IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Valle
d'Aosta, composta dei seguenti magistrati:
Sergio ANNUNZIATA Presidente
Antonio SCUDIERI Consigliere relatore
Paolo M. COMINELLI Primo referendario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al
n.580/R del registro di Segreteria, promosso a istanza del Procuratore
regionale Dott. Cristina ASTRALDI nei confronti di Sergio G., nato XXX,
rappresentato e difeso dall'Avv. Secondino PIASCO, del foro di Cuneo.
Uditi, nella pubblica udienza del 19
dicembre 2002, il relatore Consigliere Antonio SCUDIERI, il difensore Avv.
Secondino PIASCO e il pubblico
ministero nella persona del Procuratore regionale Mario PISCHEDDA;
Esaminati gli atti e i documenti tutti
della causa;
Ritenuto in
Il Ministero del
tesoro, con nota del 26 marzo 1999, trasmetteva alla Procura di questa Corte,
copia della relazione sulla verifica amministrativa-contabile eseguita dal
dirigente dei servizi ispettivi dell'Ufficio del Territorio di Aosta, mettendo
in evidenza talune ipotesi di irregolarità suscettibili di integrare
fattispecie di danno erariale. Tra l'altro venivano rilevati maggiori costi
sostenuti per il deposito e la custodia dei veicoli, risultati giacenti da
tempi superiori ad un anno in attesa di rottamazione o di alienazione.
Il Direttore
dell'Ufficio del Territorio di Aosta, Dott. Sergio G., forniva alla Direzione
compartimentale chiarimenti e notizie in ordine ai rilievi emersi in sede di
verifica.
L'organo requirente
presso questa Corte avviava le relative indagini, dando incarico alla Guardia
di finanza, Nucleo provinciale della polizia tributaria della Valle d'Aosta, di
effettuare accertamenti in maniera da giungere alla quantificazione dei giorni
di deposito, al fine di pervenire alla determinazione dei costi sostenuti in
eccesso, rispetto ai tempi di custodia stabiliti dalla normativa.
La Guardia di finanza,
in data 27 novembre 2001, trasmetteva alla Procura la relazione contenente gli elementi richiesti e la conseguente
quantificazione del danno erariale.
La Procura, nel dedurre
da tale documentazione un danno complessivo di Lit 163.427.000 di cui Lit.
66.166.000 determinate dalla giacenza al 30 settembre 1999 di veicoli senza
valore commerciale destinati alla demolizione e Lit. 97.261.000 determinate
dalla giacenza, sempre alla stessa data del 30 settembre, di veicoli da
alienare, inviava al Dott. Sergio G., nella predetta qualità, l'invito a
dedurre di cui all'art. 5 del D.L. 453/1993, onde acquisirne eventuali
deduzioni.
L'interessato forniva
risposta, accompagnando i chiarimenti con numerosi allegati.
In tale atto egli
osserva innanzitutto che la determinazione del danno è errata in quanto fondata
sul presupposto di termini di giacenza non rinvenibili in alcuna norma e quindi
connotati da arbitrarietà, di talchè la quantificazione che ne deriva è completamente
inaccettabile. In proposito egli allega tabelle contenenti i riferimenti
temporali per ogni veicolo. Aggiunge poi di essere stato costretto a operare in
una situazione di cronica carenza di personale e di essersi attivato al fine di
eliminare le anomalie riscontrate dall'Ispettore. Eccepisce, infine,
l'intervenuta prescrizione in relazione a parte del danno determinato
dall'attore.
