\E[s \E[201s REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, composta dei seguenti magistrati:

Sergio ANNUNZIATA Presidente

Antonio SCUDIERI Consigliere relatore

Paolo M. COMINELLI Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.580/R del registro di Segreteria, promosso a istanza del Procuratore regionale Dott. Cristina ASTRALDI nei confronti di Sergio G., nato XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Secondino PIASCO, del foro di Cuneo.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2002, il relatore Consigliere Antonio SCUDIERI, il difensore Avv. Secondino PIASCO  e il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Mario PISCHEDDA;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Il Ministero del tesoro, con nota del 26 marzo 1999, trasmetteva alla Procura di questa Corte, copia della relazione sulla verifica amministrativa-contabile eseguita dal dirigente dei servizi ispettivi dell'Ufficio del Territorio di Aosta, mettendo in evidenza talune ipotesi di irregolarità suscettibili di integrare fattispecie di danno erariale. Tra l'altro venivano rilevati maggiori costi sostenuti per il deposito e la custodia dei veicoli, risultati giacenti da tempi superiori ad un anno in attesa di rottamazione o di alienazione.

Il Direttore dell'Ufficio del Territorio di Aosta, Dott. Sergio G., forniva alla Direzione compartimentale chiarimenti e notizie in ordine ai rilievi emersi in sede di verifica.

L'organo requirente presso questa Corte avviava le relative indagini, dando incarico alla Guardia di finanza, Nucleo provinciale della polizia tributaria della Valle d'Aosta, di effettuare accertamenti in maniera da giungere alla quantificazione dei giorni di deposito, al fine di pervenire alla determinazione dei costi sostenuti in eccesso, rispetto ai tempi di custodia stabiliti dalla normativa.

La Guardia di finanza, in data 27 novembre 2001, trasmetteva alla Procura la  relazione contenente gli elementi richiesti e la conseguente quantificazione del danno erariale.

La Procura, nel dedurre da tale documentazione un danno complessivo di Lit 163.427.000 di cui Lit. 66.166.000 determinate dalla giacenza al 30 settembre 1999 di veicoli senza valore commerciale destinati alla demolizione e Lit. 97.261.000 determinate dalla giacenza, sempre alla stessa data del 30 settembre, di veicoli da alienare, inviava al Dott. Sergio G., nella predetta qualità, l'invito a dedurre di cui all'art. 5 del D.L. 453/1993, onde acquisirne eventuali deduzioni.

L'interessato forniva risposta, accompagnando i chiarimenti con numerosi allegati.

In tale atto egli osserva innanzitutto che la determinazione del danno è errata in quanto fondata sul presupposto di termini di giacenza non rinvenibili in alcuna norma e quindi connotati da arbitrarietà, di talchè la quantificazione che ne deriva è completamente inaccettabile. In proposito egli allega tabelle contenenti i riferimenti temporali per ogni veicolo. Aggiunge poi di essere stato costretto a operare in una situazione di cronica carenza di personale e di essersi attivato al fine di eliminare le anomalie riscontrate dall'Ispettore. Eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione in relazione a parte del danno determinato dall'attore. 

Il Procuratore regionale, non ritenendo gli elementi dedotti sufficienti ad escludere l'ipotesi di responsabilità, con atto datato 18 dicembre 2001, ha citato il predetto Dott. G. a comparire davanti a questa Sezione, al fine di sentirlo condannare in favore dell'Erario al pagamento della somma di Lit. 163.427.000 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Ad avviso del Procuratore, infatti, le deduzioni scritte del convenuto sono assolutamente inidonee a far superare i motivi di addebito, poiché i tempi indicati nell'invito a dedurre per la demolizione e per la vendita dei veicoli, lungi dall'essere privi di fondamento, discendono invece da accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sulla base dei fascicoli riguardanti i singoli veicoli in disponibilità della Sezione staccata del Demanio di Aosta. La quantificazione del danno è stata fatta quindi tenendo conto per ogni veicoli il periodo di giacenza e il relativo costo del deposito. Dall'indagine è emerso che, in situazioni di normalità, il tempo medio occorrente all'ufficio per la procedura di demolizione era di circa 110 giorni mentre quello per la procedura di alienazione era di circa 85 giorni. Sulla scorta di tali risultanze sono stati registrati e calcolati i casi di alienazione e demolizioni superiori a detti tempi medi, talora addirittura superiori all'anno. Poiché tali ritardi appaiono del tutto ingiustificati, essi, secondo il Procuratore, denotano un comportamento gravemente colposo da ascrivere al convenuto, il quale, pertanto, deve rispondere del danno derivante dai maggiori costi che l'Amministrazione ha dovuto sostenere a fronte del protrarsi, illegittimo, delle giacenze dei veicoli. Da respingere, ad avviso dell'organo requirente, sarebbero anche le giustificazioni dedotte in punto di carenza di personale sia perché non suffragate da sufficienti elementi probatori e sia perché, comunque, tale circostanza non può, da sola, rappresentare una esimente da responsabilità derivante, come nella fattispecie, da gravi inerzie. D'altronde il Procuratore rileva come solo dopo l'avvenuta ispezione il G. si attivò per iniziare a sbloccare la situazione.   

