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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 24 ottobre 2007

 

 


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DOSSIER: Illegittimo pagamento del premio, da parte della pa, di polizza a copertura della responsabilità amministrativa
E' illogico ritenere che l'assicuratore possa offrire una polizza contenente la copertura di rischi rilevanti e consistenti quali quelli da responsabilità amministrativo contabile senza pretendere alcunchè a copertura del rischio stesso?
E' possibile che il giudice di primo grado abbia  violato il disposto dell’art. 1226 c.c. non avendo proceduto alla valutazione del danno in via equitativa.?
Si può affermare che, nella responsabilità amministrativa indiretta, il meccanismo dell'azione di rivalsa può essere fatto valere soltanto se il danno non è coperto da assicurazione perché escluso dalla polizza o perché trattasi di un danno di importo superiore al massimale assicurato?         
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Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 185 del 14 giugno 2007 (a conferma della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza numero 396 del 3 marzo 2005) - Anche in materia di responsabilità amministrativa trovano applicazione i principi di carattere generale, per cui il giudice contabile può utilizzare il criterio equitativo nella valutazione del danno solo se il danno sia ontologicamente certo e sia impossibile o estremamente difficoltoso quantificarlo: la incertezza da parte dell'accusa nella individuazione del risarcimento richiesto, non accompagnata da alcuna esauriente indicazione delle singole poste di danno da addebitare, è un chiaro sintomo della difficoltà se non della impossibilità di estrapolare dal complessivo oggetto del contratto di assicurazione, la parte di premio relativa alla copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativo-contabile; la stessa compagnia di assicurazione dichiara che le coperture assicurative per gli amministratori e i funzionari prevedevano un pacchetto di garanzie a blocco, dal quale non sarebbe stato possibile scorporare parte di esse, e che, anche in caso di rinuncia o di mancata richiesta di alcune delle garanzie offerte, il costo della polizza sarebbe rimasto invariato; al fine di provare l’esistenza del danno, minando altresì l'attendibilità di tale dichiarazione, l'accusa avrebbe dovuto accertare in concreto l'incidenza dell'ammontare del premio pagato dal Comune per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativo-contabile, verificando una serie di circostanze sulle quali basare il calcolo, anche approssimativo, del danno erariale. Quindi, solo dopo avere effettuato un'accertamento completo sulle condizioni contrattuali contenute nelle polizze, poteva verificarsi se la copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari era o meno incidente sul costo complessivo del premio pagato e, unicamente in caso di risposta affermativa, sarebbe stato possibile determinare, anche in via equitativa, l'ammontare del danno risarcibile...

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La sentenza di primo grado:  Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia,  sentenza n. 396 del 3 marzo 2005 - Ancora una sentenza per un presunto danno erariale da pagamento da parte di un Ente Locale della polizza a copertura della responsabilità amministrativa: tutti gli imputati sono stati assolti dalla dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che, in assenza di tale rischio, il premio sarebbe stato comunque quello per la responsabilità civile, senza alcun aggravio: il danno erariale non viene dimostrato,  nonostante che non possa disconoscersi che in astratto il danno erariale de quo  abbia ontologicamente un valido fondamento giuridico , quindi l'adito giudice contabile non ha titolo per la condanna in quanto il pagamento del premio  riguarda un pacchetto assicurativo unitario e complessivo, all'interno del quale le società assicuratrici senza alcun costo aggiuntivo per il Comune inseriscono normalmente, accanto alle classiche voci relative alla responsabilità civile sui beni e servizi ed a quella per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del mandato, anche i rischi  per i danni derivanti da responsabilità amministrativo contabile di amministratori e funzionari