Il Procuratore
regionale, non ritenendo gli elementi dedotti sufficienti ad escludere
l'ipotesi di responsabilità, con atto datato 18 dicembre 2001, ha citato il
predetto Dott. G. a comparire davanti a questa Sezione, al fine di sentirlo
condannare in favore dell'Erario al pagamento della somma di Lit. 163.427.000
oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Ad avviso del
Procuratore, infatti, le deduzioni scritte del convenuto sono assolutamente
inidonee a far superare i motivi di addebito, poiché i tempi indicati
nell'invito a dedurre per la demolizione e per la vendita dei veicoli, lungi
dall'essere privi di fondamento, discendono invece da accurate indagini svolte
dalla Guardia di finanza sulla base dei fascicoli riguardanti i singoli veicoli
in disponibilità della Sezione staccata del Demanio di Aosta. La quantificazione
del danno è stata fatta quindi tenendo conto per ogni veicoli il periodo di
giacenza e il relativo costo del deposito. Dall'indagine è emerso che, in
situazioni di normalità, il tempo medio occorrente all'ufficio per la procedura
di demolizione era di circa 110 giorni mentre quello per la procedura di
alienazione era di circa 85 giorni. Sulla scorta di tali risultanze sono stati
registrati e calcolati i casi di alienazione e demolizioni superiori a detti
tempi medi, talora addirittura superiori all'anno. Poiché tali ritardi appaiono
del tutto ingiustificati, essi, secondo il Procuratore, denotano un
comportamento gravemente colposo da ascrivere al convenuto, il quale, pertanto,
deve rispondere del danno derivante dai maggiori costi che l'Amministrazione ha
dovuto sostenere a fronte del protrarsi, illegittimo, delle giacenze dei
veicoli. Da respingere, ad avviso dell'organo requirente, sarebbero anche le
giustificazioni dedotte in punto di carenza di personale sia perché non
suffragate da sufficienti elementi probatori e sia perché, comunque, tale
circostanza non può, da sola, rappresentare una esimente da responsabilità
derivante, come nella fattispecie, da gravi inerzie. D'altronde il Procuratore
rileva come solo dopo l'avvenuta ispezione il G. si attivò per iniziare a
sbloccare la situazione.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni
il Procuratore conclude affermando che la responsabilità dell'evento dannoso va
imputata al convenuto, Direttore dell'Ufficio del territorio, per avere questi
omesso ogni adempimento, l'adozione di qualsivoglia provvedimento, diretto a
rimuovere l'inerzia e le deficienze operative strutturali dell'ufficio. Tale
comportamento omissivo, palesemente in contrasto con le norme concernenti le competenze, le spese di custodia e
le modalità di vendita dei veicoli, è da ritenere gravemente colposo e
direttamente connesso alla causazione del danno, quantificato in conformità di
quanto dianzi precisato.
Nelle more dell'odierna
udienza l'interessato si è costituito in giudizio con il patrocinio legale
dell'Avv. Secondino PIASCO, a mezzo di delega sottoscritta il in data 27 novembre 2002, a margine
dell'articolata memoria difensiva corredata di documentazione, depositata in
pari data.
Preliminarmente il
difensore eccepisce la prescrizione in relazione alla parte di danno
quantificato dal Procuratore riferita ai depositi liquidati anteriormente al 18
marzo 1997, pari a Lit. 39.312.000, poiché per essa è trascorso oltre un
quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 18 marzo
2002.
In secondo luogo, nella
memoria si ribadisce che la determinazione dei tempi occorrenti per le
procedure di vendita e di demolizione fatta dal Procuratore è del tutto
arbitraria in quanto non è supportata da alcun riscontro normativo, è contraddetta nella stessa verifica
ispettiva, laddove emerge chiaramente che tali procedure potevano richiedere
tempi anche superiori ad un anno ed è smentita dalle affermazioni della Guardia
di finanza nella loro relazione. Del resto nello stesso atto di citazione si
conviene che in situazioni di normalità ed ordinarietà la Sezione distaccata di
Aosta ha impiegato tempi giudicati congrui. Il difensore offre poi una serie di
documenti quale prova dell'attività s volta dal G. per dar corso alle procedure
di alienazione e demolizione, al fine di dimostrare che eventuali ritardi lungi
dall'essere imputabili al convenuto, sono da riferire ad adempimenti di altri
uffici e comunque a difficoltà operative, nonché alla cronica carenza di
personale della Sezione. Conclusivamente il difensore respinge tutti gli
addebiti chiedendo l'assoluzione ampia del suo assistito.
All'odierna
udienza l'Avv. PIASCO è intervenuto per ribadire che l'atto di citazione è da
respingere in toto attesa l'erroneità dell'intera impostazione accusatoria,
tenuto conto che il Dott. G. ha dimostrato di essersi attivato tempestivamente
per dar corso alle procedure di demolizione e alienazione, adottando numerosi
provvedimenti al riguardo, anche indicendo apposita licitazione privata, andata
deserta. In sostanza dalla documentazione prodotta emerge non la colpa, bensì
il corretto comportamento osservato dal convenuto nella fattispecie, per cui
egli va dichiarato esente da qualsivoglia responsabilità.
Il
Pubblico ministero ha preso la parola per insistere, invece, nella richiesta di
condanna. Pur convenendo che non ci sono norme che indicano con precisione
quali debbano essere i tempi per procedere allo smaltimento dei veicoli
giacenti nei depositi, va comunque tenuto conto della legge n.241/1990 che
disciplina in generale i procedimenti amministrativi. In realtà l'atto di
citazione ha determinato il danno facendo riferimento a tempi calcolati con
estrema ragionevolezza, mentre emergono dagli atti situazioni assai paradossali
(addirittura circa duemila giorni di giacenza). E', pertanto, ampiamente
comprovata la responsabilità, per grave colpa, del convenuto che non ha
provveduto agli adempimenti previsti dalle circolari ministeriali emanate al
riguardo.
