Speciale  -  La vicenda di Castel di Tora   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera all’Unitel


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Spett.le Unitel,

questa organizzazione sindacale ha constatato, con grande stupore, che sul sito web gestito dall’associazione nazionale dei tecnici degli enti locali è apparso, qualche giorno fa, uno stuzzicante dibattito concernente la nota decisione, adottata dal vivace sindaco di Castel di Tora che ha proposto di mandare a casa il sottoscritto e tutta la categoria.

Posto l’insopprimibile diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, sfugge, alla scrivente organizzazione, quale utilità abbia per i tecnici comunali discutere, sul futuro di un’altra categoria professionale su un sito che riguarda la loro categoria professionale e che la riguarda, a quanto pare di capire, nei suoi aspetti più tecnici e tecnicistici (come è giusto che sia per uno spazio gestito da una associazione professionale). Sovvengono inevitabilmente domande spontanee: come mai Codesta associazione non ha mai aperto un dibattito sul fatto che la categoria dei segretari abbia lavorato senza CCNL per quasi 4 anni? Come mai Codesta associazione non ha ritenuto di aprire un forum quando esponenti politici nordisti divulgavano l’idea di rendere la nostra figura non obbligatoria nei comuni con più di 15.000 ab.? Come mai Codesta associazione non ha ritenuto di aprire un confronto quando 5 consigli regionali hanno proposto l’abrogazione mediante referendum di questa figura?

Ed ancora: ritenete che qualche appartenente alla organizzazione sindacale U.N.S.C.P. abbia mai ritenuto di avviare una discussione sulle posizioni organizzative, sulle progressioni orizzontali e verticali e sulle altre indennità che riguardano la Vostra figura professionale e quella degli altri dipendenti degli enti locali? Ignorate forse che chi opera in questo sindacato ha, senza clamori di piazza, dialogato in sede di delegazione sindacale per far valere i diritti delle professionalità e le legittime aspettative di tutte le lavoratrici ed i lavoratori degli enti locali?

Sarebbe stato comprensibile che lo stesso forum fosse stato avviato dall’ANCI o dall’UPI: di fronte alla decisione di un loro associato, quella che è tecnicamente definibile come la controparte della nostra categoria, aveva tutto il diritto di porsi delle domande e noi tutto il diritto di replicare.

Se poi Spett.le Unitel, avete una idea già preconfezionata sulla nostra categoria, nel senso che la riteniate inutile e comunque da eliminare al più presto poiché pesa sui bilanci comunali (e su questo permettete che si avanzino dei sospetti dal momento che si tratta di una chiara presa di posizione da parte di un noto componente del Vostro Comitato esecutivo nazionale), ditelo chiaramente senza schermirvi dietro la strategia dei sondaggi. Noi, le cose le diciamo con chiarezza, senza ipocrisie: riteniamo che i tecnici comunali, i ragionieri e tutte le altre figure di dipendenti degli enti locali siano fondamentali perché stanno riuscendo a tirare avanti delle baracche nonostante la diminuzione delle risorse, la riduzione del personale e l’aumento dei carichi di lavoro. E riteniamo che, accanto a loro, ci siano anche i segretari comunali, se Codesta Associazione professionale lo permette.

Aspettiamo una Vostra posizione, che sia espressa però con chiarezza e che non si riduca ad essere il giochetto sondaggistico e populistico del forum da giornaletto estivo.

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti Voi

Il SEGRETARIO REGIONALE U.N.S.C.P.- Lombardia (Salvatore Maurizio Moscara)

(dal sito UNSCP)

 


 

... e se Castel di Tora avesse ragione?


