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Deroga alla
richiesta dei requisiti di capacità tecnica qualora il servizio sia di
particolare complessità
Tar Lazio, Roma sentenza n. 1118 del 9 febbraio 2007 - L’art. 14 del
D.lg.vo n. 157/1995 (ora articolo 42 del decreto legislativo 163/2006) per
quanto concerne la dimostrazione dei requisiti tecnici, ammette la
possibilità di deroghe ai requisiti ordinari ove trattasi di casi
eccezionali in cui lo stesso servizio presenti peculiarità che
attribuiscono una caratterizzazione diversa da quella tipica ordinaria si
che per il loro svolgimento sia necessaria una specificità professionale.
Giurisprudenza correlata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 5076 del 30 agosto 2006 - La giurisprudenza del
Consiglio di Stato ha chiarito il carattere di nuova valutazione
dell’aggiudicazione definitiva rispetto a quella provvisoria, di cui
costituisce esito finale del procedimento e non pura e semplice conferma:
sia pure racchiusa nella medesima sequenza procedimentale,
l’aggiudicazione definitiva consegue ad una nuova ed autonoma
valutazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto: ben
puo’ l’amministrazione richiedere la verifica del possesso dei
requisiti “operativi” (capacità di eseguire il contratto: diversi da
quelli generali e ancor più da quelli speciali.
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Revoca
unilaterale del servizio di brokeraggio assicurativo: bisogna rivolgersi
al giudice ordinario
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 908 del 7
febbraio 2007 - Nel caso di volontà di un’amministrazione a
revocare un incarico di brokeraggio assicurativo, poiché non si tratta di
una manifestazione autoritativa di revoca ma solo un’espressione di
volontà di scogliere il vincolo contrattuale, e non trattandosi di un
servizio pubblico, il competente giudice non è il Tar ma il giudice
civile.
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Il reato di
turbata libertà degli incanti essendo specificamente afferente alle gare
di pubblici appalti, incide sulla moralità professionale, costituendo
causa di esclusione
Consiglio di Stato, sentenza n. 523 dell’8
febbraio 2007 - L’art. 75, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 554/1999 (come ripreso
dall’articolo 38 lettera c) del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.) ,
nel prevedere come causa di esclusione dagli appalti di lavori pubblici le
condanne per determinati reati incidenti sulla moralità professionale,
dispone che per le s.r.l. sono rilevanti anche le condanne riportate dagli
amministratori con poteri di rappresentanza o direttori tecnici, anche se
cessati nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di
gara, e salvo che l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penale del proprio amministratore o
direttore tecnico.
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Bisogna sempre
rispettare il principio dell’anonimato
Consiglio di Stato, sentenza n. 458 del 5
febbraio 2007 - La regola dell’anonimato dei progetti è
chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle
valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione
settoriale del più generale principio che vuole sottratto l’esame
discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile
interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da
cui esse provengono.
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Vanno
immediatamente impugnate solo quelle clausole che potrebbero ledere il
diritto alla partecipazione
Consiglio di Stato, sentenza n. 450 del 5
febbraio 2007 - Vanno immediatamente sottoposte a ricorso al Tar
solo quelle clausole che possono essere lesive alla partecipazione mentre
nel caso di eventuale illogicità di una clausola relativa alla
formulazione dell’offerta, l’istante deve attendere la
esclusione dalla gara per promuovere l’impugnativa congiunta del
provvedimento di esclusione e della disciplina di gara.
Giurisprudenza correlata
Consiglio di Stato, sentenza n. 5185 del 7
settembre 2006 - Le clausole di un bando di gara che
effettivamente potrebbero impedire la partecipazione, nel cui ambito
ordinariamente si collocano quella che stabiliscono il possesso di
requisiti di ammissione, devono essere immediatamente impugnate;
mentre se il ricorso attiene ai criteri dell’aggiudicazione (sugli
elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa) , l’impresa per
fare valere i propri diritti, deve prima presentare domanda di
partecipazione.
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Effetti
restrittivi sulla libertà di stabilimento
Consiglio di Stato, sentenza n. 447 del 5
febbraio 2007 - Prescrizione tecnica per la partecipazione alla
gara: l’obbligo di disporre di una sede operativa nella Provincia in cui
si intende esercitare l’attività costituisce ostacolo ingiustificato
alla libera prestazione di servizi ed è incompatibile con l’art. 49 del
Trattato CE.
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Gli atti
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture 6/2/2007 n. 24 - Oggetto: istanza di parere
per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Manital s.c.a r.l. -
affidamento della concessione di pubblico servizio di gestione,
manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale relativo alla
"grande viabilità". S.A.: Comune di Roma.
Il legislatore, vietando di concorrere alle gare
a coloro che, direttamente o indirettamente abbiano partecipato alla
progettazione alle stesse afferenti, ha voluto assicurare la massima
autonomia e l’assoluta separazione tra attività di progettazione dei
lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il
redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche
l’esecutore dei lavori.
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Il parere
della Corte dei Conti
Corte dei Conti dell’Abruzzo, sentenza n. 32
dell’ 11 gennaio 2007 - Per le fattispecie di danno finanziario emerse
dopo l’erogazione di fondi pubblici nell’ambito di un programma
operativo multiregionale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti,
dal momento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato
che, in relazione al progressivo operare dell’amministrazione tramite
soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più
frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di
contabilità di Stato, il baricentro per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto
(che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla
natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per
sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto
dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a
partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia
tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli
realizza un danno per l’ente pubblico.
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