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Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: possono essere ammesse le
offerte che non prevedono un costo per alcune voci del tipo “per la
concessione in uso della strumentazione e per i servizi di assistenza
tecnica, addestramento del personale, aggiornamento tecnologico e
collegamento ad elaboratore centrale”?
Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 3645 del 3
dicembre 2007 - In assenza di espresse previsioni di
segno contrario contenute nella lex specialis i concorrenti ad una
pubblica gara ben possono indicare, in relazione ad alcune voci a base
d’asta, un prezzo pari a zero, perché lo stesso pur sempre costituisce
valida espressione di una proposta economica, peraltro particolarmente
conveniente per la stazione appaltante, cui resterà semmai la possibilità
di verificare la congruità complessiva dell’offerta in chiave di
possibile anomalia
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Quali sono le
conseguenze per un Comune se, la costituzione di una società multiservice,
a capitale pubblico, soggetta al controllo diretto dell’Amministrazione
comunale, ha fatto venir meno le ragioni dell’affidamento, mediante gara
ad una Società esterna, di servizi compresi in quelli da gestire dalla
costituita società.? Può esserci una responsabilità
precontrattuale, ex articolo 1337 cc, in capo al Comune? Ha importanza il
fatto che la ricorrente avesse solo la veste di aggiudicataria
provvisoria?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6137 del 30 novembre 2007 - Il potere di revoca, in sede di autotutela, di un provvedimento di
approvazione d’aggiudicazione, con rescissione del relativo contratto
d’appalto deve trovare fondamento in ragioni di pubblico interesse:
un’idonea e compiuta motivazione deve supportare anche il provvedimento
di diniego d’approvazione definitiva degli atti di gara, intervenuto a
conclusione dell’attività della commissione giudicatrice; anche se
determinato dall’intervenuta scelta della stessa Ammi-nistrazione di un
diverso affidamento del servizio pubblico, il rappresentato mutamento
della situazione di fatto, intervenuto in corso di svolgimento del
procedimento di gara ad evidenza pubblica, rende conforme l’atto al
principio di buon andamento ed evidente l’opportunità di non procedere
all’aggiudicazione definitiva.
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Applicazione
dell’articolo 7 della Legge 241/90: in caso di procedura espropriativi
vige l’obbligo di comunicare alle parti private l’avvio del
procedimento.? Qual è stata la portata innovativa dell’entrata in
vigore dell’art.. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241? Tali principi sono
validi anche nel caso di accordi di programma o conferenza di
servizi?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6183 del 5 dicembre 2007 - Poiché il procedimento è iniziato con l’approvazione di un
progetto, avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/90,
che ha introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio di ogni procedimento
amministrativo (art. 7) ( obbligo che non si potrebbe applicare ad una
procedura già in corso), il principio tempus regit actum può essere
invocato solo per gli atti antecedenti l’entrata in vigore della
menzionata disposizione, mentre per ogni atto successivo lo stesso
principio impone l’applicazione delle regole vigenti e, tra queste,
dell’art. 7 della legge n. 241/90: solo quando vi è un meccanismo
equivalente a quello previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, non
vi è necessità di ricorrere alla formale comunicazione di avvio del
procedimento; la comunicazione di avvio del procedimento deve avvenire non
al momento dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in
relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di
dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e che quando ciò non
avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per
illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli
interessati sia garantita già nell'ambito del pregresso procedimento
autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in
ordine all'approvazione del progetto dell'opera e alla localizzazione
della stessa
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E’ valido il
principio secondo il quale ai fini del rilascio della concessione edilizia
è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone
adeguatamente urbanizzate?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6171 del 4 dicembre 2007 - Il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei
limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici (C.Cost n. 5
del 1980) tra i quali quelli diretti a regolare la densità di
edificazione: peraltro, la recente giurisprudenza amministrativa ha
ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla
carenza del piano attuativo prescritto dal Piano regolatore qualora
l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e
l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso
l’incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo
insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia
adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente
nella zona delle futura insistenza dell’edificazione, né siano state
congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione
indotte dalla nuova costruzion
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In caso di
esclusione da una procedura ad evidenza pubblica a seguito della verifica
dei requisiti autodichiarati ma non dimostrati, l’amministrazione può
sottostare agli obblighi di avviso del procedimento di cui all’articolo
7 della Legge 241/90?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6140 del 30 novembre 2007 - La circostanza che, pur dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta
in favore dell’appellante, l’Amministrazione si sia determinata nel
senso di escludere quest’ultima dalla gara, non comporta che a tal
proposito debba essere inviata alla stessa ditta una apposita
comunicazione di avvio del procedimento
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Quali soggetti
possono proporre ricorso avverso una trattativa privata?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6136 del 30 novembre 2007 - Il Consiglio di Stato riconosce l’interesse dell’operatore
economico di settore, che versi in una posizione qualificata e
differenziata rispetto all’azione condotta dall’amministrazione e che
ritenga di avere le caratteristiche imprenditoriali per potere aspirare
alla relativa attività, a contestare la legittimità di un procedimento
di affidamento diretto del servizio, senza gara, ad altra società.
