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L’applicazione
dell’Istituto del silenzio assenso di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 163/2006 smi si applica ai bandi pubblicati dopo il 1 luglio
2006
Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 2550 del 4
giugno 2007 - L’art. 253, comma 1, del nuovo Codice
dei contratti pubblici così dispone: “Fermo quanto stabilito ai commi
1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte”, mentre nei commi successivi sono previsti speciali regimi
transitori per specifiche disposizioni del Codice, tra le quali non
compare, tuttavia, l’art. 12 in materia di approvazione dei contratti.
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Sulla fase di
prequalificazione in una procedura ristretta
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3008 dell’ 8 giugno 2007 - E’ del tutto legittimo un bando di gara
riguardante una licitazione privata, caratterizzata da una fase di
prequalificazione, volta ad accertare l’affidabilità delle imprese, da
non ammettere alla ulteriore fase del procedimento nel caso di mancata
dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando: le
direttive sugli appalti pubblici si applicano anche nei confronti degli
organi del potere legislativo, da qualificare come amministrazioni
aggiudicatici.
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Legittimo
annullamento di un’aggiudicazione definitiva
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2950 del 4 giugno 2007 - Un’interpretazione utile della ratio
posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese
avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del
principio non solo al caso in cui partecipino alle gare società
controllanti e controllate ma anche laddove la situazione di controllo
delle società partecipanti alle gare (e non di mero collegamento) sia
rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado tuttavia, come
detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di
esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c..
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Se la mancata
partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica è una scelta
volontaria…
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 5185 del 5 giugno 2007 - Sebbene in linea di massima il bando di gara o
di concorso, o la lettera d’invito, sono normalmente impugnabili con
l'atto applicativo e conclusivo del procedimento concorsuale, devono
invece essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano
clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione ,
senz’onere, in capo all’interessato, di produrre l’istanza di
partecipazione al procedimento stesso, trattandosi d’adempimento
meramente inutile o defatigatorio quando gli imponga attività
onerosi e, comunque, ineluttabilmente destinate ad un giudizio d’
esclusione da parte della P.A. procedente.
Giurisprudenza correlata:
Consiglio di Stato, sentenza
n.
5059 del
29 agosto 2006 - Non è ammissibile un ricorso avverso alcune clausole
(che non impedivano la partecipazione della ricorrente alla gara né
rendevano impossibile la presentazione dell’offerta, ma definivano il
contenuto delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario) indicate
nella lettera di invito , senza che, comunque , l’impresa presenti
l’offerta: solo con la partecipazione infatti si rende concreto, e non
soltanto astratto, il proprio interesse alla legittimazione
dell’azione amministrativa.
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In tema di
possibilità di ricorrere per revocazione ad una decisione del Consiglio
di Stato
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2809 del 31 maggio 2007 - E’ assodato in linea generale che, ove i
documenti recuperati fatti valere a mente del combinato disposto degli
artt. 81, n. 3, r.d. n. 602 del 1907 e 395, n. 3, c.p.c. siano privi
dell’attributo della <<decisività>> il ricorso in
revocazione debba essere dichiarato inammissibile: perché il documento
sia <<decisivo>> occorre che introduca <<fatti
decisivi>> nel senso che i noviter reperta siano tali in relazione
al loro oggetto e che non interferiscano sull’onere allegatorio e
probatorio delle parti.
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Sulla
differenza fra un contratto di subappalto e un contratto di contratto
d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa..
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2943 del 4 giugno 2007 - Non risulta corretto affermare che il
rapporto tra un’ impresa che concorre alla gara ed un geologo debba
necessariamente essere o di lavoro subordinato o di associazione in a.t.i.,
configurandosi altrimenti una ipotesi di subappalto: il rapporto tra
l’impresa e il professionista iscritto all’albo, indicato, come
consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato
di per sè nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di
subappalto), in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare gli
elementi tipici di tale istituto (l’organizzazione dei mezzi,
l’assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un’opera o di un
servizio), essendo invece configurabile un contratto d’opera
intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa..
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Sulle modalità
di chiusura e sigillatura delle buste contenenti le offerte che sono
prescritte a pena di nullità: quali lembi delle buste devono essere
sigillati?
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2946 del 4 giugno 2007 - Le formalità di chiusura e sigillatura
delle buste contenenti le offerte dei concorrenti che partecipano ad una
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto con una
pubblica amministrazione, o con ente comunque soggetto alla disciplina
sull’evidenza pubblica, sono generalmente imposte dai bandi di gara a
garanzia dell'autenticità della provenienza della busta e del suo
contenuto al fine di assicurare la par condicio fra i concorrenti, in
funzione dell’interesse al buon andamento della pubblica
amministrazione.
