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DOSSIER: Illegittimo pagamento del premio, da
parte della pa, di polizza a copertura della responsabilità
amministrativa
E' illogico ritenere che l'assicuratore possa offrire una polizza
contenente la copertura di rischi rilevanti e consistenti quali quelli da
responsabilità amministrativo contabile senza pretendere alcunchè a
copertura del rischio stesso?
E' possibile che il giudice di primo grado abbia violato il disposto
dell’art. 1226 c.c. non avendo proceduto alla valutazione del danno in
via equitativa.?
Si può affermare che, nella responsabilità amministrativa indiretta, il
meccanismo dell'azione di rivalsa può essere fatto valere soltanto se il
danno non è coperto da assicurazione perché escluso dalla polizza o
perché trattasi di un danno di importo superiore al massimale assicurato?
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Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale
d'appello per la Regione Siciliana, sentenza
n. 185 del 14 giugno 2007 (a conferma della Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza numero 396 del 3 marzo
2005) - Anche in materia di responsabilità amministrativa trovano
applicazione i principi di carattere generale, per cui il giudice
contabile può utilizzare il criterio equitativo nella valutazione del
danno solo se il danno sia ontologicamente certo e sia impossibile o
estremamente difficoltoso quantificarlo: la incertezza da parte
dell'accusa nella individuazione del risarcimento richiesto, non
accompagnata da alcuna esauriente indicazione delle singole poste di danno
da addebitare, è un chiaro sintomo della difficoltà se non della
impossibilità di estrapolare dal complessivo oggetto del contratto di
assicurazione, la parte di premio relativa alla copertura dei rischi
derivanti da responsabilità amministrativo-contabile; la stessa compagnia
di assicurazione dichiara che le coperture assicurative per gli
amministratori e i funzionari prevedevano un pacchetto di garanzie a
blocco, dal quale non sarebbe stato possibile scorporare parte di esse, e
che, anche in caso di rinuncia o di mancata richiesta di alcune delle
garanzie offerte, il costo della polizza sarebbe rimasto invariato; al
fine di provare l’esistenza del danno, minando altresì l'attendibilità
di tale dichiarazione, l'accusa avrebbe dovuto accertare in concreto
l'incidenza dell'ammontare del premio pagato dal Comune per la copertura
dei rischi derivanti da responsabilità amministrativo-contabile,
verificando una serie di circostanze sulle quali basare il calcolo, anche
approssimativo, del danno erariale. Quindi, solo dopo avere effettuato
un'accertamento completo sulle condizioni contrattuali contenute nelle
polizze, poteva verificarsi se la copertura dei rischi derivanti da
responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei
funzionari era o meno incidente sul costo complessivo del premio pagato e,
unicamente in caso di risposta affermativa, sarebbe stato possibile
determinare, anche in via equitativa, l'ammontare del danno risarcibile...
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La sentenza di primo grado:
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia,
sentenza n. 396 del 3 marzo
2005 - Ancora una sentenza per un presunto danno erariale da
pagamento da parte di un Ente Locale della polizza a copertura della
responsabilità amministrativa: tutti gli imputati sono stati assolti
dalla dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che, in assenza di
tale rischio, il premio sarebbe stato comunque quello per la responsabilità
civile, senza alcun aggravio: il danno erariale non viene dimostrato,
nonostante che non possa disconoscersi che in astratto il danno erariale
de quo abbia ontologicamente un valido fondamento giuridico , quindi
l'adito giudice contabile non ha titolo per la condanna in quanto il
pagamento del premio riguarda
un pacchetto assicurativo unitario e complessivo, all'interno del quale le
società assicuratrici senza alcun costo aggiuntivo per il Comune
inseriscono normalmente, accanto alle classiche voci relative alla
responsabilità civile sui beni e servizi ed a quella per i danni arrecati
a terzi nell'espletamento del mandato, anche i rischi per i danni
derivanti da responsabilità amministrativo contabile di amministratori e
funzionari
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Può essere imputato ad un Presidente di
Provincia il danno erariale relativo alla sottoscrizione di una polizza a
copertura della responsabilità amministrativa-contabile dei propri
amministratori e dipendenti? E' lecito supporre che nel dicembre 1998 non
ci fosse ancora un ben preciso orientamento giurisprudenziale tale da far
supporre l'illegittimità del contratto di assicurazione?
