Speciale  -  La vicenda di Castel di Tora   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un consiglio comunale toglie dal proprio statuto la figura del segretario comunale. Rientra nei suoi poteri? No, Sì. A me piace vederlo come ennesimo richiamo ai segretari comunali di smettere di tapparsi gli occhi


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Il Consiglio Comunale di Castel di Tora (RI) delibera una modifica del proprio Statuto e abroga la figura del Segretario Comunale.

Sul piano strettamente giuridico rinvio al commento di Luigi Oliveri su Italia Oggi di venerdì 22 marzo. Evidente che il Consiglio non ne ha la potestà. L’articolo 97 della Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge" non lascia, apparentemente, dubbi.

Residua, sul piano giuridico, lo stabilire a chi compete emanare leggi in merito all’organizzazione degli uffici comunali. Se allo Stato o alle Regioni.

Si pensa che competa alle Regioni. L’articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato il solo "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato". Lo Stato, come da nuovo articolo 114 Cost., vista la pari dignità dei Comuni, delle Province e della Regione, potrà pertanto occuparsi esclusivamente di quanto lo riguarda. Per lo stesso articolo, comma 4, che recita: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato", va da se che "ordinamento e organizzazione amministrativa" di Comuni, Province e Regioni, spetta alla legislazione esclusiva di queste ultime.

A sostegno di quanto sopra, fermo restando il non poco rilievo, tutto da sviscerare, che il nuovo articolo 114 della Costituzione, commi 1 e 2, attribuiscono ai Comuni e ai loro Statuti, gioca, non meno, il nuovo articolo 119 della Costituzione. Quello sull’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province e Regioni.

Dal momento che lo Stato non contribuirà più, in via ordinaria, alle entrate degli enti locali, ogni suo intervento sulla loro organizzazione interna appare distante e, soprattutto, inopportuno.

Stessa cosa, potrebbe obiettarsi, per le Regioni. E’ vero. Quantomeno relativamente al fatto che le Regioni hanno, al pari dello Stato, pari dignità dei Comuni per la costituzione della Repubblica. Né le stesse, al pari dello Stato, concorrono, in via ordinaria, alle entrate comunali. O, come lascia intendere l’Oliveri nel suo editoriale, per il fatto che il secondo comma del nuovo articolo 114 della Costituzione riconosce agli statuti comunali un’autonomia il cui unico limite sono i soli "principi fissati dalla Costituzione". Con esclusione, sembrerebbe, delle stesse riserve di legge.

Quanto basta per prevedere che le Regioni, al momento di legiferare in merito, lasceranno ai Comuni molta autonomia. Non però fino al punto di sottrarsi totalmente al loro potere legislativo esclusivo su ordinamento e organizzazione amministrativa propria, delle Province e dei Comuni.

Gioca comunque a favore di questa soluzione, oltre alle considerazioni strettamente giuridiche fin qui fatte, una ulteriore circostanza. E’ rinvenibile nel nuovo articolo 123 della Costituzione, ultimo comma: "In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Dalla maggiore contiguità tra Comuni e Regioni e da questo nuovo organo, molto più delicato e importante dei silenzi che lo circondano, si conviene che il potere legislativo esclusivo delle Regioni su ordinamento e organizzazione amministrativa propri, delle Province e dei Comuni, darà le soluzioni più idonee al delicato problema.

Se quanto si è cercato di riflettere ha un qualche fondamento, piace vedere quanto successo a Castel di Tora non tanto come un’indebita interferenza, quanto come un ennesimo richiamo alla mia categoria, dei Segretari Comunali, a riconoscere che non può essere il Comune a adeguarsi ai Segretari Comunali, ma questi allo stesso.

Fermo restando che alcune delle argomentazioni del Consiglio di Castel di Tora, come quella di Segretari Comunali che sarebbero stati indispensabili al tempo di analfabetismo, ma non ora, con Sindaci e dipendenti magari laureati, sono sinceramente sconcertanti.

Sia perché le cronache sono piene di studi e riflessioni su "analfabetismi di ritorno". Leggere o far di conto non sono più sufficienti per dirsi "alfabetizzato". Sia perché, se si vuole restare dentro la migliore tradizione municipalistica italiana ed europea, di un Segretario Comunale o di un Cancelliere, come in più "Statuta" di liberi Comuni dell’alto medio evo e fino al XVI secolo, o moderni Direttori Generali, come a me piace, ci sarà sempre bisogno.

Sempre che, come si va delineando, non si deciderà per la riduzione dei Comuni a meri simboli. "Compito primario dell’ente locale diventa quello di garantire la progettazione e il funzionamento delle reti dei servizi, l’indirizzo e il controllo di qualità delle prestazioni, l’affidamento delle gestioni sulla base della convenienza economica". Così Luciano Conti, direttore Lega servizi & consulenza (Italia Oggi del 22-03-02). Per non parlare dell’articolo 35 della legge finanziaria 2002. In linea con quanto scrive il Conti.