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Il mancato
funzionamento del fax deve essere provato da chi contesta l’arrivo di
determinati documenti inviati dalla pa
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2951 del 4 giugno 2007 - Essendo l’uso del fax espressamente
previsto dalla lex specialis di gara ed avendo una partecipante
indicato all’Amministrazione il proprio numero di fax per la ricezione
di comunicazioni inerenti la gara, non può esservi dubbio sul fatto che
la conoscenza dell’aggiudicazione acquisita via fax fosse idonea a far
decorrere il termine per impugnare: il fax deve presumersi giunto al
destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è
avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba
fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l’onere
di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di
funzionamento dell’apparecchio.
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Se il prezzo
offerto dall’unica partecipante rimasta in gara, risulta troppo oneroso,
l’amministrazione può decidere di non aggiudicare
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2838 del 31 maggio 2007 - In materia di contratti della pubblica
amministrazione (anche in un appalto concorso), il potere di non
aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche
ragioni di pubblico interesse: l'eccessiva onerosità del prezzo indicato
nell'offerta dell'impresa costituisce grave motivo di pubblico interesse e
giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell'aggiudicazione.
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Bisogna sempre
operare un bilanciamento fra gli interessi del privato e l’
interesse pubblico specifico (ulteriore rispetto al mero ripristino della
legalità violata), che deve assistere la decisone di annullamento in
autotutela
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 5931 del 5 giugno 2007
- È noto che l’attualità e la specificità dell’interesse
pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere
calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e,
in definitiva, dell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal
provvedimento ritirato; in questa prospettiva diverso è l’onere
motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per procedere
all’annullamento degli atti di gara, a seconda della circostanza che sia
intervenuta l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto,
ovvero che il procedimento di conclusione della gara non sia giunto
completamente a termine: legittimo annullare una gara se non si è tenuto
conto della riforma del lavoro attuata con il d. lgs. 276 del 2003.
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Sulla
riammissione ad una gara di una concorrente classificatasi soltanto
al terzo posto della graduatoria e sul relativo differimento
dell’aggiudicazione
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2876 del 31 maggio 2007 - In base all'articolo 21-quater della
Legge n. 241 del 1990 (aggiunto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio
2005, n. 15) è espressamente prevista la facoltà di sospensione della
esecuzione del provvedimento amministrativo, per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario, restando quindi demandata alle responsabili
valutazioni discrezionali della competente Autorità la individuazione del
termine per la conclusione del procedimento.
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La discrezionalità
di una Stazione Appaltante trova un limite nella realtà sociale
Tar Puglia, Lecce, sentenza
n. 2232 del 6 giugno 2007 - La validità di un certificato è un elemento
predeterminato dalla legge, in modo “rigido”, senza quindi possibilità
di per la stazione appaltante di stabilire regole difformi.
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Procedura per la
verifica dell’offerta anomala: il principio di trasparenza che regola
l’azione amministrativa non può e non deve trasmodare nell’immotivato
aggravio dei tempi del procedimento, pena la compromissione
dell’interesse pubblico che lo stesso mira a realizzare.
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 5184 del 5 giugno 2007 - La fase della verifica dell’anomalia ha già
una forma obbligata, costituita dal contraddittorio con l’interessato,
un momento ben definito, intercorrente tra la conoscenza della stazione
appaltante delle offerte pervenute e l’aggiudicazione, un ambito
prefissato, rappresentato dalle regole di gara poste dal bando nei
confronti di tutti i partecipanti, ed è esclusivamente finalizzato a
consentire all’amministrazione di verificare la serietà della offerta,
ovvero l’accertamento delle reali possibilità dell’offerente di
eseguire il contratto alle condizioni economiche proposte.
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Il giudizio sulla
regolare composizione della offerta rientrante nella valutazione di
anomalia deve essere riguardato in termini di affidabilità complessiva
della offerta
Tar
Lazio, Roma, sentenza n. 5047 dell’1 giugno
2007 - Nella
giurisprudenza amministrativa è stato sostenuto il principio -
ormai pacifico e consolidato - secondo cui, alla stregua della normativa
nazionale e comunitaria richiamata, il giudizio di verifica di
un’offerta sospetta di anomalia ha natura globale e sintetica e deve
risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in
cui l’offerta si scompone e della relativa incidenza sulla medesima
offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia
delle dette componenti si traduca nell’inattendibilità dell’offerta
complessiva stessa
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