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Sentenze sulle problematiche delle cauzioni negli appalti a cura di Sonia Lazzini Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7632 del 21 novembre 2003 - Non competono né alla Giunta né al Sindaco gli atti dispositivi della decadenza, dell’incameramento della cauzione provvisoria e dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa - Gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti competono ai dirigenti dell’ente. Tar Sicilia – sezione di Palermo - sentenza n. 1218 del 31 luglio 2003 - Gli oneri di sicurezza costituiscono una componente che confluisce nell’unitaria nozione di “importo dei lavori”, assunta quale parametro legale di determinazione dell’ammontare della cauzione provvisoria - Non vanno invece comprese le spese, gli interessi ovvero non risultano giustificati gli accessori del credito. Tar Sicilia – sezione II di Palermo - sentenza n. 2212 del 24 ottobre 2003 - L’individuazione del soggetto giuridico da cui promana l’atto di fideiussione deve ritenersi pienamente raggiunta dall’operare integrato della sottoscrizione e della dicitura relativa al garante - La circostanza che manchi la qualifica del sottoscrittore appare irrilevante, posto che deve presumersi abbia sottoscritto il documento un soggetto (persona fisica) dotato di poteri rappresentativi Tar Sicilia – sezione II di Palermo - sentenza n. 1219 del 31 luglio 2003 - In Sicilia, è regolare la fideiussione bancaria come garanzia provvisoria, ma l’ impegno a rilasciare la garanzia definitiva può essere rilasciato anche da una società assicuratrice - La limitazione alla fideiussione bancaria non vale anche alla garanzia da prestarsi per il caso di aggiudicazione
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