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Un ricorso è
inammissibile per carenza d'interesse se il suo accoglimento, comunque,
non potrebbe cambiare la graduatoria
Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 766 del 18 maggio 2007 - Gara per il
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: appare più che
ragionevole che la Commissione abbia interpretato il Capitolato nel senso
di attribuire un maggiore peso alle sedi già attive rispetto a quelle
solo programmate e che, quindi, abbiano prefissato il criterio per cui
mentre per 4/o più sedi attive spettavano 7 punti, per ciascuna
disponibilità all'apertura si prevedeva l'attribuzione di punti 0 75;
pertanto l'attribuzione di 3 punti per la valutazione della organizzazione
del servizio sotto il profilo logistico (capitolato art. 5, pa. 3)
proposta dall'ATI ricorrente (per entrambi i lotti) risulta immune dai
vizi.
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La tutela
dell'interesse procedimentale si realizza nella reintegrazione in forma
specifica
Consiglio di Stato, sentenza n. 2590 del 22 maggio 2007 - Appare
logico che la richiesta risarcitoria sia esaminabile al di fuori di una
pronuncia di annullamento, formulata, secondo i casi che possono
presentarsi in concreto, in termini ipotetici e virtuali, e quindi
processualmente incidentali, laddove si ritenga non suscettibile di
ulteriore vigenza il provvedimento in origine impugnato, ovvero formulata
in via di statuizione principale, laddove l'effetto demolitorio sia in
concreto ancora utilmente incisivo sull'assetto sostanziale.
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Il giudice
amministrativo è competente in materia di revisione dei prezzi nei
contratti d'appalto di durata
Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 2025 del 25 maggio 2007 - La scelta
legislativa - art. 6 comma 19 L. 537/93- di affidare alla giurisdizione
esclusiva del GA anche la materia della revisione dei prezzi nei contratti
d'appalto di durata, non soltanto resiste agli interventi normativi
successivi in materia di riparto di giurisdizione negli appalti - tant'è
che tale scelta è espressamente confermata nel Codice dei contratti
pubblici, v. art. 244 3° comma del d.lgs 163/06, ma è coerente
anche sul piano costituzionale con le previsioni dell'art. 103 Cost., come
peraltro evidenziato, ancorchè incidentalmente, dal giudice delle
leggi nella nota sentenza 204/04.
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Il necessario
superamento della prova di resistenza per determinare l'intereresse a
ricorre
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5681 del 25 maggio 2007 - Il Giudice
Amministrativo, in materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in
occasione di controversie, aventi ad oggetto selezioni pubbliche per la
scelta del contraente dell'Amministrazione, non può prescindere dalla
verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione
della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva, le cui
operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare
inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori,
risulti che la parte ricorrente non sarebbe aggiudicataria in caso di
accoglimento del ricorso; con la conseguenza che sarebbe
inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione dell'aggiudicazione
di una gara pubblica ove non emerga che l'impresa ricorrente
risulterebbe aggiudicataria, in caso di accoglimento del gravame.
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Per il sorteggio
dei requisiti di ordine speciale, è perentorio solo il termine dei 10 gg
per i partecipanti, mentre per l'aggiudicatario ed il secondo, decide la
Stazione Appaltante
Tar Basilicata, Potenza, sentenza n. 344 del 5 maggio 2007 - In
assenza di una specifica disciplina sul punto da parte della lex specialis
di gara, il responsabile del procedimento, in presenza di effettive
esigenze di celerità, può sempre imporre all'impresa aggiudicataria il
rispetto di un congruo termine perentorio per la presentazione dei
documenti, attestanti il possesso dei requisiti di ammissione
autodichiarati diversi da quelli di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994, cioè può
prevedere la fissazione di un termine più lungo di quello di 10 giorni,
mentre il termine breve di 10 giorni, invece, potrebbe essere utilizzato,
anche in assenza di un'esplicita disposizione della lex specialis di gara,
nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non avesse già rispettato un
termine ordinatorio, determinato mediante una richiesta precedente.
Giurisprudenza richiamata e correlata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 7758 del 29 novembre 2004 - E' solo nei
confronti dei sorteggiati che l'articolo 10 comma 1 quater della L.
1009/94 s.m.i. impone un termine perentorio per la presentazione della
documentazione comprovante il reale possesso dei requisiti speciali
(rischio della garanzia provvisoria): nei confronti dell'aggiudicatario
provvisorio e del secondo, il termine ( anche se debba essere o meno
perentorio) deve essere indicato dal committente in virtù della
discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione dei tempi
tecnici di svolgimento ulteriore della procedura.
Consiglio di Stato, sentenza n. 6003 del 27 Ottobre 2005 - L'art. 10,
comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due momenti per la dimostrazione
del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel bando di gara: uno
perentorio per i sorteggiati, l'altro, solo, sollecitatorio nei riguardi
dell'aggiudicatario ed al concorrente che segue, a meno che diversamente
non disponga la lex specialis di gara.
