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E' corretto presumere della necessità di
"macroscopici errori" (cioè della cd. colpa grave) come
condizione per l'affermazione della responsabilità civile dell'amministrazione.?
E' condivisibile la tesi che fonda sull'art. 2236 cod. civ. la colpa
grave quale presupposto normativo della responsabilità
dell'amministrazione da atto illegittimo? Nei casi di norme nuove, del
tutto ambigue nella formulazione, né mai fatte og-getto di circolari o
altri ausili esegetici, si può ventilare l'ipotesi dell' <errore
scusabile>?
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza
n.699 del 23 luglio 2007 - È erroneo l'assunto secondo cui la
responsabilità aquiliana dell'Amministrazione per i danni da illegittimo
svolgimento dell'attività amministrativa richieda, quale criterio
soggettivo di imputazione, la colpa grave: siffatta responsabilità si
ascrive in quella extracontrattuale (sicché l'unico parametro normativo
di riferimento è costituito dall'art. 2043 cod. civ: sicché risulta
destituita di ogni fondamento la tesi, secondo cui la responsabilità
civile dell'Amministrazione per attività illegittima richiederebbe la
sussistenza di una colpa grave, la quale - salvi i casi in cui sia
applicabile il cit. art. 2236 cod. civ., tra i quali di certo non rientra
l'attività di mera interpretazione di norme giuridiche - non è richiesta
per la responsabilità dell'Amministrazione, come apparato, nei confronti
dei terzi, bastando a tal fine la sola colpa lieve (Viceversa la colpa
grave rilieva, nella più parte dei casi, in materia di responsabilità
amministrativo-contabile del dipendente verso l'Amministrazione, ma
trattasi evidentemente di tematica diversa dalla
responsabilità aquiliana dell'Amministrazione verso i terzi)
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Per il perfezionamento della fattispecie
risarcitoria da illecito extracontrattuale, si può affermare che anche
nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo
deve applicare, ex art. 2043 cod. civ, gli stessi parametri, oggettivi e
soggettivi, del giudice civile?
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza
n.153 del 18 aprile 2006 - Esclusa - alla stregua circa la na-tura
aquiliana dell'illecito consistito nell'emanazione di un provvedimento
amministrativo illegittimo (nella specie: aggiudicazione di gara
d'appalto) - ogni presunzione, assoluta o relativa, di colpa in capo
all'Amministrazione, ed abbandonata perciò anche la teoria della culpa in
re ipsa (ripropositiva, sotto mentite vesti, di una presunzione quasi
assoluta della colpa), la migliore giurisprudenza, ha ormai chiarito che -
in assenza di alcuna specifica norma di deroga, in proposito, al diritto
comune - all'Amministrazione deve essere riservato un trattamento né
deteriore, né privilegiato, rispetto a quello previsto dal diritto
civile: in caso di annullamento di un atto amministrativo, l'elemento
soggettivo della colpa sussiste ogni qualvolta vi sia stata violazione di
un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante
da parte dell'Amministrazione.
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Cessione di ramo di azienda avvenuta tra la
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e l'aggiudicazione
(provvisoria): è legittimo da parte della Stazione Appaltante
l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente escussione della
cauzione provvisoria?
Consiglio di Stato, sentenza n.
5197 del 4 ottobre 2007 - Solo con l'art. 51 (che
recepisce il nuovo art. 2498 c.c., rubricato "Continuità dei
rapporti giuridici": "Con la trasformazione l'Ente trasformato
conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione") del
D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163 sul codice dei contratti pubblici,
si è chiarito la validità della cessione di azienda prima
dell'aggiudicazione definitiva della gara e del contratto; prima del sua
entrata in vigore però si può ritenere acquisito nella giurisprudenza
vigente l'ulteriore principio della derogabilità di quello
precedentemente dell'immodificabilità
soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo
stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante
ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di
cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la
cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione
della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati
alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva
del subentrante: di conseguenza sono illegittimi sia l'annullamento
dell'aggiudicazione, che l'escussione della garanzia provvisoria
Giurisprudenza richiamata e collegata:
Consiglio di Stato, sentenza n.
