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E' corretto affermare che soltanto dopo
l'emanazione del codice dei contratti (articolo 88 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 smi) , esiste l'obbligo di necessario svolgimento di una
diretta interlocuzione fra stazione appaltante ed offerente (successiva
all'esame cartolare delle giustificazioni da quest'ultimo addotte)?
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 10498 del 25 ottobre 2007
- Solo
per i bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti
(decreto legislativo 163/2006 smi) vige l'obbligo del contraddittorio in
quanto in materia di procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede
che: la richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può
indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero,
alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le
giustificazioni che ritenga utili _ all'offerente è assegnato un termine
non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le
giustificazioni richieste; la stazione appaltante, se del caso mediante
una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di
cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame,
assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi _ prima di
escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante
convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni
lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile _ se
l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la
stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
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Qual è il ruolo, nell'ambito dei
procedimenti preordinati alla stipula dei contratti di appalto di lavori
pubblici, del certificato di regolarità contributiva previsto
dall'art.2 del D.L. 25 settembre n. 210 , così come modificato dalla
legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3
comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494,
lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003
n.276? L'articolo 38 del
codice dei contratti presuppone che le conseguenze negative a carico del
partecipante si abbiano solo in caso di violazioni gravi e definitivamente
accertate, con conseguente necessità di definire quando una violazione
possa in tal modo qualificarsi?
Consiglio di Stato, sentenza n. 5575 del 23 ottobre 2007 - Poiché
viene posto a carico dell'affidatario l'onere di acquisire una
certificazione rilasciata dagli enti previdenziali _il legislatore vuole
invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle
imprese che non siano corrette ( regolari) per quanto concerne gli
obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle
ipotesi in cui non si adempia
ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non
effettuare o comunque per ritardare il pagamento_, i quali debbono
stipulare un'apposita convenzione per il rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva (c.d.. DURC ), la verifica della regolarità
contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti (le quali
peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici) , ma è demandata agli enti
previdenziali: la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve
dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in
alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con
riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare
requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).
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E' obbligatoria per l'amministrazione, a
norma dell'attuale articolo 48 del codice dei contratti, la verifica del
reale possesso dei requisiti speciali anche nei confronti del secondo
classificato? È corretto affermare che la stessa
aggiudicazione provvisoria é soggetta all'alea di un accertamento
negativo sulla affidabilità del secondo classificato.?
Può il secondo classificato, a cui non è stata illegittimamente
richiesta la comprova dei requisiti, ottenere il risarcimento del danno
per mancata aggiudicazione?
Consiglio di Stato, sentenza n. 5567 del 23 ottobre 2007 - Non é
opzionale l'onere di richiedere la prova del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, entro 10 giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, oltre che all'aggiudicatario
provvisorio, anche al concorrente che lo segue immediatamente in
graduatoria (qualora non compreso fra i concorrenti sorteggiati): sono
illegittimi gli atti della gara di appalto con i quali la stazione
appaltante, a seguito della formazione della graduatoria e di
individuazione dell'aggiudicatario provvisorio ha invitato soltanto questi
a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa richiesti ed a presentare la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito (a norma dell'art. 10,
comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994) senza avanzare analoga
richiesta al secondo classificato e, annullata l'aggiudicazione
provvisoria nei confronti della prima in graduatoria per inaffidabilità,
piuttosto che assegnare i lavori al concorrente collocatosi al secondo
posto (fra l'altro non messo in grado di dimostrare di essere in regola),
ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia, ed ha
aggiudicato il contratto ad altro concorrente.
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Qualora venga richiesta l'escussione della
garanzia provvisoria per mancata stipula del contratto di appalto, la
relativa controversia deve essere sottoposta al giudice amministrativo o
al giudice civile? Qualora
si tratti di decidere su di un atto paritetico (di presa d'atto della
volontà dell'aggiudicataria di non procedere alla stipula del contratto)
è corretto affermare che la giurisdizione è sempre del giudice civile?
