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LA CORTE
COSTITUZIONALE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
Le norme
regionali che sono tutte riconducibili alla materia "tutela della
concorrenza", avendo ad oggetto direttamente e principalmente le
procedure di gara, il cui scopo, come affermato dalla sentenza n. 401 del
2007, è quello di consentire la piena apertura del mercato nel settore
degli appalti, invadono la sfera di competenza esclusiva del
legislatore statale, tra l'altro esercitata con il d. lgs. n. 163 del
2006, le cui disposizioni sono inderogabili.
Corte Costituzionale, sentenza
n. 431 del 14 dicembre 2007 - La Corte Costituzionale afferma che , nel
settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in
particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di
aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto
delle regole concorrenziali e dei princípi comunitari della libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
libertà di stabilimento, nonché dei princípi costituzionali di
trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 401 del 2007). Esse, in
quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli
appalti, sono dunque riconducibili all'àmbito della tutela della
concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di
esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n.
345 del 2004): ora viene decretata l’ illegittimità costituzionale
degli gli artt. 27, c. 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della l.R. Campania 20 giugno
2006, n. 12
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Vanno abrogate
le norme regionali che si occupano di tutela della concorrenza?
Tar Friuli, Trieste, sentenza
n. 786 del 13 dicembre 2007 -
Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, attribuita alla
competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, questa norma evidenzia l'intendimento del
legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato
strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero
Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e,
interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad
equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito
economico : corollario di ciò è che nelle suindicate materie,
appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni
legislative regionali – comprese quelle delle Regioni a statuto speciale
- che confliggano con quelle statali, sono da considerarsi recessive
rispetto alle corrispondenti disposizioni statali sopravvenute, le quali
sono, in tal caso, immediatamente applicabili, senza che vi sia necessità
di un loro recepimento espresso: queste disposizioni hanno la forza di
abrogare, espressamente o implicitamente, qualsiasi norma che sia stata
emanata in precedenza dalle Regioni in una materia di competenza statale,
non occorrendo, pertanto, che venga posta nei confronti delle leggi
regionali una questione incidentale di legittimità costituzionale
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Sono da
considerarsi legittimi sia un bando che un disciplinare di gara che
presentino, ai fini della procedura, richiami sia all'art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006, che contempla il metodo di aggiudicazione dell'offerta più
vantaggiosa, sia all'art. 73 del vecchio R.D. n. 827/1924, che prevede
l'aggiudicazione alla migliore percentuale di ribasso con offerte segrete
e scheda segreta di raffronto predisposta dalla stazione appaltante? E’ illegittima un’aggiudicazione non preceduta dalla
valutazione delle offerte anomale?
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 13256 del 13 dicembre 2007 - Poiché l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
rimanda alle norme di gara la definizione dei criteri di valutazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa non appare illegittima la
scelta dell'Amministrazione di definire il vantaggio in riferimento
all'art. 73, lett. b), del R.D. n. 827/1924 ., con il sistema delle
offerte segrete al massimo ribasso, da confrontare con la massima
percentuale ammissibile come indicata in una scheda segreta predisposta:
correttamente dunque la commissione giudicante ha applicato, nell'ordine
delle sue competenze, la normativa speciale della gara con formazione
della scheda segreta del massimo ribasso ammissibile, riguardo al quale
un'offerta che presenta una percentuale di ribasso superiore,
riveste caratteristiche di anomalia
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Come deve
essere interpretata la dicitura <forniture identiche> per quanto
concerne la richiesta (e quindi la dimostrazione del suo reale possesso)
di un determinato fatturato quale prova della propria capacità tecnica?
Nel caso in cui la dimostrazione non sia avvenuta, è legittima l’escussione della garanzia provvisoria?
Consiglio
di Stato, sentenza
n. 6278
del 6 dicembre 2007 - La prova della capacità tecnica ed economica del partecipante è
finalizzata all’accertamento della sua idoneità a fornire
all’amministrazione il bene di cui abbisogna con le modalità stabilite
dal contratto; per quanto ampiamente ed in bonis possa essere interpretata
la dizione “forniture identiche” previste dal al capitolato speciale,
non è possibile affermare che la prova dell’identità potesse essere
raggiunta con fatturati riferibili a beni del tutto diversi e con
materiali del tutto diversi; la richiesta del fatturato nel periodo di
riferimento è infatti strumentale alla valutazione, da parte della
stazione appaltante, dell’idoneità dei materiali forniti a soddisfare
le sue specifiche esigenze sotto il profilo tecnico: sotto questo
particolare aspetto va valutata l’identità e/o l’analogia del
materiale da fornire, che deve essere in grado di dimostrare l’idoneità
del soggetto alla lavorazione e del bene al particolare uso cui è
destinato.
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E’ conforme a ragionevolezza ed al
capitolato speciale che un’aggiudicataria
sia in possesso del titolo i proprietà di un determinato bene
(necessario all’esecuzione dell’appalto) prima dell’aggiudicazione definitiva ed è
altrettanto legittima l’esclusione
motivata con l’indisponibilità
del mezzo ?
