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Incominciano le prime sentenze vere sul
codice dei contratti.
Segnalo anche il
fatto che il Tar Lazio ammette la partecipazione in Ati ad imprese che da
sole hanno comunque i requisiti e inoltre c'è qualcosa di interessante
anche per le cauzioni
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Legittima partecipazione in Ati di imprese
che anche singolarmente potrebbero rendersi aggiudicatarie dell’appalto
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 4991 del 31 maggio 2007 - Il parere dell’A.G.C.M. del 30.1.2003
n. AS251 (che consente la esclusione dalle A.T.I. delle imprese che
singolarmente siano in possesso di requisiti tecnici finanziari di
partecipazione alle gare), non impone un vero e proprio dovere di
esclusione di dette A.T.I., che può quindi non essere disposta quando
tanto (in assenza di palesi elementi che dimostrino la sussistenza di un
cartello, costituendo comunque un diritto delle società costituire delle
A.T.I.) contribuisca a rendere più sicura l’esecuzione dell’appalto.
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Il codice dei contratti di cui al D. lgs 163
del 2006 per quanto concerne i servizi di pulizia li prevede
esclusivamente nell’allegato II A per i servizi ordinari e non speciali.
Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza
n. 386 del 28 maggio 2007 - La direttiva comunitaria Ce
17/2004, nei settori speciali considera equivalenti le procedure aperte ,
ristrette e negoziate con bando lasciando, quindi, piena discrezionalità
e ben può il legislatore nazionale attuare detti principi applicando agli
appalti di servizi di pulizia non funzionali all’attività nei settori
speciali, come nel caso in esame, i maggiori limiti previsti per gli
appalti di servizi nei settori ordinari che prediligono la procedura
aperta o ristretta per la scelta del contraente al fine di garantire una
più ampia concorrenza nei servizi non funzionali all’attività dei
settori speciali: non vi sarebbe, pertanto, un contrasto tra disposizioni
precise, puntuali, dettagliate ed inderogabili della direttiva comunitaria
Ce 17/2004 ma una attuazione della stessa da parte del codice dei contatti
che, nel pieno rispetto degli obiettivi della direttiva, ne specifica
l’applicazione con scelte operanti all’interno dello Stato Italiano,
per quanto concerne il servizio di pulizia degli edifici non funzionale ai
settori speciali di attività di cui agli artt. 208 e ss..
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Dalla documentazione prodotta ai fini della
dimostrazione dei requisiti di ordine speciale (fatturato specifico)
deve evincersi in modo facilmente intelligibile il loro reale possesso da
parte dell’offerente
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 5443 del 14 giugno 2007 - Nel caso in cui in un bando
di gara, a dimostrazione dei requisiti speciali (fatturato specifico),
richieda una particolare modalità di prova – deposito dell’elenco
delle forniture con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di gara,
redatto in ordine decrescente di valore con descrizione degli apparati,
della data e del destinatario della fornitura – mentre una partecipante
fornisca 700 pagine di fatture, corretto è l’operato della Commissione
– che proprio in ossequio al principio del favor partecipationis – ha
chiesto chiarimenti, consentendo alla ditta offerente di produrre
l’elenco, elemento ritenuto dalla stazione appaltante nella lex
specialis di gara idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara ( in linea con il disposto dell’art. 42 comma 1
lett. a) del D.Lgs. 163/06), non essendo in grado di stabilire, dalla
disamina della documentazione prodotta al posto dell’elenco richiesto,
il possesso dei requisiti di partecipazione.
