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Anche i contratti che determinano
un’entrata per la pa sono soggetti alle all’evidenza pubblica
Consiglio di Stato, sentenza n. 1523 del 4
aprile 2007 - Un principio risalente alla legge sull’amministrazione del
patrimonio e sulla di contabilità di Stato (art. 3 legge n. 2440/1923),
a garanzia del maggior vantaggio per l’Amministrazione e degli stessi
diritti di accesso dei privati alla commesse ed ai beni pubblici,
assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i
contratti che determinino spesa a carico dell’erario, sia quelli dai
quali derivino entrate : la presenza di connotazioni concessorie nel
conferimento del potere di sfruttamento di una cava di proprietà pubblica
non sottrae alle regole di concorsualità la scelta del privato, ove a ciò
si pervenga attraverso uno strumento contrattuale che regoli le reciprochi
posizioni di diritto e di obbligo..
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Il requisito del controllo analogo per
l’affidamento in house: riconosciuto il risarcimento del danno per la
perdita di chance agli “eventuali” partecipanti
Consiglio di Stato, sentenza n. 1514 del 3
aprile 2007 - L’assenza della partecipazione pubblica totalitaria
esclude, in radice, la possibilità di configurare il requisito del
controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per gli
affidamenti in house: l’espressione in house providing identifica il
fenomeno di “autoproduzione” da parte della pubblica amministrazione,
che acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della
propria compagine organizzativa senza ricorrere a “terzi” tramite gara
(c.d. esternalizzazione) e dunque al mercato ma la su applicazione
non costituisce un principio generale, prevalente sulla normativa interna,
ma è un principio derogatorio di carattere eccezionale che consente, e
non obbliga, i legislatori nazionali a prevedere tale forma di
affidamento.
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La discrezionalità della Stazione Appaltante
nel decidere le cause di esclusione
Tar Lombardia Milano, sentenza n. 50 del 17
gennaio 2007 - L'esclusione da una gara d'appalto per cause non
espressamente previste dalla lex specialis della procedura può avvenire
solo per la violazione di clausole che corrispondono ad un interesse
sostanziale della p.a.: nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
dovesse ritenere essenziale, a pena di esclusione, una specifica modalità
di presentazione delle offerte di gara, pertanto, la deve chiaramente
indicare nel bando.
Giurisprudenza
richiamata e correlata
Consiglio di Stato, sentenza n. 3752 del 7
luglio 2005 - In un appalto di servizi, qualora la cauzione provvisoria
non venga accompagnata dall’impegno del fideiussiore, in caso di
aggiudicazione, ad emettere la successiva cauzione definitiva, come
richiesto dal bando, è legittima l’esclusione della ditta partecipante
in quanto non è ammessa la regolarizzazione ex post di adempimenti
essenziali per il buon esito della procedura di gara.
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Il quinquennio di riferimento per la
dimostrazione dei requisiti di ordine speciale
Tar Campania Napoli, sentenza n. 3037 del 2
aprile 2007 - Nel caso in cui, nel bando di gara per l'affidamento di un
appalto di lavori, manchino specifiche ed inequivoche indicazioni circa la
documentazione da produrre per dimostrare il requisito della cifra
d'affari e circa le relative date, il riferimento all' ultimo quinquennio
deve essere fatto alla data di pubblicazione del bando ed ai cinque anni
solari precedenti.
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L’adempimento del fidiussiore della
garanzia provvisoria ad emettere la definitiva in caso di aggiudicazione
Tar Campania Napoli, sentenza n. 3054 del 2
aprile 2007 - “La Compagnia si impegna a rilasciare la garanzia di cui
all’art. 30 comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche e
integrazioni (ora art. 113 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.) fino
alla data di collaudo qualora l’offerta risultasse aggiudicataria”:
tale dicitura, contenuta nelle condizioni di una polizza provvisoria
integra pienamente l’impegno richiesto al fideiussore di garantire
l’emissione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
Giurisprudenza
correlata:
Tar Sicilia Palermo, sentenza n. 1850 del
28 agosto 2006 - Negli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi la cauzione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del dl
163/2006, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore,
in caso di aggiudicazione, ad emettere anche la cauzione definitiva: un
tale impegno non puo’ (e non deve) essere condizionato e quindi non può
essere accettata la clausola per la quale il fideiussore potrebbe
rifiutare l’emissione della cauzione definitiva “qualora si siano
verificate a carico del contraente le seguenti ipotesi: “Protesti,
escussioni di garanzia a seguito di mancato adempimento contrattuale,
liquidazione volontaria o sottoposizione a procedure concorsuali ed il
mancato pagamento dei compensi di proroga riferiti ad altri atti”.