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Stimato Carlo, chi scrive se posta la seguente domanda: se il Comune di castel di Tora avesse ragione? Analizziamo i fatti. 1 fatto: la legge vigente sui segretari comunali D.P.R. n.°467/97 che dà la possibilità ai ai sindaci fra l'altro di nominare il segretario comunale per svolgere le sue funzioni e di consorziarsi per l'esercizio di tali funzioni.
2fatto: le stesse funzioni leggendo l'art.97 del D.Lgs. n.°267/00 non sono molte e molti Sindaci che hanno nominato i responsabili degli uffici e servizi  effettivamente non hanno allo stato delle cose bisogno del segretario comunale. Ad avviso di chi scrive le funzioni dovrebbero essere meglio specificate e definite. 3 fatto: il referendum e la legge costituzioanle che in pratica mettono in soffitta una parte rilevante della costituzione e del sistema "burocratico" che vigeva fino a quel momento, forse mettendo in soffitta anche i segretari comunali. 4 fatto:  il così detto federalismo che avanza nella società e che si respira nel
piccolo comune come nella grande città, vedendo il segretario come un baluardo. 5 fatto: il direttore generale e/o il vice segretario: due figure che comunque contribuiscono, almeno nella realtà in cui chi scrive ha vissuto ad oscurare la figura del segretario nel senso di renderlo un mero partecipante alle sedute di giunta e consiglio e se vi è il vice neanche a quelle. Dice: ma cosa vuoi sostenere che Castel di Tora abbia ragione: certamente no!!!!! Ma allo stato delle cose bisogna muoversi come lo scrivente ha sostenuto da tempo tutti i segretari di buona volontà per riscrivere la figura e le mansioni del segretario cancellando la nomina da parte del sindaco. Tu Carlo che puoi organizza una convenzion di segretari a Roma senza distinzione di casacca di appartenenza fra i segretari per stendere un qualcosa che sia di rifondazione per la categoria a cui lo scrivente appartiene da anni sia dal punto di vista giuridico (nomina, sviluppo "carriera" ect. sia dal punto di vista economico e di funzioni). Se dobbiamo essere presenti nelle realtà locali dobbiamo starci con dignità e non come avviene in
molti comuni oggi. Rivendico in tutti i sensi la primogenitura di questo discorso nel senso che tu sai che all'indomani dell'uscita del famigerato D.L. sulla scadenza automatica già si propone dallo scrivente quanto sopra. Comunque se si riuscirà a fare quanto detto poi naturalmente si dovrà essere disposti a lottare per far cambiare le cose. Siamo pronti a tutto ciò? Assale lo scrivente un senso di impotenza e sconforto!!!! Speriamo che tu raccolga l'appello e ti faccia
promotore degli stati generali dei segretari e delle lotte che ne dovrebbero scaturire. Altrimenti a parere di chi scrive le cose non cambieranno!.

Antonio Marasca

(da www.tiscali.it/ilbollettino)


 

Il (magro) futuro dei segretari


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   I comuni possono sopravvivere senza i segretari? Sembra di sì, se é vero che ci sono comuni dove i segretari comunali si recano una volta la settimana a scavalco.

   Si possono eliminare, giuridicamente, i segretari? Certo che sì, se si approvasse una riforma più incisiva, e definitiva, della categoria, o se si interpretassero le norme esistenti come ha fatto quel consiglio comunale di Castel di Tora.

   In effetti, la modifica del titolo V della Costituzione ha cambiato le carte in tavola; con esso dobbiamo fare i conti per assicurarci un avvenire, piuttosto che con quel consiglio comunale che ne ha dato una possibile interpretazione. Non c'é nessun principio nella modificata Costituzione, che rende obbligatoria la figura del segretario comunale nei comuni. mentre c'é l'articolo 114 che definisce i comuni "enti autonomi con propri statuti, poteri, funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione". C'é poi la lettera p dell'art. 117 che riserva alla legislazione dello stato la materia degli organi di governo e le funzioni fondamentali dei comuni. Posto che noi segretari non siamo evidentemente organi di governo, la sopravvivenza della nostra figura é lasciata al potere statutario e regolamentare degli enti. Ci potrebbe essere un comune che ci preveda nel suo statuto, ed un comune che non lo faccia.

   In questo caos prossimo venturo, é già diventato incostituzionale l'art. 92 del testo unico degli enti locali, laddove é detto che ogni comune ha un segretario. Il parlamento nazionale poteva dirlo quando l'ha detto, nel 2000; non può più dirlo ora che é stato modificato il titolo V della Costituzione.

   Posto che le cose stanno così, non restano che due vie da seguire per difenderci. La prima é quella di contrastare, con ricorsi ed avvocati, le ipotesi e le azioni ( come quella di Castel di Tora) che tendono a sopprimere tout court la figura del segretario comunale. Ma difficilmente, per questa via, si potrà salvare il posto, perché essa contrasta con l'evoluzione sociale e giuridica del nostro Paese in materia di enti locali. L'autonomia di questi ultimi, organizzativa, funzionale, finanziaria, é sempre più aumentata di decennio in decennio. Diventa sempre più anacronistico il fatto di un funzionario, il segretario comunale, che viene scelto in un concorso non gestito dal comune, per essere infine assegnato al comune.