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E’ammessa la possibilità di rinnovazione
parziale dei giudizi "a buste aperte: quando le offerte sono ormai
cristallizzate, ben è possibile apprezzarle nuovamente senza violare la
par condicio
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 6099 del 13 giugno 2007 - Il generale principio di
conservazione degli atti giuridici, per cui, nelle ipotesi in cui
l’azione amministrativa si articola in diversi segmenti procedimentali,
ciascuno connotato dall’emanazione di veri e propri provvedimenti (come,
nel caso di specie, le esclusioni nel corso delle procedure di evidenza
pubblica), il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento (o di
sospensione in via cautelare) consiste nella riedizione della sola fase
procedurale colpita dal dictum di illegittimità, fatto, comunque salvo il
potere di annullamento d’ufficio dell’intera procedura e quindi nella
ripetizione delle operazioni di gara affette dal vizio riscontrato in sede
giudiziaria – pare ulteriormente corroborato dal disposto di cui
all’art. 84, comma 12, del recente D. Lgs. N. 163/2006, recante il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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Sull’istituto dell’acquiescenza alla
procedura scelta dall’amministrazione e sulla conseguente inammissibilità
del ricorso
Tar Toscana, Firenze, sentenza
n. 873 del 13 giugno 2007 - Affidamento dei servizi assicurativi: la
partecipazione, senza specifica riserva, ad una trattativa privata
preclude l'incardinamento dell'interesse all'annullamento della procedura
per motivi attinenti alla assenza delle condizioni legittimanti la scelta
di tale metodo di contrattazione, od al difetto di motivazione circa la
stessa scelta: la procedura di aggiudicazione a trattativa privata senza
previo bando, in caso di offerte inappropriate in una precedente procedura
aperta o ristretta ex art. 13 lett. a), d.lgs. n. 158 del 1995, non si
configura come una semplice prosecuzione di una precedente procedura
aperta o ristretta non andata a buon fine, ma come un procedimento del
tutto autonomo, in cui la stazione appaltante "consulta i candidati
di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto.
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Sono cause di esclusione sia una condanna
(dell’ amministratore unico e del direttore tecnico) per violazione
delle norme sulla prevenzione infortuni lavoro nonché quella per
violazione delle norme di attuazione di direttive CEE sui rifiuti di cui
al D.leg.vo n. 22/1997 in assenza di apposita procedura di riabilitazione
che consente di dichiarare estinti gli effetti derivanti dalle condanne
penali.
Tar Toscana, Firenze, sentenza
n. 859 del 12 giugno 2007 - Qualora in capo ad una ricorrente
non sussistano i requisiti richiesti dallo stesso disciplinare per
partecipare alla gara, conseguentemente – in conformità al dispositivo
n. 40/2007 – il ricorso avverso la delibera di approvazione degli atti
di gara e l’aggiudicazione alla prima classificata., va dichiarato
inammissibile per carenza d’interesse, mentre la domanda di risarcimento
del danno va analogamente dichiarata inammissibile per mancanza dei
presupposti tra cui in particolare l’ingiustizia del danno dedotto.
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In tema di risarcimento del danno spettante
ad un’impresa la cui aggiudicazione provvisoria sia stata
illegittimamente annullata: deve essere anche restituita la cauzione
provvisoria indebitamente escussa
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 5032 del 31 maggio 2007 - Nei casi in cui ad un soggetto è
preclusa la partecipazione ad una gara o concorso (sicché non è
possibile dimostrare, ex post, né la certezza della vittoria, né la
certezza della non vittoria) la situazione soggettiva tutelabile è la
chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole : il
risarcimento per perdita di chance può avvenire in forma specifica o per
equivalente; il risarcimento per equivalente della perdita di chance deve
essere quantificato con la tecnica della determinazione dell’utile
conseguibile in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al
numero dei partecipanti alla gara e dividendo l’utile di impresa
(quantificato in via forfettaria in misura pari al 10% del prezzo base
dell’appalto) per il numero di partecipanti.
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Non occorre, ai fini della legittimità del
bando di gara, alcuna specifica indicazione delle ragioni
dell’aggravamento delle condizioni di gara, qualora esso venga mantenuto
nei limiti della ragionevolezza e sia comunque assicurata la par condicio
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3103 del 12 giugno 2007 - Costituisce ius receptum
l’affermazione secondo cui i bandi di gare d’appalto di servizi
possono prevedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli
indicati nel d.lgs. 197 del 1995 purché non discriminanti ed abnormi
rispetto alle regole proprie del settore , sulla base della lettura
sistematica del secondo e del terzo comma dell’articolo 17 del decreto
legislativo 17 marzo 1995 e, per quanto attiene alle imprese di pulizia,
dal delineato sistema di qualificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n.
