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Per ottenere il
risarcimento del danno da mobbing, un dipendente pubblico deve prima
chiedere l’annullamento degli atti rivolti contro di lui: l’omessa
impugnazione può essere fonte di acquiescenza nonché di concorso di
colpa
Tar Veneto, Venezia, sentenza
n. 2503 del 18 luglio 2007 - PER IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE ,
l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sull’affermata lesione
di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di
impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo
asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro, tutela
sia la parte privata che in tal modo può sollecitamente accedere al
rimedio giudiziale al fine di ottenere nella maggior parte dei casi il
riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta e non già per
equivalente patrimoniale (comunque, in subordine,garantito), sia la
pubblica amministrazione che – a sua volta, e soprattutto in dipendenza
dei fini di interesse generale da essa perseguiti – necessita di
certezza giuridica al fine di fondare la legittimità del suo operato, e
senza che quest’ultimo - quindi – possa formare oggetto di
contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione (esigenza,
questa, addirittura essenziale per le pubbliche amministrazioni che sono
chiamate a svolgere funzioni che impongono celerità decisionali e,
soprattutto, duratura permanenza degli effetti delle determinazioni
assunte, proprio in quanto sottese agli interessi primari che
intuitivamente assistono – tra l’altro – le esigenze
della difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico), UN
DIPENDENTE PUBBLICO CHE HA SUBITO UN DANNO DA MOBBING DEVE PRIMA
RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI A CUI TALE COMPORTAMENTO ILLECITO
SI RIFERISCE ALTRIMENTI IL SUO RICORSO E’ INAMMISSIBILE, ED INOLTRE
PROPRIO L’OMESSA IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI , HA
PER CERTO AGGRAVATO IL DANNO, RENDENDOLO IRREVERSIBILE..
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Anche per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ancorchè sia
considerato un appalto “non oneroso”, l’offerta tecnica deve essere
distinta da quella economica
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 6603 del 10 luglio 2007 - Appalto per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo: è illegittima una clausola del bando che
preveda che la documentazione relativa sia all’offerta tecnica, sia
all’offerta economica, sia inserita, dai concorrenti, in un unico plico
in quanto, la misura delle commissioni pretese dalle Compagnie
assicuratrici individuate dal cd. ”broker”, non pare indifferente
sotto il profilo economico, attesi i suoi inevitabili riflessi sul
bilancio della stazione appaltante, onde ne risulta confermato che la
relativa offerta deve essere tenuta rigorosamente distinta da quella,
concernente il merito tecnico vero e proprio.
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Requisiti di
ordine generale e capacità giuridica di sottoscrivere i contratti con la
pa: come dimostrare la completa dissociazione da comportamenti illeciti di
precedenti amministratori?
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 6502 del 17 luglio 2007 - Per evitare che la condanna inflitta al
soggetto, che ha ricoperto cariche sociali, si ripercuota sulla società
non è sufficiente la sola cessazione dalla carica sociale, per dimissioni
o per allontanamento, “potendosi trattare di mera sostituzione di
facciata”, ma occorre la dimostrazione che quest’ultima ha adottato
“atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa,
quale ad es. l’aver iniziato verso lo stesso azione di responsabilità
sociale”.
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Sui limiti del
potere discrezionale di una Stazione appaltante nel richiedere la
reintegrazione di documentazione mancante
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4027 del 16 luglio 2007 - Non può condividersi
l’assunto secondo il quale la produzione di una parte del bilancio –
e, precisamente, della relazione del consiglio di amministrazione di cui
all’art. 2428 c.c. – contenente gli elementi da prendere in
considerazione al fine di consentire la valutazione della situazione
economica, può essere ritenuta equivalente al richiesto bilancio, in
quanto la stessa dicitura utilizzata da un’Amministrazione nella lettera
di invito (costituente, com’è noto, assieme al bando di gara, lex
specialis della procedura ad evidenza pubblica), nella quale viene
indicato quale unico documento da presentare proprio il bilancio, pena
l’invalidità dell’offerta, esclude tale possibilità.
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Appalto concorso
: bisogna escludere che scostamenti solo nominali e di lieve entità dai
parametri di massima stabiliti nel disciplinare di gara possano condurre
con carattere di automatismo ad una determinazione di esclusione per
inammissibilità dell’offerta tecnica.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4043 del 19 luglio 2007 - E’ noto che nel sistema di
selezione del contraente denominato “appalto concorso”
l’Amministrazione predispone un progetto di massima recante l’
indicazione dei tratti essenziali delle prestazioni di cui intende
avvalersi: proprio alla qualificazione del progetto come recante
specifiche di massima segue che lievi scostamenti in sede di offerta
tecnica dalle indicazioni predisposte dalla stazione appaltante non
possono risolversi in causa di inammissibilità dell’offerta medesima
per contrasto con la “lex specialis” del concorso.
