Sent. 808/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Luisa MOTOLESE Consigliere
Maurizio MASSA Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20936, del registro di segreteria, ad istanza
della Procura regionale per la Lombardia contro
Bruno REALE, nato a Napoli il 5-6-1956,
contumace.
Visto
l'atto introduttivo e letti gli altri documenti di causa.
Uditi,
nella pubblica udienza del 18-2-2004, il
Referendario relatore Dott. Maurizio Massa, il Pubblico Ministero in persona
del sostituto procuratore generale Dott. Paolo
Evangelista.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione
depositato in data 28-7-2003 e notificato in data 21 e 23-10-2003, la Procura regionale ha
convenuto in giudizio il signor Reale Bruno, in
servizio presso la Comune di Bonate di Sotto (BG), per sentirlo condannare al pagamento in
favore dell'Agenzia delle Entrate di euro 61.434,10, oltre alla rivalutazione
monetaria, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato all'Erario a
seguito di mancata notifica tempestiva di avvisi di
accertamento richiesta dall'Amministrazione finanziaria e conseguente decadenza
delle relative pretese tributarie.
Dall'atto di
citazione emerge che in data 8 gennaio 2002,
con nota n. 1 /RIS./U.I./2002, l'Agenzia delle Entrate di Milano
segnalava alla Procura contabile un'ipotesi di danno erariale a carico della
medesima, derivante dalla mancata notifica di avvisi di accertamento trasmessi
dall'Ufficio II.DD. di Ponte 5. Pietro (BG) al Comune di Bonate Sotto. (BG).
Con una serie di raccomandate, tutte del 1997, l'Ufficio II.DD. di
Ponte S. Pietro (BG) inviava al Comune di Bonate Sotto (BG) n. 25 avvisi di accertamento per le conseguenti
notifiche ai contribuenti presso quel luogo residenti.
Alla fine dell'anno
l'Ufficio finanziario, avendo accertato il mancato 'rientro” degli avvisi di
cui sopra, corredati delle rituali relazioni di notificazione, sollecitava per
le vie brevi (telefonicamente) il Comune destinatario dei medesimi, in data 30 dicembre 1997, ad effettuare tali
notifiche.
Con nota del 7 gennaio 1998 l'Agente della Polizia
municipale incaricato delle notifiche, comunicava al Sindaco ed al Segretario
comunale che, sino al 29 dicembre 1997, le funzioni di messo
notificatore erano attribuite al signor Bruno REALE.
L'amministrazione
comunale avviava allora un'inchiesta amministrativo-disciplinare che portò, in data 16 aprile 1998, all'irrogazione, nei
confronti del convenuto, della sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per 10 giorni ai sensi degli artt. 23 e 25 del
vigente C.C.N.L. (violazioni dei doveri di comportamento) per non avere
egli, intenzionalmente, provveduto a notificare ai destinatari gli
avvisi di accertamento di cui è causa.
L'amministrazione
finanziaria riscontrava l'intervenuta decadenza delle pretese tributarie
attivate con i menzionati avvisi di accertamento, a cagione della loro
mancata notifica, e provvedeva alla quantificazione del conseguente
danno erariale sofferto, come risulta specificato nella relazione in atti.
Dei 25 avvisi di
accertamento sopra citati, 3 sono stati regolarmente notificati nel 1997, per
altri 4 si è potuta effettuare la notifica nel 1998 mentre, per i restanti 18, la mancata notifica e la
conseguente loro nullità ha dato luogo ad un danno patrimoniale, per mancate
entrate quantificato in 118.953.000 di lire - attuali
€.61.434,10- (imposte dovute a seguito di maggiori redditi
accertati, e non introitati, in conseguenza).
L'amministrazione
finanziaria, inoltre, con nota n. 290/02/C/UNL, in data 16.4.2002 provvedeva, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c., a costituire in mora il nominato Brano
REALE.