 Sulla scorta di siffatte argomentazioni il Procuratore conclude affermando che la responsabilità dell'evento dannoso va imputata al convenuto, Direttore dell'Ufficio del territorio, per avere questi omesso ogni adempimento, l'adozione di qualsivoglia provvedimento, diretto a rimuovere l'inerzia e le deficienze operative strutturali dell'ufficio. Tale comportamento omissivo, palesemente in contrasto con  le norme concernenti le competenze, le spese di custodia e le modalità di vendita dei veicoli, è da ritenere gravemente colposo e direttamente connesso alla causazione del danno, quantificato in conformità di quanto dianzi precisato.

Nelle more dell'odierna udienza l'interessato si è costituito in giudizio con il patrocinio legale dell'Avv. Secondino PIASCO, a mezzo di delega sottoscritta il  in data 27 novembre 2002, a margine dell'articolata memoria difensiva corredata di documentazione, depositata in pari data.  

Preliminarmente il difensore eccepisce la prescrizione in relazione alla parte di danno quantificato dal Procuratore riferita ai depositi liquidati anteriormente al 18 marzo 1997, pari a Lit. 39.312.000, poiché per essa è trascorso oltre un quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 18 marzo 2002.

In secondo luogo, nella memoria si ribadisce che la determinazione dei tempi occorrenti per le procedure di vendita e di demolizione fatta dal Procuratore è del tutto arbitraria in quanto non è supportata da alcun riscontro normativo, è  contraddetta nella stessa verifica ispettiva, laddove emerge chiaramente che tali procedure potevano richiedere tempi anche superiori ad un anno ed è smentita dalle affermazioni della Guardia di finanza nella loro relazione. Del resto nello stesso atto di citazione si conviene che in situazioni di normalità ed ordinarietà la Sezione distaccata di Aosta ha impiegato tempi giudicati congrui. Il difensore offre poi una serie di documenti quale prova dell'attività s volta dal G. per dar corso alle procedure di alienazione e demolizione, al fine di dimostrare che eventuali ritardi lungi dall'essere imputabili al convenuto, sono da riferire ad adempimenti di altri uffici e comunque a difficoltà operative, nonché alla cronica carenza di personale della Sezione. Conclusivamente il difensore respinge tutti gli addebiti chiedendo l'assoluzione ampia del suo assistito.

All'odierna udienza l'Avv. PIASCO è intervenuto per ribadire che l'atto di citazione è da respingere in toto attesa l'erroneità dell'intera impostazione accusatoria, tenuto conto che il Dott. G. ha dimostrato di essersi attivato tempestivamente per dar corso alle procedure di demolizione e alienazione, adottando numerosi provvedimenti al riguardo, anche indicendo apposita licitazione privata, andata deserta. In sostanza dalla documentazione prodotta emerge non la colpa, bensì il corretto comportamento osservato dal convenuto nella fattispecie, per cui egli va dichiarato esente da qualsivoglia responsabilità.

