REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 3000/2003
Registro Generale: 1000/2003
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ai
sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
nella Camera di Consiglio del 23
Luglio 2003
Visto il ricorso 1000/2003 proposto da:
ACHILLE GIOVANNI
rappresentato e difeso da:
CAPALDI AVV.RAFFAELE
con domicilio eletto in BARI
C/O G.TUCCI VIA CALEFATI, 177
presso
CAPALDI AVV.RAFFAELE
contro
SESIT PUGLIA SPA
rappresentata e difesa da:
con domicilio eletto in BARI
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del 19.2.2003, notificato il 4.6.2003, con il quale la SESIT Puglia S.p.A. ha provveduto a disporre presso il Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Bari il fermo del Veiocolo Renault KANGOO tg. BA368HD a lui intestato;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non conosciuti.
e per il risarcimento del
danno esistenziale sofferto dal ricorrente per effetto del provvedimento di
fermo amministrativo del veicolo, da liquidarsi in € 140, salva diversa
valutazione equitativa
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
SESIT PUGLIA SPA
Udito il relatore Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì per le parti l’avv. Raffaele Capaldi per il
ricorrente e l’avv. Antonio Damascelli per la Sesit;
Ritenuto in
fatto:
- che con ricorso
cumulativo notificato il 4 luglio 2003 e depositato in Segreteria il 10 luglio
2003, Giovanni Achille ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo
dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. BA368HD a lui intestata, disposto dalla
SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel
pubblico registro automobilistico di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio
2003, notificata il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda
risarcitoria del danno esistenziale patito in relazione all’indisponibilità
dell’autovettura e all’incidenza di essa nei sensi del “peggioramento delle
condizioni di vita quotidiana e di mancata esplicazione della propria
personalità, anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della
lesione di un diritto (alla proprietà e al possesso) protetto
dall’ordinamento”
- che a sostegno delle
cumulative domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti
censure:
A) Violazione, falsa ed
erronea (art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dall’art. 1 d.lgs. n.
193 del 2001
Il provvedimento di fermo è
illegittimo perché emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma
dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.
B) Violazione del termine di notifica
di cui al d.m. n. 503 del 1998
Il provvedimento di fermo è stato
comunicato ben oltre il termine di giorni cinque di cui all’art. 4 comma 1 del
d.m. n. 503 del 1998
C) Violazione di legge ed eccesso di
potere (art. 3 legge n. 241 del 1990 e Statuto del contribuente). Inesistenza
della motivazione
In violazione delle
rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo è privo di qualsivoglia
motivazione.
D) Abuso ed eccesso di
potere
Si ribadisce la carenza di
motivazione, tanto più grave in rapporto alla modestia del carico tributario,
pari a € 871,88
- che a sua
volta la Sesit, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del
ricorso;
Considerato in
diritto:
- che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R. . 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337, posto che:
-- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
-- in quanto provvedimento
amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata
dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere
amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il
concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche
“graduarla” nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi
che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura
esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi
quella del G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie
relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione
amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della
giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla
materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e)
anche le controversie riguardanti “…le attività…di ogni genere…rese
nell’espletamento di pubblici servizi…”; sotto quest’ultimo profilo non
può sfuggire che l’emanazione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma
1 del d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività di un concessionario
di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad
un “rapporto individuale di utenza”;
- che sotto altro profilo,
non può nemmeno ammettersi la devoluzione dell’impugnativa del fermo alla
giurisdizione tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art. 12
comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito
l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché essa riguarda le
controversie “aventi ad oggetto i tributi”, e quindi quelle che, con o senza
impugnazione di atto dell’accertamento o della riscossione, attengono in via
diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione tributaria e la sua misura,
né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa,
poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura
cautelare;
- che, prescindendo dalla
questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante efficacia ed
applicabilità del il regolamento ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998,
n. 503, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui ai motivi sub 2 e
3;
- che, riconosciuta la
natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la
discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma 1
d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in
modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche
esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto
all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al
debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula
del tutto;
- che alla stregua delle
osservazioni che precedono è evidente l’illegittimità del provvedimento di fermo
amministrativo impugnato che va di conseguenza annullato, salvi i successivi
adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione
dell’iscrizione;
- che quanto alla domanda
risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale, dopo una tormentata
chiarificazione giurisprudenziale sui tratti differenziali di questo dal danno
biologico e dal danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ., può ritenersi
acclarato che tale tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla
definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello francese del
“dommage moral”, si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera
esistenziale del danneggiato, in una variegata gamma casistica che può
ricondursi ad unità nella considerazione che esso attiene, trovando sempre
titolo nella regola generale della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ.,
a quei danni “…che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici
della persona umana” (Cass., 7 giugno 2000, n, 7713) e che quindi si ricollegano
a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma non solo) all’art. 2
della Cost.;
- che non può dubitarsi, in
linea generale, che anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di
amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di
pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi, quando incidenti su
posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar
luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento
al c.d. danno esistenziale;
- che però, quando il danno
esistenziale discenda dalla lesione di interessi patrimoniali, come nel caso di
specie, in cui è riconducibile alla temporanea privazione della disponibilità
dell’autovettura, e quindi da una restrizione della sfera di godimento del bene
mobile registrato, e a differenza delle lesioni dirette alla personalità (sfera
dell’onore e reputazione, riservatezza, libertà personale), deve revocarsi in
dubbio che possa ricorrersi a criteri di tipo presuntivo, dovendo in altri
termini provarsi, a cura del danneggiato, i disagi e le menomate occasioni di
svolgimento della sua personalità connesse alla privazione dell’autovettura
(utilizzazione di altri mezzi anche a titolo di trasporto gratuito, omessa
realizzazione di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività di
socializzazione in generale);
- che nel caso di specie
esula del tutto la prova di tali disagi e menomate occasioni di svolgimento
della personalità, ovvero della concreta incidenza del fermo amministrativo
dell’autovettura sulla sfera esistenziale del ricorrente, nei sensi dianzi
indicati;
- che pertanto la domanda risarcitoria
deve essere respinta;
Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza.
P. Q.
M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1000 del 2003:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. BA368HD, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale;
3) condanna la società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 l3glio 2003, con l’intervento dei magistrati:
GENNARO FERRARI Presidente
AMEDEO URBANO Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons. , relatore
N.R.G. «RegGen»