N. 837/01 SENT N 1028/99 RGLAV N 2032 CRON.LAV

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZ LAVORO

Il giudice dr Pier Giorgio Palestini, decidendo quale giudice del lavoro ed in funzione di giudice monocratico, all’udienza del 11.12.01 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale affari contenziosi di lavoro dell’anno 1999 avente per oggetto "pubblico impiego – impugnativa sostituzione segretario comunale ed altro", promossa

DA

Luigi Meconi, rappresentato e difeso come in atti, ricorrente

CONTRO

Comune di Force, rappresentato e difeso come in atti, resistente

CONCLUSIONI: come da atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno – Ufficio del giudice del lavoro, il ricorrente evocava in giudizio il Comune di Force chiedendo la reintegra nelle mansioni di segretario comunale espletate presso l’ente territoriale convenuto sino al provvedimento di revoca dall’incarico stesso assunto dall’amministrazione comunale;

• a conforto della propria domanda deduceva I' illegittimità del procedimento amministrativo culminato con la comunicazione di cessazione del rapporto al 26 luglio 1998 , individuando specifiche ragioni di legittimità e merito ; invocava inoltre le declaratorie conseguenti alla reintegrazione e la disapplicazione di ogni contrario provvedimento,

• chiedeva il risarcimento del danno ed il favore delle spese del giudizio.

La parte convenuta si costituiva resistendo con memoria e contestando la fondatezza delle domande. Chiedeva il rigetto del ricorso col favore delle spese di causa.

In esito alla fase istruttoria e vagliate le risultanze processuali , il giudice decideva Ia causa come da dispositivo , letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Prima di esaminare le domande e le eccezioni proposte dalle parti preliminarmente ricostruito il quadro normativo in cui è collocabile la fattispecie concreta dedotta in giudizio.

ll nuovo ordinamento dei segretari comunalì e provinciali di cui al DPR n,465/97 prevede , alt' art. 15 comma 6 , che , in sede di prima attuazione della disciplina stessa, i Sindaci in carica alla data di entrata in vigore del decreto "in applicazione dei commi 81 terzo periodo e 82 primo e secondo periodo dell'art, 17 della legge n.127 del 1997'' possano avvalersi "a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore di detto decreto della facoltà di nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo" entro il termine massimo di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento,

Una corretta lettura delle norme impone di ritenere:

1. Che la fissazione del termine abbia riguardo proprio all’emissione del provvedimento finale di nomina del segretario in esito alla fase procedimentale;

2, che il termine stesso sia perentorio.

Sotto il primo profilo va rilevato che il dettato norrmativo è chjarissimo nel delimitare un contesto temporale preciso in cui il sindaco può esercitare il potere di sostituzione del segretario comunale ed in cui il funzionario per contro è soggetto allo status di sostituibilità. Il termine impone dunque che, allo scadere, il procedimento amministrativo debba essere concluso con l'adozione dell'atto finale di sostituzione senza possibilità di porre in essere ulteriori atti procedimentali.

Sotto il secondo profilo va precisato che la perentorietà del termine può essere desunta sia dalla interpretazione letterale dell'art.15 comma 6 cit , sia dall'interpretazione logico-sistematica della norma stessa laddove si consideri l'identità di ratio rispetto alle disposizioni a regime di cui all'art. l7 co, 70 l.n.127-97 e nell'art.15 comma 2 del citato dpr 465/97, sia dal l'interpretazione teleologica poiché lo scopo della norma è la fissazione di un limite temporale all'esercizio di un potere finalizzato alla funzionalità complessiva del sistema in cui si inserisce.

In definitiva deve ritenersi illegittimo ogni provvedimento di revoca del Segretario Comunale dopo il compimento del 120° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento citato (6 maggio 1998) anche laddove entro tale data si sia avviata e non conclusa la procedura di nomina. Lo scadere del termine senza l'assunzione del provvedimento di revoca del nuovo segretario comunale comporta la conferma automatica del segretario comunale in carica.

Va ulteriormente rilevato che, dopo il perfezionarsi della concreta fattispecie oggetto di causa , è intervenuto il dl n.8-99 convertto con rnodífìche nella Ln.75-99 che all'art.2 comma 2 contiene una norma esplicitamente dichiarata come di interpretazione autentica secondo la quale "il comma $1 dell'art.17 della L.15 maggio 1997 n. 127 si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del dpr 4 dicembre 1997 n.465 , si intendono confermati nell'incarico se il Sindaco o il Presidente della provincia non hanno attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'art. 15 coma 6 del citato decreto n.465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario".

A tenore della disciplina normativa sopravvenuta dunque non sarebbe necessario che entro il termine di 120 giorni sia effettuata la nomina essendo sufficiente che nel termine massimo suddetto il procedimento dì nomina del nuovo segretario sia soltanto avviato.

La norma de quo è espressamente indicata come interpretativa , ergo essa dovrebbe avere efficacia retroattiva

Va tuttavia osservato che

Pur dovendosi ammettere la facolta' del legislatore di emanare leggi interpretative, con la connaturale portata retroattiva, non e' sufficiente a tali fini, la sola autoquaIìfícazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione, sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (Corte costituzionale .5 novembre 1996, n. 386);

- Il ricorso a leggi di interpretazione autentica (-) non puo' essere utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, venendo meno, altrimenti, la funzione peculiare di tali leggi, ossia quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili variati di senso compatibili con il tenore letterale (Corte costituzionale 25 luglio 1995, n. 376 );

- Il carattere interpretativo di una, legge, a prescindere dalla sua intestazione e quindi dalla qualificazione che ne dia lo stesso legislatore, dipende esclusivamente dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento circa il significato di un precetto antecedente cui la norma si collega nella sua forrnulazione e nella sua "ratio", e da un momento precettivo, con il quale il legislatore impone questa interpretazione escludendone ogni altra non solo per il futuro, ma anche per il passato talche' essa ha sempre efficacia retroattiva, a meno che la stessa legge non disponga diversamente (Cassazione civile, sez. lav., 12 grugno 1986 ri. 3928,Cassazione civíle, sez. 1, 17 maggio 1954 n. 3053);

- La qualifcazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non puo' fondarsi sul mero títolo del testo legislativo o sui lavori preparatori, ovvero sull'intenzione del legislatore in sè considerata, ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, por la quale la legge medesima, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non e' suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra, con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa. Pertanto, non puo' riconoscersi natura interpretativa alla disposizione che, rifomuIando in modo piu' chiaro ed appropriato una norma preesistente, la abroghi e provveda a regolare per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia. (Cassazione civile, Sez. T, 22 ottobre 1981 n. 5533 , Cassazione civile, sez, In, 18 febbraio 1980 n. x f 84);

- La natura interpretativa di una legge va desunta dalla sua funzione obiettiva di scelta di una tra le possibili interpretazioni di una precedente disposizione e la sua retroattivita' e' giustificata dalla detta funzione. (Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1994, ri, 1433) -

• Una norma che si dichiari interpretativa ha effettivamente tale carattere, e quindi .effetto retroattivo, se l’interpretazione data della norma precedente era gia' possibile prima, in base a normali canoni di ermeneutica giuridica mentre, se l'interpretazione data non era possibile prima, nel senso che sarebbe stata contraria ai normali criteri di ermeneutica e di logica giuridica, la disposizione legislativa che si dichiarasse interpretativa sarebbe in realtà innovativa ( T.A.R. Veneto sez. 1, 10 marzo 1999, n. 326 ).

Nella fattispecie in esame la disposizione sopravvenuta, pur essendo dichiarata interpretativa, tale non è poiché da un lato contiene una previsione in contrasto col senso palese delle disposizioni preesistenti e dall'altro non si imita ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate bensì assume una estensione non inclusa tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato.

Pertanto , non potendo qualificarsi la norma de quo come interpretativa , non può ritenersene l'efficacia retroattiva.

Gli elementi in diritto sopra evidenziati consentono di formulare alcune prime conclusioni sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti.

E' infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione dell' AGO poiché il provvedimento impugnato, dedotto come lesivo della posizione giuridica del ricorrente, è successivo al 30 giugno 1998 ed esso incide sullo status del dipendente con conseguente attrazione nella sfera giuridica del giudice ordinario ex art. 68 d.lgs.n.29 del 1993.