Giurisprudenza correlata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 7113 del 5 dicembre 2006
- Ogni
discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata: un operatore
economico di settore – tra l’altro di rilievo internazionale – ha
interesse a contestare la legittimità di un procedimento di affidamento
diretto del servizio (nella specie, di servizio pubblico di attività
ludiche), senza gara, ad altra società: secondo l’art. 6 CE ogni
discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata nell’ambito di
applicazione del Trattato e tale divieto vale per la libertà di
circolazione, per quella di stabilimento, per quella di prestazione di
servizi
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Qualora si
configuri un ritardo (circa di 12 mesi) non giustificato nello svolgimento
da parte della stazione appaltante degli adempimenti procedurali
preliminari alla stipula del contratto con l’ aggiudicataria, ci possono
essere gli elementi per determinare una responsabilità precontrattuale
per violazione delle regole di correttezza nei confronti della prima
classificata, che aveva confidato nel buon esito della gara da
perfezionarsi con la stipulazione del contratto finale? Quali sono le voci
di danno che vanno riconosciute?
Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 4386 del 29
novembre 2007 - Qualora la mancata stipulazione del
contratto vada imputata alla stazione appaltante, va riconosciuto alla
ricorrente il diritto al ristoro del pregiudizio patito consistente nel
c.d. interesse negativo rappresentato sia dalle spese inutilmente
sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di
ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di contratti parimenti
vantaggiosi, restando, invece, escluso il risarcimento per il mancato
guadagno dell’utile di impresa che (nella categoria del lucro cessante)
rientra nel c.d. interesse positivo corrispondente al pregiudizio
cagionato da illecito contrattuale, nonchè le spese generali che, in
quanto tali, non risultano strettamente attinenti alla conclusione del
contratto: . devono, altresì, essere rimborsati gli oneri derivanti dalla
necessità di rinnovare (sono già state restituite le polizze di cauzione
provvisoria e definitiva e quella CAR) la polizza definitiva e
quella CAR per intervenuta scadenza (addebitabili alla stazione appaltante
a titolo di responsabilità precontrattuale), nonchè gli oneri per la
redazione del piano operativo di sicurezza
Giurisprudenza correlata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 1192 del 12 marzo 2007 - La
discrezionalità dell’Amministrazione trova limite nel canone di
correttezza e buona fede ex art. 1337 Cod.civ., alla cui puntuale
osservanza anch’essa è tenuta: si che una responsabilità
precontrattuale è configurabile in presenza di una ingiustificata e
arbitraria interruzione delle trattative dirette alla conclusione del
contratto ovvero di un ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto
stesso, in modo tale da ledere l’incolpevole affidamento che il privato
abbia riposto nell’osservanza del detto canone.
Tar
Campania, Napoli, sentenza n. 4429 del 27 aprile 2007 - Il
danno risarcibile ad un’impresa per la ragionevole legittima aspettativa
sulla validità dello stipulando contratto, deve essere
limitato all’interesse contrattuale negativo e cioè alle sole spese
da lei sostenute per la partecipazione alla gara (danno emergente) e
all’eventuale ulteriore danno connesso al mancato conseguimento
del vantaggio che avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni
(lucro cessante e/o perdita di chance).
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E’ legittimo (o
dovuto) l’atto di esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria
non preveda il pagamento da parte del fideiussore a “semplice richiesta
scritta”? e’ corretto affermare che una tale clausola “avvicina”
la fideiussione all’immediata disponibilità dell’importo della
cauzione?
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 3321 del 28
novembre 2007 - Poiché è assolutamente consolidato
nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione l’orientamento,
secondo il quale l'inserimento in un contratto di assicurazione
fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o
"senza eccezioni" vale di per sé a trasformare tale negozio in
un contratto autonomo di garanzia , in quanto si tratta di una previsione,
la quale, nel precludere al garante l'opponibilità al beneficiario delle
eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.,
è incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza la
fideiussione :ne deriva che la clausola che impone al fideiussore il
pagamento a semplice richiesta scritta, laddove richiesta da specifica
disposizione normativa o dalla lex specialis è essenziale e non è
surrogabile con previsioni di contenuto diverso, quali quelle aventi ad
oggetto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
Giurisprudenza correlata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 32 del 10 gennaio 2003 - La portata della
clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” nelle cauzioni
con beneficiario un Ente pubblico: nonostante l’assoluta chiarezza della
Legge Merloni e l’ oramai palese (e periodico) pensiero dei
giudici , esistono ancora dei testi di polizza non conformi al dettame
legislativo: alcune frasi possono trarre in inganno il Rup
Tar
Sicilia, Palermo, sentenza n. 1109 dell’ 11 luglio 2003 - Legittima
esclusione per fideiussione bancaria contenente una clausola in forza
della quale “insorgendo contestazioni tra le parti, la banca non pagherà
se non in base a sentenza passata in giudicato”: l’ omissione della
dizione “a semplice richiesta” ( il rischio di eventuali contestazioni
ricade sul garante) vizia irrimediabilmente la fideiussione rendendola
inidonea a svolgere la sua funzione.
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La clausola a semplice richiesta scritta
permette all’Amministrazione l’immediata escussione senza bisogno di
alcun tipo di motivazione
Tar Sicilia, Catania,
sentenza n. 95 del 18 gennaio 2007 - La funzione della clausola di pagamento “a semplice richiesta
scritta” in ciò che la stazione appaltante non è tenuta a
documentare e comunque a specificare i motivi della richiesta di pagamento
avendone diritto a semplice richiesta, fermi restando i rapporti
sottostanti tra la compagnia di assicurazione e l’assicurata società
partecipante, estranei al rapporto esterno con la stazione appaltante
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