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A fronte di
condotte serbate dall’amministrazione, palesemente contrastanti con il
contenuto delle decisioni cautelari e di primo grado del giudice, non si
potrebbe esigere dal soggetto interessato l’onere di impugnare, uno per
uno, tutti i successivi provvedimenti
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4136 del 24 luglio 2007 - In forza
del più recente indirizzo espresso delle Sezioni Unite della Cassazione
(ordinanza n. 13659 ddel 13 giugno 2006) , l’azione risarcitoria per il
ristoro dei danni derivati da provvedimenti illegittimi può essere
proposta anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione dei
provvedimenti stessi, purché sia rispettato il termine di prescrizione
del diritto al risarcimento del danno : né la mancata impugnazione degli
atti potrebbe considerarsi come violazione del principio di
autoresponsabilità, secondo cui il danneggiato deve fare tutto quanto è
in proprio potere per limitare o impedire il danno lamentato.
Giurisprudenza segnalata e correlata:
Corte
di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza
n. 13659 del 13 giugno 2006 - Giurisdizione
– Giudice ordinario e giudice amministrativo – Tutela risarcitoria
Le
Sezioni Unite fanno il punto sul riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo in relazione alla tutela risarcitoria.
Le Sezioni Unite affermano che quante volte si sia in presenza di atti
riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa
equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del
provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti perché
il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona,
la tutela giudiziaria deve essere chiesta al giudice amministrativo. Al
giudice amministrativo potrà essere chiesta la tutela demolitoria e,
insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva. Ma la parte
potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela
risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza
pertinente all’azione di annullamento.
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La vincolatività
della lex specialis obbliga la stessa stazione appaltante al rispetto
delle disposizioni poste a base del procedimento di gara
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 7095 del 27 luglio 2007
- Non è
legittima una clausola di un bando per la quale < in caso di
Raggruppamenti di prestatori di servizio la cauzione provvisoria dovrà
essere prestata dall’impresa designata quale capogruppo>.
Giurisprudenza segnalata e correlata:
Consiglio di Stato, sentenza
n.2951 del 4 giugno 2007 - Essendo l’uso
del fax espressamente previsto dalla lex specialis di gara ed avendo una
partecipante indicato all’Amministrazione il proprio numero di fax
per la ricezione di comunicazioni inerenti la gara, non può esservi
dubbio sul fatto che la conoscenza dell’aggiudicazione acquisita via fax
fosse idonea a far decorrere il termine per impugnare: il fax deve
presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione
indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato
il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al
destinarlo l’onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di
una difetto di funzionamento dell’apparecchio
Consiglio di Stato, sentenza
n. 82 del 13 gennaio 2005 - Né
è possibile invocare il potere di disapplicazione della lex specialis da
parte della stessa Pubblica Amministrazione, potere da escludere in
radice, in base al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le
regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l'operato
dell'Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia
alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione (specie
quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro attuazione; e
ciò sia per il principio di tutela della par condicio delle imprese
concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione
del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è in origine
autovincolata
Consiglio di Stato, sentenza
n. 7935 del 27 dicembre 2006 - In
caso di Ati, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento e sottoscritta dalla Capogruppo,
mentre non è necessario la firma delle altre ditte.
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E’ immune da
vizi (( mancanza della espressa rinunzia al beneficio di inventario, della
previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta e
dell’obbligo di prestare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione)
una garanzia provvisoria presentata come da dm 123/2004
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 7057 del 26 luglio 2007 - Risulta illegittima l’esclusione
di una partecipante da una procedura ad evidenza pubblica sulla base di
presunte carenze nel contenuto delle clausole della polizza provvisoria (
mancanza della espressa rinunzia al beneficio di inventario, della
previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta e
dell’obbligo di prestare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione)
qualora la garanzia sia presentata come da schema tipo 1.1. di cui al d.m.
12 marzo 2004, n. 123 in virtù della connessa accettazione, da parte del
fideiussore, delle condizioni ivi contenute (nelle condizioni di
garanzia).
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E’ consentito
il recesso di una o più imprese dall’associazione (fuoriuscita di
un’impresa da un’a.t.i. e senza l’ingresso, al suo posto, di
un’impresa nuova) prima della stipulazione del contratto d’appalto in
quanto la stazione appaltante ha già provveduto a verificare i requisiti
di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano,
specialmente se il proseguimento con una sola delle partecipanti non
determini alcun effettivo pregiudizio per gli interessi pubblici
Consiglio di Stato, sentenza
n. 4101 del 23 luglio 2007 - In
conformità al principio di immodificabilità soggettiva dei
partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, lo
stesso deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la
sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere
il recesso di una o più imprese dall’associazione (ovviamente nel caso
in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da
sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione).