Tar Sicilia Palermo, sentenza n. 1773 del 6
ottobre 2005 - Se un bando, a pena d’esclusione, prevede che la cauzione
provvisoria da presentare contenga, tra l’altro, “la clausola con cui
il fideiussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a
rilasciare anche la cauzione definitiva”; legittimamente va escluso
un’impresa nella cui polizza vi è presente alcun impegno nel senso
voluto dal bando; al contrario, tale articolo conferisce espressamente al
fideiussore il diritto di non concludere il negozio con funzione di
garanzia definitiva, e tale volontà può essere manifestata anche
attraverso il silenzio serbato dell’ Assicurazioni a fronte del
formale atto di richiesta inviatole dalla ditta, obbligata principale.
Tar Sicilia Palermo, sentenza n. 951 del 6
giugno 2005 - Nel caso in cui la formulazione sulle
disposizioni tassative circa le modalità con cui deve essere prestata la
garanzia provvisoria, il cui scopo è fornire un'adeguata tutela
delle ragioni della stazione appaltante, sia chiara, l’offerente non ha
alcun margine di opinabilità, né all'Amministrazione appaltante viene
lasciato alcun margine di discrezionalità, nel senso che una
fideiussione o polizza priva dei requisiti (sostanziali e temporali)
voluti dalla legge non può costituire adempimento dell'onere posto a
carico del partecipante alla gara di corredare la propria offerta con una
specifica garanzia ”.
Tar Veneto Venezia, sentenza n. 1318 dell’ 8
aprile 2002 - Impegno a rilasciare la definitiva fino al completamento
delle opere: Esclusione dalle procedure di gara per mancata esatta
indicazione temporale della validità: illegittima!
Consiglio di Stato, sentenza n. 3183 del 15
giugno 2001 - L'onere dell'impegno alla cauzione definitiva non viene meno
solo perché l'impresa risultata aggiudicataria ha prodotto, a titolo di
cauzione provvisoria, un assegno circolare e non un atto di fideiussione:
le modalità di prestazione dell'una (provvisoria) non influenzano gli
obblighi previsti per l'altra (definitiva), svolgendo esse funzioni
distinte ma dovendo essere prestate contestualmente.
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Obbligatoria escussione della provvisoria
per mancato possesso dei requisiti speciali
Tar Campania Napoli, sentenza n. 3025 del 2
aprile 2007 - In caso di mancata presentazione della documentazione sui
requisisti di ordine speciale, l’amministrazione ha l’obbligo ( e non
la facoltà) di escutere la garanzia provvisoria.
Giurisprudenza
richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 1344 del 7 marzo
2001 - L’escussione della garanzia provvisoria è dovuta sia quando la
documentazione non arriva in tempo sia nel caso in cui la stessa non
dimostri il reale possesso dei requisiti speciali.
Consiglio di Stato, sentenza n. 42 del 42
gennaio 2005 - E’ l'impresa partecipante ad una procedura selettiva che
ha l'onere ( nel quadro della diligenza media richiesta al “buon
imprenditore” ) di premunirsi, sin dal momento della presentazione
dell’offerta, della documentazione necessaria all'attestazione dei
requisiti speciali cosicché l'eventuale accertata inosservanza, da
parte sua, dell'obbligo di documentazione sancito dall'art. 10, comma
1-quater della legge n. 109/94 ( e, quindi, la sussistenza del
presupposto per l'escussione della cauzione provvisoria prestata
dall'impresa stessa) da un lato non può essere “scusata” adducendo
in qualche modo disfunzioni organizzative interne o lamentando
genericamente ed inconferentemente un aggravamento del procedimento,
dall’altro, non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione
in ordine all'elemento psicologico ( se l’inadempimento sia, cioè,
dovuto a dolo o colpa dell'impresa ) ed alla gravità della violazione (
se questa, cioè, sia costituita da dichiarazioni false ovvero veritiere
ma rese con modalità difformi da quelle richieste dalla legge ).