E' illegittimo il provvedimento di revoca del ricorrente da parte del Comune di Force e dunque la sua sostituzione con diverso soggetto per la decadenza dal potere di nomina da parte del Sindaco , mentre rimane del tutto irrilevante la mera comunicazione di apertura dei procedimento di revoca da parte dei Sindaco in data 16,4,98.

Pertanto tutti i provvedimenti connessi con l'atto di revoca impugnato nel presente giudizio vanno disapplicati unitamente all'atto stesso e nel merito deve ritenersi maturata la conferma automatica nell’incarico da parte del ricorrente.

L'accoglimento del ricorso sul punto comporta l'ordine , al Comune convenuto, di reintegrare il ricorrente nell'incarico di segretario comunale sin dalla data, della sua rimozione con ogni conseguenza sia sotto il profilo economico che professionale.

Va al riguardo precisato che la fattispecie in esame va correttamente inquadrata nel contesto normativo del demansionamento e non in quello del licenziamento.

Infatti la revoca del segretario comunale produce effetti sulle funzioni da lui esercitate in concreto privandolo delle funzioni che gli sono proprie ex art.17 co.68 della Ln.127/97 e dunque per tutto il tempo in cui rimane in posizione di disponibilità genera un sostanziale "demansionamento" mentre la risoluzione del rapporto è di competenza del consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia ex art. 17 co.2 dpr n.465,'97, .

Il diritto alla tutela nei confronti del demansionamento ex art.2103 cc compete anche ai dipendenti pubblici dato che l'esclusione prevista dall'art.19 comma I ultima parte dlgs 29193 come sostituito dall'art. 13 d.lgs 80/98 e poi modificato dall'art.5 d.lgs,n,387/98 riguarda esclusivamente il sistema di promozione automatica e non il diritto alla conservazione della professionalità acquisita.

Una volta esaminato l'aspetto reintegratorio vanno esaminati i profili risarcitori. Fermo restando il diritto del Meconi, in esito alla reintegra , alla percezione di tutti i trattamenti economici ordinariamente connessi alle funzioni di segretario comunale , allo stesso compete la, liquidazione , a, titolo risarcitorio , della indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale già svolte dal Meconi e poi anche da! successore illegittimamente nominato.

Per quanto concerne il profilo risarcitorio attinente al danno professionale, ritiene questo giudicante di liquidarlo in via equitativa in lire 50.000,000 a valori attuali e comprensiva del danno da ritardo oltre interessi legali dalla presente pronunzia al saldo.

Per quanto concerne il danno biologico esso non è stato specificamente provato in uno coi suoi presupposti applicativi e la domanda va rigettata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1. In accoglimento del ricorso disapplica i provvedimenti prot. Ntl. 3406 in data 23.7,98 e 3444 in data luglio 1998 del Sindaco del Comune di Force ed

Ordina al Cornune di Force la reintegrazione del ricorrente Luigi Meconi nell'incarico di segretario comunale , dichiarando già maturata la conferma del Meconi all'atto della sua sostituzione cori ogni conseguenza professionale e retributiva,

2.Condanna il Comune di Force a corrispondere al Meconi l'integrale trattamento economico relativo all'incarico di Segretario comunale, comprensivo delle funzioni aggiuntive di Direttore generate , dalla revoca sino all'effettiva reintegrazione con aggravio di interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

3. Condanna iI Comune di Force a pagare a Meconi Luigi la complessiva somma. di lire 50.000.000 oltre interessi legali dalla presente pronunzia al saldo;

4 Condanna il Comune di Force a rifondere a Meconi Luigi le spese del giudizio liquidate in complessive lire 6.500.000 di cui lire 1.50.000 per diritti e lire 5.000.000 per onorari oltre maggior. 10% rimb. Forf. CAP e IVA come per legge.

5 – Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Ascoli Piceno, il giorno 11 dicembre 2001

IL GIUDICE dott. Pier Giorgio Palestini

IL CANCELLIERE B3 Anna Maria Bianchi

Depositata in cancelleria il 8 gennaio 2002 – fto Il Cancelliere B3 Anna Maria Bianchi