Sent. 814/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

nella persona del magistrato a ciò delegato

Dott.ssa Luisa Motolese

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 2635 del registro di segreteria sul ricorso proposto dal sig. SANDRO GIANELLA, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare M. Renato Centonze e con esso domiciliato presso lo studio di Via Dogana n. 4, Milano, avverso l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma.

Uditi alla pubblica udienza del 24.2.2004 il relatore consigliere dr.ssa Luisa Motolese, l'avv. Centonze per il ricorrente ed il dr. Antonio D'Amore per l'INPDAP;

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, allorquando rivestiva la qualifica di Segretario Comunale Capo, ebbe attribuita l'indennità di funzione e di coordinamento prevista dall'art. 5 del D.P.R. 31.3.1984 n. 531 che stabilisce: “Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, compete una indennità mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.

L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilità all'anno”.

In tale momento, quindi, la nuova indennità era:

- di importo fisso, sia nella misura mensile che nel numero di mesi (11) di corresponsione per ogni anno (così come la 13^ mensilità che viene corrisposta una volta all'anno);

- continuativa, in quanto non era prevista in alcun modo una sua interruzione o sospensione o cessazione.

Il riferimento a tale norma, quindi, ha motivato la sopracitata determinazione di non pensionabilità dell'INPDAP, che qui si contesta.

L'Amministrazione giunge a tale conclusione muovendo dalla considerazione che anche se la non pensionabilità dell'indennità in argomento non è espressamente sancita è comunque ampiamente ricavabile, in via induttiva, dall'intero sistema normativo.

Solamente con la legge di riforma n. 335/95 - sostiene l'INPDAP - tale indennità è utile a pensione dal 1° gennaio 1996 e concorre alla formazione della quota B di pensione.

Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1996 rientra nell'imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore in dipendenza dell'attività lavorativa.

Dal presupposto che l'art. 8 comma 14 D.P.R. 44/90 - secondo cui l'indennità di funzione non rientra nella base pensionabile - non è stato mai abrogato sino al 31.12.95, ne deriva conseguentemente in tale ottica argomentativa - la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Il ricorrente ha contestato le argomentazioni della convenuta Amministrazione facendo notare, tra l'altro, che al momento della istituzione ed attribuzione di tale indennità (art. 5 D.P.R. 31.3.1984 n.531), la stessa - in quanto corrisposta in importo fisso continuativo (11 mesi) e rispondente ai requisiti di cui all'art. 30 della legge 26 aprile 1983, n. 131 - presentava tutte le caratteristiche idonee alla pensionabilità.

Anche la normativa successiva - art. 5, comma 5, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 - conservava intatte alla medesima le caratteristiche di cui sopra.

In particolare parte ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 8, comma 14, del citato D.P.R. n. 44/90 (che statuisce la non pensionabilità dell'indennità di funzione), vada coordinato con gli artt. 23 dello stesso D.P.R.,nonché 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in Generale.

In questo senso lì dove è stabilito (art. 23) che restano confermate le disposizioni di cui ai decreti n. 531/84, n. 266/87 e n. 494/87 non dovrebbero esserci perplessità al riguardo mentre l'inciso “non è pensionabile” si giustifica e si applica per il futuro e non già per quelli che già godevano dell'indennità.

Con memoria aggiuntiva al ricorso introduttivo, depositata in data 15.1.2001 parte ricorrente, richiamando oltre che la giurisprudenza contabile anche quella amministrativa, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con una ultima motivazione fondata sulla considerazione che il trattamento economico dei segretari comunali - con tutte le conseguenze agli effetti pensionistici e di indennità di fine rapporto - è rimesso alla definizione dei contratti collettivi, per espressa previsione dell'art. 73, comma 3 D. Lgs. n. 29/33 e 40, comma 1 CNNL del 16.5.1995.

Tali considerazioni vengono condivise.

L'indennità di funzione nel momento in cui venne istituita e per le caratteristiche possedute non può che essere riconosciuta e dichiarata quiescibile.

Come ricordato anche da parte ricorrente la natura retributiva a quindi la qiuescibilità è stata mano a mano riconosciuta dalla giurisprudenza con riguardo a diverse indennità simili a quella di cui si discute (indennità ospedaliera medico professionale e per servizio a tempo pieno, indennità di responsabilità primariale  dei medici ospedalieri, indennità per l'esercizio della carica di direttore dell'Ufficio Italiano Cambi), la cui ratio è da ricercarsi nella particolarità della carica rivestita, legata e connessa allo svolgimento di mansioni particolarmente delicate.

La giurisprudenza Contabile si è pronunciata nei termini positivi (v. per tutte Sez. III Pensioni Civili n. 64580 del 14.12.1990). Altra che ha escluso la quiescibilità si riferisce a personale dipendente da Organismi di informazione  e sicurezza presso la Presidenza del Consiglio (OO.II.) (Sez. Giur. Lombardia 1278 del 19.11.2003) ovvero a militari.

Altra considerazione importante, ai fini della fondatezza del ricorso è quella già espressa dal giudice amministrativo (v. sentenza TAR Lazio - Sezione I ter 21.10.1999) ed è quella relativa al fatto che ai segretari comunali della carriera direttiva non si applicano altre norme se non quelle definite nei contratti collettivi e che restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 52 legge 1990 n. 142.

Ciò d'altra parte è confermato dal D. Lg.vo n. 29/93 che dispone chiaramente che il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (art. 73 ed art. 40 CCNL del 16.5.95).

Ne consegue che il trattamento economico (anche i fini di quiescenza) è solo quello che si ricava dalla normativa contrattuale, senza alcuna distinzione tra retribuzione fondamentale ed accessoria che vale solo per i dipendenti del comparto scuola e ministeri e che si giustifica in attesa della riforma dell'ordinamento dei segretari comunali medesimi.

Alla stregua delle sopraesposte considerazioni nel ritenere la fondatezza del ricorso, questo Giudice dispone per l'effetto che l'Amministrazione proceda alla rideterminazione della pensione spettante al ricorrente con valutazione dell'indennità di funzione ed alla conseguente corresponsione degli importi a conguaglio dovuti dalla data del collocamento a riposo e con gli accessori relativi (rivalutazione ed interessi), nelle modalità non cumulative di cui alla legge n. 412/91, a partire dall'1.1.1992.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, come sopra rappresentata

ACCOGLIE

il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Milano, il 24.2.2004.

 

 

 

IL GIUDICE

(Luisa Motolese)

 

Depositata in Segreteria il 8.6.2004

Il Direttore della Segreteria