Tar Puglia, Bari, sentenza n. 2553 dell' 11
ottobre 2007 - Il giudice competente è quello civile in quanto il
legislatore ha inteso circoscrivere la giurisdizione esclusiva de qua alla
fase di evidenza pubblica di scelta del contraente che si conclude con
l'aggiudicazione definitiva, escludendo invece la fase successiva, anche
quella intercorrente tra detta aggiudicazione e la stipulazione del
contratto: in tale fase rientrano, ad esempio, il deposito della cauzione
definitiva e della polizza assicurativa per danni di esecuzione o di
documentazione supplementare da parte dell'aggiudicatario, la verifica del
possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, l'eventuale
esercizio del potere di autotutela da parte di quest'ultima, e anche
l'eventuale recesso dell'aggiudicatario per mancato rispetto del termine
prescritto per la stipulazione: In definitiva, anche a voler prescindere
dalla questione se col presente ricorso sia stato azionato nella sostanza
il (preteso) diritto del ricorrente a non subire l'escussione della
cauzione provvisoria, sembra evidente che anche l'impugnazione della
prodromica decadenza dall'aggiudicazione è diretta alla tutela di un vero
e proprio diritto soggettivo, discendente dall' art. 109 del D.P.R. nr.
554 del 1999.
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E' legittima una disposizione del capitolato
speciale nella quale venga richiesto che la garanzia provvisoria duri fino
all'aggiudicazione definitiva?
E' doveroso da parte della Stazione Appaltante escludere l'impresa
la cui cauzione provvisoria abbia come scadenza il termine di validità
dell'offerta (ovvero di 180 giorni)?
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9666 del 18
ottobre 2007 - La
previsione è legittima e di conseguenza l'esclusione risulta obbligatoria
in quanto non può essere accettata la tesi secondo cui il tempo
dell'intervenuta aggiudicazione dovrebbe ritenersi coincidente o comunque
compreso in quello di validità dell'offerta; e ciò perché, così
intesa, la previsione si rileverebbe in realtà priva di concreta utilità,
in quanto meramente riproduttiva del termine ordinario di 180 giorni:
l'esigenza della stazione appaltante - riconosciuta proprio dall' art 75
del Codice - di estendere l'efficacia della garanzia fino all'intervento
dell'aggiudicazione va inquadrata nell'ipotesi in cui l'impresa
concorrente intenda assicurare il mantenimento dell'offerta e, così la
connessa garanzia oltre la scadenza del generale termine di validità; a
tal riguardo, non è quindi condivisibile la tesi. secondo cui la scadenza
dell'offerta farebbe in ogni caso venir meno anche la garanzia
fideiussoria, perché se ciò è vero in linea generale (nel senso che la
garanzia, per effetto del rapporto di accessorietà, cessa di operare al
momento della scadenza dell'obbligazione principale), è altrettanto vero
che la logica della previsione in esame muove anche nell'ulteriore
direzione di garantire la continuità del procedimento di gara
nell'ipotesi in cui, pur essendo scaduto il termine di validità
dell'offerta, l'impresa intenda comunque mantenerla ferma (scelta ben
possibile, essendo la previsione di un limite temporale di efficacia posta
a solo presidio della posizione delle imprese partecipanti a
non essere vincolate unilateralmente per tempi eccessivi connessi alla
celebrazione delle gare).
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La rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta
Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 3241 del 14 settembre 2007 - Non può
ritenersi che la prestazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta
sia equivalente all'avvenuto tempestivo pagamento, atteso che la
prestazione di garanzia fideiussoria, anche a prima richiesta, non è una
modalità di pagamento, poiché la costituzione di tale garanzia non
estingue immediatamente il debito, con conseguente liberazione del
debitore: la cosiddetta assicurazione fideiussoria, o cauzione
fideiussoria o assicurazione cauzionale, è una figura intermedia tra il
versamento cauzionale e la fideiussione ed è caratterizzata
dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di
assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde
garantirlo, si badi bene in caso di inadempimento della prestazione
a lui dovuta dal terzo; la mera scadenza del termine - senza necessità di
alcuna richiesta - rende il debitore in ritardo e, al contempo, legittima
il creditore ad agire direttamente nei confronti del garante.
