Sentenze sulle problematiche delle cauzioni negli appalti a cura di Sonia Lazzini


Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7632 del  21 novembre  2003 - Non competono né alla Giunta né al  Sindaco gli atti dispositivi della decadenza, dell’incameramento della cauzione provvisoria e dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa - Gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti competono ai dirigenti dell’ente.


Tar Sicilia – sezione di Palermo -  sentenza n. 1218  del 31 luglio 2003 - Gli oneri di sicurezza costituiscono una componente che confluisce nell’unitaria nozione di “importo dei lavori”, assunta quale parametro legale di determinazione dell’ammontare della cauzione provvisoria - Non vanno invece comprese le spese, gli  interessi ovvero non  risultano giustificati gli accessori del credito.


Tar Sicilia – sezione II di Palermo -  sentenza n. 2212  del 24 ottobre 2003 - L’individuazione del soggetto giuridico da cui promana l’atto di fideiussione deve ritenersi pienamente raggiunta dall’operare integrato della sottoscrizione e della dicitura relativa al garante - La circostanza che manchi la qualifica del sottoscrittore appare irrilevante, posto che deve presumersi abbia sottoscritto il documento un soggetto (persona fisica) dotato di poteri rappresentativi


Tar Sicilia – sezione II di Palermo -  sentenza n. 1219  del 31 luglio 2003 - In Sicilia, è regolare la  fideiussione bancaria come garanzia provvisoria, ma l’ impegno a rilasciare la garanzia definitiva  può essere rilasciato anche  da una società assicuratrice - La limitazione alla fideiussione bancaria non vale  anche alla garanzia da prestarsi per il caso di aggiudicazione