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Revoca di atti di
gara: dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a quello
del massimo ribasso
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 2766 del 29 marzo 2007 - Nella prudente ponderazione dei costi e dei
benefici che una radicale revoca (nella specie, trattasi, però, di vero e
proprio annullamento con effetto ex tunc) d’un procedimento
amministrativo e nel suo integrale rifacimento, la P.A. deve tener conto
anche della maggior celerità che il nuovo procedimento possa assicurare
ad una più efficace cura dell'interesse: la rinnovazione del procedimento
deve limitarsi a quella parte della gara, nella specie successiva alla
regolare acquisizione delle offerte tecniche, su cui v’è certezza d’
illegittimità, ogni diversa e totalitaria soluzione, se non accompagnata
da evidenti ragioni d’inutilizzabilità del materiale istruttorio già
acquisito, essendo in contrasto con le regole d’economicità e
d’efficacia dell’azione amministrativa e con il divieto d’aggravare
illegittimamente la procedura.
Giurisprudenza richiamata e correlata
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6560 del 7 novembre 2006 - Affinchè l’amministrazione possa
esercitare il potere di autotuela di annullamento di una procedura ad
evidenza pubblica, non basta la motivazione (sufficiente e congrua) che in
assenza dei “requisiti eccessivamente restrittivi”, la partecipazione
alla gara “sarebbe stata certamente più ampia” ma ci vuole
un’attenta analisi che porti il giudice, inequivocabilmente, a
decidere per la presenza di vizi di legittimità della procedura stessa,
il cui accertamento appunto possa giustificarne l’annullamento: tanto più
che l’esito della gara che ha visto la ammissione di un numero (7) di
imprese partecipanti, superiore alla soglia minima di cinque, prevista
dall’art. 22 del D. Lgs. n. 157/1995, comma 2.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3989 del 23 giugno 2006 - Non può essere negato il potere
dell'amministrazione di procedere, in via di autotutela, all'annullamento
del bando e delle operazioni di gara, quando i relativi criteri di
selezione si manifestino suscettibili di generare effetti indesiderati o
comunque illogici.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 56 del 13 gennaio 2004 - Penultimo giorno di scadenza,
legittima la revoca in assenza di concorrenti se, per errore materiale, il
capitolato speciale non rispecchia l’intento della Giunta comunale.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 27 del 10 gennaio 2006 - L’ asserita mancanza di requisiti
oggettivi e soggettivi per partecipare all’appalto costituisce un mero
fatto che non è idoneo a paralizzare l’interesse della società a
dolersi della mancata indizione di una gara pubblica per l’appalto di
lavori , cui avrebbe potuto partecipare eventualmente in forma associata.
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Legittima la
partecipazione di due imprese appartenenti al consorzio, autonomamente
qualificate, alla stessa gara
Consiglio di Stato, sentenza
n. 1423 del 23 marzo 2007 - Nessuna forma di “collegamento” può
ravvisarsi in relazione alla distinta ed autonoma partecipazione alla gara
di alcune, delle imprese partecipanti ad un consorzio, in assenza di
contemporanea partecipazione alla gara del Consorzio medesimo: manca,
infatti, pacificamente, (non risultando neppure dedotto e comprovato)
l’insieme delle condizioni previste dall’art.2359 c.c.-intreccio
azionario o “particolari vincoli contrattuali”-, e quindi, in linea di
principio e in mancanza di ulteriori comprovate deduzioni, sia il
controllo “formale” che quello “sostanziale”, non desumibili di
per sé dalla comune appartenenza alla compagine consortile.
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La giurisdizione
del giudice amministrativo (e non di quello ordinario) sugli atti della
cd. serie procedimentale della volontà contrattuale della pa
Consiglio di Stato, sentenza
n. 1364 del 22 marzo 2007 - Con riguardo al riparto della giurisdizione in
tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, alla stregua
della giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato, ma anche delle
Sezioni Unite della Cassazione, che il procedimento di volontà
contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed
esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece
attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti
privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a
contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione,
la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli
atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e
costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono
configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sono sindacabili dal
giudice amministrativo.
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Sulla
distinzione fra concessioni di servizi pubblici ed appalti di pubblici
servizi
Tar Sicilia, Catania, sentenza
n. 461 del 12 marzo 2007 - Con l’appalto di servizio l’ente pubblico si
procura una utilità diretta e ne paga il relativo costo; con la
concessione, invece, esso trasla su soggetti terzi (piuttosto che fornirlo
in prima persona) la gestione di un servizio, destinato a favore di una
platea più o meno ampia di utenti, e consente al gestore di ricavarne un
utile attraverso la percezione del corrispettivo pagato dai fruitori:
anche l’affidamento in concessione di un pubblico servizio non sfugge
all’applicazione dei principi comunitari in tema di pubblicità della
gara, concorrenzialità e non discriminazione, previsti per la materia
degli appalti pubblici.
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Quali sono le
clausole del bando che devono essere immediatamente impugnate?
Tar Sicilia, Palermo, sentenza
n. 1042 del 29 marzo 2007 - I partecipanti alle pubbliche gare hanno
l’onere di impugnare immediatamente le clausole del bando che ne
precludano chiaramente l’ammissione alla gara, restando, di riflesso,
escluse da tale onere quelle clausole la cui portata lesiva derivi dalla
interpretazione fattane dalla P.A. in sede di procedimento.
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Le sentenze
della Corte dei Conti
Corte dei Conti , Sezione Giurisdizionale per le
Marche, sentenza n. 151 del 14 marzo 2007
- Ente locale –
applicazione della sanzione prevista dall'articolo 30, comma 15, della
legge n. 289 del 2002 – debiti derivanti da esecuzione di giudicato -
pagamento spese di parte corrente con somme per finanziare spese di
investimento - enunciazione dei principi – individuazione nell’erario
dello Stato quale beneficiario della sanzione e ammissibilità del
giudizio introdotto dall’attore indicando l’ente locale beneficiario
della sanzione – necessità dell’invito a dedurre per l’introduzione
del giudizio – non applicabilità del giudizio ad istanza di parte di
cui all’art. 58 del R.D. 13\8\1933 n. 1038 – illecito individuato nel
pagamento di quota parte di interessi per ritardato pagamento conseguente
a sentenza di condanna utilizzando residuo mutuo precedentemente contratto
– parere favorevole di qualificati organi interni dell’Ente -
sussistenza dell’errore scusabile - Tratto dal sito www. amcorteconti.it
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