   L'altra via da seguire da parte dei segretari, per la difesa del loro futuro, é quella di tendere ad essere inquadrati stabilmente nell'organizzazione del proprio comune. In tal modo, tutti noi in servizio possiamo restare, se lo vogliamo, fino alla pensione. Col sistema della mobilità fra enti, vigente per tutti i pubblici dipendenti, potremo anche spostarci in altre sedi. Per chi non volesse più fare il segretario , si dovrà incrementare la mobilità  verso altre carriere equiparate.

   Da tutto questo discende che scompariranno l'Agenzia e la Scuola. Chi se ne infischia? Resteremo noi a fare i segretari. I giovani che in futuro vorranno farlo, parteciperano ai concorsi che a tal fine saranno banditi dai singolo comune, quando il posto sarà vacante.

Leonardo Agate

(da www.tiscali.it/ilbollettino)


 

Per gli statuti degli Enti una libertà “vigilata”: la riforma federalista non cancella il testo unico


Con una modifica dello statuto comunale, il Consiglio del Comune di Castel di Tora ha giuridicamente “ghigliottinato” il segretario comunale, e lo ha sostituito con una «segreteria amministrativa, alle dipendenze del sindaco, diretta da un dipendente comunale». La delibera di modifica dello statuto contiene nel preambolo alcune pesanti affermazioni contro i segretari comunali, che sarebbero figure obsolete e costose che «non leggono costantemente le Gazzette Ufficiali», «non sono innamorati del loro mestiere», e quindi «i Comuni potrebbero benissimo farne a meno». A parte queste amorevoli motivazioni, ci si deve domandare: questa delibera è legittima? E quali sono i limiti del contenuto dello statuto di un Comune (e di una Provincia)? Ad esempio, lo statuto di un Comune potrebbe cancellare la figura del sindaco, sostituendolo con un triumvirato di saggi, o con un altro organo?
Da un punto di vista giuridico, la risposta si basa sul più ampio quesito se le nuove disposizioni costituzionali abbiano automaticamente abrogato il Testo unico degli Enti locali e quindi se gli statuti dei Comuni (e delle Province) possano prevedere tutte le regole organizzatorie e di amministrazione che si ritengono più opportune. Nel preambolo della delibera del Comune di Castel di Tora la risposta positiva è data per scontata; si afferma infatti che tutte le norme relative ai segretari comunali previste nel Testo unico devono ritenersi «caducate» e «abrogate».
Ma la risposta che deve essere data è invece negativa, per le seguenti ragioni.
1) I criteri dell'abrogazione delle leggi, stabiliti nell'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, prevedono l'abrogazione per disposizione espressa o per incompatibilità. Peraltro l'abrogazione per incompatibilità opera tra norme dello stesso livello o grado gerarchico (quindi, ad esempio, tra leggi ordinarie statali, o tra regolamenti governativi ecc.). Non è perciò previsto, in via generale, che norme di grado superiore abroghino automaticamente norme di grado inferiore. Tali ipotesi sono eccezionali, sono stabilite tassativamente dalle leggi e non è prevista alcuna ipotesi di abrogazione di norme di un Testo unico a opera di una norma costituzionale. In conseguenza, anche se le nuove norme costituzionali del titolo V prevedono nuovi rapporti tra enti autonomi e Stato, ciò non significa che le precedenti norme relative agli enti autonomi siano ora abrogate. Sorgerebbe poi un altro problema: quali norme sarebbero state abrogate, tutte le norme del Testo unico o solo alcune? Ogni Consiglio comunale potrebbe stabilire, a suo arbitrio, quali norme sono abrogate e quali no? Le regole sulla successione delle norme nel tempo cercano di realizzare la certezza dei rapporti giuridici, e non danno alcuno spazio alle fantasie “caducatorie” di politici o di amministratori. Il Testo unico sugli Enti locali quindi non è stato affatto abrogato, e sino a quando non sarà esplicitamente abrogato o modificato, esso è vigente ed efficace.
2) Il Testo unico, che rappresenta il quadro giuridico degli Enti locali, stabilisce l'autonomia statutaria e prevede il contenuto obbligatorio e facoltativo dello statuto, anche nella previsione degli organi, collegiali e monocratici, nonché delle loro competenze e responsabilità. Lo statuto dell'Ente locale è vincolato ai principi fissati dal Testo unico, cioè a quelle disposizioni di legge che costituiscono i punti essenziali di una determinata disciplina, e che sono l'inizio (il principio, appunto) il nucleo, di altre disposizioni normative, collegate e dipendenti dal principio stesso. Tra questi principi stabiliti, “fissati”, (si potrebbe dire “inchiodati”) dalla legge, vi sono quelli che prevedono gli organi dell'Ente locale, sia quelli di governo, sia quelli (come il segretario) che svolgono compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa. Ciò è confermato anche dal nuovo articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione “esclusiva” dello Stato la materia degli «organi di governo» e delle «funzioni fondamentali» dei Comuni, Province e Città metropolitane. Lo statuto dell'Ente locale, quindi, non può stabilire tutto quello che la maggioranza dei 2/3 di un Consiglio comunale desidera; non è una legge, ma una norma statutaria, vincolata, limitata dai principi fissati dalla legge statale, e tali principi deve rispettare.
3) In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che con questi limiti lo statuto dell'Ente locale viene svuotato di significato, e si riduce a essere una ripetizione decorativa di ciò che è stabilito dalle leggi dello Stato. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, lo statuto può prevedere regole proprie, speciali, e quindi diverse, ma solo, come prevede l'articolo 6, «nell'ambito dei principi fissati dal presente Testo unico».
È quindi la legge statale che stabilisce lo spazio di queste diversità: quando vi sono dei principi, lo statuto si può muovere soltanto nel loro ambito. Di fronte a leggi statali che non sono di principio, lo statuto può prevedere delle regole anche completamente diverse. Lo statuto è la “piccola Costituzione” dell'Ente locale, ma nel quadro della più “grande” Costituzione repubblicana e delle norme di legge statale cui le norme costituzionali rinviano. Esso non può quindi scardinare i pilastri dell'organizzazione amministrativa, che devono invece restare solidi, e ancorati ai «principi fissati dalle leggi».

