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Il modello di cui al Dm 123/2004 sebbene
predisposto solo per gli appalti di lavori, può essere utilizzato, con le
apposite modifiche, anche per gli appalti di servizi e forniture
Tar Trentino, Trento, sentenza n. 108 del 6
giugno 2007 - In una
polizza provvisoria la dicitura < il Garante si impegna nei confronti
della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento
delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli
obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla Gara> è
comprensiva anche <della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario>: deve dunque escludersi che l'area della riserva
attribuita alla stazione appaltante possa superare i confini espressi
dalla base normativa che costituisce la correlativa potestà in capo alla
pubblica Amministrazione con potenziale possibilità di aggravamento degli
oneri a carico dei partecipanti alla gara, potendo all'opposto essere
affermato che l'inadempimento cui la garanzia appresta il proprio soccorso
coincide in via esclusiva con la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto riferibile al disvolere dell'aggiudicatario.
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Sulla violazione del principio della libera
prestazione dei servizi sancito dall'art. 59 del Trattato CEE, avente
diretta applicabilità nel territorio nazionale
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. del 1683
del 21 giugno 2007 - Una Stazione appaltante non può precludere
a qualsiasi operatore avente sede legale fuori dal suo territorio di
competere per l'affidamento di un appalto, indipendentemente dalla qualità
dell'offerta che si intende proporre, con evidente violazione del
principio della non discriminazione territoriale,
nell'ambito dei procedimenti volti alla scelta dei contraenti della P.A.,
al quale è informato l'Ordinamento comunitario, nonchè quello nazionale:
discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione
territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il
principio in base al quale non si possono adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose fra le regioni e non si può limitare il diritto dei cittadini
di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego.
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Deve esserci un opportuno bilanciamento fra
diritto alla riservatezza di terzi e il diritto di accesso
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 5610 del 22
giugno 2007 - Con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, il
Legislatore ha inteso assicurare all'amministrato la trasparenza della
Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di
una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l'interesse
alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della
vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle
quali incide l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo: in
presenza di un eventuale contrapposto diritto alla riservatezza di terzi,
il diritto di accesso è idoneo a prevalere nella forma attenuata della
visione degli atti in relazione a quegli atti o a quelle parti di
documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli
interessi giuridici dei richiedenti.
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Approccio sostanzialistico
nell'interpretazione delle istanze di partecipazione alla gara:
illegittima esclusione per omessa indicazione in lettere ed in cifre del
prezzo complessivo offerto e della percentuale complessiva di ribasso
Consiglio di Stato, sentenza n.
3384 del 21 giugno 2007 - Se è vero che esigenze di tutela
dell'interesse pubblico impongono che l'Amministrazione debba essere
garante della correttezza dello svolgimento del procedimento al quale
presiede, è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze
giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l'affidamento, il cui
rispetto compete parimenti al soggetto pubblico.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 6190 del
17 ottobre 2006 - L'applicazione dei principi di tutela
dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa, in una con
la generale clausola di buona fede che informa l'azione amministrativa nel
suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa
della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto
partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla procedura.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1224 dell' 8
marzo 2006 - Nelle ipotesi di clausole ambigue del bando di gara
si deve accogliere l'interpretazione che tutela gli interessati di buona
fede, salvaguardando così l'ammissibilità delle offerte e consentendo la
maggiore partecipazione di offerenti, sì da tutelare l'interesse pubblico
al più ampio confronto tra le offerte.
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La medesima efficacia riferita alle sentenze
va riconosciuta anche alle ordinanze cautelari
Consiglio di Stato, sentenza n. 3331 del 21
giugno 2007 - L'ordinanza cautelare, come la sentenza, allorquando il
vizio di legittimità rinvenuto dal giudice amministrativo si riferisca
alla violazione di legge o vi sia comunque al riguardo un adeguato fumus
boni iuris, impone all'Autorità amministrativa interessata di non
riprodurre l'atto medesimo disponendo sostanzialmente negli stessi
termini, quanto meno sino a quando l'ordinanza di sospensione non
sia venuta meno nei suoi effetti.
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Da quando decorrono i termini per impugnare
un'aggiudicazione?
Consiglio di Stato, sentenza n. 3303 del 21
giugno 2007 - La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo,
ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia
conosciuto in tutti i suoi elementi ma solo che il destinatario sia stato
reso edotto di quelli essenziali, quali l'autorità emanante, la data, il
contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo: la conoscenza di siffatti
elementi essenziali costituisce, infatti, in capo al destinatario
dell'atto un onere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità
di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del
provvedimento (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di
illegittimità.
