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DOSSIER SULLO
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL’ART. 5, D.LGS.
12 APRILE 2006, N. 163:
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Quali
sono gli effettivi cambiamenti apportati al codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo 163/2006 smi) dal secondo decreto correttivo (decreto
legislativo 113/2007) in vigore dal primo agosto 2007?
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del
Consiglio di Stato con il parere 3262 del 17 settembre 2007 -
Ministero delle infrastrutture - Schema di regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ci offre una
precisa indicazioni di quali sono le nuove norme del codice dei contratti
pubblici in vigore al 1 agosto 2007 e di conseguenza come le stesse dovranno
essere recepite nel relativo regolamento di attuazione
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Contratti
pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari: il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Lo schema di regolamento, a differenza del
codice, che ha previsto una parte di disposizioni generali comuni ai lavori,
ai servizi ed alle forniture, ha tenuto separato il settore dei lavori
pubblici (disciplinato dagli artt. 1 - 280) dal settore delle forniture e
servizi (artt. 280 - 354). La parte IV dello schema di regolamento contiene
disposizioni che sono la riproduzione di norme dettate dal codice per
l’esecuzione dei lavori. In particolare gli artt. da 307 a 312 riportano
le previsioni di cui agli artt. da 135 a 140 del codice. Al fine di non
creare una sovrapposizione normativa tra fonti di primo e secondo grado, va
previsto un semplice rinvio alle norme del codice.
Si rileva, altresì, che gli istituti innovativi introdotti dal
codice, in particolare l’accordo quadro (art. 296), l’asta elettronica (artt.
297 – 302) e il sistema dinamico di acquisto, sono stati regolati
esclusivamente nella Parte IV sebbene essi si applichino anche ai lavori
pubblici. Sarebbe
opportuno, pertanto, che la disciplina dei nuovi istituti fosse collocata
nella parte relativa ai lavori, e richiamata nella parte relativa a servizi
e forniture. Altrimenti, occorre inserire nella parte sui lavori pubblici un
richiamo alla disciplina di detti nuovi istituti contenuta nella Parte IV.
Si osserva, infine, che è stata prevista nel Titolo III dello schema
di regolamento la disciplina relativa all’esecuzione del contratto, che
risulta essere innovativa per il settore dei servizi e delle forniture, per
il quale in precedenza si faceva riferimento al regolamento di contabilità
generale dello Stato e alle normative speciali. Detta disciplina è stata
ripresa, mutatis mutandis, dal d.P.R. n. 554/1999 e, pertanto, solo in via
applicativa si potranno valutare le eventuali criticità peculiari rispetto
al settore dei servizi e delle forniture.
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La
garanzia della cauzione non viene prevista nelle gare d’appalto di
progettazione in quanto la serietà dell’offerta non si focalizza, come
negli appalti di esecuzione, esclusivamente sull’elemento economico della
stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa ed a consuntivo
e per la quale assumono particolare rilievo la capacità progettuale
del concorrente e la sua professionalità
Art 277 dello schema di regolamento al codice
dei contratti: ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del
piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, secondo le procedure e
con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo nonché
agli affidamenti della direzione dei lavori e delle attività
tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione, sono applicabili le norme di cui
agli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (fideiussione definitiva) ,
con esclusione della redazione della progettazione e del piano di scurezza e
di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile
del procedimento (tratto da C.St. 13.03.2007 n: 1231: deve ritenersi
non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il
bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti
la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione dei
lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella
definitiva.
Documentazione
correlata:
Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, Deliberazione
n. 51 (AG 12/04) del 31 marzo 2004
Gli obblighi assicurativi per i progettisti
esecutivi di opere pubbliche sono unicamente quelli contenuti
nell’articolo 30 comma 5 della Legge 109/94 s.m.i. L’art. 105 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, inoltre, precisa compiutamente le nozioni di
“nuove spese di progettazione” e di “maggiori costi” che sostanziano
le ipotesi a copertura delle quali viene richiesta la presentazione della
polizza obbligatoria (escludendo quindi una garanzia base di RCT: sic!) : la
richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in
aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro,
determinerebbe pertanto un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di
appalto che può comportare una effettiva limitazione della concorrenza
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Per
quanto concerne gli obblighi assicurativi dei progettisti liberi
professionisti c’è una grossa novità positiva, ma non per quanto
concerne i progettisti dipendenti della Stazione Appaltante
Tabella di confronto tra il testo della bozza di
regolamento di attuazione (artt. 278 e 278)
al codice dei contratti (approvato nella seduta del 17 luglio 2007
dal Consiglio dei Ministri) , la precedente normativa di cui al comma
5 dell’articolo 30 e all’articolo 17, comma 3 della Legge Merloni
( così come integrati rispettivamente dagli articoli 105 e 106 del
dpr 554/99) ed il parere del 19
settembre 2007 del Consiglio di Stato in
tema polizza obbligatoria per il progettisti
siano essi liberi professionisti (comprensiva di una polizza di RCT)
o dipendenti della Stazione appaltante (non più solo delle Amministrazioni
aggiudicatici): diversa interpretazione sulla ripartizione del premio ma non
sull’obbligo di stipula e contenuto
della garanzia
Documentazione
correlata:
Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, Deliberazione
n. 181 (AG 12/04) del 25 giugno 2002
L’Autorità dei lavori pubblici chiarisce (a
modo suo) la polizza del progettista esecutivo : sono obblighi solo le nuove
spese di progettazione ed i maggiori costi di cui all’art. 25 co. 1 lett.
d) L. 109/94 s.m.i..
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Verifica
del progetto: diversità di obblighi assicurativi per liberi professionisti
o dipendenti pubblici (escluso il pagamento da parte dell’amministrazione
di appartenenza)
Tabella di confronto tra il testo della bozza di
regolamento di attuazione al codice dei contratti (approvato nella seduta
del 17 luglio 2007 dal
Consiglio dei Ministri) , la relazione dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e il parere del 19 settembre
2007 del Consiglio di Stato in tema di affidamento dell’attività di
verifica del progetto, di responsabilità civili ed erariali, di
assicurabilità a carico dei soggetti esterni e di non obbligatorietà per
le Stazioni appaltanti di stipulare la polizza per i propri
dipendenti-verificatori.
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Procedura
ristretta per l’affidamento dei servizi di progettazione: obbligo per le
Stazioni appaltanti di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta
Il secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 113 del
2007), mediante la novella dell’art. 55, co. 6, e dell’art. 62, co. 1,
del codice (d.lgs. n. 163 del 2006 smi), ha azzerato, nella procedura
ristretta per servizi e forniture, la possibilità di scelta dei candidati
da invitare, imponendo alla stazione appaltante di invitare tutti coloro che
ne fanno richiesta: la norma va estesa anche alla scelta dei concorrenti da
invitare ad una procedura ristretta per incarico di progettazione (l’art.
274 dello schema di regolamento disciplina
la scelta dei candidati da invitare nella procedura ristretta per
l’affidamento dei servizi di progettazione, laddove gli artt. 55, co. 6 e
62, co. 1, del codice, come novellati, escludono, nella procedura ristretta
per servizi e forniture, la scelta delle imprese da invitare, imponendo alla
stazione appaltante di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta).
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L’attività
di emissione di buoni pasto consiste nell’attività finalizzata a rendere
per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa
aziendale
Servizi Sostitutivi di mensa: essendo
intervenuta la decisione numero 4968 del
26 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato a parziale riforma della
sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 572 <Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, disattesa ogni
diversa istanza, eccezione o deduzione, riunisce gli appelli indicati in
epigrafe, li accoglie in parte e, in parziale riforma della decisione di
primo grado, respinge il ricorso di primo grado limitatamente
all’impugnativa degli artt. 3, commi 1 (in parte qua) e 3, e 8, comma 2,
del d.P.C.M. 18 novembre 2005, conferma, per il resto, la sentenza appellata
e compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio>
come proposto dal parere 3262 del
17 settembre 2007 del Supremo Giudice Amministrativo sulla bozza di
regolamento, le norme di cui all’articolo 294 devono essere rivedute.
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