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Come era già successo in altre occasioni
(vedi principi comunitari) il Ministero delle Politiche europee ci
fornisce alcuni importanti principi in tema di criteri per la valutazione
delle offerte economicamente più vantaggiose che non devono essere
confusi con i requisiti di ordine speciali richiesti per la partecipazione
Quali devono i requisiti di “ingresso” ad una procedura e quali invece
i parametri per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa ?
Presidenza del Consiglio dei ministri _
Dipartimento per le politiche comunitarie _ Circolare
1 marzo 2007 _ Principi da applicare, da parte delle Stazioni
appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di
un appalto pubblico di servizi
Pertanto, se l’aggiudicazione avviene in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono
determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in
considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro
ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio.
A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare
elementi attinenti alla capacità dell’offerente (es. curriculum,
licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in
precedenza). ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore
prevede di eseguire il servizio
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Qualità organizzative in un appalto di servizio per di assistenza
domiciliare agli anziani: requisito di ammissibilità
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 3024 del 2 aprile 2007 - Costituisce principio generale in materia di
procedimenti di evidenza pubblica quello della distinzione tra requisiti
di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta, con la
conseguenza che la disciplina di gara non può legittimamente prevedere
l’assegnazione di punteggio per aspetti che non concernono la qualità
della prestazione e segnatamente per le caratteristiche economiche e
tecniche che connotano l’impresa in generale.
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La certificazione di qualità non va tra gli elementi dell’offerta
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 7517 del 15 luglio 2006 - Deve ritenersi illegittima la previsione
di un Capitolato Speciale d’Appalto relativo ad un appalto di
forniture ((il d. l.vo 358/92 è stato oggetto di abrogazione da parte
dell’art. 256 del d. l.vo 163/2006, con la decorrenza stabilita
nell’art. 257 dello stesso decreto legislativo), di punti 10 per
la voce esperienze, desunte dal fatturato dell’ultimo triennio, e di
punti 5 per la voce certificazione di qualità ISO, poiché si tratta,
chiaramente, di elementi soggettivi, concernenti la capacità tecnica
delle concorrenti, illegittimamente inseriti tra i criteri oggettivi di
valutazione della fornitura da prestare, da tener presenti ai fini
dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sotto i profili del prezzo e della qualità.
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I giudizi di carattere soggettivo sull’impresa concorrente non
possono essere valutati in sede di offerta
Ciò è di palese evidenza laddove la
valutazione del “merito tecnico” si sostanzi nell’attribuire un
punteggio rapportato ai pregressi servizi svolti, la valutazione della
“capacità tecnica” abbia riguardo al numero dei dipendenti di cui i
candidati hanno usufruito negli ultimi tre anni e il giudizio sulla
“qualità”, in luogo di premiare le migliori condizioni di servizio,
comporti punteggi rapportati alle certificazioni UNI EN ISO
Tar Lombardia, Milano, sentenza
n. 1493 del 22 giugno 2006 - Illegittima commistione tra requisiti di
ammissione e criteri di valutazione delle offerte: una volta che un
’impresa si è qualificata ed è stata ammessa a partecipare alla gara
in quanto in possesso dei richiesti requisiti speciali (di capacità
economica e finanziaria e tecnica) , i suddetti requisiti, presi in esame
al fine della verifica delle condizioni di ammissione, non possono essere
oggetto di nuova valutazione ai fini dell’aggiudicazione della procedura
avviata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
andrebbero infatti minati di principi di libera prestazione di servizi, di
concorrenza e quindi di par condicio.
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La valutazione dei servizi accessori
Consiglio di Stato, sentenza
n. 5192 del 7 settembre 2006 - Servizi gratuiti complementari: non è
censurabile ex se la circostanza che una lettera d’invito abbia
facultato gli istituti partecipanti a presentare un progetto tecnico con
offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato
d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o
“aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base
di gara, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità
che detti servizi, per così dire, accessori non snaturino
l’oggetto della gara acquisendo un valore preponderante in seno ai
criteri di valutazione.
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L’ esiguo numero di concorrenti fa indire
una nuova gara
Consiglio di Stato, sentenza
n. 1842 del 24 aprile 2007 - La determinazione di non procedere ad un’
aggiudicazione, per dar luogo ad una nuova selezione sulla base di un
maggior numero di offerte, non viola le regole di correttezza, imparzialità,
buon andamento cui deve conformarsi l’esercizio dell’ azione
amministrativa, e ciò esclude che possa avere ingresso la domanda di
risarcimento per la mancata aggiudicazione della fornitura alla seconda in
graduatoria una volta accertata l’inadeguatezza sotto il profilo tecnico
dell’offerta del concorrente collocato al primo posto.
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La presentazione di idonee referenze
bancarie
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 3780 del 27 aprile 2007 - Appare evidente (a norma dell’ dell’art. 41
D.Lgs. n. 163/2006) che la presentazione di idonee referenze bancarie
comprovate dalla dichiarazione di “almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati”, non possa considerarsi quale requisito
“rigido”, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei
requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle
gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti
rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi,
di presentare le referenze indicate.