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La valutazione delle offerte anomale
Tar Puglia, Bari sentenza n. 1572 del 20
giugno 2007 - In relazione alla verifica dell'anomalia, l'esito della
gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo
quando il giudizio negativo, sul piano dell'attendibilità, riguarda voci
dell'offerta che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano
l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non
suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa
del residuare di dubbi circa l’idoneità dell'offerta, minata da spie
strutturali di inaffidabilità a garantire l'efficace perseguimento
dell'interesse pubblico.
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La verifica dell'anomalia non risulta affetta
dai vizi dedotti se evidenzi che l'offerta esaminata non è sufficiente a
coprire i costi di gestione del servizio e non assicura un adeguato
margine di profitto per l'impresa
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 4976
dell' 11 giugno 2007 - E' esente da vizi il giudizio negativo sul
piano dell'attendibilità dell'offerta che concerna voci che, per la
loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione
economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di
accettazione da parte della stazione appaltante e ciò a causa del
residuare di dubbi circa l'idoneità dell'offerta, minata da spie
strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento
dell'interesse pubblico.
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Un mero rapporto di parentela con esponenti
di spicco della criminalità organizzata di stampo mafioso non giustifica
l'esclusione dalle gare
Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 964 del 18
giugno 2007 - L'accertamento dell'esistenza di un legame di
parentela o affinità con soggetti inquisiti o condannati per reati di
mafia non determina automaticamente la sussistenza di tentativi di
infiltrazioni criminali nella impresa, occorrendo che vengano provati gli
effettivi tentativi di condizionamento degli indirizzi e delle scelte
della società. Non può, quindi, costituire presupposto per la revoca
dell'aggiudicazione, conseguente alla informativa del Prefetto, la
circostanza che due soci della impresa aggiudicataria di un concessione di
costruzione e gestione di opera pubblica siano in rapporto di parentela o
affinità avevano riportato condanne od applicazione di misure di
prevenzione correlati a reati di mafia,
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Un'aggiudicazione illegittima che ha
comportato un risarcimento del danno alla seconda, ancorchè portatrice di
un effettivo vantaggio all'amministrazione, deve essere comunque fonte di
richiesta del danno erariale nei confronti dei responsabili della
procedura errata
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Veneto, sentenza
n. 430 del 18 maggio 2007 - Il legislatore ha posto vincoli e procedure a garanzia della collettività
e delle regole imposte dall'appartenenza alla Unione europea; le eccezioni
in presenza delle quali tali norme e procedure possono essere
derogate sono espressamente previste :in ossequio ad un principio
basilare del nostro ordinamento, che le singole esigenze avvertite
dai vertici delle amministrazioni, anche se mosse da fini
di per sé non riprovevoli, non possono tradursi nel potere
di sottrarsi alla legge ed ai suoi vincoli atteso che ogni comportamento
deve essere attuato nel rispetto del principio di legalità.
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In tema di rapporti fra un danno erariale
cosiddetto indiretto e la responsabilità assunta dalla Pubblica
amministrazione verso terzi e la problematica dei rapporti tra azione
civile e azione di responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti, sezione giurisprudenziale per la Sicilia, sentenza
n. 1488 del 7 giugno 2007 - Nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile occorre procedere con un'autonoma valutazione
della risarcibilità del danno il cui verificarsi con il pagamento
al terzo, costituisce mero presupposto per l'azione di rivalsa e, quindi,
alcun vincolo discende dal giudicato civile: ne consegue, che il predetto
giudicato, che abbia affermato essere responsabile la Pubblica
Amministrazione per danno arrecato a terzi - danno, è evidente,
causalmente collegato ad attività posta in essere da agenti pubblici –
non ha efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità. In altri
termini la statuizione circa la responsabilità della pubblica
amministrazione non comporta,
in via di necessaria correlazione, la responsabilità del
dipendente.
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In tema di mancanza di legittimazione passiva
degli eredi che hanno rinunciato all'eredità prima della notifica davanti
alla Corte dei Conti
Corte dei Conti sezione giurisprudenziale per la Toscana, sentenza
n. 245 del 10 aprile 2006 - A norma dell'art. 1 - comma 1 -
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale, ma essa
si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e
di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi: la rinuncia
all'eredità degli evocati in giudizio va venir meno la loro
legittimazione passiva.
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