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Il contributo in
favore dell’Autority è già dovuto dal 2006
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 5066 dell’1
giugno 2007 - L’obbligo del versamento del contributo alla
Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici (l’obbligo del versamento
della contribuzione a carico degli operatori pubblici e privati a pena di
inammissibilità della offerta) decorre già dall’anno 2006,
e tanto in forza della già intervenuta adozione da parte dell’Autorità
di Vigilanza di una propria deliberazione (del 26.1.06 ) determinativa
della entità delle contribuzioni dovute per lo stesso anno 2006 e
che prevedeva che i soggetti, riferiti agli operatori economici, che
intendono partecipare a procedura di scelta del contraente, sono tenuti al
pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente e che gli stessi sono tenuti a
dimostrare, così come previsto dal comma 67 art. 1 l. n. 266/2005, a pena
di esclusione dalla procedura di gara, al momento della presentazione
dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
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Sul carattere
“rimediale” della tutela risarcitoria
Consiglio di Stato, sentenza n. 2822 del 31
maggio 2007 - In tema di interesse connesso alla eventuale
prospettiva risarcitoria, deve, ad avviso del Consiglio di Stato, farsi
applicazione del recentissimo arresto delle Sezione Unite della Corte di
Cassazione (nn. 13659 e 13660/06), secondo cui l’azione
risarcitoria da lesione di interesse legittimo è proponibile: a) innanzi
al GA (e non innanzi al Giudice Ordinario, come pure si era in passato
ritenuto da parte delle medesime SSUU); b) e anche a prescindere
dall’utile previo esperimento della domanda di annullamento: l’intento
è quello di allineare, quanto alle modalità e agli strumenti di
tutela, le posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi
legittimi, alle posizioni giuridiche di diritto soggettivo.
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Sulla funzione
istituzionale del giudice amministrativo
Consiglio di Stato, sentenza n. 2828 del 31
maggio 2007 - Se importanti valori costituzionali,
(presunzione di innocenza e libertà di impresa) non escludono la
predisposizione di mezzi di prevenzione, impongono che la
“interpretazione della normativa in esame debba essere improntata a
necessaria cautela” e fanno sì che quando determinati fatti risultino
esaminati nella sede penale non è possibile pervenire ad una opposta
valutazione nella sede amministrativa: ed in tali casi ben può il g.a.
(questa essendo la sua funzione istituzionale), se domandato da una parte,
rilevarne l’illegittimità.
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L’applicazione
dei principi dei principi comunitari in materia di trasparenza e par
condicio anche nel rilascio delle concessioni pubbliche
Consiglio di Stato, sentenza n. 2825 del 31
maggio 2007 - La circostanza che le direttive comunitarie in
materia di appalti siano attuative dell’art. 81 del Trattato porta in
sostanza a ritenere che queste norme siano puramente applicative, con
riferimento a determinati appalti di principi generali che essendo sanciti
in modo universale dal Trattato, sono ovviamente valevoli anche per
contratti e fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate.
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L’appalto per
la manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini è da considerarsi un
appalto di servizi e non di lavori
Consiglio di Stato, sentenza n. 2765 del 30
maggio 2007 - Sia pure proseguendo nell’applicare il
criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle
attività oggetto della gara, il Codice dei contratti (nell’art. 14
commi 3 e 4 , D.Lgs. n. 163/2006 smi) ha tuttavia recepito il
criterio “sostanzialistico” della prestazione, proprio del diritto
comunitario, che ha poi integrato nel successivo comma 4 dell’art. 14,
con i principi - di rilievo comunitario - della tutela della concorrenza e
della non discriminazione sull’affidamento dei contratti misti : il
Consiglio di Stato è concorde con il primo giudice nell’affermare
che la Legge n. 62/2005 deve essere applicata anche agli appalti anteriori
alla sua entrata in vigore (o successivi alla procedura d’infrazione
infrazione n. 2001/2182 avviata il 15 ottobre 2003 e alla circolare
ministeriale 18 dicembre 2003), perché solo formalmente innovativa
pertanto le precedenti norme nazionali sarebbero dovute comunque essere
disapplicate per contrasto con il diritto comunitario reso evidente dalla
procedura d’infrazione e dalla suddetta circolare del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
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Sulla decorrenza
dei termini di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 smi
Consiglio di Stato, sentenza n. 2596 del 22
maggio 2007 - La violazione della regola procedimentale (di
cui all’articolo 10 della L. 241/90 smi) non vizia l’atto solo
sotto il profilo formale, ma incide anche sul contenuto sostanziale dello
stesso: l’ omissione di detta fase procedimentale - che valorizza il
momento del contraddittorio fra privato e P.A. ed incide anche sul
contenuto dell’atto finale indicando un contenuto necessario della
motivazione - non può essere sanata in via postuma in sede processuale
con integrazione negli atti difensivi della motivazione di rigetto della
domanda di finanziamento.
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Per la
dimostrazione del requisito tecnico della precedente esperienza, non ha
importanza che tipo di normativa è stata applicata, ma l’oggetto
dell’appalto svolto
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1585 del 30
maggio 2007 - Come emerge dalle previsioni dell’art. 22 del
D.P.R. n. 34/2000 e dell’art. 189 del D.P.R. n. 186/2006, ai fini della
valutazione della pregressa esperienza tecnica in relazione allo specifico
oggetto dell’appalto, nel sistema di qualificazione normativamente
previsto, appare corretto fare riferimento al complesso dei compensi
ricevuti dal soggetto partecipante alla gara, indipendentemente dal fatto
che tali compensi fossero già previsti nell’originario contratto ovvero
dovuti in conseguenza della revisione prezzi.