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Può essere imputato ad un Presidente di Provincia il danno erariale relativo alla sottoscrizione di una polizza a copertura della responsabilità amministrativa-contabile dei propri amministratori e dipendenti? E' lecito supporre che nel dicembre 1998 non ci fosse ancora un ben preciso orientamento giurisprudenziale tale da far supporre l'illegittimità del contratto di assicurazione?
Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 2541 del 26 settembre 2007 - Nel contesto temporale nel quale la vicenda ha avuto origine (dicembre 1998)  non vi era un univoco orientamento circa la contrarietà a legge dell’inclusione nei contratti di assicurazione con onere a carico dell’Amministrazione di clausole volte ad assicurare amministratori e dirigenti dai rischi derivanti da responsabilità amministrativa-contabile e, men che meno, pronunce giudiziali che ne asseveravano la non correttezza: la mancata conoscenza di dubbi interpretativi che potevano sorgere dal non univoco dato normativo non poteva all'epoca integrare una mancanza gravemente colpevole soprattutto per un soggetto del quale non è stata documentata una specifica competenza legale; il Presidente della provincia non ha autonomamente redatto il progetto di polizza assicurativa contenente la clausola contestata ed il connesso schema di contratto, ma si è limitato ad approvare (in buona fede) quanto predisposto da competente ufficio tecnico..

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Giurisprudenza correlata:
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 3054 del 25  0ttobre 2006 - Del tutto fuori sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare rilevante l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici, poiché il vaglio di costoro non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera illegittima), dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale cui all’ articolo 28 della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 371 del 20.11.1998: ".combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l'istituto."): ammesse invece lei coperture assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi


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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia , sentenza n. 582 del 2 agosto 2005 -
Nell'attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari comunali per i danni arrecati all'ente di appartenenza con la propria condotta colposa e con onere del pagamento del relativo premio a carico dell'Amministrazione medesima MA NULLA VIETA CHE LA POLIZZA SIA PAGATA DAL SINGOLO DIPENDENTE


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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per Il Trentino Alto Adige , sentenza n. 65 del 21 luglio 2005 - Imputazione davanti alla Corte dei Conti per pagamento di polizza della responsabilità amministrativa a carico dell'amministrazione pubblica: se in corso di giudizio gli altri assicurati provvedono a pagarsi la propria quota di premio, il giudice contabile puo' considerare cessata la materia del contendere


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E' corretto affermare che <nessuna rilevanza può rivestire la prassi delle amministrazioni locali dell'epoca di assicurare amministratori e/o dirigenti anche dai rischi derivanti dalla responsabilità amministrativo-contabile, trattandosi di circostanza che può rilevare sul piano della buona fede morale, ma non giuridica>?
Si può sostenere la tesi che le caratteristiche di concretezza, certezza ed attualità del danno che debbono concorrere per legittimare la relativa azione erano già presenti nella specie proprio all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa? 

La conferma all'assoluzione per mancanza di colpa grave in presenza di errore scusabile, vale anche nei confronti di quelle persone che hanno eccepito la prescrizione?

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Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 207 del 19 luglio 2007 ( a conferma della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza numero 3393 del 9 novembre 2005) - La risposta alla prima domanda è negativa e quindi anche in appello gli imputati vengono assolti in quanto la normativa che consente la possibilità agli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato, non escludendo recisamente all'epoca dell'adottata delibera, la possibilità di una copertura assicurativa anche per  i rischi da responsabilità amministrativo-contabile, ha sostanzialmente fatto proprio l'orientamento della prevalente giurisprudenza che non ravvisa il requisito della colpa grave, normativamente richiesto per il configurarsi della responsabilità amministrativa, quando il comportamento degli amministratori, come avvenuto nel caso di specie, sia stato condizionato dalla non univocità della normativa vigente e da una prassi interpretativa ed applicativa largamente diffusa, sulla quale solo successivamente è prevalso un indirizzo giurisprudenziale interpretativo in senso restrittivo della normativa in questione...

