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Il
Consiglio Comunale di Castel di Tora (RI) delibera una modifica del proprio
Statuto e abroga la figura del Segretario Comunale.
Sul
piano strettamente giuridico rinvio al commento di Luigi Oliveri su Italia
Oggi di venerdì 22 marzo. Evidente che il Consiglio non ne ha la potestà.
L’articolo 97 della Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge" non lascia, apparentemente, dubbi.
Residua,
sul piano giuridico, lo stabilire a chi compete emanare leggi in merito
all’organizzazione degli uffici comunali. Se allo Stato o alle Regioni.
Si
pensa che competa alle Regioni. L’articolo 117 della Costituzione riserva
alla legislazione esclusiva dello Stato il solo "ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato". Lo Stato, come da nuovo
articolo 114 Cost., vista la pari dignità dei Comuni, delle Province e
della Regione, potrà pertanto occuparsi esclusivamente di quanto lo
riguarda. Per lo stesso articolo, comma 4, che recita: "Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato", va da se che
"ordinamento e organizzazione amministrativa" di Comuni, Province
e Regioni, spetta alla legislazione esclusiva di queste ultime.
A
sostegno di quanto sopra, fermo restando il non poco rilievo, tutto da
sviscerare, che il nuovo articolo 114 della Costituzione, commi 1 e 2,
attribuiscono ai Comuni e ai loro Statuti, gioca, non meno, il nuovo
articolo 119 della Costituzione. Quello sull’autonomia finanziaria di
entrata e di spesa di Comuni, Province e Regioni.
Dal
momento che lo Stato non contribuirà più, in via ordinaria, alle entrate
degli enti locali, ogni suo intervento sulla loro organizzazione interna
appare distante e, soprattutto, inopportuno.
Stessa
cosa, potrebbe obiettarsi, per le Regioni. E’ vero. Quantomeno
relativamente al fatto che le Regioni hanno, al pari dello Stato, pari
dignità dei Comuni per la costituzione della Repubblica. Né le stesse, al
pari dello Stato, concorrono, in via ordinaria, alle entrate comunali. O,
come lascia intendere l’Oliveri nel suo editoriale, per il fatto che il
secondo comma del nuovo articolo 114 della Costituzione riconosce agli
statuti comunali un’autonomia il cui unico limite sono i soli
"principi fissati dalla Costituzione". Con esclusione,
sembrerebbe, delle stesse riserve di legge.
Quanto
basta per prevedere che le Regioni, al momento di legiferare in merito,
lasceranno ai Comuni molta autonomia. Non però fino al punto di sottrarsi
totalmente al loro potere legislativo esclusivo su ordinamento e
organizzazione amministrativa propria, delle Province e dei Comuni.
Gioca
comunque a favore di questa soluzione, oltre alle considerazioni
strettamente giuridiche fin qui fatte, una ulteriore circostanza. E’
rinvenibile nel nuovo articolo 123 della Costituzione, ultimo comma:
"In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali".
Dalla
maggiore contiguità tra Comuni e Regioni e da questo nuovo organo, molto più
delicato e importante dei silenzi che lo circondano, si conviene che il
potere legislativo esclusivo delle Regioni su ordinamento e organizzazione
amministrativa propri, delle Province e dei Comuni, darà le soluzioni più
idonee al delicato problema.
Se
quanto si è cercato di riflettere ha un qualche fondamento, piace vedere
quanto successo a Castel di Tora non tanto come un’indebita interferenza,
quanto come un ennesimo richiamo alla mia categoria, dei Segretari Comunali,
a riconoscere che non può essere il Comune a adeguarsi ai Segretari
Comunali, ma questi allo stesso.
Fermo
restando che alcune delle argomentazioni del Consiglio di Castel di Tora,
come quella di Segretari Comunali che sarebbero stati indispensabili al
tempo di analfabetismo, ma non ora, con Sindaci e dipendenti magari
laureati, sono sinceramente sconcertanti.
Sia
perché le cronache sono piene di studi e riflessioni su "analfabetismi
di ritorno". Leggere o far di conto non sono più sufficienti per dirsi
"alfabetizzato". Sia perché, se si vuole restare dentro la
migliore tradizione municipalistica italiana ed europea, di un Segretario
Comunale o di un Cancelliere, come in più "Statuta" di liberi
Comuni dell’alto medio evo e fino al XVI secolo, o moderni Direttori
Generali, come a me piace, ci sarà sempre bisogno.
Sempre
che, come si va delineando, non si deciderà per la riduzione dei Comuni a
meri simboli. "Compito primario dell’ente locale diventa quello di
garantire la progettazione e il funzionamento delle reti dei servizi,
l’indirizzo e il controllo di qualità delle prestazioni, l’affidamento
delle gestioni sulla base della convenienza economica". Così Luciano
Conti, direttore Lega servizi & consulenza (Italia Oggi del 22-03-02).
Per non parlare dell’articolo 35 della legge finanziaria 2002. In linea
con quanto scrive il Conti.
Se
c’è qualcuno in grado di delineare, materialmente, quale Comune si avrà
dopo che sarà il mercato a fare i servizi locali di interesse generale, si
faccia avanti. A me sembra evidente che si avrà un Comune di facciata. E
che i servizi locali di interesse generale se affidati al mercato non
sopporteranno, va da se, che "indirizzi" o "controlli"
del mercato.