Se c’è qualcuno in grado di delineare, materialmente, quale Comune si avrà dopo che sarà il mercato a fare i servizi locali di interesse generale, si faccia avanti. A me sembra evidente che si avrà un Comune di facciata. E che i servizi locali di interesse generale se affidati al mercato non sopporteranno, va da se, che "indirizzi" o "controlli" del mercato.

Più grigio ancora sarebbe un ruolo dei Comuni, come scrive il Conti, di "progettazione e funzionamento delle reti". In breve, ai Comuni i costi e alle imprese private i ricavi. E’ stupefacente. Non si è nel campo della semplificazione o della sburocratizzazione o della responsabilizzazione dei dipendenti della p.a., su cui si lavora, per vero molto soli, da altre 20 anni, ma su qualcos’altro che, si ripete, si vorrebbe che venisse detto apertamente.

25 marzo 2002 - Luigi dr. Meconi (Segretario Comunale)

(da www.tiscali.it/ilbollettino)

 


 

 

Il caso di Castel di Tora: due riflessioni


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Il Consiglio Comunale di Castel di Tora (Rieti), su proposta del Sindaco Avv. Vespaziani, ha approvato una modifica allo statuto con la quale ha abrogato persino la dizione di "Segretario Comunale", sostituendo tale organo – che pure è previsto obbligatoriamente da una norma di legge - con una Segreteria Amministrativa alle dipendenze del Sindaco.

Altri analizzeranno tale decisione per verificarne la incostituzionalità, per violazione dei principi introdotti o confermati nell’ordinamento dalla legge n° 3/2001, anche se mi pare che notevoli siano i dubbi e le perplessità che gravano su quella delibera.

Mi premono piuttosto due riflessioni:

La prima riguarda i costi che la pubblica amministrazione – e quindi il cittadino - dovrà sopportare per una iniziativa che lo stesso proponente definisce "antesignana".

Sono già annunciati ricorsi giurisdizionali. Saranno proposte opposizioni e quindi saranno richiesti pareri legali, consulenze di avvocati e via dicendo. Il risultato sicuro è una grossa spesa per quel Comune (ed una effimera pubblicità per quel Sindaco).

La legge costituzionale n° 3/2001 non è stata ancora interpretata in modo univoco nemmeno dai grandi luminari della scienza giuridica.

Non risultano omogenee valutazioni da parte delle associazioni nazionali degli Enti Locali. 

E' in corso l'esame - a livello parlamentare  - dell'impatto di tale legge sull'ordinamento.

Il ministero per gli affari regionali ha attivato una cabina di regia per raccordare la legislazione regionale con quella ordinaria.

Eppure, il Sindaco di un paese di 300 abitanti si sente in condizione di imporre una iniziativa, appunto antesignana,  dalle conseguenze gravissime e, forse, imprevedibili.

Ricordo che anni fa, fu approvata la legge "Bucalossi" sul nuovo regime dei suoli: alcuni interpreti pretesero di affermare che il cambiamento terminologico da "licenza edilizia" a "concessione edilizia" comportava il passaggio dello jus aedificandi dai singoli proprietari allo Stato e perciò si potevano espropriare i terreni a valore zero.

Molti Comuni, basandosi su tale, avventata interpretazione, espropriarono moltissime aree, tra le proteste di chi ne denunziava l’assurdità.

Passato qualche anno la Corte Costituzionale bocciò quella interpretazione ed i Comuni furono costretti a pagare indennizzi miliardari, danni e parcelle legali.

L’esperienza dovrebbe indurre ad una maggiore cautela. Una cautela che è doverosa perché tali somme non vengono pagate dagli Amministratori bensì dai cittadini, ancora più doverosa quando l’Amministratore pubblico è un avvocato..

Intendere il federalismo come una sorta di far west, con gli sceriffi dalla pistola più veloce, mi pare il modo migliore per affondarlo.

La seconda riflessione riguarda le vere e proprie espressioni ingiuriose, indiscriminate e indirizzate nei confronti di una intera categoria di lavoratori, inserite in un atto pubblico affisso all’albo pretorio.

Non mi pare che un comportamento di questo genere sia ammissibile da parte di nessuno, men che meno da parte di un ente e di un Sindaco che rappresenta una intera comunità: bene ha fatto il precedente CdA dell’Agenzia Autonoma a dare incarico ad un pool di avvocati per verificare l’esistenza degli estremi per sottoporre l’atto anche al giudice penale.

Se, invece, le espressioni in questione fossero dirette ad un singolo soggetto, allora il procedimento da seguire doveva essere quello della revoca e non certo una sorta di messa alla gogna.

Al di là delle valutazioni che potranno e dovranno essere fatte sotto un profilo più squisitamente legale, viene da chiedersi in base a quale "buon andamento dell’azione amministrativa" sia stato proposto, valutato e approvato un atto di questo contenuto; a meno che il Comune di Castel di Tora ritenga di poter autonomamente decidere di disapplicare anche la Costituzione e tutto il diritto del lavoro, introducendo " ad libitum" nuovi modelli di revoca.

Mi chiedo se quel Sindaco sia presente alle manifestazioni in difesa dell’articolo 18!

Carlo Saffioti – Segretario Comunale, componente del CdA nazionale dell’Agenzia Autonoma

(da www.tiscali.it/ilbollettino)


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