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Sono già cominciate le prime sentenza sulle
cauzioni rilasciate (o non) a norma dell’art 75 del Decreto legislativo
163/2006 – Le polizze devono rispettare la legge e non il bando!
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Tutti i requisiti strutturali ed operativi
della cauzione provvisoria devono ritenersi direttamente applicabili a
tutte le procedure di gara a pena di esclusione
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 991 del 12
febbraio 2007 - L’art 75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è una norma di natura
cogente, di diretta applicazione a tutte le procedure di scelta del
contraente, e quindi indipendentemente da un loro espresso richiamo
da parte della legge di gara.
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L’autoceritificazione applicata alla norma
del sorteggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006
s.m.i.
Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 234 dell’ 8
febbraio 2007 - I concorrenti sorteggiati non possono dimostrare
di essere in possesso dei requisiti di ammissione limitandosi a richiamare
quanto affermato nelle autocertificazioni, ma hanno l'obbligo di fornire
la prova dell'esistenza effettiva del requisito che è oggetto di
verifica.
Giurisprudenza
correlata:
Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 650 del 23
marzo 2005 - Diverso regime di prova a norma dell’articolo 10
comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i.:i partecipanti devono dimostrare il
reale possesso dei requisiti speciali con le modalità stabilite dalla lex
specialis; per il primo e il secondo invece basta una nuova dichiarazione
autocertificativa.
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L’attività delle Soa deve rispettare
l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1374 del 14
febbraio 2007 - Le SOA sono società private che svolgono una
funzione pubblica essendo competenti a rilasciare l’attestazione
richiesta, sicchè si verifica un’ipotesi di esercizio privato di
funzione pubblica, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza
e, pertanto, la loro attività deve essere improntata a principi di
massima indipendenza e trasparenza.
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Quando sussiste l’interesse a ricorrere:
l’utilità deve essere immediata
Consiglio di Stato, sentenza
n. 587 del 12 febbraio 2007 - L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento
del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo
a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica
realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato
si pone non come causa ma quale mero antecedente.
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La certezza dell’utilità giuridica di un
provvedimento
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1113 del 16
febbraio 2007 - La prova di resistenza all'impugnazione di un
provvedimento amministrativo, ossia l'interesse di un soggetto ad agire
avverso quest'ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, va
verificata in relazione alla certezza dell'utilità giuridica che il
ricorrente potrebbe ritrarne dall'annullamento.
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L’esatto momento di riferimento per
l’applicazione della normativa
Consiglio di Stato, sentenza
n. 557 del 12 febbraio 2007 - Nell’applicare la normativa vigente occorre riferirsi non al
momento dell’approvazione del progetto relativo all’opera, ma quello
di indizione dell’appalto, che è l’atto con efficacia esterna, ed è
quindi a questa indizione che bisogna fare riferimento.
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La richiesta di un vincolo di subordinazione
dei dipendenti nei confronti della società partecipante non è in
contrasto con le norme comunitarie
Consiglio di Stato, sentenza n. 558 del 12
febbraio 2007 - Se in un capitolato speciale di un appalto di
servizi viene richiesto che la manodopera predisposta all’esecuzione del
contratto debba essere alle strette dipendenze dell’impresa
partecipante, una Commissione di gara non può ammettere il subappalto
dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.
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L’esclusione dalle gare per collegamento
sostanziale
Consiglio di Stato, sentenza
n. 554 del 12 febbraio 2007 - L’esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale è
oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di tali dati nel
Casellario informatico, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 lettera t del
Dpr n. 34/00, perché ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere,
in via di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di
annotazione, qualora ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e
indipendenza delle offerte, valutazione che, ovviamente, non può che
essere effettuata a posteriori.
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Pretesa distinta soggettività dell’ATI
rispetto alle imprese
Consiglio di Stato, sentenza
n. 593 del 12 febbraio 2007 - Il raggruppamento d’imprese non è un soggetto giuridico, e
nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed
autonomo rispetto alle imprese raggruppate: ciascuna impresa, già
associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse
legittimo a conseguire l’aggiudicazione.
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Nessuno può essere ammesso a far valere in
giudizio posizioni giuridiche di cui non sia titolare
Tar Lombardia, Milano,
sentenza n. 141 del 31 gennaio 2007 - E’
inammissibile il ricorso della seconda classificata avverso
un’illegittima esclusione di una ditta che non ha presentato ricorso,
dimostrando quindi di non avere interesse alla propria riammissione.
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Accertata presenza di un unico centro
decisione di due imprese partecipanti alla stessa gara: obbligo di
esclusione per entrambe le società
Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 127 del 26
gennaio 2007 - La plausibile riconducibilità delle offerte ad
un medesimo centro decisionale, oppure a realtà aziendali comunque
connotate da molteplici elementi in comune, comporta il rischio che le
medesime, anche se non previamente concordate, siano conosciute prima
della loro presentazione con la conseguenza che, in tal guisa, vengono
violati i principi di segretezza, di par condicio tra i partecipanti e di
libera concorrenza.
In tali sensi, dando rilevanza a situazioni di
collegamento sostanziale, si è determinato di recente anche il
legislatore che nel decreto leg.vo 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti
pubblici) all’art. 34 (disposizione non applicabile al caso di specie
poiché la procedura di gara è iniziata nel giugno 2006 e cioè in epoca
anteriore all’entrata in vigore del detto Codice) ha espressamente
comminato l’esclusione dalla gara delle offerte che “sulla base di
univoci elementi” risultano “imputabili ad un unico centro
decisionale”.
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