SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
nella persona del
magistrato a ciò delegato
Dott.ssa Luisa
Motolese
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2635 del
registro di segreteria sul ricorso proposto dal sig. SANDRO GIANELLA,
rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare M. Renato Centonze e con esso
domiciliato presso lo studio di Via Dogana n. 4, Milano, avverso l'INPDAP -
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Via S. Croce in Gerusalemme n.
55, Roma.
Uditi alla pubblica udienza del
24.2.2004 il relatore consigliere dr.ssa Luisa Motolese, l'avv. Centonze per il
ricorrente ed il dr. Antonio D'Amore per l'INPDAP;
Esaminati tutti gli atti ed i documenti
di causa.
Il ricorrente, allorquando rivestiva la
qualifica di Segretario Comunale Capo, ebbe attribuita l'indennità di funzione e
di coordinamento prevista dall'art. 5 del D.P.R. 31.3.1984 n. 531 che
stabilisce: “Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere
dal 1° gennaio 1984, compete una indennità mensile, pari a quella prevista dal
primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.
L'indennità di cui al comma precedente
viene corrisposta per undici mensilità all'anno”.
In tale momento, quindi, la nuova
indennità era:
- di importo fisso, sia nella misura
mensile che nel numero di mesi (11) di corresponsione per ogni anno (così come
la 13^ mensilità che viene corrisposta una volta all'anno);
- continuativa, in quanto non era
prevista in alcun modo una sua interruzione o sospensione o cessazione.
Il riferimento a tale norma, quindi, ha
motivato la sopracitata determinazione di non pensionabilità dell'INPDAP, che
qui si contesta.
L'Amministrazione giunge a tale
conclusione muovendo dalla considerazione che anche se la non pensionabilità
dell'indennità in argomento non è espressamente sancita è comunque ampiamente
ricavabile, in via induttiva, dall'intero sistema normativo.
Solamente con la legge di riforma n.
335/95 - sostiene l'INPDAP - tale indennità è utile a pensione dal 1° gennaio
1996 e concorre alla formazione della quota B di pensione.
Soltanto a decorrere dal 1° gennaio
1996 rientra nell'imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve
dal datore in dipendenza dell'attività lavorativa.
Dal presupposto che l'art. 8 comma 14
D.P.R. 44/90 - secondo cui l'indennità di funzione non rientra nella base
pensionabile - non è stato mai abrogato sino al 31.12.95, ne deriva
conseguentemente in tale ottica argomentativa - la legittimità dell'operato
dell'Amministrazione.
Il ricorrente ha contestato le
argomentazioni della convenuta Amministrazione facendo notare, tra l'altro, che
al momento della istituzione ed attribuzione di tale indennità (art. 5 D.P.R.
31.3.1984 n.531), la stessa - in quanto corrisposta in importo fisso
continuativo (11 mesi) e rispondente ai requisiti di cui all'art. 30 della
legge 26 aprile 1983, n. 131 - presentava tutte le caratteristiche idonee alla
pensionabilità.
Anche la normativa successiva - art. 5,
comma 5, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 - conservava intatte alla medesima le
caratteristiche di cui sopra.
In particolare parte ricorrente
richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 8, comma 14, del citato D.P.R. n.
44/90 (che statuisce la non pensionabilità dell'indennità di funzione), vada
coordinato con gli artt. 23 dello stesso D.P.R.,nonché 11 e 15 delle
disposizioni sulla legge in Generale.
In questo senso lì dove è stabilito
(art. 23) che restano confermate le disposizioni di cui ai decreti n. 531/84,
n. 266/87 e n. 494/87 non dovrebbero esserci perplessità al riguardo mentre
l'inciso “non è pensionabile” si giustifica e si applica per il futuro e non
già per quelli che già godevano dell'indennità.
Con memoria aggiuntiva al ricorso
introduttivo, depositata in data 15.1.2001 parte ricorrente, richiamando oltre
che la giurisprudenza contabile anche quella amministrativa, ha insistito per
l'accoglimento del ricorso, con una ultima motivazione fondata sulla
considerazione che il trattamento economico dei segretari comunali - con tutte
le conseguenze agli effetti pensionistici e di indennità di fine rapporto - è
rimesso alla definizione dei contratti collettivi, per espressa previsione
dell'art. 73, comma 3 D. Lgs. n. 29/33 e 40, comma 1 CNNL del 16.5.1995.
Tali considerazioni vengono condivise.
L'indennità di funzione nel momento in
cui venne istituita e per le caratteristiche possedute non può che essere
riconosciuta e dichiarata quiescibile.
Come ricordato anche da parte
ricorrente la natura retributiva a quindi la qiuescibilità è stata mano a mano
riconosciuta dalla giurisprudenza con riguardo a diverse indennità simili a
quella di cui si discute (indennità ospedaliera medico professionale e per
servizio a tempo pieno, indennità di responsabilità primariale dei medici ospedalieri, indennità per
l'esercizio della carica di direttore dell'Ufficio Italiano Cambi), la cui
ratio è da ricercarsi nella particolarità della carica rivestita, legata e
connessa allo svolgimento di mansioni particolarmente delicate.
La giurisprudenza Contabile si è
pronunciata nei termini positivi (v. per tutte Sez. III Pensioni Civili n.
64580 del 14.12.1990). Altra che ha escluso la quiescibilità si riferisce a
personale dipendente da Organismi di informazione e sicurezza presso la Presidenza del Consiglio (OO.II.) (Sez. Giur. Lombardia 1278 del 19.11.2003) ovvero a militari.
Altra considerazione importante, ai
fini della fondatezza del ricorso è quella già espressa dal giudice
amministrativo (v. sentenza TAR Lazio - Sezione I ter 21.10.1999) ed è quella
relativa al fatto che ai segretari comunali della carriera direttiva non si
applicano altre norme se non quelle definite nei contratti collettivi e che
restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 52 legge 1990 n. 142.
Ciò d'altra parte è confermato dal D.
Lg.vo n. 29/93 che dispone chiaramente che il trattamento fondamentale ed
accessorio è definito dai contratti collettivi (art. 73 ed art. 40 CCNL del
16.5.95).
Ne consegue che il trattamento
economico (anche i fini di quiescenza) è solo quello che si ricava dalla
normativa contrattuale, senza alcuna distinzione tra retribuzione fondamentale
ed accessoria che vale solo per i dipendenti del comparto scuola e ministeri e
che si giustifica in attesa della riforma dell'ordinamento dei segretari
comunali medesimi.
Alla stregua delle sopraesposte considerazioni
nel ritenere la fondatezza del ricorso, questo Giudice dispone per l'effetto
che l'Amministrazione proceda alla rideterminazione della pensione spettante al
ricorrente con valutazione dell'indennità di funzione ed alla conseguente
corresponsione degli importi a conguaglio dovuti dalla data del collocamento a
riposo e con gli accessori relativi (rivalutazione ed interessi), nelle
modalità non cumulative di cui alla legge n. 412/91, a partire dall'1.1.1992.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lombardia, come sopra rappresentata
il ricorso nei termini di cui in parte
motiva.
Spese di giudizio compensate.
(Luisa Motolese)
Il
Direttore della Segreteria