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Esiste la
giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una controversia
avente ad oggetto la legittimità dell’atto di indirizzo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi ad oggetto il
quadro espositivo all’amianto dei dipendenti di stabilimenti
petrolchimici ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
agli art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificati dalla legge
n. 271/1993”
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4040 del 19 luglio 2007 - Sono devolute al giudice amministrativo
le controversie relative ad un atto, ancorchè di indirizzo, a
destinatario determinato e diretto ad incidere, in via indiretta,
sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua
competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici
previdenziali in quanto la posizione azionata dall’impresa ha la
consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di
un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge.
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Sul significato
della locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo” a fini
del conteggio dei termini per la presentazione di un eventuale
ricorso
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4072 del 19 luglio 2007 - Ai fini della verifica in sede giudiziale
dell’osservanza del termine di legge per l’impugnazione di un
provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto – dalla
quale, com’è noto, decorre, in difetto di formale comunicazione, il
relativo termine – si ricollega alla avvenuta individuazione non solo
della esistenza dell’atto, ma anche del suo contenuto in tutte le sue
molteplici componenti.
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Stabilire la
stretta esecuzione di un atto rispetto alle statuizioni di una sentenza
oppure la rilevanza di una rinuncia ad un ricorso rispetto ad altro
giudizio connesso, può comportare eventualmente erronee valutazioni di
diritto ma non errori di fatto.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4029 del 16 luglio 2007 - Per ritenere una
sentenza l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa , l’errore deve: a) consistere in una errata
percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente
e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il Giudice a supporre
la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in
modo par istanti indiscutibile; b) essere decisivo, nel senso che, se non
vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; c) non cadere su di un
punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato; d)
presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non
richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive
e di indagini ermeneutiche;e) non deve consistere in una erronea
valutazione e interpretazione del fatto.
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L’ indizione
di una gara ufficiosa comporta un’ autolimitazione implicita, costituita
dal vincolo al rispetto dei principi tipici delle gare
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 6969 del 21 luglio 2007 - Nel caso in cui la stazione appaltante
decida, nell'ambito di una trattativa privata, di indire una «gara
ufficiosa», così espressamente qualificando la procedura (come nel caso
di specie) e diramando le conseguenti lettere invito, la stessa,
indipendentemente dalle regole espresse che eventualmente stabilisca in
via di autolimitazione, è tenuta al rispetto dei principi insiti nel
concetto stesso di gara, che sono quelli di trasparenza e par condicio.
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Qualora una
Società privata (ancorchè di proprietà pubblica) decida di procedere
con un’evidenza pubblica, le relative controversie sono devolute al
giudice ordinario
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4012 del 16 luglio 2007 - Non è necessaria la procedura ad
evidenza pubblica ( a norma del decreto legislativo 163/2006) per
l’ assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi, nell’edificio
dove ha sede un soggetto privato (ancorché di proprietà pubblica), per
la installazione di distributori automatici di cibi e bevande, qualora
l’importo del contratto sia di euro 6500: la circostanza che la società
abbia liberamente preferito – non in quanto obbligata – di
disciplinare la fattispecie con una procedura simile a quella di evidenza
pubblica, non comporta che le relative controversie siano devolute al
giudice amministrativo, non rientrando tra quelle attratte nell'orbita
della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell'articolo
33, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così
come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Giurisprudenza richiamata e correlata
Consiglio di Stato, sentenza
n. 7554 del 18
novembre 2004 - Appalto sotto soglia e committente S..p.A. pubblica:
no all’ evidenza pubblica quindi giudice ordinario; cambiamento anche
dei bisogni assicurativi della Società e dei suoi dipendenti.
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Sulle
dichiarazioni che devono essere fornite dal titolare di una ditta
individuale della quale è anche direttore tecnico
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3958 del 12 luglio 2007 - Anche se la partecipante è una ditta
individuale, il cui titolare risulta essere rappresentante legale, nonché
direttore tecnico, devono comunque essere fornite all’Amministrazione
tutte le dichiarazioni di mancanza di una delle misure di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’assenza di condanne passate in
giudicato o di applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p. per reati che
incidano sull’affidabilità morale e professionale nei confronti del
titolare stesso, anche in forma negativa, precisando, appunto, che la
funzione di direttore tecnico è svolta da lui personalmente, e che
nessuno, oltre a lui, ha poteri di rappresentanza.
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I punteggi
devono corrispondere esattamente alla differenza delle diverse offerte
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 6464 del 17 luglio 2007 - Affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: appare l’irragionevole il
criterio di attribuzione del punteggio per scaglioni di fatturato in
quanto non obbedisce a criteri di logica l’eliminazione di ogni aspetto
di proporzionalità con la creazione di una forbice che prescinde dal
reale divario delle offerte.
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