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza
n. 2541 del 26 settembre 2007 - Nel contesto temporale nel quale la
vicenda ha avuto origine (dicembre 1998) non vi era un univoco
orientamento circa la contrarietà a legge dell’inclusione nei contratti
di assicurazione con onere a carico dell’Amministrazione di clausole
volte ad assicurare amministratori e dirigenti dai rischi derivanti da
responsabilità amministrativa-contabile e, men che meno, pronunce
giudiziali che ne asseveravano la non correttezza: la mancata conoscenza
di dubbi interpretativi che potevano sorgere dal non univoco dato
normativo non poteva all'epoca integrare una mancanza gravemente colpevole
soprattutto per un soggetto del quale non è stata documentata una
specifica competenza legale; il Presidente della provincia non ha
autonomamente redatto il progetto di polizza assicurativa contenente la
clausola contestata ed il connesso schema di contratto, ma si è limitato
ad approvare (in buona fede) quanto predisposto da competente ufficio
tecnico..
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Giurisprudenza correlata:
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza
n. 3054 del 25 0ttobre 2006 - Del tutto fuori sistema appare
l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare rilevante l'essersi
avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici, poiché il vaglio
di costoro non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera
illegittima), dell'onere della tutela assicurativa dei propri
amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità
amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di
spesa al principio di responsabilità personale cui all’ articolo 28
della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare natura di tale
forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza
verso dipendenti ed amministratori, che ne costituisce contenuto
essenziale accanto a quello risarcitorio (cfr. Corte Costituzionale, sent.
n. 371 del 20.11.1998: ".combinazione di elementi restitutori e di
deterrenza che connotano l'istituto."): ammesse invece lei coperture
assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi
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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Puglia , sentenza n. 582 del 2 agosto
2005 -
Nell'attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la
stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del
rischio costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile degli
amministratori e dei funzionari comunali per i danni arrecati all'ente di
appartenenza con la propria condotta colposa e con onere del pagamento del
relativo premio a carico dell'Amministrazione medesima MA NULLA VIETA CHE
LA POLIZZA SIA PAGATA DAL SINGOLO DIPENDENTE
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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per Il
Trentino Alto Adige , sentenza n. 65
del 21 luglio 2005 - Imputazione davanti alla Corte dei Conti per
pagamento di polizza della responsabilità amministrativa a carico
dell'amministrazione pubblica: se in corso di giudizio gli altri
assicurati provvedono a pagarsi la propria quota di premio, il giudice
contabile puo' considerare cessata la materia del contendere
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E' corretto affermare che <nessuna rilevanza
può rivestire la prassi delle amministrazioni locali dell'epoca di
assicurare amministratori e/o dirigenti anche dai rischi derivanti dalla
responsabilità amministrativo-contabile, trattandosi di circostanza che
può rilevare sul piano della buona fede morale, ma non giuridica>?
Si può sostenere la tesi che le caratteristiche di concretezza, certezza
ed attualità del danno che debbono concorrere per legittimare la relativa
azione erano già presenti nella specie proprio all'atto della
sottoscrizione della polizza assicurativa?
La conferma all'assoluzione per mancanza di
colpa grave in presenza di errore scusabile, vale anche nei confronti di
quelle persone che hanno eccepito la prescrizione?
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Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale
d'appello per la Regione Siciliana, sentenza
n. 207 del 19 luglio 2007 ( a conferma della Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza numero 3393 del 9 novembre
2005) - La risposta alla prima domanda è negativa e quindi anche in
appello gli imputati vengono assolti in quanto la normativa che consente
la possibilità agli enti locali di assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato, non
escludendo recisamente all'epoca dell'adottata delibera, la possibilità
di una copertura assicurativa anche per i rischi da responsabilità
amministrativo-contabile, ha sostanzialmente fatto proprio l'orientamento
della prevalente giurisprudenza che non ravvisa il requisito della colpa
grave, normativamente richiesto per il configurarsi della responsabilità
amministrativa, quando il comportamento degli amministratori, come
avvenuto nel caso di specie, sia stato condizionato dalla non univocità
della normativa vigente e da una prassi interpretativa ed applicativa
largamente diffusa, sulla quale solo successivamente è prevalso un
indirizzo giurisprudenziale interpretativo in senso restrittivo della
normativa in questione...
