diritti, deve prima presentare domanda di partecipazione.


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Effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento

Consiglio di Stato, sentenza n. 447 del 5 febbraio 2007 - Prescrizione tecnica per la partecipazione alla gara: l’obbligo di disporre di una sede operativa nella Provincia in cui si intende esercitare l’attività costituisce ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi ed è incompatibile con l’art. 49 del Trattato CE.


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Gli atti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 6/2/2007 n. 24 - Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Manital s.c.a r.l. - affidamento della concessione di pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale relativo alla "grande viabilità". S.A.: Comune di Roma.

Il legislatore, vietando di concorrere alle gare a coloro che, direttamente o indirettamente abbiano partecipato alla progettazione alle stesse afferenti, ha voluto assicurare la massima autonomia e l’assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l’esecutore dei lavori.


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Il parere della Corte dei Conti

Corte dei Conti dell’Abruzzo, sentenza n. 32 dell’ 11 gennaio 2007 - Per le fattispecie di danno finanziario emerse dopo l’erogazione di fondi pubblici nell’ambito di un programma operativo multiregionale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, in relazione al progressivo operare dell’amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico.