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Gli
statuti comunali non hanno posizione nella gerarchia delle fonti pari
ordinata a quella delle leggi, nonostante la riforma della costituzione
abbia dato loro un rilievo notevole per la disciplina dell'ordinamento
locale.
Statuti
comunali, pertanto, che prevedano l'eliminazione della figura del segretario
comunale o altre disposizioni incompatibili con le leggi appaiono operazioni
normative quanto meno molto ardite.
Molti
enti locali, seguendo alcune interpretazioni dottrinali in modo forse
eccessivamente disinvolto, stanno dando una lettura estremamente estensiva
dell'articolo 114, comma 2, della Costituzione, a mente del quale i comuni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione stessa.
La
norma pone certamente gli statuti in stretta connessione con la carta
costituzionale, nel senso che i principi che debbono vincolare la normativa
autonoma debbono essere tratti in primo luogo dalla Costituzione e non più
da leggi generali della Repubblica, come stabiliva l’articolo 128 oggi
abrogato.
Tuttavia,
perché gli statuti possano costituire il corpus normativo unico ed
esclusivo dell'ordinamento locale, tale da poter incidere sull’ordinamento
del personale, occorrerebbe una pari ordinazione alla legge, oppure
un'espressa riserva di competenza per materia da parte della Costituzione.
Nel
primo caso gli statuti avrebbero forza normativa pari a quella delle leggi,
con il potere non solo di derogarle ma anche di disapplicarle.
Nel
secondo, la riserva garantirebbe agli statuti un potere normativo esclusivo.
Tuttavia,
dalla lettura della Costituzione non si ricava alcuna assegnazione agli
statuti di una forza normativa tale da poter, di fatto, abrogare le leggi.
Per
quanto riguarda in particolare il personale, non bisogna dimenticate che
l’articolo 97 della Costituzione rimette alla fonte legge in senso formale
la potestà di organizzare i pubblici uffici, prevedendo dunque ruoli,
attribuzioni ed esercizio di poteri.
L'articolo
117, comma 1, della Costituzione, da parte sua, assegna la potestà
legislativa esclusivamente allo stato e alle regioni.
Pertanto
gli statuti, pur trovando oggi nella Costituzione un'espressa previsione non
possono essere considerati fonte primaria, dotati di forza pari a quella
delle leggi o di una riserva di competenza.
Poiché
l'ordinamento del personale, dunque, rientra nella potestà legislativa
dello stato o delle regioni, uno statuto che elimini il segretario,
disapplicando l’articolo 97 di una legge vigente, quale è il dlgs
267/2000 travalica la propria sfera di potere, apparendo per questo verso
non solo illegittimo, ma contrario ai principi della Costituzione cui si
richiama l'articolo 114, proprio perché non rispetterebbe l'assegnazione
dei poteri normativi prevista dal citato articolo 97.
L'articolo
114 della Costituzione pare debba essere interpretato come quella norma che
rafforza gli statuti in via indiretta, non assegnando loro una collocazione
nelle fonti di rango primario, ma obbligando il legislatore a legiferare in
materia di ordinamento degli enti locali con norme di larghissimi principi
generali e non più mediante regole concrete, sì da consentire alla
normativa locale di dare vita ad un ordinamento fortemente differenziato, ma
comunque rispettoso della Costituzione e delle leggi.
Luigi
Oliveri Italia Oggi, 22
marzo 2002
|
Ho
letto senza eccessivo stupore l’articolo, a firma di Achille Maccapani,
pubblicato su Italia Oggi del 22.3.2002, riportante la notizia del comune di
Castel di Tora che, nell’esercizio dei suoi poteri statutari, a seguito
della recente riforma costituzionale, aveva soppresso il posto di segretario
comunale , sostituendolo con quello di una "segreteria amministrativa,
alle dipendenze del sindaco" (Italia Oggi del 29.3.2002).
Mi
aspettavo, prima o dopo, l’apparizione di tali notizie, dato il clima di
massima incertezza e confusione, che si è venuto a creare dopo la riforma
del titolo V della costituzione, alimentato ed accresciuto da ardite e
disinvolte interpretazioni di alcuni studiosi, smaniosi di apparire
antesignani e precursori rispetto ad altri.
Conseguentemente
la notizia di cui sopra non mi ha spinto a dare subito una risposta a caldo
al sindaco di Castel di Tora, ma mi ha, invece, indotto a riflettere un
po’ sulle cause, che hanno favorito tale iniziativa, e sulle prospettive
future del ruolo e della sorte della categoria dei segretari comunali e
provinciali.
Con
riguardo alle cause, che con molta probabilità avranno influito sulla
vicenda, ritengo personalmente che l’iniziativa del comune di Castel di
Tora possa essere riferita a tre cause principalmente, che qui vengono
indicate in estrema sintesi data la limitatezza dello spazio disponibile.
1)Prima
causa. La recente riforma del titolo V della costituzione, dando un nuovo
assetto ai rapporti tra stato, regioni, province e comuni, in base al
principio di sussidiarietà, per cui i comuni si pongono come i naturali
interpreti delle esigenze ed istanze della collettività locale e come i
primi e legittimi centri di potere di intervento per la soddisfazione dei
bisogni evidenziati, sta ingenerando in tanti amministratori la convinzione
di poter subito attivarsi ed operare, anche senza tener conto dei limiti
previsti dalla stessa costituzione ( art. 114, comma 2) e di quelli posti
dal legislatore nelle materie coperte da riserva di legge ( art. 97, comma
1), in cui rientra la materia dell’organizzazione degli uffici.
2)
Seconda causa. La superiore convinzione è stata, inoltre, alimentata ed
accresciuta in maniera esponenziale, come detto sopra, da certe ardite e
spregiudicate interpretazioni sostenute da alcuni studiosi, che hanno
affermato l’immediata operatività ed applicabilità da parte dei comuni
della riforma costituzionale senza attendere il necessario intervento del
legislatore statale o regionale. Esemplare in tal senso è stata la vicenda
del controllo degli atti , in ordine al quale alcuni studiosi hanno
sostenuto che i controlli dovevano intendersi immediatamente cessati, con
l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, senza attendere
il necessario intervento normativo del legislatore ordinario, seguendo una
linea interpretativa, difficilmente sostenibile. Ma tale interpretazione ha
alimentato ed accresciuto, a sua volta, il clima di incertezza e confusione,
per cui l’iniziativa del comune di Castel di Tora non meraviglia più di
tanto.
3).
Terza causa. La causa principale, però, a mio avviso, è da far risalire
alla riforma Bassanini, in ordine alla quale è ancora troppo presto per
poter emettere una valutazione sulla sua forza e capacità di innovare
positivamente l’attuale assetto e modo di operare della pubblica
amministrazione, e cui bisogna sicuramente riconoscere il merito di
costituire la riforma più importante e di maggior portata della storia
repubblicana.
Con
specifico riferimento ai comuni e alle province, se sono da valutarsi in
termini sicuramente positivi gli interventi e le misure tese a recuperare
efficacia ed efficienza (abolizione delle piante organiche, flessibilità
organizzativa e gestionale delle risorse umane…), altrettanto non può
dirsi in ordine alle misure adottate per assicurare e garantire il rispetto
della legittimità dell’azione amministrativa, che costituisce pur sempre
un principio e valore costituzionale al pari del principio del buon
andamento (art. 97 Cost.). La riforma Bassanini, per tale aspetto, si
presenta, a mio modesto avviso, molto discutibile e squilibrata, in quanto
con la contestuale riduzione o abolizione, all’esterno, dei controlli
sugli atti dei comuni e delle province, misura opportuna per accrescere
l’autonomia degli enti locali, e con la soppressione, all’interno, del
parere di legittimità del segretario, è venuto a mancare nei comuni e
nelle province un qualsiasi pur minimo strumento o misura di garanzia del
rispetto della legge e dei regolamenti.
L’efficacia
e l’efficienza non sono alternative alla legittimità. L’efficacia e
l’efficienza si realizzano nel rispetto della legge, la cui violazione è
solamente causa di disfunzioni e danni per l’ente stesso. Il rispetto
della legge non può essere rimesso solamente alla coscienza e al carattere
dell’amministratore, ma dev’essere perseguito con strumenti e misure
idonee, che ne assicurino con una certa probabilità la sua osservanza. Solo
in tal modo l’ordinamento può ritenersi garantito.
Alla
riduzione o abolizione dei controlli esterni sugli atti dei comuni e
province non doveva e non deve corrispondere l’abolizione della funzione
di garanzia di legittimità in capo al segretario comunale e provinciale,
che si pone come supporto tecnico-giuridico, necessario ed indispensabile
per il corretto svolgimento delle funzioni sia degli organi politici che
amministrativi. Lo svilimento del ruolo e della funzione del segretario non
è di alcuna utilità per gli enti locali, i quali non possono fare a meno
della presenza di una figura dotata della cultura giuridica, necessaria per
garantire la legittimità dell’azione amministrativa.
Sotto
tale profilo, come detto sopra, la riforma Bassanini sta dimostrando di
essere molto carente e squilibrata e necessita di interventi correttivi
immediati.