Il Pubblico ministero ha preso la parola per insistere, invece, nella richiesta di condanna. Pur convenendo che non ci sono norme che indicano con precisione quali debbano essere i tempi per procedere allo smaltimento dei veicoli giacenti nei depositi, va comunque tenuto conto della legge n.241/1990 che disciplina in generale i procedimenti amministrativi. In realtà l'atto di citazione ha determinato il danno facendo riferimento a tempi calcolati con estrema ragionevolezza, mentre emergono dagli atti situazioni assai paradossali (addirittura circa duemila giorni di giacenza). E', pertanto, ampiamente comprovata la responsabilità, per grave colpa, del convenuto che non ha provveduto agli adempimenti previsti dalle circolari ministeriali emanate al riguardo.

Ha brevemente replicato il difensore per contestare il riferimento ad una singola fattispecie, fatta dal Pubblico ministero: se è vero che circa duemila giorni di giacenza sono tanti, ciò impone di circoscrivere l'accusa a tale episodio e non a tutto il periodo preso a riferimento nell'atto di citazione. Tale atto, invece, si rivela del tutto generico. Non si deve dimenticare che l'Amministrazione finanziaria ha poi risolto il problema dello smaltimento delle giacenze con una apposita convenzione.  

Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

Preliminarmente occorre decidere con riferimento alla eccezione di prescrizione posta dalla difesa. In proposito, secondo il disposto dell'art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, l'azione del Procuratore della Corte dei conti si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Nel caso in questione tale momento coincide con quello del materiale pagamento effettuato a fronte della custodia dei veicoli confiscati. Dalla documentazione allegata, in particolare dalla relazione della Guardia di finanza datata 27 settembre 2001, emerge che il pagamento più risalente è avvenuto nel dicembre 1996. Orbene la difesa al fine di dimostrare l'avvenuta prescrizione, prende a riferimento la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 18 marzo 2002, per affermare che il danno derivante dai pagamenti effettuati anteriormente al quinquennio precedente non può più formare oggetto di azione da parte del Procuratore. L'assunto non è condivisibile, poiché la data a cui fare riferimento è quella della notifica dell'invito a dedurre, atto del tutto idoneo a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la prescrizione, in quanto esaustivo nel formulare le contestazioni al convenuto e nel manifestare la volontà di chiedere la restituzione del danno cagionato all'erario (Corte dei conti; Sez. riunite, 20 dicembre 2000, n.14/QM;  Sez. Campania, 19 giugno 2000, n.49; Sez. Lombardia, 21 settembre 2000, n.1219; Sez. Valle d'Aosta, 20 settembre 2002, n.31). Ebbene tale invito risulta notificato il 18 ottobre 2001, per cui l'eventuale prescrizione andrebbe applicata ai pagamenti eseguiti anteriormente al 18 ottobre 1996; ma, come si è detto, il più risalente di essi è avvenuto nel dicembre 1996, ragion per cui l'eccezione de qua va respinta.

La fattispecie introdotta con la domanda attrice a questo Giudice, attiene a una ipotesi di danno erariale conseguente all'esborso che l'Ufficio del territorio di Aosta ha subito per pagare i costi relativi al deposito e alla custodia di veicoli confiscati in attesa dell'espletamento delle procedure concernenti la loro demolizione ovvero la loro vendita.

Come è noto al fine di rendere concreta una ipotesi di responsabilità amministrativa-contabile è necessario la sussistenza di tre elementi: il danno, la colpa grave e il nesso di causalità tra  comportamento ed evento dannoso.

Per quanto attiene alla vicenda esposta in narrativa, non si può non concordare con la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza del danno, atteso che indubbiamente risultano dimostrati diversi episodi di giacenza nei depositi dei veicoli confiscati per periodi patologicamente lunghi, per cui il relativo costo di custodia si configura quale ingiusto e ingiustificato onere  a carico dell'amministrazione finanziaria; occorre peraltro subito precisare che tale danno andrebbe determinato ex novo, poiché il metodo utilizzato per determinare i giorni di custodia in eccesso è solo parzialmente condivisibile, in quanto le disposizioni esistenti al riguardo non indicano con esattezza la durata dei procedimenti, lasciando in proposito ampi margini di discrezionalità; ciò emerge chiaramente dalla relazione e dall'annessa documentazione che il  Nucleo provinciale di polizia tributaria della Valle d'Aosta ha trasmesso alla Procura regionale in data 27 settembre 2001.  Neppure appare risolutivo, al riguardo, il richiamo fatto rispettivamente nell'atto di citazione e nel corso del dibattimento dal Pubblico ministero, al testo unico 10 gennaio 1957 n.3 e alla legge 7 agosto 1990 n.241, ove si consideri che trattasi preminentemente di leggi contenenti principi di ordine generale. 