Vittorio Italia (da Guida agli Enti Locali Il Sole 24 Ore del 25 maggio)


Il caso "Castel di Tora"


IL FATTO

Con deliberazione n.15 del 9 marzo 2002, il Consiglio comunale di Castel di Tora (Rieti), con l’assistenza del vicesegretario, nel modificare gli artt.68,69 e 70 dello Statuto comunale, ha soppresso la previsione nella struttura organizzativa comunale della figura del Segretario comunale, adducendo come motivazione del provvedimento la circostanza che “con la legge costituzionale di modifica del titolo V della Costituzione, …… lo Stato non ha più alcun potere legislativo di imporre, in modo indistinto e generalizzato, la figura del Segretario comunale, dipendente dello Stato ed ora dell’Agenzia per i Segretari comunali, calandolo d’imperio dell’ambito della struttura amministrativa dei comuni, a prescindere dalla necessità di un tale funzionario, di cui i comuni possono benissimo fare a meno……. Deve ritenersi pertanto che, con l’entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato in senso federalista il Titolo V della Costituzione, siano rimaste caducate tutte le norme relative ai Segretari comunali, previste dal capo II del D.Lgs.08/08/2000 n.267… in particolare, devono intendersi abrogati ipso iure gli artt.97, 99 e 100 del predetto T.U. n.267/00, sia per quanto concerne l’obbligo per i comuni di avere un Segretario comunale, la loro nomina e la loro revoca, sia per quanto riguarda le loro funzioni, i rapporti con il Direttore generale dell’Ente: in quest’ultimo caso trattasi di evidenti doppioni, con funzioni promiscue e concorrenti, che ingenerano scarsa governabilità dell’Ente”.