In
data 13-6-2003, la Procura
regionale ha notificato al convenuto
invito a dedurre in merito al fatto contestato.
Con nota del 10-7-2003, l'invitato ha giustificato il suo
comportamento omissivo rappresentando i suoi problemi di salute che gli
avrebbero fatto dimenticare i doveri d'ufficio.
In punto di diritto,
la Procura attrice, preliminarmente afferma l'inesistenza di intervenuta
prescrizione ex articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, posto
che l'Amministrazione finanziaria, con nota del 16
aprile 2002, prot. 290/02, ha ritualmente costituito in mora il
REALE, decorrendo il termine
prescrizionale, quanto meno dalla data del 30
dicembre 1997, termine entro il quale l'Amministrazione poteva
ancora validamente attivare le proprie- pretese tributarie.
Nel merito, ravvisati gli elementi
costitutivi della responsabilità amministrativa, sotto il profilo oggettivo,
ascrive il danno oggetto del presente giudizio a colpa grave
dell'indagato.
Rileva che le omissioni contestate, sono da attribuire al
Signor Bruno REALE, unico dipendente comunale che aveva- la qualifica di
messo notificatore allorché sono state commesse e- che, in - quanto tale,
aveva il compito di provvedere agli adempimenti di cui è causa. Osserva che
tale qualifica, e, conseguentemente la connessa attività, appare assimilabile a
quella posta in essere dagli ufficiali giudiziari la cui attività, appare
ricompresa nell'ambito normativo di cui al DPR 15.12.1959 n. 1229 che
disciplina l'ordinamento dei suddetti soggetti, e all'articolo 108
stabilisce che “l'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero;
in caso di rifiuto, deve indicare per iscritto i motivi. Egli deve
eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il
termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da
essa richiesti (omissis)…”
La Procura evidenzia
inoltre che dalle risultanze degli atti acquisiti emerge che il REALE, con dichiarazione del 14.1.1998, affermava di non aver mai ricevuto dall'amministrazione
finanziaria gli atti di accertamento da notificare. Tali atti vennero invece
rinvenuti, poco tempo dopo le contestazioni
mossegli, in modo fortunoso da un dipendente postale, in una buca
delle lettere del Comune di Bonate Sotto (BG) e consegnati ai Carabinieri di
Ponte S. Pietro (BG) ma, successivamente, l'Ente
Poste con comunicazione in atti, evidenziava come tutte le raccomandate di che
trattasi, fossero state ritirate e quietanzate dal Signor Bruno REALE.
Conseguentemente la Procura ritiene provato che il REALE, dopo avere
ritirato la corrispondenza in questione, invece di provvedere alla
protocollazione della medesima ed alla notifica degli atti ivi contenuti, come
avrebbe dovuto fare, con azione gravissima irresponsabile non vi provvide,
fornendo poi al riguardo dichiarazioni false e
fuorvianti (laddove affermò di non aver
ritirato la corrispondenza) al fine di sottrarsi alla propria responsabilità.
La Procura cita poi
la giurisprudenza di questa Corte che configura come comportamento gravemente
colposo la condotta dei messo notificatore di un
comune che, in violazione dell'articolo 108 del DPR. 1229/59, abbia
fatto scadere l'avviso di accertamento di maggior valore provocando l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria
dello Stato di riscuotere le maggiori imposte dovute” (v. Corte dei conti
Sez. giur. Sicilia n. 44 dell'8.2. 1999).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito osserva il Collegio che nei fatti
descritti sussistono tutti gli estremi della responsabilità amministrativa, sia
sotto il profilo dell'antigiuridicità del comportamento tenuto dal convenuto
che con riguardo all'ingiustizia del danno causato all'Erario.
Dalla lettura dei
fatti di causa emerge che l'evento dannoso, sotto il profilo etiologico, è
attribuibile esclusivamente al convenuto, mentre dal punto di vista soggettivo
è imputabile a titolo di dolo.