1873 del 6 aprile 2006 - Principio dell'avvalimento: si ritiene
ammissibile la circolazione oggettiva di alcune delle
referenze proprie dell'operatore economico , le quali, in quanto non
strettamente personali dell'imprenditore, possono essere utilizzate da
diverso soggetto alla sola condizione che esso dimostri di poterne
effettivamente disporre e che dell'utiliz- zazione sia fatta informazione
alla stazione appaltante : valida quindi la cessione di ramo di azienda (e
legittima anche la garanzia provvisoria)
Consiglio di Stato, sentenza n.
7376 del 23 dicembre 2005 - Il principio di avvalimento
ora fissato dalle direttive UE nn. 17 e 18/2004 porta a ritenere che
in sede di gara possa essere fornita dimostrazione in ordine al possesso,
certo ed incondizionato, al momento della stipula del contratto e della
successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi all'uopo necessari: non
è necessario che i mezzi siano già disponibili all'epoca della
procedura mentre è invece necessario che nel corso della procedura si
dimostri che essi saranno disponibili al momento dell'assunzione e
dell'esecuzione degli impegni negoziali
Tar Lombardia, Sezione di Brescia, sentenza
n. 133 del 3 febbraio 2006 - Appalto triennale per il
servizio di refezione scolastica: dichiarata disponibilità , in astratto,
di un centro di cottura in grado di soddisfare l'intera durata del
contratto: è consentito ad un prestatore di comprovare il possesso dei
requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara
d'appalto, facendo riferimento alle capacità di altri soggetti qualunque
sia la natura dei vincoli che ha con essi, a condizione di dimostrare
l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione del
contratto attraverso l'attestazione di rapporti giuridici all'uopo idonei,
spettando al giudice nazionale valutare se tale prova sia stata
correttamente fornita
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E' legittima la seguente clausola di un bando
di gara <Qualora venisse presentato Certificato del Casellario
Giudiziale, in originale o copia autentica ai sensi degli artt.18 o 19 del
D.P.r. n. 445/2000, lo stesso dovrà essere accompagnato, pena
l'esclusione dalla gara, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza di sentenze di
applicazione su richiesta e di sentenze per le quali abbia goduto del
beneficio della non menzione incidenti sulla moralità professionale>?
Consiglio di Stato, sentenza n.
5053 dell' 1 ottobre 2007 - Per provare il requisito
dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale,
l'unico onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del
casellario giudiziale o dei carichi pendenti;nel primo non vengono però
riportate tutte le condanne, essendo escluse, ad esempio, quelle per le
quali è intervenuta una causa estintiva del reato e quelle conseguenti a
sentenza di patteggiamento: un'amministrazione se non si accontenta del
certificato del casellario o di quello dei carichi pendenti, può optatare
per la produzione di dichiarazione sostitutiva di insussistenza di reati
sanzionati con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero con
sentenza su richiesta, ovvero ancora con sentenza contenente il
beneficio della non menzione, purchè incidenti sulla moralità e
professionalità.
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E' corretto affermare che solo il Sindaco (e
non il dirigente del settore) sarebbe competente ad adottare provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia? un'ordinanza demolitoria deve essere
preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, come richiesto dall'art.
7 della legge n. 241 del 1990?
Consiglio di Stato, sentenza n.
5049 dell' 1 ottobre 2007 - Per espressa previsione dell'art.
107 comma 3 lettera g) del T. U. n. 267 del 2000 ed in aderenza al
principio di separazione delle responsabilità di indirizzo politico-
amministrativo da quelle gestionali, la competenza ad adottare
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia spetta direttamente alla
dirigenza burocratica.; ugualmente infondato è il motivo mediante il
quale si deduce che la competenza alla repressione degli abusi edilizi
spetterebbe al Prefetto, poichè il potere di vigilanza intestato
all'Autorità statale dall'art. 32 comma 49 della legge n. 326 del 2003 è
chiaramente aggiuntivo rispetto a quello attribuito in via primaria ai
comuni in subiecta materia; la repressione degli abusi edilizi è un
preciso obbligo dell'amministrazione, la quale non gode di alcuna
discrezionalità al riguardo
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Cosa fare nel caso in cui un bando di gara
non fornisca elementi univoci per comprendere se l'importo della cauzione
provvisoria debba essere riferito all'intero, biennale, rapporto
contrattuale, o solo all'importo (annuale) posto a base d'asta?