Nella relazione di accompagnamento della proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco si legge inoltre che “… la figura del segretario comunale può dirsi ormai obsoleta, perché istituita in un periodo in cui i piccoli comuni erano retti da persone semianalfabete, perché bastava che gli amministratori sapessero solo leggere e scrivere, ed avevano dipendenti scarsamente istruiti e preparati… ma un tale obbligo non è ora più sostenibile e accettabile in base all’evoluzione dello Stato italiano, alla scolarizzazione generalizzata, alla diffusione esponenziale dei titoli di studio e delle varie professioni, alla divulgazione della cultura nell’ultimo cinquantennio presso tutti gli strati sociali….Attualmente i comuni sono dotati di personale professionalizzato, con livelli e qualifiche che richiedono elevati titolo di studio, di scuola media superiore e perfino di laurea…… Ai nostri giorni, dopo l’anno 2000 e all’inizio del XXI secoli, non è più concepibile il soffocante autoritarismo dello Stato nei confronti dei Comuni, per cui le violazioni dell’autonomia dei Comuni imposte dal T.U. n.267/2000 sono anacronistiche e non più accettabili, per cui tali disposizioni vanno reinterpretate, integrate e disapplicate tutte le volte che sono in contrasto con il titolo V della Costituzione attualmente vigente”.

Infine, la previsione della figura del Segretario comunale è stata sostituita dall’istituzione di una segreteria amministrativa, diretta da un dipendente comunale o da un professionista esterno e posta alle dirette dipendenze del Sindaco.

Avverso la deliberazione consiliare è stato proposto ricorso sia dall’Agenzia nazionale sia dall’UNSCP.

 

LE MOTIVAZIONI

La modifica statutaria, deliberata dal Consiglio comunale di Castel di Tora, trae origine dalla revisione del Titolo V della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale n.3/2001, a seguito della quale risulta riservata, tra le altre, alla legislazione statale la competenza esclusiva in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane (art.117, comma 2, lett.p).

Tale norma va letta in relazione all’art.114 che, nella nuova formulazione, prevede che “….. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione …” e all’art.118 che postula che “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

Le motivazioni in diritto, del tutto atecniche, esplicitate nella delibera consiliare in argomento, sono evidentemente le seguenti: dalla titolarità in capo ai Comuni di funzioni amministrative di cui all’art.118 Cost. discende l’autonomia statutaria secondo i principi fissati dalla Costituzione ex art.114 Cost.

Ebbene, una volta affermato che i Comuni esercitano i propri poteri e funzioni nel solo rispetto dei principi costituzionali e che hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art.119 C.) e constatato che l’art.128 Cost. (secondo cui “Le province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”) è stato abrogato, perché mai non dovrebbero essere liberi di dare alla struttura organizzativa l’assetto che più gli aggrada o, rectius, che meglio si adegui alle esigenze “aziendali”?

  

LE CRITICHE

Ma è davvero legittimo, con una modifica statutaria, abrogare la figura del Segretario comunale?

A fine di dare una risposta all’interrogativo proposto, occorre preliminarmente affrontare la tematica della collocazione degli statuti nel sistema delle fonti.

Indubbiamente l’art.114, nel testo risultante dalla modifica, ha costituzionalizzato l’autonomia statutaria di Comuni e province, ma ciò di certo non significa che gli statuti abbiano, nella gerarchia delle fonti, una posizione pari a quella delle leggi, statali e regionali. Difatti, l’art.117, comma 1, della Costituzione assegna la potestà legislativa esclusivamente allo Stato e alle regioni. La detta costituzionalizzazione implica, pertanto, che gli enti locali territoriali godano di un’autonomia, non più circoscritta dai principi inderogabili fissati dal legislatore ordinario con una normativa di carattere generale, ma delimitata dai soli principi fissati dalla Costituzione.

Quanto appena detto induce a concludere che gli statuti rappresentino una fonte atipica sub-primaria in quanto previsti direttamente dalla Costituzione, con la conseguenza che il rapporto tra fonte statutaria e fonte sovraordinata non sarebbe impostato solo in termini di gerarchia, ma anche e soprattutto in termini di competenza.

Ed è proprio con riferimento a tale ultimo concetto che viene in rilievo il disposto dell’art.97 Cost., a mente del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. In altri termini, la deliberazione consiliare di Castel di Tora, ponendosi in aperto contrasto con l’articolo appena citato, è viziata da incompetenza ed eccesso di potere.

Ma vi è di più.

A norma dell’art.117, comma 2, lett.p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

È il caso allora di verificare cosa debba intendersi per funzioni fondamentali. Oltre il disposto dell’art.97 Cost. che, come già detto, contiene una riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, funzioni fondamentali sono quelle attinenti all’impianto organizzativo generale della struttura comunale, a quel minimo comune denominatore che non può che caratterizzare ogni ente, in ossequio alla norma ancora vigente dell’art.5 Cost. che attribuisce alla competenza legislativa dello Stato, oggi elemento costitutivo della Repubblica, una legislazione di principi che tenga conto delle esigenze dell’autonomia.

