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Qual è lo scopo
della verifica dell’offerta anomala? Quali sono i limiti del giudice nel
sindacato della discrezionalità tecnica in merito alla verifica
dell’anomalia? Si possono confrontare tra loro due offerte considerate
anomale?
Consiglio di Stato, sentenza n.
4694 del 7 settembre 2007 - E’ fondamentale, nel giudizio sulla anomalia, che ciascun
offerente abbia la possibilità di far valere il suo punto di vista e di
fornire ogni più utile e completa spiegazione a sostegno dei diversi
elementi che compongono la propria offerta; ne consegue che la
rinnovazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale per ritenuta
contraddittorietà (e non soltanto per generica carenza della motivazione)
non preclude all’Amministrazione la possibilità di richiedere ed al
concorrente di fornire elementi di giudizio ulteriori che consentano di
ricondurre nell’ambito della legalità il proprio operato..
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Quali sono gli
elementi per dimostrare il collegamento sostanziale fra imprese che
partecipano allo stesso appalto?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4721 del 7
settembre 2007 - E’ corretto il comportamento di una
Commissione che , effettuando un’analisi comparativa della
documentazione amministrativa prodotta, ha ravvisato l’esistenza di un
collegamento sostanziale tra tre partecipanti sia per l’uniformità dei
plichi contenenti le buste, sia per l’unicità del corriere che aveva
curato la spedizione, sia perché le polizze assicurative risultavano
rilasciate dalla stessa compagnia assicuratrice e nello stesso giorno e in
vicino ordine di successione; sia per l’uniformità di compilazione
della modulistica, sia per il medesimo confezionamento della busta
contenente l’offerta economica (applicando ceralacca in tre punti
coincidenti ed apponendo il timbro e la firma del rappresentante
dell’impresa in una posizione identica), mentre secondo il disciplinare
di gara la busta contenente l’offerta economica doveva essere chiusa
idoneamente in modo da assicurare l’assoluta segretezza del contenuto e
controfirmata sui lembi di chiusura.
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Si possono
modificare le norme di un bando di gara? Può una commissione non
applicare un’espressa clausola del bando, considerandola troppo onerosa
(obbligo per i concorrenti di produrre dichiarazione che attesti
l’avvenuta presa visione dei luoghi dell’appalto, “corredata, a pena
di esclusione, della firma del legale rappresentante dell’impresa”)?
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1980 del 6
settembre 2007 - L’eventuale potere di modificare il bando di
una gara spetta, eventualmente, all’amministrazione appaltante – che
tale bando ha redatto – e non certo alla commissione di gara, che è
vincolata all’applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando :
le eventuali modifiche ad un bando non possono che essere contenute in
un espresso provvedimento soggetto alle medesime forme di pubblicità del
bando modificato.
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Quali sono i
limiti per l’applicazione dell’articolo 46 _ Documenti e informazioni
complementari_ del decreto legislativo 163/2006 smi?
Consiglio di Stato, sentenza n.
4674 del 6 settembre 2007 - La norma che prevede la possibilità per la stazione appaltante di
chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni
presentate in sede di gara deve essere considerata come volta a superare
le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di
selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dagli
artt.11-14 dello stesso decreto legislativo), al fine di tutelare
l’interesse della amministrazione relativamente alla maggior
partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più
ampia di offerte, è anche vero che l’operatività di siffatto principio
non può spingersi fino al punto da configurare l’esistenza in capo
all’amministrazione di un potere discrezionale volto a porre rimedio ad
eventuali insufficienze o inadempienze della impresa partecipante,
soprattutto laddove le stesse appaiano imputabili esclusivamente alla
impresa..
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Lo scopo della
norma di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 smi è
quella di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla
ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito o comunque
presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie
Consiglio di Stato, sentenza n.
1068 del 6 marzo 2006 - La disposizione di cui all’articolo 46 del decreto legislativo
163/2006 smi non ha inteso assegnare alle amministrazioni aggiudicatrici
una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare
un ordinario modus procedendi, volto a far valere, entro certi limiti, la
sostanza sulla forma o, peggio, sul formalismo dell’esibizione della
documentazione in gara), orientando l'azione amministrativa sulla concreta
verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed
economica l’istituto comunitario di carattere generale è,
pertanto, diretto ad evitare che la esigenza della massima partecipazione
possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella
documentazione.
Giurisprudenza collegata:
Consiglio di Stato, sentenza n.
364 del 4 febbraio 2004 - Qualora la mancanza della sottoscrizione
riguardi un elemento fondamentale incidente sulla individuazione stessa
della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto
dichiarante, non è errore scusabile: l’obbligo della sottoscrizione si
collega alla necessità di individuare con certezza il collegamento tra
l’offerta, l’impresa e i documenti allegati.
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Come
dimostrare l’illogicità quale vizio di legittimità di un atto
amministrativo, ad esempio in merito alla determinazione del punteggio in
un appalto da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4678 del 6
settembre 2007 - Sotto il profilo teorico, occorre ricordare
come, in una materia nella quale il contenuto della statuizione è
attribuito alla competenza dell’autorità amministrativa, l’illogicità
viene in rilievo, quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo,
solo laddove la scelta in concreto effettuata esorbiti dall’ambito di
quelle astrattamente possibili alla stregua dei principi generali e del
sistema in cui questa si inserisce: non basta, quindi, sostenere che il
meccanismo proposto dalla parte sia migliore o più armonico rispetto a
quello concretamente adottato dall’amministrazione, ma occorre anche
dimostrare che quest’ultimo sta fuori dall’arco delle scelte
logicamente e giuridicamente possibili..
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Qual è
l’ambito di discrezionalità di una Stazione appaltante riguardo alle
norme della lex specialis di gara il cui inadempimento comporta
l’esclusione dalla procedura?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4683 del 6
settembre 2007 - La portata vincolante delle prescrizioni
contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale
esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo
amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando
residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della
disciplina del procedimento : ne discende che, qualora il bando
commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di
determinate violazioni, anche soltanto formali, l’Amministrazione è
tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni,
senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza
dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della
procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex
specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è
autovincolata al momento dell’adozione del bando.
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Può il SUNIA
agire a tutela di un interesse collettivo riferibile in via unitaria e
indivisibile a tutti gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio di
edilizia pubblica ma a tutela dell'interesse di una parte di essi
(extracomunitari e soggetti comunque non aventi una lunga residenza nella
provincia di Vicenza) ?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4692 del 7
settembre 2007 - Le associazioni di settore sono legittimate a
difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti
di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando
si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa
, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento
di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente
riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal
divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero
capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee.
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E’ corretto
il comportamento di un Comune che ha deciso di procedere, a
distanza di pochi mesi dal rilascio del permesso di costruire, al suo
annullamento d’ufficio in quanto la corte condominiale apparteneva a
tutti i condomini del caseggiato e gli altri condomini non avevano dato il
proprio assenso, che è presupposto essenziale nel caso di comproprietà
dell’area per il rilascio della concessione?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4703 del 7
settembre 2007 - L'Amministrazione comunale, nel corso
dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia (ora permesso di
costruire ex D.P.R. 6. 6. 2001 n. 380), deve verificare che esista il
titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la
concessione edilizia - anche se questa è sempre rilasciata facendo salvi
i diritti dei terzi - e se il titolo non viene provato è legittimo che il
rilascio della concessione venga negato..
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