L’iniziativa
del comune di Castel di Tora costituisce un evidente esempio del clima d’
incertezza e di confusione, che regna attualmente nei comuni, e costituisce,
altresì, una smentita alle affermazioni del sindaco del predetto comune,
secondo cui la presenza del segretario comunale non sarebbe più necessaria,
specie nei piccoli comuni, perché "attualmente i comuni sono dotati
di personale professionalizzato…". Se nel comune di Castel di
Tora ci fosse stato veramente il "personale professionalizzato",
così come detto dal sindaco, sono più che convinto che avrebbe avuto la
dignità di rifiutarsi ad apporre il proprio parere favorevole ad un atto
attualmente sicuramente illegittimo, per quanto detto sopra, e, cosa
peggiore, zeppo di affermazioni arbitrarie, ingiuste ed offensive nei
confronti di una categoria che sicuramente non merita tali offese, e
grondante di ignoranza storica e giuridica.
Comunque,
non bisogna dimenticare, d’altronde, che la professionalità del personale
comunale è necessaria ed indispensabile per il corretto svolgimento
dell’azione amministrativa, ma che la stessa non è sostituibile o
alternativa al ruolo e alla funzione specifica del segretario comunale, la
cui competenza e professionalità operano in ambiti maggiori e di livello
sicuramente superiori.
Con
riguardo alle prospettive future del ruolo e della sorte della categoria dei
segretari comunali, l’iniziativa del comune di Castel di Tora non è
assolutamente da sottovalutare né da liquidare con risposte ironiche o di
sufficienza, ma da tenere nella dovuta attenzione , come segnale del
possibile diffondersi di un convincimento tanto erroneo quanto pericoloso
dell’inutilità della presenza del segretario nei comuni, specie quelli più
piccoli. E si sa che i cattivi esempi hanno una forza diffusiva maggiore di
quelli buoni.
Pur
nella sua grossolana ignoranza giuridica e rozzezza di linguaggio, la
delibera del comune di Castel di Tora è molto significativa dell’effetto
dirompente sul piano del rispetto della legalità e della certezza del
diritto, che potrà avere l’abolizione di ogni controllo esterno sugli
atti dei comuni e la contestuale soppressione del parere di legittimità del
segretario, specie nei comuni più piccoli dove è più difficile poter
ritrovare quell’alta professionalità, tanto conclamata dal sindaco del
predetto comune, se non si corre tempestivamente ai ripari, prevedendo e
rafforzando, all’interno di ogni ente, la funzione di garanzia della
legittimità dell’azione amministrativa, rivedendo in tal senso il ruolo e
la funzione del segretario comunale e provinciale.
Proprio
il caso del comune di Castel di Tora deve costituire l’occasione, più che
di risposte ironiche o sufficienti, per aprire un ampio dibattito nel mondo
politico, delle autonomie locali, dottrinale, sindacale e nella categoria
stessa, teso a "riformare" la riforma Bassanini, proprio in questo
aspetto, dove maggiormente si stanno evidenziando segni di squilibrio, in
modo da coniugare efficacia ed efficienza con la legittimità dell’azione
amministrativa.
Costituisce,
pertanto, esigenza prioritaria ed urgente che il legislatore nazionale, o in
sede di esercizio della legislazione esclusiva nella materia delle
"funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"
(art. 117, lett.p) o della riserva legislativa in materia di organizzazione
dei pubblici uffici (art.97 Cost.), preveda come essenziale la funzione di
garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, da svolgere da
parte dei segretari comunali e provinciali, rivedendo e rivitalizzando la
loro presenza, ruolo e funzione nell’ambito degli enti locali. Questa
esigenza di intervento legislativo, si ribadisce, è necessaria, urgente ed
improcrastinabile, se non si vuole assistere al diffondersi del caos
operativo più assoluto di comune in comune, e Castel di Tora docet, a meno
che il legislatore non ritenga di poter fare a meno del rispetto della legge
e di poter gettare alle ortiche l’esigenza di certezza del diritto.
La
giustificazione della presenza e del ruolo dei segretari negli enti locali
si realizza attraverso il recupero del valore di garanzia della legittimità
dell’azione amministrativa, da attuare all’interno dell’ente mediante
la valorizzazione del ruolo di garante del rispetto della legge e dei
regolamenti dei segretari stessi.
Quanto
detto sopra nulla toglie all’importanza delle altre funzioni attribuite o
attribuibili al segretario, quale quella di direttore generale, il cui
svolgimento unitario in capo al segretario meglio corrisponde all’esigenza
di coniugare nello stesso tempo efficienza e legalità dell’azione
amministrativa.
Gaetano
Manitta - Coordinatore
provinciale segretari CISL - Catania
(da
www.tiscali.it/ilbollettino)
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