Consiglio
di Stato, sentenza
n. 6286
del 6 dicembre 2007 - Qualora in un capitolato speciale di un appalto di forniture
venga sancita la messa a disposizione di un bene attraverso il quale
l’aggiudicatario sarà in grado di eseguire l’appalto, la disponibilità
del mezzo si atteggia come condizione sospensiva dell’aggiudicazione, il
cui mancato avveramento determina la nulli-tà del contratto di appalto
per impossibilità dell’oggetto: secondo la corretta applicazione della
clausola contenuta nell’art. 13 del capitolato speciale, la messa a
disposizione del bene in favore dell’amministrazione comunale postulava
che l’effetto immediatamente traslativo della proprietà si fosse
realizzato al momento dell’aggiudicazione definitiva; che a quel
momento, cioè, fosse già perfezionata l’efficacia reale del contratto
definiti-vo e non esistessero effetti meramente obbligatori tipici del
con-tratto preliminare
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A quale
giudice deve rivolgersi un Comune per ottenere il risarcimento del danno
in relazione alla lesione della propria immagine pubblica e all’impedimento causato allo svolgimento
delle funzioni pubbliche in materia di viabilità.?
Consiglio
di Stato, sentenza
n. 6282
del 6 dicembre 2007 - Su tale domanda non vi è la a giurisdizione del giudice amministrativo
, il quale è competente a conoscere del risarcimento dei danni
conseguenti alla lesione di interessi legittimi o comunque di posizioni
giuridiche soggettive deducibili in sede di giurisdizione amministrativa,
ma non del risarcimento dei danni eventualmente derivati ad un
amministrazione a causa del comportamento illecito di un privato
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Offerta
economicamente più vantaggiosa: in quali circostanze è ammessa l’attribuzione di punteggio in
relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un
contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.?
Consiglio
di Stato, sentenza
n. 6261
del 6 dicembre 2007 - L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con decisione
n.6/2002, ha ormai chiarito, con riferimento ai contratti di
sponsorizzazione ( ma lo stesso discorso vale per i contributi , essendo
la sponsorizzazione una forma di erogazione di contributi, caratterizzata
dalla circostanza che è concesso all’erogante di pubblicizzare il
marchio dei propri prodotti o la propria ditta ), che è legittima
l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di
tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista
l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità,
manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione
e a farsi carico dei relativi oneri.
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La mancata
produzione dell’elenco dei prezzi
deve considerarsi sanzionata con l’esclusione?
Consiglio
di Stato, sentenza
n. 6258
del 6 dicembre 2007 - Nel caso in cui l’elenco prezzi venga richiesto a corredo
dell’offerta e a pena di esclusione, la sua irregolarità non può
essere sanata ex post, ovvero dopo la presentazione dell’offerta e
quindi l’omissione non è rimediabile prima dell’aggiudicazione: la
richiesta di conoscere il dettaglio dei prezzi e dei computi metrici in
base ai quali il concorrente è pervenuto all’offerta non può
definirsi, in un appalto dal corrispettivo ingente ancorché “a
corpo”, un “inutile aggravio procedimentale”, sia perché non può
disconoscersi all’amministrazione l’interesse a conoscere i dettagli
economici dell’offerta sia perché si tratta dei dati necessariamente
posseduti e utilizzati dal concorrente per formulare l’offerta
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Quando un
bando di gara richieda l’indicazione dei
decreti penali di condanna eventualmente riportati, ciò sta a significare
la totalità di tali precedenti, senza che si potesse distinguere tra
decreti penali iscritti nel casellario giudiziale e decreti penali ivi non
menzionati?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6221 del 6
dicembre 2007 - Chiedere di conoscere tutte le fattispecie penalmente rilevanti
nelle quali sono eventualmente incorsi i soggetti dotati del potere di
determinare la condotta dell’impresa non urta affatto col principio di
proporzionalità perché la richiesta non è stravagante ma presenta
precisa attinenza all’oggetto della valutazione da compiersi a cura
della stazione appaltante
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Offerta
economicamente più vantaggiosa: ci possono essere delle deroghe al
principio secondo il quale l’aspetto tecnico
di un’offerta deve essere verificato prima
di quello economico?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6260 del 6
dicembre 2007 - Il principio per il quale, nei procedimenti ad evidenza pubblica, la
valutazione dell’offerta tecnica deve necessariamente precedere la
valutazione dell’offerta economica, è stato elaborato dalla
giurisprudenza al fine di evitare che la valutazione dell’offerta
tecnica (normalmente di carattere discrezionale) possa essere in
qualche modo influenzata dalla previa conoscenza dell’offerta economica
( il cui punteggio è di norma attribuito in modo automatico sulla base
dell’entità dell’offerta stessa).: pertanto, allorquando per le
particolarità del caso di specie, non sussiste il pericolo di un
possibile condizionamento nell’attribuzione del punteggio tecnico,
l’applicazione del principio stesso non ha ragion d’essere e la
procedura di gara non può ritenersi viziata per il solo fatto che un tale
tipo di punteggio abbia avuto luogo dopo la conoscenza dell’offerta
economica.