Tuttavia, essendo il Collegio dell'avviso che debbano escludersi sia l'elemento della colpa, sia il nesso di causalità, è  superfluo soffermarsi sull'esatta quantificazione del danno. Infatti il Collegio ritiene che la responsabilità non può comunque essere affermata poiché non solo la condotta osservata dall'interessato appare incensurabile in alcun modo, ma non è ravvisabile nemmeno il nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso. Occorre ricordare al riguardo che, secondo il disposto dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n.20, perché sia ravvisabile la responsabilità per danno in capo al soggetto cui la stessa viene imputata, è necessario che costui abbia osservato un comportamento gravemente colposo ovvero doloso. E' del pari necessario che l'evento sia stato causato dalla condotta. 

   In proposito questa stessa Sezione ha già avuto modo di ricordare (cfr. sent. n. 15  del 2 maggio 2002.) che la condotta può consistere in un facere oppure in un non facere e tra le due ipotesi vanno fatte le debite distinzioni.  Infatti mentre nel danno derivante dal comportamento attivo del soggetto, si verifica una   immediata relazione tra lo stesso e l'evento dannoso, in quello derivante da omissione si rende necessaria anche una verifica temporale, nel senso che occorre la certezza che l'omissione colposa perduri nel tempo in maniera tale da rivelarsi strettamente connessa alla causazione dell'evento.

Nel caso in esame al convenuto viene ascritto un comportamento gravemente omissivo, tuttavia risulta dagli atti, in particolare dalla  corrispondenza esibita a corredo della memoria difensiva che il Dott. G. fin dall'11 ottobre 1995 si è attivato per rappresentare ai superiori uffici (Direzione centrale del demanio, Direzione compartimentale) le problematiche concernenti l'eliminazione dei veicoli confiscati. Ha dato inizio, nell'aprile 1996, alla procedura di licitazione privata per la vendita di tali veicoli. Ha impegnato la Guardia di finanza, tra maggio 1996 e giugno 1997, al fine di individuare i veicoli da demolire. Egli, quindi, ha posto in essere tutti gli adempimenti cui era obbligato per evitare tempi di custodia eccessivi, svolgendo le relative attività dirette allo svolgimento degli adempimenti necessari per le alienazioni e per le demolizioni sia prima che in costanza della verifica ispettiva. Ciò è anche dimostrato dal fatto che le situazioni patologiche emerse in sede di verifica erano  in numero limitato rispetto al complesso delle gestioni affidate al suo ufficio. In effetti i ritardi nelle procedure sono da imputare in gran parte alla carenza organizzativa degli Uffici del territorio (poi trasformati in Agenzie) permanentemente gravate di  difficili condizioni operative a causa della scarsità  di risorse umane, in parte alle obiettive difficoltà concernenti le procedure di smaltimento dei veicoli confiscati. Vale al riguardo considerare che la situazione della giacenza dei veicoli ha trovato finalmente una vera soluzione solo quando, nel corso del 1999, a livello centrale e per l'intero territorio nazionale, è stata stipulata apposita convenzione tra la Direzione centrale del demanio e la ditta omissis S.p.A. alla quale è stato affidata l'intera gestione delle attività di recupero, deposito, inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, convenzione alla quale ha aderito anche la Sezione staccata di Aosta. 

La sicura mancanza dell'elemento soggettivo, nonché l'assenza del nesso di causalità, non possono che portare a una pronuncia di assoluzione ampia del convenuto, con conseguente applicazione, per quanto concerne le spese, dell'art.3, comma 2bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996 n.639.

\E[s \E[203s per questi motivi

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando, in difformità delle richieste formulate dal Pubblico ministero, assolve il Dott. Sergio G. dalla domanda attrice.

Per le spese va applicato l'istituto del rimborso di cui l'art.3, comma 2bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996 n.639.

. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Aosta, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2002.

                       L'estensore                                               Il Presidente

                  (Antonio Scudieri)                                (Sergio Annunziata)

 

Depositata in Segreteria in data_20 febbraio 2003

Pubblicato in data 21 febbraio 2003\E[s

 

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