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La sentenza di primo grado: Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 393 del 9 novembre 2005 - Nel periodo 1999-2000 non era ancora prevalso un indirizzo interpretativo in senso da far ritenere illecita la spesa, a carico dell'Ente pubblico, per la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità amministrativo-contabile: soltanto in epoca successiva la giurisprudenza della Corte dei Conti ha sanzionato l'illegittimità di deliberazioni emesse in tal senso: la circostanza che in quel periodo fosse molto frequente la sottoscrizione da parte delle Amministrazioni di contratti di assicurazione a copertura della responsabilità amministrativa, con pagamento del premio a carico del bilancio pubblico, implica l'assoluzione dei convenuti


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Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto della responsabilità amministrativa , la disposizione di imputazione solo per dolo o colpa grave, ha la finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 371 del 20 novembre 1998 - La Corte Costituzionale rilevando che l'Istituto della Responsabilità amministrativa ha carattere risarcitorio oltrechè sanzionatorio, lascia aperta la possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la copertura di tale responsabilità


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Danno erariale confermato, anche nella sentenza di appello, nei confronti di un sindaco e di un assessore per la stipula di una polizza assicurativa illegittima: assicurati i dipendenti pubblici per perdite patrimoniali a seguito di colpa grave
La Corte  dei  conti sezione  terza  giurisdizionale  centrale  d'appello, sentenza numero 509 del 28 settembre 2004 (a conferma di Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. 423/EL/03 del 25 settembre 2003) - Secondo il giudice contabile non è ammissibile che la copertura per le perdite patrimoniali causate da colpa grave dei dipendenti pubblici sia totalmente gratuita, avendo invece la Compagnia di assicurazione, in sede di offerta, calcolato il premio complessivo già maggiorato e quindi solo "apparentemente" offerto senza alcun sovrappremio per l'Ente locale: l'illegittimità dell' operazione realizzata scaturisce, dalla previsione di copertura, con onere a carico dell' ente comunale, della responsabilità amministrativo contabile di amministratori e dipendenti del Comune stipulante, essendo stata ricompresa tra le ipotesi oggetto di assicurazione quella delle perdite patrimoniali conseguenti a colpa grave degli assicurati.


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Sono ammissibili le coperture assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi, esclusa invece copertura dei pubblici amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa di questi per danno erariale verso i Comuni e le Province
Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per Il Friuli Venezia Giulia, sentenza numero 519 del 19 luglio 2005 - Se in una polizza, sottoscritta e pagata da un'amministrazione pubblica, compare la clausola secondo cui "l'Ente di appartenenza o comunque la Pubblica Amministrazione sono considerati terzi limitatamente ai danni conseguenti a fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo / contabile" la copertura comprende la fattispecie di responsabilità amministrativa: il  denaro pubblico utilizzato per pagare il premio non è stato ben <amministrato>, quindi, il danno erariale fa sorgere un sinistro! (non appare rilevante  l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito il parere dell'Anci) .


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Tutta questa serie di "Oggetto dell'assicurazione", sebbene scritti in maniera diversa, coprono tutti gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE non ASSUMIBILI attraverso contratti di assicurazione PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE


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Atteggiamento di assoluta noncuranza per l'interesse finanziario dell’Amministrazione: fattispecie di danno erariale subito da un Comune per aver pagato  ( per  euro 58.356,86) un progetto di massima, risultato assolutamente inutilizzabile: di chi è la colpa? Esiste anche una responsabilità in vigilando? Ci può essere una riduzione di addebito nel caso si riscontri la corresponsabilità di un'altra persona, estranea però al giudizio?
Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza numero 935 del 3 aprile 2007 - La colpa è del capo dell'ufficio tecnico comunale in quanto la sua omessa attenzione alla comunicazione di diniego del nulla osta fatta dall'Ente Parco ha impedito di indurre il  progettista ad una ulteriore rivisitazione del progetto ai fini di una concreta possibile utilizzazione: sotto un profilo subiettivo il medesimo aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della procedura; ma non solo: risulta inoltre un inefficace attività di controllo e verifica sulla regolarità dell'iter procedurale e sull'esecuzione degli atti del procedimento affidati al proprio collaboratore...