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L’esame della
documentazione tardiva risulta esclusivamente finalizzato ad orientare il
successivo segmento procedimentale, avente ad oggetto l’irrogazione da
parte dell’Autorità dell’ulteriore sanzione, in caso di carenza
sostanziale dei documenti ma non anche l’escussione della provvisoria
Consiglio
di Stato, sentenza n. 4098
del 20 luglio 2007 - E’
acquisita nella giurisprudenza la natura perentoria del termine di dieci
giorni, previsto, in sede di verifiche a campione, dall’art. 10, 1º
comma quater, l. 11 febbraio 1994 n. 109 (ora articolo 48 del decreto
legislativo 163/2006 smi), per comprovare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente
previsti dal bando.
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Deve escludersi
che il termine assegnato all’aggiudicatario per la consegna della
documentazione occorrente per la stipula del contratto, abbia, di per sé,
natura perentoria, salva naturalmente la facoltà dell’amministrazione
di attribuirgli, con esplicita previsione, siffatta natura.
Tar Sardegna, Cagliari, sentenza
n. 1643 del 14 luglio 2007 - La perentorietà del termine di 10
giorni per la presentazione della cauzione definitiva non trova riscontro
in alcuna norma del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n°163:
il rapporto che assume rilevanza è quello, intersoggettivo e bilaterale,
fra i due contraenti, uno dei quali è già, in taluni casi, per effetto
dell’aggiudicazione, obbligato.
Giurisprudenza segnalata:
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3908 dell’ 11 luglio 2002 - Dopo
l’aggiudicazione, termini perentori a discrezionalità della pa :
giustificato il ritardo di presentazione della polizza definitiva se
dovuto a difficoltà di terzi (ovvero della Compagnia di assicurazioni che
ha emesso la provvisoria.
Tar Basilicata, Potenza, sentenza
n. 655 del 30 luglio 2001 - Difficoltà
a emettere la definitiva da parte della Compagnia della provvisoria : dopo
l’aggiudicazione, la garanzia deve essere presentata prima della
stipula del contratto.
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In base all’
all’art.125 c.11 del d.legs. 163 /2006, per quanto concerne il possesso
dei requisiti tecnici, assume rilevanza la circostanza dell’espletamento
di incarichi nel Comune appaltante, dovendo essere assicurata la rotazione
nel conferimento degli incarichi, mentre nella procedura aperta valgono le
norme di gara
Tar Puglia, Lecce, sentenza
n. 3011 del 27 luglio 2007 - L’art. 125 c.11. e 9 del
d.legs. 163 /2006 quale prevede che per i servizi o forniture di
importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante.
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Viene
riconosciuto il risarcimento del danno (mancati introiti dall’ottobre
2003 (data di cessazione dell’attività) al 31 marzo 2007 (data di
scadenza contrattuale)) ad un’impresa esercente la somministrazione di
alimenti e bevande per avere un Comune, a fronte della cancellazione al
Rec, revocato anche l’ autorizzazione amministrativa all’esercizio
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
presso i locali ubicati in una villa comunale: FUTURO DANNO ERARIALE
Tar Puglia, Bari, sentenza
n. 1835 del 23 luglio 2007 - Un’ autorizzazione
all’esercizio provvisorio rilasciata al fallito dal Tribunale
fallimentare consente la legittima prosecuzione dell’attività
aziendale: cancellazione dal REC per effetto del fallimento non preclude
al fallito titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande di continuare l’esercizio e, quindi, preclude la revoca
dell’autorizzazione prevista in via generale dall’art.4, co.1, lett.b,l.
287/91, per colui che sia stato cancellato dal REC..
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Anche nella
fase di preselezione, spetta all’Amministrazione il compito di
verificare i requisiti di ammissione: la provenienza delle offerte da un
unico centro decisionale, giustifica l'esclusione delle imprese, a
prescindere dall'esistenza formale di una situazione di controllo ex art.
2359 c.c..
Tar Campania, Napoli,
sentenza n. 7066 del 26 luglio 2007 - Un
principio generale impedisce la partecipazione contemporanea ad una gara
di più offerte provenienti da un unico centro decisionale, in contrasto
con l’esigenza di assicurare un corretta e trasparente svolgimento della
gara, a tutela del libero gioco della concorrenza: non è invero
necessario che sia dimostrata una turbativa della gara, ma è sufficiente
il mero pericolo che la correttezza della stessa possa essere inficiata
dalla violazione delle garanzie di concorrenza e segretezza delle offerte,
come presupposti indefettibili e basilari delle procedure concorsuali.
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