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L’importo della polizza provvisoria deve
essere corretto sin dalla partecipazione
Tar Lombardia Brescia, sentenza n. 180 del 5
marzo 2007 - La polizza fideiussoria, non costituisce un semplice
documento, né una dichiarazione di scienza, bensì una dichiarazione di
volontà con la quale il fideiussore si obbliga a pagare al creditore
garantito (la stazione appaltante), qualora se ne verifichino i
presupposti, una somma di denaro predeterminata.
Giurisprudenza
richiamata:
Tar Puglia Lecce, sentenza n. 4278 del 24 agosto
2006 - La garanzia provvisoria risulta finalizzata a fornire un’adeguata
tutela delle ragioni creditorie della stazione appaltante, senza che possa
ritenersi residuare nei confronti dell’offerente alcun margine di
incertezza od opinabilità, o comunque residuare alcuna
discrezionalità da parte della stazione appaltante in ordine
all’accettazione di una fideiussione di importo inferiore a quello
richiesto (l’importo presentato è di euro 31.050,.00, inferiore a
quanto dovuto pari a E.31.500,00): forse sarebbe stato meglio che se nella
polizza provvisoria fosse stato almeno individuata la percentuale di
garanzia richiesta dal bando di gara e non soltanto l’importo in valore
assoluto.
Tar Lazio Roma, sentenza n. 1066 del 14 febbraio
2006 - La mancata presentazione, entro i termini previsti dal bando, della
documentazione idonea a dimostrare la costituzione a mezzo di polizza
fidejussoria della richiesta cauzione non costituisce mera irregolarità
sanabile mediante una successiva integrazione documentale: un creditore
privato è libero di considerare ugualmente accettabile una garanzia
minore a quella richiesta, ma non può essere costretto a farlo. L'ente
pubblico non solo può ma deve rifiutarla, quanto meno nell'ambito di un
procedimento di gara ad evidenza pubblica, dominato dal principio della
par condicio.
Tar Veneto, sentenza n.
6191 del 7 novembre 2002 - La sostituzione della cauzione attiene alle modalità
dell’offerta, pertanto non sanabili ex post: Confermata
l’esclusione di una ditta per errato importo della cauzione provvisoria
(importo di L. 23.710.165 anziché per l'importo di L.24.599.991).
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Quali sono le caratteristiche delle Società di
Intermediazione Finanziaria per essere garanti negli appalti?
Consiglio di Stato, sentenza n. 1377 del 22
marzo 2007 - Con il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115 vengono adottati i criteri
per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale alla prestazione, da
parte degli intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione
all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 30 della L. n.
109 del 1994 (ora art. 75 del decreto legislativo 163/2006 smi) : si
tratta di una condizione ulteriore voluta dal legislatore per
consentire a quei soli intermediari che, iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 cit. e perciò già abilitati a rilasciare garanzie
in favore dei privati di operare anche in un settore al momento ancora
precluso per una ritenuta persistente minore affidabilità della categoria
rispetto alle banche ed alle assicurazioni; affidabilità, tuttavia, che
nella valutazione del legislatore medesimo poteva essere pienamente
recuperata ove vi fosse stato uno specifico assenso ministeriale poi
correlato al riscontro di un dato requisito.
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E’ legittimo richiedere la firma
autenticata del fideiussiore
Tar Campania Napoli, sentenza n. 3041 del 2
aprile 2007 - La richiesta di presentazione di una polizza con firma
autenticata non ha valore formale, ma sostanziale, ed è quindi
legittima la sanzione di esclusione adottata dalla stazione appaltante.
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