Ha
brevemente replicato il difensore per contestare il riferimento ad una singola
fattispecie, fatta dal Pubblico ministero: se è vero che circa duemila giorni
di giacenza sono tanti, ciò impone di circoscrivere l'accusa a tale episodio e
non a tutto il periodo preso a riferimento nell'atto di citazione. Tale atto,
invece, si rivela del tutto generico. Non si deve dimenticare che
l'Amministrazione finanziaria ha poi risolto il problema dello smaltimento
delle giacenze con una apposita convenzione.
Considerato in
Preliminarmente
occorre decidere con riferimento alla eccezione di prescrizione posta dalla
difesa. In proposito, secondo il disposto dell'art.1, comma 2, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, l'azione del Procuratore della Corte dei conti si prescrive
nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si è verificato il
fatto dannoso. Nel caso in questione tale momento coincide con quello del
materiale pagamento effettuato a fronte della custodia dei veicoli confiscati.
Dalla documentazione allegata, in particolare dalla relazione della Guardia di
finanza datata 27 settembre 2001, emerge che il pagamento più risalente è
avvenuto nel dicembre 1996. Orbene la difesa al fine di dimostrare l'avvenuta
prescrizione, prende a riferimento la notifica dell'atto di citazione, avvenuta
il 18 marzo 2002, per affermare che il danno derivante dai pagamenti effettuati
anteriormente al quinquennio precedente non può più formare oggetto di azione
da parte del Procuratore. L'assunto non è condivisibile, poiché la data a cui
fare riferimento è quella della notifica dell'invito a dedurre, atto del tutto
idoneo a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la
prescrizione, in quanto esaustivo nel formulare le contestazioni al convenuto e
nel manifestare la volontà di chiedere la restituzione del danno cagionato
all'erario (Corte dei conti; Sez. riunite, 20 dicembre 2000, n.14/QM; Sez. Campania, 19 giugno 2000, n.49;
Sez. Lombardia, 21 settembre 2000, n.1219; Sez. Valle d'Aosta, 20 settembre
2002, n.31). Ebbene tale invito risulta notificato il 18 ottobre 2001, per cui
l'eventuale prescrizione andrebbe applicata ai pagamenti eseguiti anteriormente
al 18 ottobre 1996; ma, come si è detto, il più risalente di essi è avvenuto
nel dicembre 1996, ragion per cui l'eccezione de qua va respinta.
La fattispecie
introdotta con la domanda attrice a questo Giudice, attiene a una ipotesi di
danno erariale conseguente all'esborso che l'Ufficio del territorio di Aosta ha
subito per pagare i costi relativi al deposito e alla custodia di veicoli
confiscati in attesa dell'espletamento delle procedure concernenti la loro
demolizione ovvero la loro vendita.
Come
è noto al fine di rendere concreta una ipotesi di responsabilità
amministrativa-contabile è necessario la sussistenza di tre elementi: il danno,
la colpa grave e il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso.
Per
quanto attiene alla vicenda esposta in narrativa, non si può non concordare con
la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza del danno, atteso che
indubbiamente risultano dimostrati diversi episodi di giacenza nei depositi dei
veicoli confiscati per periodi patologicamente lunghi, per cui il relativo
costo di custodia si configura quale ingiusto e ingiustificato onere a carico dell'amministrazione
finanziaria; occorre peraltro subito precisare che tale danno andrebbe
determinato ex novo, poiché il metodo utilizzato per determinare i giorni di
custodia in eccesso è solo parzialmente condivisibile, in quanto le
disposizioni esistenti al riguardo non indicano con esattezza la durata dei
procedimenti, lasciando in proposito ampi margini di discrezionalità; ciò
emerge chiaramente dalla relazione e dall'annessa documentazione che il Nucleo provinciale di polizia
tributaria della Valle d'Aosta ha trasmesso alla Procura regionale in data 27
settembre 2001. Neppure appare
risolutivo, al riguardo, il richiamo fatto rispettivamente nell'atto di
citazione e nel corso del dibattimento dal Pubblico ministero, al testo unico
10 gennaio 1957 n.3 e alla legge 7 agosto 1990 n.241, ove si consideri che
trattasi preminentemente di leggi contenenti principi di ordine generale.