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Dimostrazione
dei requisiti di ordine speciale: è corretto affermare che nessuna
rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a
favore di soggetti pubblici o privati, così come di nessuna rilevanza può
essere l’aver svolto il servizio in subappalto
anziché direttamente in appalto.?
Consiglio
di Stato, sentenza n. 6262 del 6
dicembre 2007 - La richiesta di determinati requisiti non deve affatto
privilegiare gli imprenditori che abbiano conseguito in precedenza
affidamenti di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni o che
abbiano svolto i servizi richiesti a tale titolo; né ciò può accadere
senza infrangere il principio cardine della concorrenza, che consiste nel
consentire a tutti gli imprenditori, dotati di capacità tecnica,
economica e morale, di poter partecipare liberamente alle gare per
l’affidamenti di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma è
diretta a garantire l’Amministrazione circa il possesso da parte delle
imprese partecipanti della capacità economica finanziaria desunta
dall’esperienza specifica nel settore oggetto della gara, nella specie
in quello del trasporto scolastico.
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Ai fini della
dimostrazione di un determinato requisito, può un’impresa avvalersi dell’attività svolta dal ramo d’azienda acquisito? Tale possibilità deve essere espressamente
prevista nel bando?
A pochi mesi
dall’entrata in vigore del codice dei
contratti, è legittimo escludere un’impresa la cui cauzione provvisoria non preveda <l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice
civile (rinuncia prescritta dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).?
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 12973 dell’ 11 dicembre 2007 - E’ noto che l’ordinamento contiene
alcune disposizioni ispirate a questo criterio: si pensi all’art. 15,
comma 9, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (che disciplina il
sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro), il quale stabilisce che “in
caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di
azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno
dato origine”, o anche all’art. 51 del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, il quale prevede che “qualora i candidati o i
concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda
o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o
scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale,
nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in
ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e
della trasformazione previsti dal presente codice”.
Giurisprudenza
correlata:
Consiglio
di Stato, sentenza n. 645 del 7 febbraio
2003 - La giurisprudenza amministrativa, infatti, sulla scorta
dell’avviso espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
ritiene che in tema di appalto di servizi la direttiva 50/92, al fine di
comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e
finanziaria di partecipazione ad una gara, consente di fare riferimento
alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei
vincoli con il partecipante, a condizione che egli sia in grado di provare
di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti. Da tale
orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, posto che il
rapporto di sub appalto costituisce lo strumento ordinario di cooperazione
nell’area dello svolgimento dei servizi pubblici.
Consiglio
di Stato, sentenza n. 5517 del 18 ottobre
2001 - Si afferma il principio secondo cui le imprese partecipanti
alle gare possono dimostrare le qualità richieste dal bando anche in modo
indiretto ossia facendo riferimento agli attributi di altri soggetti,
purché con esse legati da un rapporto effettivo e sostanziale: .
l’irrilevanza del dato formale impone comunque di accertare
l’effettività della situazione considerata e la sua attitudine a
dimostrare la concreta disponibilità degli strumenti oggettivi (o, in
certa misura, delle qualità soggettive) richiesti dalla stazione
appaltante. La disponibilità diretta del mezzo (o del requisito) non pare
riscontrabile, con immediatezza, nel rapporto tra le imprese associate:
il raggruppamento temporaneo non dà vita ad una struttura associativa e
le imprese conservano intatte le rispettive autonomie formali e
sostanziali
Consiglio
di Stato, sentenza n. 366 del 30 gennaio
2007 - L’iscrizione nel registro delle imprese da almeno 10 anni è da
considerarsi un requisito per la partecipazione con la conseguenza che, se
previsto dalla lex specialis di gara., la mancanza di una tale
caratteristica deve determinare l’esclusione dalla gara.
Tar
Campania, Napoli, sentenza n. 991 del 12 febbraio
2007 - Pur nel silenzio del bando di gara, la cauzione provvisoria deve
contenere tutti i requisiti richiesti dalla Legge: per evitare eventuali
esclusioni e soprattutto per avere titolo a ricorrere agli atti di gara,
la cauzione provvisoria deve sempre rispettare quanto sancito
dall’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 smi: in tal modo si è
certi di aver rispettato le norme imperative anche se la Stazione
Appaltante non le ha indicate nella lex specialis di gara
Consiglio
di Stato, sentenza n. 3384 del 21 giugno
2007 - Approccio sostanzialistico nell’interpretazione delle istanze di
partecipazione alla gara: illegittima esclusione per omessa indicazione in
lettere ed in cifre del prezzo complessivo offerto e della percentuale
complessiva di ribasso: se è vero che esigenze di tutela dell’interesse
pubblico impongono che l’Amministrazione debba essere garante della
correttezza dello svolgimento del procedimento al quale presiede, è anche
vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti,
quali la buona fede e l’affidamento, il cui rispetto compete parimenti
al soggetto pubblico; si deve accogliere l’interpretazione della
disciplina di gara che tutela gli interessati di buona fede,
salvaguardando così l’ammissibilità delle offerte e consentendo la
maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di
tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia
l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale , al
fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più
vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione
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