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SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL'ARTICOLO 25, COMMA
3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62
Documento licenziato dal Consiglio dei
Ministri numero 8 del 27 giugno 2008
Analisi di alcune vistose lacune
Nel
corso del Consiglio dei Ministri numero 8 del 27 giugno 2008 (entro quindi
la scadenza della delega legislativa), su proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, dell'interno, del lavoro,della salute e delle politiche
sociali , dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni è stata licenziata la
bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti: SCHEMA DECRETO
LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3,
della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE
Dossier:
Le
principali norme “spacchettate” della bozza del terzo decreto correttivo
al codice dei contratti
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Art.
13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Viene
introdotta una nuova norma per la quale <Gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le
specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di
lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi
per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi . Quando le
specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori
economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti>
Art.
18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
Per
quanto concerne i contratti aggiudicati in base a norme internazionali,
viene aggiunto che < In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni,
condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici
dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si
consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle
misure da adottare a norma di tale Accordo.>
La
modifica di cui all’articolo 24 ha tra i vari scopi anche quello di
evitare che la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad
essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfugga alla
regole comunitarie della tutela della concorrenza.
Limitazione
dell’ applicabilità delle norme del codice dei contratti, nei soli
settori speciali, agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in
locazione alle stesse condizioni. Si introduce pertanto il concetto che, nei
settori ordinari, vigono le norme del codice dei contratti per gli appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi , senza dunque
alcuna limitazione di sorta (prima non si applicava il codice nel caso in
cui la stazione appaltante - ora Ente aggiudicatore essendo limitata la
norma agli appalti nei settori speciali - non godeva di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
appalti e quando altri enti potevano liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.)
Art.
32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Applicabilità
di alcune norme del codice dei contratti ai lavori pubblici da realizzarsi
da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P .R. 6 giugno 2001, n. 380
e dell'articolo 28,comma 5 della legge 17 agosto 1942, n . 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che,
in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare
del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima, entro
novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, uno studio di
fattibilità relativo alle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base
dello studio di fattibilità presentato dal titolare del permesso di
costruire, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 155
(ATTENZIONE! ARTICOLO 153)
Art.
37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e i soggetti affidatari non siano in
grado di realizzare le predette componenti, essi possono utilizzare il
subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 118, agli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore all'8%
; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma; in
ogni caso il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso in più contratti . La stazione appaltante provvede
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto . Si applica
l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo [Nel caso di pagamento diretto, gli
affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.]
Art.
38. Requisiti di ordine generale - False dichiarazioni
Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
Art.
41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi - Idonee referenze bancarie
Negli
appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti che può essere fornita mediante
idonee dichiarazioni bancarie, è provata mediante la presentazione già in
sede di offerta di dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Art.
45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
Per
gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi
forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le
condizioni contrattuali dell'avvalimento
Art.
48. Controlli sul possesso dei requisiti
Quando
le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di
candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai
soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata
in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445.
Non si applica il comma 1 primo periodo [Le stazioni appaltanti prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad
un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito.]
Art.
75. Garanzie a corredo dell'offerta
L'importo
della garanzia provvisoria , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti
Art.
79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Obbligo
da parte delle stazione appaltanti di comunicare d’ufficio
la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto
ovvero di non concludere un accordo quadro
Art.
83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene soppressa la
possibilità che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle
buste contenenti le offerte, fissi in via generale i criteri motivazionali
cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di
valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
Detti criteri pertanto dovranno essere fissati già nella lex specialis di
gara in modo che i concorrenti ne siano a conoscenza prima di formulare le
proprie offerte
Art.
88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
La
stazione appaltante non può più escludere l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La
stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la
stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala._All'esito del
procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara
l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala
Art.
91. Procedure di affidamento
Inserimento
per gli incarichi di
collaudo di importo pari o superiore a 100.000 euro dell’applicazione
delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice,
ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le
disposizioni ivi previste, così come già sancito per l'affidamento di
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione
Inserimento
per gli incarichi di
collaudo di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, tra quelli che
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, assieme quindi agli
affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
Art.
92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Nuova rubrica:
Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
stazioni appaltanti
I
corrispettivi delle attività di progettazione possono essere utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a
base dell'affidamento. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
dipendente dalla stazione appaltante spetta un compenso, nella misura
individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante
per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le
spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento. Tra le spese
tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono
comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento
delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione ali' intervento
Art.
112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
In
caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione
appaltante al personale dipendente spetta un compenso, nella misura
individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante
per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le
spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento. Il soggetto
incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di
accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni
nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche
indicate nel regolamento . Il premio relativo a tale copertura assicurativa,
per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto ; il premio è a carico
del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. in ogni
caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito
di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza
Art.
118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto: nuova rubrica:
Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
L'affidatario
deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento; nell'ipotesi di cui al comma 11 dell'articolo 37, il ribasso
massimo consentito è non superiore all' 8% L'affidatario corrisponde gli
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità
contributiva.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato . Tale congruità, per servizi e
forniture, è verificata ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della
legge 27 dicembre 2006, n . 296, per lavori è verificata in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l'ambito
del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
Art.
120. Collaudo
Per
i contratti relativi a servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di
collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle
stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle proprie
strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
relative all'oggetto contrattuale, sulla base di criteri da fissare
preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in
materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di
presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni
scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento
dei servizi
Art.
122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia _
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Appalti
sotto soglia: sia per quanto riguarda gli appalti di lavori (art 122 comma
9) , che quelli di servizi e forniture (art. 124, comma 8), viene soppressa
la norma che sanciva che <
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in
tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma
3>
Art.
140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
Le
stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore
offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta
Art.
153. Promotore_ Art. 154. Valutazione della proposta_ Art. 155. Indizione
della gara
Project
financing: gara unica con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il
bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero
di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di
gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione
un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 10,
secondo periodo (“Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.”)._L'offerta
è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75 . Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all'articolo 113 . Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio
del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia
dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo
annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113 . La
mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. Gli articoli 154 e 155 sono abrogati
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