Tuttavia, essendo il
Collegio dell'avviso che debbano escludersi sia l'elemento della colpa, sia il
nesso di causalità, è superfluo
soffermarsi sull'esatta quantificazione del danno. Infatti il Collegio ritiene
che la responsabilità non può comunque essere affermata poiché non solo la
condotta osservata dall'interessato appare incensurabile in alcun modo, ma non
è ravvisabile nemmeno il nesso di causalità tra detta condotta e l'evento
dannoso. Occorre ricordare al riguardo che, secondo il disposto dell'art.1
della legge 14 gennaio 1994 n.20, perché sia ravvisabile la responsabilità per
danno in capo al soggetto cui la stessa viene imputata, è necessario che costui
abbia osservato un comportamento gravemente colposo ovvero doloso. E' del pari
necessario che l'evento sia stato causato dalla condotta.
In proposito questa stessa
Sezione ha già avuto modo di ricordare (cfr. sent. n. 15 del 2 maggio 2002.) che la condotta può
consistere in un facere oppure in un non facere e tra le due ipotesi vanno
fatte le debite distinzioni.
Infatti mentre nel danno derivante dal comportamento attivo del
soggetto, si verifica una
immediata relazione tra lo stesso e l'evento dannoso, in quello
derivante da omissione si rende necessaria anche una verifica temporale, nel
senso che occorre la certezza che l'omissione colposa perduri nel tempo in
maniera tale da rivelarsi strettamente connessa alla causazione dell'evento.
Nel
caso in esame al convenuto viene ascritto un comportamento gravemente omissivo,
tuttavia risulta dagli atti, in particolare dalla corrispondenza esibita a corredo della memoria difensiva che
il Dott. G. fin dall'11 ottobre 1995 si è attivato per rappresentare ai
superiori uffici (Direzione centrale del demanio, Direzione compartimentale) le
problematiche concernenti l'eliminazione dei veicoli confiscati. Ha dato
inizio, nell'aprile 1996, alla procedura di licitazione privata per la vendita
di tali veicoli. Ha impegnato la Guardia di finanza, tra maggio 1996 e giugno
1997, al fine di individuare i veicoli da demolire. Egli, quindi, ha posto in
essere tutti gli adempimenti cui era obbligato per evitare tempi di custodia
eccessivi, svolgendo le relative attività dirette allo svolgimento degli
adempimenti necessari per le alienazioni e per le demolizioni sia prima che in
costanza della verifica ispettiva. Ciò è anche dimostrato dal fatto che le
situazioni patologiche emerse in sede di verifica erano in numero limitato rispetto al
complesso delle gestioni affidate al suo ufficio. In effetti i ritardi nelle
procedure sono da imputare in gran parte alla carenza organizzativa degli
Uffici del territorio (poi trasformati in Agenzie) permanentemente gravate
di difficili condizioni operative
a causa della scarsità di risorse
umane, in parte alle obiettive difficoltà concernenti le procedure di
smaltimento dei veicoli confiscati. Vale al riguardo considerare che la
situazione della giacenza dei veicoli ha trovato finalmente una vera soluzione
solo quando, nel corso del 1999, a livello centrale e per l'intero territorio
nazionale, è stata stipulata apposita convenzione tra la Direzione centrale del
demanio e la ditta omissis S.p.A. alla quale è stato affidata l'intera gestione
delle attività di recupero, deposito, inventario, alienazione e rottamazione di
beni mobili iscritti in pubblici registri, convenzione alla quale ha aderito
anche la Sezione staccata di Aosta.
La sicura mancanza
dell'elemento soggettivo, nonché l'assenza del nesso di causalità, non possono
che portare a una pronuncia di assoluzione ampia del convenuto, con conseguente
applicazione, per quanto concerne le spese, dell'art.3, comma 2bis del
decreto-legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito con modificazioni in legge 20
dicembre 1996 n.639.
la Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando, in
difformità delle richieste formulate dal Pubblico ministero, assolve il Dott. Sergio G. dalla domanda
attrice.
Per le spese va applicato l'istituto del
rimborso di cui l'art.3, comma 2bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n.543
convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996 n.639.
. Manda alla Segreteria per le
comunicazioni di rito.
Così deciso, in Aosta, nella camera di
consiglio del 19 dicembre 2002.
L'estensore
Il Presidente
(Antonio Scudieri)
(Sergio
Annunziata)
Depositata in Segreteria in data_20 febbraio 2003
Pubblicato in data 21 febbraio 2003
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