Consiglio di Stato, sentenza n.
5040 dell' 1 ottobre 2007 - A fronte di una palese equivocità
ed ambiguità del contenuto della prescrizione di un bando di gara,
soccorre, per la sua esegesi ed attuazione il principio del favor
partecipationis che esige, nell'incertezza della portata precettiva delle
regole di gara prive della necessaria chiarezza, l'ammissione alla
procedura, in esito ad una loro interpretazione che preferisca e riveli il
contenuto precettivo più favorevole (alla partecipazione) tra quelli
leggibili in esse, del maggior numero di concorrenti, allo specifico fine
di tutelare l'interesse dell'amministrazione al più ampio confronto
concorrenziale.
Giurisprudenza richiamata e collegata:
Tar Puglia, Bari, sentenza n. 703 del 3
marzo 2006 -
Nell'eventuale incertezza, contraddittorietà e oscurità delle
prescrizioni della lex specialis della gara non può non assegnarsi
prevalenza a quelle principali, intese in via diretta a fissare le
prescrizioni cogenti (e nel caso di specie la misura della cauzione
provvisoria rapportata ad una percentuale dell'importo complessivo dei
lavori: differenza fra euro 293.755,62 del bando ed euro 294.000,00 della
lettera di invito), rispetto ad altre secondarie attinenti alla
documentazione, quando peraltro le prime, del tutto coerenti con la
disciplina legale, nell'assicurare la dovuta misura della cauzione
provvisoria, consentano la più ampia partecipazione alla gara
Consiglio di Stato, sentenza n.
2095 del 14 aprile 2006 -
Importo della cauzione provvisoria pari al 5% dell'offerta presentata e
non dell'importo dell'appalto specificato nel bando: legittima
l'esclusione se la Commissione non ritiene congrua la garanzia :.legittimo
quindi annullamento dell'aggiudicazione provvisoria di un'impresa che mal
ha calcolato l'importo da prestare quale fideiussione
Consiglio di Stato, sentenza n. 5656 del 30
agosto 2004 - Polizza
provvisoria di importo inferiore a quello richiesto nel bando: viene
considerato errore scusabile se, effettivamente il premio risulta
conteggiato sul corretto importo
Consiglio di Stato, sentenza n. 5676 dell'
ottobre 2003 - L'importo della cauzione provvisoria deve essere
rapportato all'intero periodo contrattuale e non ad una sola annualità:
importo della cauzione provvisoria rapportata ad un solo anno e non a
tutta la durata contrattuale: il favor partecipationis giustifica
l'adeguamento successivo a causa dell'ambiguità delle disposizioni di
gara
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Stante il termine di efficacia decennale dei
piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, è
legittima una loro proroga?
Consiglio di Stato, sentenza n.
5199 del 4 ottobre 2007
- Le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sono
considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto
dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 218, con la conseguenza che, ai fini
dell'adozione di un provvedimento di espropriazione, l'approvazione dei
piani implica la valutazione della preminenza
dell'interesse pubblico su quello privato
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Andato deserto un pubblico incanto, la
stazione appaltante indice una procedura negoziata: è logico
pensare che essendo stati modificati i criteri di valutazione, si sarebbe
andati al di fuori della clausola derogatoria di cui all'art. 7 del d.lgs.
157/95 (che appunto consente la procedura negoziata solo in casi
eccezionali) perchè ne sarebbero risultate modificate "le condizioni
iniziali dell'appalto"?
Consiglio di Stato, sentenza n. 5023 del 28
settembre 2007 - Ciò che la ratio della disposizione non vuole
sia modificato non è il metro della valutazione ma il contenuto della
prestazione originariamente messa a concorso e ciò al fine di evitare che
la stazione appaltante, nello stabilire il contenuto della nuova selezione
(negoziata), possa estendere l'oggetto dell'appalto e, in tal modo,
violare la regola della evidenza pubblica: si impone quindi simmetria di
oggetto e non di parametro tra gara andata deserta e procedura negoziata
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