Il
comportamento addebitato risulta caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo,
da intendersi come previsione dell'evento come conseguenza della
cosciente e volontaria inosservanza di una regola di condotta intesa, nella
specie, a evitare il danno all'Erario.
Tale assunto è
dimostrato dal fatto che il responsabile ha negato di aver ricevuto le
richieste di notifica e tentato di occultarle sottraendole anche alla
disponibilità dell'ufficio.
Nel
caso di specie l'elemento soggettivo è aggravato dal fatto che si tratta di
soggetto che per professione effettua notifiche di atti, per cui è
esigibile un grado di diligenza, prudenza e perizia maggiore nello svolgimento
della funzione in ragione della esperienza e conoscenza specifica delle
condizioni organizzative ed esecutive della sua attività professionale.
Da queste
osservazioni e dalle circostanze in cui si è verificato il danno deriva anche
la inapplicabilità al caso di specie del potere riduttivo.
La palese natura
dolosa della condotta è ostativa all'esercizio del potere riduttivo
dell'addebito (cfr.: C.conti, sez. III, 6 giugno 2002
n. 192/A; id., sez.Toscana, 30 maggio 1998 n.323; id., sez.Toscana, 20
maggio 1996 n.275; id., sez.Sicilia, 29 dicembre 1994 n.260).
Ritenuta, quindi, la
riconducibilità del fatto dannoso al comportamento doloso del convenuto,
l'importo contestato al medesimo viene fatto consistere nella perdita subita
dall'Amministrazione per il mancato introito delle
pretese tributarie vantate con gli avvisi di accertamento non notificati.
Tuttavia il danno
che in concreto il convenuto è tenuto a
risarcire è inferiore a quello addebitabile in quanto la Procura non ha
dimostrato che le pretese tributarie vantate dall'Amministrazione finanziaria
sarebbero andate integralmente a buon fine.
È
ragionevole ritenere che, secondo quanto accade di solito in sede di recupero di
crediti tributari, parte di essi sarebbe stata contestata o ridotta in sede di
accertamento definitivo oppure non interamente riscossa per insolvenza dei
debitori, per cui il danno effettivamente subito dall'Amministrazione è
inferiore a quello quantificato quanto meno di un 30% della somma indicata
dalla Procura.
Tanto premesso,
occorre stabilire l'esatto ammontare del danno risarcibile, per cui il
convenuto va condannato al pagamento della somma di
euro 43.003,87=, già rivalutati, oltre gli interessi legali su dette
somme dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo.
La condanna alle
spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando, condanna il Sig. Reale Bruno,
al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
della somma di euro 43.003,87=, già
rivalutati. Condanna il convenuto al pagamento degli interessi legali su dette
somme dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro_________
Così deciso
in Milano, nella camera di consiglio del
18-2-2004.
IL GIUDICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio MASSA) (Dott. Giuseppe NICOLETTI)
Depositata
in Segreteria
IL DIRIGENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Luisa MOTOLESE Consigliere
Maurizio MASSA Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20936, del registro di segreteria, ad istanza
della Procura regionale per la Lombardia contro
Bruno REALE, nato a Napoli il 5-6-1956,
contumace.
Visto
l'atto introduttivo e letti gli altri documenti di causa.
Uditi,
nella pubblica udienza del 18-2-2004, il
Referendario relatore Dott. Maurizio Massa, il Pubblico Ministero in persona
del sostituto procuratore generale Dott. Paolo Evangelista.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando, condanna il Sig. Reale
Bruno, al pagamento in favore dell'Agenzia delle
Entrate della somma di euro 43.003,87=, già
rivalutati. Condanna il convenuto al pagamento degli interessi legali su dette
somme dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro_________
Così deciso
in Milano, nella camera di consiglio del
18-2-2004.
IL GIUDICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio MASSA) (Dott. Giuseppe NICOLETTI)
Depositata in Segreteria il 8.6.2004
IL DIRIGENTE