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Non è necessario
dimostrare di aver ricevuto un danno dalla nomina della Commissione prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1897 del 19
aprile 2007 - La giurisprudenza è costante nel ritenere, in
applicazione dei principi dettati dall’Adunanza plenaria n° 1 del 2003
che l'atto di nomina di una Commissione di gara non sia impugnabile in via
autonoma in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione
dei partecipanti alla procedura: il provvedimento di nomina della
commissione giudicatrice di una gara, pertanto, può essere impugnato dal
partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo
nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la
nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo
e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera
giuridica dell'interessato.
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La domanda
risarcitoria nei confronti della pa è soggetta non già alla regola del
principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio
dell'onere della prova ex art. 2697, c.c., e art. 115, c.p.c.
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 5035 del
31 maggio 2007 - L'accertamento della
colpa dell'Amministrazione responsabile deve essere effettuato
mediante una penetrante indagine, riferita, non all'elemento soggettivo
del singolo funzionario agente, ma alla P.A. intesa come apparato e, ferma
restando la permanente difficoltà di individuare un « quid pluris»
rispetto alla stessa illegittimità dell'atto, la colpa
dell'Amministrazione deve essere valutata tenendo conto non solo dei vizi
che inficiano il provvedimento, ma anche della gravità delle violazioni
imputabili all'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle
valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti di
giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente
dato dai privati nel procedimento.
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Sull’efficacia
di un lodo arbitrale di condanna al risarcimento del danno e sugli
ulteriori rimedi in capo all’impresa per ottenerne l’esecuzione
Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 859 del 21
maggio 2007 - Lodo arbitrale che condanna un’amministrazione
al risarcimento del danno: non potendo considerarsi satisfattivo
l’eventuale inserimento del debito nel bilancio comunale , cui non abbia
fatto seguito l’emissione del relativo mandato di pagamento, colui
che vanta una pretesa patrimoniale nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in dipendenza di un giudicato, può scegliere tra
l’esecuzione forzata secondo le norme del Codice di procedura Civile e
l’esecuzione in sede amministrativa, mediante il ricorso per
l’ottemperanza di cui all’art. 27, n. 4 del T.U. 26 giugno 1924 n.
1054.
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Illecita revoca
di un’aggiudicazione basata unicamente su di un inadempimento formale in
quanto non rientrante nelle fattispecie di cui all’ art. 21 quinquies della 241/1990 smi
Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 2229 del 22
maggio 2007 - La previsione di un bando inerente la
stipulazione del contratto entro dieci giorni dall’aggiudicazione a pena
di revoca della stessa non cristallizza un obbligo per la stazione
appaltante bensì regola l’esercizio di un potere di natura
discrezionale: la necessità di definire il rapporto contrattuale entro
tempi certi, infatti, non si collega al principio di concorrenza o ad
altri principi posti a tutela degli altri partecipanti alla gara, bensì
all’esigenza, tutta interna all’amministrazione, di assicurarsi una
celere definizione del rapporto giuridico oggetto di gara: annullato
l’atto di escussione della provvisoria in quanto considerata illegittima
la revoca dell’aggiudicazione.
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Alloggio di
E.R.P. occupato “sine titulo”: per il mantenimento della situazione di
vantaggio è competente il giudice civile
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5867 del 31
maggio 2007 - Gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi
occupati abusivamente, in mancanza, di qualsivoglia titolo concessorio
dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno
della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e
popolare, sicché, per le controversie ad essi relative spetta al G.O. la
cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente ingiunto
opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il
titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso
(successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o
assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del
conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi).
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I criteri di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non possono
essere variati
Tar Sardegna, Cagliari, sentenza n. 1144 del 29
maggio 2007 - Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 17/3/1995 n°157
quando l’aggiudicazione dell’appalto avviene col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante
deve dare rilievo, oltre che al prezzo, ad altri elementi, specificamente
individuati, che siano manifestazione delle caratteristiche oggettive
della prestazione : per il vero non è del tutto precluso
all’amministrazione di prendere in considerazione anche elementi
relativi alle pregresse esperienze del concorrente nello svolgimento di
servizi analoghi a quello da aggiudicare, che consentano di apprezzare
l’affidabilità del concorrente stesso nell’esecuzione del contratto,
ma la rilevanza assegnata a tali elementi non può essere tale da
assorbire una porzione particolarmente significativa del punteggio
riconoscibile per il merito tecnico dell’offerta, poiché, cosi facendo,
si renderebbe recessiva la rilevanza delle qualità intrinseche della
prestazione offerta.
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Le clausole di un
bando lesive della partecipazione vanno immediatamente impugnate
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1442 del 24
maggio 2007 - Il bando di gara è atto impugnabile
unitamente ai provvedimenti concreti che ne fanno applicazione, ciò in
quanto è in tale specifico momento che la lesione dell'interesse vantato
dalla parte acquista il carattere dell'attualità, a meno che non si
tratti di clausole del bando che precludano o rendano incerto l'ulteriore
corso del procedimento, come quelle che impediscano la partecipazione alla
gara fissando particolari requisiti soggettivi dei concorrenti.
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