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La sentenza di primo grado: Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza
n. 393 del 9 novembre 2005 - Nel periodo 1999-2000 non era ancora
prevalso un indirizzo interpretativo in senso da far ritenere illecita la
spesa, a carico dell'Ente pubblico, per la copertura assicurativa dei
rischi da responsabilità amministrativo-contabile: soltanto in epoca
successiva la giurisprudenza della Corte dei Conti ha sanzionato
l'illegittimità di deliberazioni emesse in tal senso: la circostanza che
in quel periodo fosse molto frequente la sottoscrizione da parte delle
Amministrazioni di contratti di assicurazione a copertura della
responsabilità amministrativa, con pagamento del premio a carico del
bilancio pubblico, implica l'assoluzione dei convenuti
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Nella combinazione di elementi restitutori e di
deterrenza, che connotano l'istituto della responsabilità amministrativa
, la disposizione di imputazione solo per dolo o colpa grave, ha la
finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a
carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un
punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori
pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di
disincentivo.
Corte Costituzionale, sentenza n.
371 del 20 novembre 1998 - La Corte Costituzionale rilevando che
l'Istituto della Responsabilità amministrativa ha carattere risarcitorio
oltrechè sanzionatorio, lascia aperta la possibilità di sottoscrivere un
contratto di assicurazione per la copertura di tale responsabilità
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Danno erariale confermato, anche nella sentenza
di appello, nei confronti di un sindaco e di un assessore per la stipula
di una polizza assicurativa illegittima: assicurati i dipendenti pubblici
per perdite patrimoniali a seguito di colpa grave
La Corte dei conti sezione terza giurisdizionale
centrale d'appello, sentenza numero
509 del 28 settembre 2004 (a conferma di Corte dei conti per il Friuli
Venezia Giulia n. 423/EL/03 del 25 settembre 2003) - Secondo il giudice
contabile non è ammissibile che la copertura per le perdite patrimoniali
causate da colpa grave dei dipendenti pubblici sia totalmente gratuita,
avendo invece la Compagnia di assicurazione, in sede di offerta, calcolato
il premio complessivo già maggiorato e quindi solo
"apparentemente" offerto senza alcun sovrappremio per l'Ente
locale: l'illegittimità dell' operazione realizzata scaturisce, dalla
previsione di copertura, con onere a carico dell' ente comunale, della
responsabilità amministrativo contabile di amministratori e dipendenti
del Comune stipulante, essendo stata ricompresa tra le ipotesi oggetto di
assicurazione quella delle perdite patrimoniali conseguenti a colpa grave
degli assicurati.
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Sono ammissibili le coperture assicurative per
danno diretto dell'ente verso terzi, esclusa invece copertura dei pubblici
amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità
amministrativa di questi per danno erariale verso i Comuni e le Province
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per Il Friuli Venezia
Giulia, sentenza numero 519 del 19
luglio 2005 - Se in una polizza, sottoscritta e pagata da
un'amministrazione pubblica, compare la clausola secondo cui "l'Ente
di appartenenza o comunque la Pubblica Amministrazione sono considerati
terzi limitatamente ai danni conseguenti a fatti colposi connessi a
responsabilità di tipo amministrativo / contabile" la copertura
comprende la fattispecie di responsabilità amministrativa: il
denaro pubblico utilizzato per pagare il premio non è stato ben <amministrato>,
quindi, il danno erariale fa sorgere un sinistro! (non appare rilevante
l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito il parere dell'Anci) .
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Tutta
questa serie di "Oggetto dell'assicurazione", sebbene
scritti in maniera diversa, coprono tutti gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE
non ASSUMIBILI attraverso contratti di assicurazione PAGATI
DALL'AMMINISTRAZIONE
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Atteggiamento
di assoluta noncuranza per l'interesse finanziario dell’Amministrazione:
fattispecie di danno erariale subito da un Comune per aver pagato (
per euro 58.356,86) un progetto di massima, risultato assolutamente
inutilizzabile: di chi è la colpa? Esiste anche una responsabilità in
vigilando? Ci può essere una riduzione di addebito nel caso si riscontri
la corresponsabilità di un'altra persona, estranea però al giudizio?
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza
numero 935 del 3 aprile 2007 - La colpa è del capo dell'ufficio
tecnico comunale in quanto la sua omessa attenzione alla comunicazione di
diniego del nulla osta fatta dall'Ente Parco ha impedito di indurre il
progettista ad una ulteriore rivisitazione del progetto ai fini di una
concreta possibile utilizzazione: sotto un profilo subiettivo il medesimo
aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al
progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della
procedura; ma non solo: risulta inoltre un inefficace attività di
controllo e verifica sulla regolarità dell'iter procedurale e
sull'esecuzione degli atti del procedimento affidati al proprio
collaboratore...
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