Funzione, nelle cauzioni, del pagamento a semplice richiesta scritta
secondo il parere del giudice contabile
Corte dei Conti Sezione I giurisdizionale centrale d'appello, sentenza
numero 200 decisa il 16 aprile 2004 e depositata il 27 maggio 2004 -
Sottoposto al giudice contabile una fattispecie di responsabilità da
danno erariale per mancato incameramento di polizze definitive, aventi il
pagamento a semplice richiesta scritta, a seguito di rescissione d'ufficio
per inadempimento di tre contratti di appalto di lavori pubblici: sussiste
la grave negligenza del funzionario pubblico per non aver provveduto
immediatamente alla richiesta di escussione della garanzia, poiché in
presenza della clausola richiesta dall'articolo 30 comma 2 della L. 109/94
s m.i.( che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata
di denaro con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale) , grava
sull'Amministrazione il potere/dovere di agire nei confronti del della
Banca o Compagnia di assicurazione.
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Quali sono i parametri che un'amministrazione
deve seguire per una corretta applicazione della norma del sorteggio di
cui all'articolo 48 del codice dei contratti?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4528 del 31 agosto 2007 - Il
precetto di cui alla norma sul sorteggio deve essere applicato secondo i
principi di buona fede e proporzionalità : va tenuto presente, infatti,
che all'inosservanza dell'obbligo di conferma delle precedenti
dichiarazioni sono collegate sanzioni gravemente incidenti sugli interessi
imprenditoriali e finanziari del concorrente, sicché alla verifica
dell'inadempimento, tenuto anche conto della esiguità del termine, deve
procedersi dando la prevalenza ai profili sostanziali dell'accertamento
che la legge impone, senza indulgere ad un fiscalismo formalistico
estraneo all'interesse tutelato.
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E' legittima un'escussione di una garanzia
provvisoria per la mancata < l'indicazione delle spese relative al
costo per il personale dipendente> tra la documentazione presentata (e
precisamente: modelli UNICO; dichiarazioni I.V.A.; certificazione in
ordine alla regolarità contributiva; cedolini paga vidimati dall'INAIL;
riepiloghi mensili e copie dei versamenti INPS; autodichiarazione
sull'organico, distinta per qualifiche) a norma dell'articolo 10 comma1
quater della Merloni (oggi articolo 48 del codice dei contratti)?
Si può ricorrere solo avverso la propria esclusione (e la
conseguente 'escussione della garanzia) e non contro tutti gli altri atti
di gara?
Tar Campania, Salerno, sentenza n. 2162 del 16 ottobre 2007
- Poiché la richiesta di presentare il "bilancio
riclassificato" era rivolta ai "soggetti tenuti alla sua
redazione" (cosicché, per converso, tale necessità doveva
chiaramente intendersi esclusa per gli imprenditori non soggetti
all'obbligo di redazione e deposito del bilancio), nonché della
circostanza che in effetti da nessun atto del procedimento emerge che
l'esclusione sarebbe avvenuta per l'omissione della presentazione di copia
del bilancio (questa affermazione, come detto, è stata soltanto oggetto
di una deduzione difensiva in questo giudizio, come tale non suscettibile
di poter integrare ex post la motivazione dell'esclusione),
l'Amministrazione, nel momento in cui avesse rilevato che la
documentazione prodotta non era idonea a fornire indicazioni circa
"le spese relative al costo per il personale dipendente",
avrebbe dovuto dar conto in maniera completa ed espressa delle ragioni di
ciò, chiarendo se tale valutazione era ascrivibile soltanto all'assenza
del bilancio (ma in tal caso sarebbe occorsa anche una contestazione in
ordine alla posizione dell'imprenditore circa il suo non essere tenuto
dalla redazione di questo), o non anche alla carenza sul punto degli
ulteriori documenti presentati (con necessità, allora, di precisare se
questi fossero, o meno, corrispondenti a quelli espressamente
richiesti con la nota).
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E' legittima l'esclusione di un'impresa che,
avendo partecipato ad un appalto con una cauzione provvisoria ridotta al
50%, provveda ad allegare nella busta sbagliata una copia non autentica
della certificazione di qualità che appunto da titolo al beneficio della
riduzione delle cauzioni sia provvisoria che definitiva?
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9698 del 5 ottobre 2007 - La copia
non autentica della certificazione di qualità non dà titolo, in
quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50% della cauzione
provvisoria e quindi è legittima l'esclusione dell'impresa che ha
sbagliato busta dove inserire la suddetta certificazione anche perché il
meccanismo del bando prevedeva che la seconda busta non venisse neanche
aperta allorquando nella prima fossero state riscontrate irregolarità o
carenze tali da determinare l'esclusione della concorrente dalla gara.