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7610 del 14 luglio 2006 -
La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un
termine per la produzione in originale della documentazione richiesta
all'aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza
fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all'amministrazione di
imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento: la
richiesta può essere fatta anche via fax in quanto ciò che rileva
è l’ effettiva cognizione che l'interessato abbia avuta della richiesta
della pubblica amministrazione.
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9248 del 30 ottobre 2006 - Al fine di
poter ottenere una proroga al termine perentorio di 10 giorni per la
presentazione della documentazione attestante il reale possesso dei
requisiti di ordine speciale, l'impresa sorteggiata deve dimostrare una
situazione di scusabilità ovvero provare l'esistenza di un fatto
oggettivo, e non soggettivo, che abbia dato ragione al ritardo.
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Appalto per la
forniture di arredi
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4743 del 23 maggio 2007 - Deve
considerarsi illegittimamente esclusa un'impresa per non aver presentato i
campioni richiesti in un unico plico e in un'unica busta assieme
all'offerta economica.
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In caso di
insussistenza del requisito della regolarità contributiva, la revoca
della aggiudicazione della gara ha perduto, per espressa e specifica
disposizione di legge in merito, il proprio caratteristico carattere
discrezionale
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4779 del 23 maggio 2007 - La stazione
appaltante è tenuta per legge a procedere alla verifica della sussistenza
del requisito sostanziale di partecipazione alla gara rappresentato dalla
regolarità contributiva e quindi, in caso di riscontro negativo, a
provvedere alla revoca della aggiudicazione eventualmente intervenuta
nelle more, indipendentemente dal suo carattere soltanto provvisorio od
invece già definitivo: la impresa partecipante alla gara deve conservare
la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando
irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione
(addirittura seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al
momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo
dell'accreditamento con valuta retroattiva").
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La revoca
dell'attestazione SOA deve essere motivata in maniera dettagliata
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4800 del 24 maggio 2007 - Appalti di
lavori: i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa devono esistere sin dal momento della partecipazione
alla procedura di gara ed essere verificabili con esclusivo riferimento a
tale momento, non essendo quindi suscettibili di dimostrazione o sanatoria
postuma.: per cui, una volta revocata dall'Autorità di Vigilanza
l'attestazione SOA che un partecipante ha presentato in una procedura ad
evidenza pubblica, non resta alla Stazione Appaltante che prenderne
atto adottando a sua volta, per evidenti esigenze di pubblico interesse, i
provvedimenti di revoca (di aggiudicazione di gara ed ammissione di
offerta)
oggetto di contestazione.
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La salvaguardia
della salute dei pazienti giustifica l'annullamento di un'aggiudicazione
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5687 del 25 maggio 2007 - Il potere
di annullamento d'ufficio, in autotutela, dell'aggiudicazione, anche dopo
la stipula del contratto d'appalto, è ben possibile, in presenza di gravi
ragioni di opportunità e di un interesse pubblico attuale,
prevalente sull'affidamento, ormai consolidato, dell'aggiudicatario: ancor
più nel caso in cui l'interesse pubblico concreto ed attuale,
prevalente sulle aspettative della società ricorrente alla conservazione
degli effetti dell'aggiudicazione, è rappresentato dalla salvaguardia
della salute dei pazienti in terapia dialitica, di tale rilievo - attese
la gravità delle conseguenze, potenzialmente derivanti dall'uso di acque
non adeguatamente trattate - da giustificare il sacrificio
dell'aspettativa giuridicamente qualificata, sorta nella sfera giuridica
dell'aggiudicatario medesimo, per effetto dello stato d'avanzamento della
procedura, sino alla conclusione dell'accordo contrattuale.
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Sulla
pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2355 dell'11 maggio 2007 - Il codice
dei contratti pubblici demanda al futuro regolamento di attuazione la
disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la segretezza di
alcune fasi è però imposta dalla stessa necessità di permettere
la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara ma non è
nemmeno trascurabile il rilievo che, in ogni caso, anche il valore della
trasparenza amministrativa deve essere opportunamente coordinato con
l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, ora
vietati dall'articolo 1 della legge n. 241/1990.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n.1427 del 18 marzo 2004 - In quali
circostanze l'operato delle Commissioni può comportare violazione del
principio di pubblicità delle sedute di gara ad evidenza pubblica????
Consiglio di Stato, sentenza n.2370 del 27 aprile 2006 - Ferma restando la
obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica
della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta la
giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una
valutazione comparativa di fattori, come nell'appalto concorso, o nel
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
dell'offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica.
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Il parere della
Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, sentenza
n. 118 dell' 11 aprile 2007 - La giurisdizione amministrativa contabile è
completamente autonoma da quella del giudice ordinario in quanto i
presupposti dell'azione erariale sono collegati al rapporto di servizio
interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appartenenza e
più specificamente alla violazione o meno degli obblighi di servizio con
danni alle finanze della P.A..
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