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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 11 dicembre 2007

 

 


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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: possono essere ammesse le offerte che non prevedono un costo per alcune voci del tipo “per la concessione in uso della strumentazione e per i servizi di assistenza tecnica, addestramento del personale, aggiornamento tecnologico e collegamento ad elaboratore centrale”?

Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 3645 del 3 dicembre 2007  - In assenza di espresse previsioni di segno contrario contenute nella lex specialis i concorrenti ad una pubblica gara ben possono indicare, in relazione ad alcune voci a base d’asta, un prezzo pari a zero, perché lo stesso pur sempre costituisce valida espressione di una proposta economica, peraltro particolarmente conveniente per la stazione appaltante, cui resterà semmai la possibilità di verificare la congruità complessiva dell’offerta in chiave di possibile anomalia


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Quali sono le conseguenze per un Comune se, la costituzione di una società multiservice, a capitale pubblico, soggetta al controllo diretto dell’Amministrazione comunale, ha fatto venir meno le ragioni dell’affidamento, mediante gara ad una Società esterna, di servizi compresi in quelli da gestire dalla costituita società.?   Può esserci una responsabilità precontrattuale, ex articolo 1337 cc,  in capo al Comune?  Ha importanza il fatto che la ricorrente avesse solo  la veste di aggiudicataria provvisoria?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6137 del 30 novembre 2007 - Il potere di revoca, in sede di autotutela, di un provvedimento di approvazione d’aggiudicazione, con rescissione del relativo contratto d’appalto deve trovare fondamento in ragioni di pubblico interesse: un’idonea e compiuta motivazione deve supportare anche il provvedimento di diniego d’approvazione definitiva degli atti di gara, intervenuto a conclusione dell’attività della commissione giudicatrice; anche se determinato dall’intervenuta scelta della stessa Ammi-nistrazione di un diverso affidamento del servizio pubblico, il rappresentato mutamento della situazione di fatto, intervenuto in corso di svolgimento del procedimento di gara ad evidenza pubblica, rende conforme l’atto al principio di buon andamento ed evidente l’opportunità di non procedere all’aggiudicazione definitiva.


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Applicazione dell’articolo 7 della Legge 241/90: in caso di procedura espropriativi vige l’obbligo di comunicare alle parti private l’avvio del procedimento.? Qual è stata la  portata innovativa dell’entrata in vigore dell’art.. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241? Tali principi sono validi anche nel caso di accordi di programma o  conferenza di servizi?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6183 del 5 dicembre 2007  - Poiché il procedimento è iniziato con l’approvazione di un progetto, avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/90, che ha introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio di ogni procedimento amministrativo (art. 7) ( obbligo che non si potrebbe applicare ad una procedura già in corso), il principio tempus regit actum può essere invocato solo per gli atti antecedenti l’entrata in vigore della menzionata disposizione, mentre per ogni atto successivo lo stesso principio impone l’applicazione delle regole vigenti e, tra queste, dell’art. 7 della legge n. 241/90: solo quando vi è un meccanismo equivalente a quello previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, non vi è necessità di ricorrere alla formale comunicazione di avvio del procedimento; la comunicazione di avvio del procedimento deve avvenire non al momento dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e che quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell'ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all'approvazione del progetto dell'opera e alla localizzazione della stessa


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E’ valido il principio secondo il quale ai fini del rilascio della concessione edilizia è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6171 del 4 dicembre 2007  - Il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici (C.Cost n. 5 del 1980) tra i quali quelli diretti a regolare la densità di edificazione: peraltro, la recente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal Piano regolatore qualora l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona delle futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzion


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In caso di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica a seguito della verifica dei requisiti autodichiarati ma non dimostrati, l’amministrazione può sottostare agli obblighi di avviso del procedimento di cui all’articolo 7 della Legge 241/90?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6140 del 30 novembre 2007 - La circostanza che, pur dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’appellante, l’Amministrazione si sia determinata nel senso di escludere quest’ultima dalla gara, non comporta che a tal proposito debba essere inviata alla stessa ditta una apposita comunicazione di avvio del procedimento


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Quali soggetti possono proporre ricorso avverso una trattativa privata?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6136 del 30 novembre 2007 - Il Consiglio di Stato riconosce l’interesse dell’operatore economico di settore, che versi in una posizione qualificata e differenziata rispetto all’azione condotta dall’amministrazione e che ritenga di avere le caratteristiche imprenditoriali per potere aspirare alla relativa attività, a contestare la legittimità di un procedimento di affidamento diretto del servizio, senza gara, ad altra società.