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Anche prima della costituzione
dell'associazione temporanea di impresa e del conferimento della
rappresentanza alla capogruppo mandataria, ciascuna impresa mandante ha il
diritto di proporre ricorso avverso le determinazioni della procedura di
gara che provochino una lesione dei propri interessi?
Consiglio di Stato, sentenza n. 5577 del 23 ottobre 2007 - Dal
versante comunitario, emerge che sono compatibili con la direttiva ricorsi
alcune previsioni del diritto nazionale che circoscrivono la
legittimazione al ricorso nel caso di raggruppamenti di impresa, limitando
la proponibilià della domanda ai soli casi in cui vi sia una decisione
unanime di tutti i componenti del futuro raggruppamento: ma ciò non
impedisce affatto che le regole interne possano stabilire una
legittimazione al ricorso ancora più ampia ed estesa, riferendola a
ciascuna delle singole imprese facenti parte della costituenda ATI.
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In quali casi è assolutamente chiaro che un
ricorso da parte di una ditta esclusa debba essere considerato
inammissibile? Come
deve essere acquisita la certezza che la ricorrente non avrebbe comunque potuto aggiudicarsi l'appalto? E' logica un' esclusione disposta perché
la dichiarazione che "l'indicazione delle voci e delle quantità
relativamente alla parte a corpo non ha affetto sull'importo complessivo
dell'offerta" è stata inserita nella busta contenente la
documentazione amministrativa anziché in quella riservata all'offerta
economica..?
Consiglio di Stato, sentenza n. 5478 del 22 ottobre 2007
- Poiché al momento della scadenza del termine per l'impugnazione
non si poteva stabilire con certezza se le altre imprese escluse avrebbero
prestato acquiescenza al provvedimento, ovvero, come l'odierna appellante,
avrebbero contestato l'esclusione, così aprendo la via ad un eventuale
mutamento dell'esito della gara., tanto più che due delle imprese
escluse, avevano avanzato formali reclami dinanzi alla commissione di
gara, rispettivamente, contro l'aggiudicazione, per diversi motivi, e
contro l'esclusione: di conseguenza, non potendosi quindi affermare che
non sarebbe stato possibile metter in dubbio l'esito della gara, con
incidenza sul quadro delle offerte in gara, viene confermato che ciò è
sufficiente a radicare l'interesse a contestare l'esclusione.
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Illegittima aggiudicazione: l'impresa che si
vede sottratta l'aggiudicazione dell'appalto, oltre al risarcimento del
danno individuato in quello conseguente all'illegittima aggiudicazione,
pari all'utile derivante dall'esecuzione dell'appalto (10% dell'importo),
ha diritto ad ottenere quello derivante dal depauperamento della capacità
tecniche ed economiche dell'impresa necessarie ai fini del mantenimento
della qualificazione SOA, quantificato nel 3% dell'importo di gara?
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 10277 del 22 ottobre 2007 -
Circa il dedotto danno da depauperamento della capacità tecniche ed
economiche dell'impresa necessarie ai fini del mantenimento della
qualificazione SOA, quantificato nel 3% dell'importo di gara, va
sottolineato che la norma di cui all'art. 134 del D.lgvo n.163/2006 smi,
stabilisce una forma di forfettizzazione del danno, comprensiva di tutti
pregiudizi economici conseguenti alla mancata aggiudicazione del
contratto: è sufficiente il rilievo che anche in caso di recesso è
individuabile il depauperamento della capacità tecniche ed economiche
dell'impresa necessarie ai fini del mantenimento della qualificazione, per
cui la mancata previsione di un autonomo ristoro per tale pregiudizio
economico è indice della volontà del legislatore di considerarlo
ricompreso tout court nella quantificazione del danno determinata con il
criterio quantificato complessivamente nel 10% dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dall'impresa; in
tale contesto, di conseguenza, risulterebbe giuridicamente incoerente che
il citato pregiudizio venisse ad assumere un'autonoma connotazione
giuridica in sede di individuazione e quantificazione dei danni
conseguenti alla mancata aggiudicazione del contratto, ove è ritenuta
applicabile la medesima norma stabilita in tema di recesso.
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