All’obiezione secondo cui le funzioni assolte dal segretario comunale non sono fondamentali (ovviamente nel significato che a tale aggettivo attribuisce l’art.117), può agevolmente replicarsi che, per effetto dell’art.97 D.Lgs.267/2000, l’assistenza del segretario comunale è essenziale per il funzionamento della Giunta e del Consiglio, del pari a tutte le altre funzioni, previste dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo, la certificazione dell’ora e giorno di presentazione di liste elettorali e la conseguente trasmissione alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio (art32 L.n.570/1960).

Anche sotto tale aspetto, viene in rilievo l’illegittimità della deliberazione in argomento per violazione dell’art.117, comma 2, lett.p), sotto il profilo dell’incompetenza e dell’eccesso di potere.

Se la tesi prospettata fosse priva di ogni fondamento giuridico, si potrebbe tornare al Sindaco che rilascia le concessioni edilizie? A ben vedere, anche il principio di separazione tra politica e gestione e l’attribuzione delle competenze dirigenziali è contenuta nel T.U.n.267!

Si impone, a questo punto, un’ulteriore considerazione attinente al metodo.

Si è prima accennato alle motivazioni del tutto atecniche addotte dal Comune di Castel di Tora che, di fatti, fa riferimento promiscuamente al concetto di caducazione, abrogazione e disapplicazione come se fossero sinonimi. Non sarà di certo sfuggito all’estensore della proposta che il nostro ordinamento non conosce l’istituto della caducazione che verosimilmente è stato utilizzato quale sinonimo di abrogazione. Ebbene, a tale proposito, è noto, a tutti gli operatori del diritto, tra cui i Segretari comunali, che il nostro ordinamento neppure conosce l’istituto dell’abrogazione implicita sic et simpliciter di una norma di legge contrastante con i principi costituzionali  perché in tal caso solo il Giudice, innanzi a cui pende la controversia, può, se ritiene che ne sussistano i presupposti, sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale e rimetterne la decisione alla Corte costituzionale. La riprova di quanto appena affermato si trae dall’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale che fa riferimento esclusivamente all’abrogazione espressa e a quella per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e, non già, tra disposizioni di legge e principi costituzionali.

Inoltre, nella deliberazione in argomento, si fa riferimento al concetto di disapplicazione che, come noto, è circoscritto agli atti amministrativi e alle norme di legge solo laddove queste ultime contrastino con normative comunitarie di immediata applicazione.

Anche sotto tale profilo, la delibera è viziata da eccesso di potere.

Ciò premesso, appare allora evidente che, quantunque, secondo quanto affermato dalla norma costituzionale, il comune sia tenuto al solo rispetto dei principi costituzionali, è evidente che le previsioni di cui al D.Lgs.267 relativamente al segretario comunale sono tuttora  vigenti; tuttalpiù occorrerebbe un pronuncia della corte costituzionale che dichiarasse l’illegittimità delle specifiche disposizioni contentute nel TUEL o una abrogazione esplicita da parte del legislatore nazionale.

In prospettiva futura infine c’è un’ultima considerazione da fare:

a norma dell’art.117, comma 2, lett.g), Cost. lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Occorre allora valutare se l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, qualificata dall’art.102 del T.U.E.L. quale ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, rientri o meno tra gli enti pubblici cui fa riferimento l’art.117.

Avvalendosi dei tradizionali criteri elaborati dalla dottrina per l’individuazione degli enti pubblici, pare potersi concludere per la positiva qualificazione dell’agenzia quale ente pubblico: difatti, la presenza di un sistema di controllo, sub specie di vigilanza del Ministero dell’Interno e la partecipazione dello Stato nella nomina del Consiglio di amministrazione costituiscono dei sicuri indici di riconoscimento. Se tale conclusione è fondata, ne deriva che la deliberazione consiliare in argomento è affetta da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere perché adottata in violazione, oltre che delle altre norme prima richiamate, anche dell’art.117, comma 2, lett.g) Cost.

Annalisa Vessella (dal sito UNSCP)


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