Giurisprudenza correlata
Consiglio di Stato, sentenza n. 195
del 23 gennaio 2007 - Qualora in un bando di gara un’amministrazione richieda che
alla richiesta di partecipazione dovono essere allegate, a pena di
esclusione, almeno due idonee referenze bancarie attestanti la solidità
finanziaria ed economica del richiedente, va esclusa l’impresa che
presenta invece un’unica referenza bancaria, peraltro rafforzata da
altra rilasciata in favore del Presidente del Consiglio di
amministrazione.
Consiglio di Stato, sentenza n.
7200 del 6 dicembre 2006 -
Requisito economico finanziario da dimostrare attraverso la
presentazione di “idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 1
primario istituto di credito attestanti la consistenza economica
dell’offerente o comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali”: non è sufficiente la presentazione di mera
dichiarazione, resa da un direttore di una filiale di un banca
(di credito cooperativo, erede della secolare tradizione della Casse
rurali e artigiane) di piccole dimensioni, con un bacino di attività
territorialmente circoscritto, consistente esclusivamente
nell’attestazione dell’apertura di un conto corrente e del regolare
svolgimento del relativo rapporto contrattuale.
Consiglio di
stato, sentenza n. 1632 del 12 aprile
2005 - Appalto di servizio pubblico: la dimostrazione della capacità
economica finanziaria è un elemento cardine per valutare l’affidabilità
di un concorrente anche attraverso la richiesta di adeguate referenze
bancarie il cui possesso non può essere autodichiarato.
Consiglio di
Stato, sentenza n. 2128 del 22 aprile 2002
- Per “idonee referenze bancarie” si intende la qualità della
referenza piuttosto che la sua quantità: la prescrizione di una pluralità
di referenze bancarie, tenuto conto che in concreto non fornisce
all’Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un’unica referenza,
diventa un appesantimento inutile ed anche eccessivo in relazione
all’importo dell’appalto (inferiore a £.500.000.000), tanto più che
l’adempimento era inserito tra quelli a pena di esclusione.
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La materiale apertura delle buste prima
della determinazione dei sottocriteri rende illegittima l’intera
procedura di gara
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 3778 del 26 aprile 2007 - La facoltà delle commissioni di gara di
specificare i parametri valutativi stabiliti dal disciplinare, è
accordata solo in presenza di due circostanze: la prima che i criteri
siano di mera specificazione di quelli già predeterminati; la seconda è
che tale integrazione avvenga prima di conoscere le offerte :
l’illegittimità riguarda la circostanza che la introduzione dei sotto
parametri sia avvenuta dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte,
in violazione della regola di preventiva ed analitica predeterminazione
dei criteri di valutazione.
Giurisprudenza correlata
Consiglio di
Stato, sentenza n. 2817 del 16 maggio 2006
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i sub-elementi,
affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri
e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla
metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da
stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui
valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione
stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori.
Consiglio di
Stato, sentenza n. 6835 del 21 novembre 2006
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di
dare importanza preminente al profilo tecnico – qualitativo rispetto a
quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare
l’appalto ad un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo
economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico: in tale logica,
non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di
sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono
raggiungere per l’aspetto tecnico – qualitativo, al di sotto della
quale le offerte non saranno valutate.
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Responsabilità precontrattuale della pa
prevista dall’art. 1337 c. c
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 4429 del 27 aprile 2007 - Il danno risarcibile ad un’impresa per la
ragionevole legittima aspettativa sulla validità dello stipulando
contratto, deve essere limitato all’interesse contrattuale
negativo e cioè alle sole spese da lei sostenute per la
partecipazione alla gara (danno emergente) e all’eventuale
ulteriore danno connesso al mancato conseguimento del vantagggio che
avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni (lucro cessante e/o
perdita di chance).
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Obbligo di allegare alla cauzione
provvisoria anche l’impegno ad emettere la definitiva in caso di
aggiudicazione
Tar Lombardia, Brescia, sentenza
n. 410 del 19 aprile 2007 – Per costante giurisprudenza in tema di bandi di gara si considerano
previsti a pena di esclusione sia gli adempimenti per i quali ciò sia
espressamente previsto, con criterio formale, ma anche, con criterio
sostanziale, quegli adempimenti non sanzionati in modo espresso, che
tuttavia rispondano ad un particolare interesse della p.a. appaltante: a
tale ultimo criterio risponde all’evidenza la previsione di allegare
alla cauzione provvisoria l’impegno ad emettere la definitiva in caso di
aggiudicazione, dato che è di preminente rilievo per l’amministrazione
garantirsi il corretto e continuo espletamento del servizio attraverso la
garanzia fideiussoria prestata dall’aggiudicatario.
Giurisprudenza correlata
Consiglio di
Stato, sentenza n.
7418 del 14 dicembre 2006
- Il giudice di appello è molto chiaro: qualora una cauzione
provvisoria sia stata presentata (ed accettata) con le modalità di cui al
DM 123/2004 (mai esplicitamente abolito), non vi è necessità di allegare
anche l’impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in
quanto, tale circostanza è già contemplata nelle condizioni di polizza.
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