Più
grigio ancora sarebbe un ruolo dei Comuni, come scrive il Conti, di
"progettazione e funzionamento delle reti". In breve, ai Comuni i
costi e alle imprese private i ricavi. E’ stupefacente. Non si è nel
campo della semplificazione o della sburocratizzazione o della
responsabilizzazione dei dipendenti della p.a., su cui si lavora, per vero
molto soli, da altre 20 anni, ma su qualcos’altro che, si ripete, si
vorrebbe che venisse detto apertamente.
25
marzo 2002 - Luigi dr. Meconi (Segretario Comunale)
(da
www.tiscali.it/ilbollettino)
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Il
Consiglio Comunale di Castel di Tora (Rieti), su proposta del Sindaco Avv.
Vespaziani, ha approvato una modifica allo statuto con la quale ha abrogato
persino la dizione di "Segretario Comunale", sostituendo tale
organo – che pure è previsto obbligatoriamente da una norma di legge -
con una Segreteria Amministrativa alle dipendenze del Sindaco.
Altri
analizzeranno tale decisione per verificarne la incostituzionalità, per
violazione dei principi introdotti o confermati nell’ordinamento dalla
legge n° 3/2001, anche se mi pare che notevoli siano i dubbi e le
perplessità che gravano su quella delibera.
Mi
premono piuttosto due riflessioni:
La
prima riguarda i costi che la pubblica amministrazione – e quindi il
cittadino - dovrà sopportare per una iniziativa che lo stesso proponente
definisce "antesignana".
Sono
già annunciati ricorsi giurisdizionali. Saranno proposte opposizioni e
quindi saranno richiesti pareri legali, consulenze di avvocati e via
dicendo. Il risultato sicuro è una grossa spesa per quel Comune (ed
una effimera pubblicità per quel Sindaco).
La
legge costituzionale n° 3/2001 non è stata ancora interpretata in modo
univoco nemmeno dai grandi luminari della scienza giuridica.
Non
risultano omogenee valutazioni da parte delle associazioni nazionali
degli Enti Locali.
E' in
corso l'esame - a livello parlamentare - dell'impatto di tale
legge sull'ordinamento.
Il
ministero per gli affari regionali ha attivato una cabina di regia per
raccordare la legislazione regionale con quella ordinaria.
Eppure,
il Sindaco di un paese di 300 abitanti si sente in condizione di imporre una
iniziativa, appunto antesignana, dalle conseguenze gravissime e,
forse, imprevedibili.
Ricordo
che anni fa, fu approvata la legge "Bucalossi" sul nuovo regime
dei suoli: alcuni interpreti pretesero di affermare che il cambiamento
terminologico da "licenza edilizia" a "concessione
edilizia" comportava il passaggio dello jus aedificandi dai
singoli proprietari allo Stato e perciò si potevano espropriare i terreni a
valore zero.
Molti
Comuni, basandosi su tale, avventata interpretazione, espropriarono
moltissime aree, tra le proteste di chi ne denunziava l’assurdità.
Passato
qualche anno la Corte Costituzionale bocciò quella interpretazione ed i
Comuni furono costretti a pagare indennizzi miliardari, danni e parcelle
legali.
L’esperienza
dovrebbe indurre ad una maggiore cautela. Una cautela che è doverosa perché
tali somme non vengono pagate dagli Amministratori bensì dai cittadini,
ancora più doverosa quando l’Amministratore pubblico è un
avvocato..
Intendere
il federalismo come una sorta di far west, con gli sceriffi dalla pistola più
veloce, mi pare il modo migliore per affondarlo.
La
seconda riflessione riguarda le vere e proprie espressioni ingiuriose,
indiscriminate e indirizzate nei confronti di una intera categoria di
lavoratori, inserite in un atto pubblico affisso all’albo pretorio.
Non
mi pare che un comportamento di questo genere sia ammissibile da parte di
nessuno, men che meno da parte di un ente e di un Sindaco che rappresenta
una intera comunità: bene ha fatto il precedente CdA dell’Agenzia
Autonoma a dare incarico ad un pool di avvocati per verificare l’esistenza
degli estremi per sottoporre l’atto anche al giudice penale.
Se,
invece, le espressioni in questione fossero dirette ad un singolo soggetto,
allora il procedimento da seguire doveva essere quello della revoca e non
certo una sorta di messa alla gogna.
Al
di là delle valutazioni che potranno e dovranno essere fatte sotto un
profilo più squisitamente legale, viene da chiedersi in base a quale
"buon andamento dell’azione amministrativa" sia stato proposto,
valutato e approvato un atto di questo contenuto; a meno che il Comune di
Castel di Tora ritenga di poter autonomamente decidere di disapplicare anche
la Costituzione e tutto il diritto del lavoro, introducendo " ad
libitum" nuovi modelli di revoca.
Mi
chiedo se quel Sindaco sia presente alle manifestazioni in difesa
dell’articolo 18!
Carlo
Saffioti – Segretario Comunale, componente del CdA nazionale
dell’Agenzia Autonoma
(da
www.tiscali.it/ilbollettino)
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