274, non può dubitarsi che l’amministrazione aggiudicatrice abbia
il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una
singola gara, anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla
legge, e che possa pertanto pretendere l’attestazione di requisiti di
capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione nell’elenco, le
previsioni indicate nelle accennate disposizioni normative limitandosi a
stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la
partecipazione alla gara, che pertanto ben possono essere derogati (o
meglio incrementati, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo)
dall’amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del
servizio da appaltare.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6682
del 14 novembre 2006 - La giurisprudenza del Consiglio di Stato è
concorde nell’ammettere la possibilità di prevedere requisiti di
partecipabilità più rigorosi di quelli indicati nell’art. 14 D.Lgs. 17
marzo 1995 n. 157 purché non discriminanti, illogici e sproporzionati
rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto e congrui
rispetto alle regole proprie del settore.
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Esclusione per anomalia dell’offerte
economica: qual è’interesse a ricorrere nel caso di partecipazione di
un numero di imprese maggiore di due?
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3097 del 12 giugno 2007 - Costituisce principio consolidato,
in materia di appalti pubblici, quello secondo cui l’interesse al
ricorso contro l’aggiudicazione và negato in capo al soggetto che sia
stato legittimamente escluso perché non conseguirebbe alcun vantaggio
dall’annullamento dell’aggiudicazione.
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Sulla diversa funzione della cauzione
provvisoria rispetto a quella definitiva: gli importi devono tener conto
anche degli oneri per la sicurezza
Tar Campania, Salerno, sentenza
n. 724 del 4 giugno 2007 - L’importo della cauzione provvisoria deve
tener conto anche degli oneri per la sicurezza i quali, ancorché
non soggetti a ribasso d’asta, rappresentano un costo che si aggiunge al
prezzo dell’appalto, sicchè il 2% dell’importo in garanzia va
calcolato sul costo complessivo dell’appalto.
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Quali sono le comunicazioni da inviare
all'Osservatorio dei Lavori Pubblici?
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2836 del 31 maggio 2007 - Se è vero che l'art. 27 del d.p.r. n. 34
del 2000 prevede la comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, ed
il conseguente inserimento nel casellario informatico, delle falsità
accertate a séguito del procedimento di verifica di cui all’art. 10,
comma 1-quater, cit., si deve altresì tener conto, anche del disposto di
cui alla successiva lettera t), che, nel prevedere l’inserimento nel
casellario stesso di “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che,
anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” non può non
ricomprendere, tra tali “altre notizie”, anche ogni altra falsità,
che, messa a disposizione dell’Osservatorio da parte delle stazioni
appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di
fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in
pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle
pubbliche gare, che l’anzidetto procedimento di verifica mira ad
accertare.
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Laddove la lex specialis non contempla, in
specie per violazioni di ordine formale, la sanzione dell’esclusione,
quest’ultima deve ritenersi recessiva a fronte del principio della
massima partecipazione per ragioni di pubblico interesse
Tar Campania, Salerno, sentenza
n. 468 del 26 aprile 2007 - La portata vincolante delle prescrizioni
contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale
esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia
comminata espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza della
violazione di talune univoche prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta
a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione e che
siffatto principio recede soltanto nel caso in cui la singola clausola,
ancorché univocamente formulata, risulti configgente con altra
prescrizione connessa o incoerente con la funzione cui il complesso delle
regole di gara sia preordinato.
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In merito all’ordine di svolgimento delle
operazioni di una gara e sulla carenza di motivazione
nell’assegnazione del relativo punteggio
Tar Campania, Napoli, sentenza n.
6096 del 13 giugno 2007 - La valutazione tecnica delle offerte non
deve essere condizionata, nemmeno potenzialmente, dalla previa
acquisizione degli aspetti economici delle stesse e l’attribuzione dei
punteggi numerici deve essere motivata.
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