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 7113 del 5 dicembre 2006 - Ogni discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata: un operatore economico di settore – tra l’altro di rilievo internazionale – ha interesse a contestare la legittimità di un procedimento di affidamento diretto del servizio (nella specie, di servizio pubblico di attività ludiche), senza gara, ad altra società: secondo l’art. 6 CE ogni discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata nell’ambito di applicazione del Trattato e tale divieto vale per la libertà di circolazione, per quella di stabilimento, per quella di prestazione di servizi


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Qualora si configuri un ritardo (circa di 12 mesi) non giustificato nello svolgimento da parte della stazione appaltante degli adempimenti procedurali preliminari alla stipula del contratto con l’ aggiudicataria, ci possono essere gli elementi per determinare una responsabilità precontrattuale per violazione delle regole di correttezza nei confronti della prima classificata, che aveva confidato nel buon esito della gara da perfezionarsi con la stipulazione del contratto finale? Quali sono le voci di danno che vanno riconosciute?

Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 4386 del 29 novembre 2007  - Qualora la mancata stipulazione del contratto vada imputata alla stazione appaltante, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al ristoro del pregiudizio patito consistente nel c.d. interesse negativo rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di contratti parimenti vantaggiosi, restando, invece, escluso il risarcimento per il mancato guadagno dell’utile di impresa che (nella categoria del lucro cessante) rientra nel c.d. interesse positivo corrispondente al pregiudizio cagionato da illecito contrattuale, nonchè le spese generali che, in quanto tali, non risultano strettamente attinenti alla conclusione del contratto: . devono, altresì, essere rimborsati gli oneri derivanti dalla necessità di rinnovare (sono già state restituite le polizze di cauzione provvisoria e definitiva e quella CAR)  la polizza definitiva e quella CAR per intervenuta scadenza (addebitabili alla stazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale), nonchè gli oneri per la redazione del piano operativo di sicurezza

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 1192  del 12 marzo 2007 - La discrezionalità dell’Amministrazione trova limite nel canone di correttezza e buona fede ex art. 1337 Cod.civ., alla cui puntuale osservanza anch’essa è tenuta: si che una responsabilità precontrattuale è configurabile in presenza di una ingiustificata e arbitraria interruzione delle trattative dirette alla conclusione del contratto ovvero di un ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto stesso, in modo tale da ledere l’incolpevole affidamento che il privato abbia riposto nell’osservanza del detto canone.

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 4429   del 27 aprile 2007 - Il danno risarcibile ad un’impresa per la ragionevole legittima aspettativa sulla validità dello stipulando  contratto,  deve essere limitato all’interesse contrattuale negativo e cioè alle sole spese  da lei sostenute per la partecipazione alla gara (danno emergente)  e all’eventuale ulteriore danno connesso al  mancato conseguimento del vantaggio che avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni (lucro cessante e/o perdita di chance).


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E’ legittimo (o dovuto) l’atto di esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria non preveda il pagamento da parte del fideiussore a “semplice richiesta scritta”? e’ corretto affermare che una tale clausola “avvicina” la fideiussione all’immediata disponibilità dell’importo della cauzione?

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 3321 del 28 novembre 2007 - Poiché è assolutamente consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione l’orientamento, secondo il quale l'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare tale negozio in un contratto autonomo di garanzia , in quanto si tratta di una previsione, la quale, nel precludere al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c., è incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza la fideiussione :ne deriva che la clausola che impone al fideiussore il pagamento a semplice richiesta scritta, laddove richiesta da specifica disposizione normativa o dalla lex specialis è essenziale e non è surrogabile con previsioni di contenuto diverso, quali quelle aventi ad oggetto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 32  del 10 gennaio 2003 - La portata della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” nelle cauzioni con beneficiario un Ente pubblico: nonostante l’assoluta chiarezza della Legge Merloni e l’ oramai palese (e periodico)  pensiero dei giudici , esistono ancora dei testi di polizza non conformi al dettame legislativo: alcune frasi possono trarre in inganno il Rup

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1109 dell’ 11 luglio 2003 - Legittima esclusione per fideiussione bancaria contenente una clausola in forza della quale “insorgendo contestazioni tra le parti, la banca non pagherà se non in base a sentenza passata in giudicato”: l’ omissione della dizione “a semplice richiesta” ( il rischio di eventuali contestazioni ricade sul garante) vizia irrimediabilmente la fideiussione rendendola inidonea a svolgere la sua funzione.


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La clausola a semplice richiesta scritta permette all’Amministrazione l’immediata escussione senza bisogno di alcun tipo di motivazione

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 95  del 18 gennaio 2007 - La funzione della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”  in ciò che la stazione appaltante non è tenuta a documentare e comunque a specificare i motivi della richiesta di pagamento avendone diritto a semplice richiesta, fermi restando i rapporti sottostanti tra la compagnia di assicurazione e l’assicurata società partecipante, estranei al rapporto esterno con la stazione appaltante