Sent. n. 178/E.L./04
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del
Popolo Italiano
Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Lodovico Principato Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere
Dott. Cesare Vetrella Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z
A
nel giudizio
di responsabilità
promosso dalla Procura Regionale dell’Umbria della
Corte dei Conti
nei confronti
-
del Sig. Pietro BELLINI -
residente a Preci, in Fraz. Corone, Via di Mezzo, n. 12 - rappresentato e
difeso dall’Avv. Massimo Marcucci, presso il cui studio in Perugia, Via
Baglioni, n. 10, è elettivamente domiciliato;
-
della Sig.ra Luciana
CECCHINI - residente a Preci, in Fraz. Roccanolfi -
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe La Spina, presso il cui studio in
Perugia, Via Baglioni, n. 36, è elettivamente domiciliata;
-
della Sig.ra Anna FONTANA -
residente a Preci, Via Catani, n. 5 - elettivamente domiciliata presso il citato
studio dell’Avv. Giuseppe La Spina, dal quale è rappresentata e difesa;
VISTO
l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 10088/E.L. del Registro di
Segreteria;
VISTI gli
altri atti ed i documenti tutti della causa;
UDITI,
nella pubblica Udienza del 27 gennaio 2004 - tenuta con l’assistenza del
Segretario Dott. Giuliano Cecconi - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella;
il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano
Minerva; l’Avv. Massimo Marcucci, per il convenuto BELLINI, e l’Avv. Sesto
Santucci, per delega dell’Avv. Giuseppe La Spina, per le convenute CECCHINI e
FONTANA;
Con Atto di Citazione
n. G2003/17 dell’1 luglio 2003 (ritualmente
notificato agli interessati) il Sostituto Procuratore Generale dell’Umbria
della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 18 marzo 2003, ai sensi
dell’articolo 5 della legge, n. 19/1994 - ha citato in giudizio davanti alla
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig.
Pietro BELLINI, la Sig.ra Luciana CECCHINI e la Sig.ra Anna FONTANA (nella
passata qualità, il primo, di Sindaco, e, le altre due, di Assessore del Comune
di Preci) per sentirli condannare - ciascuno per la parte che vi ha preso - al
pagamento in favore dell’Erario della somma complessiva di Euro 16.952,49
(sedicimilanovecentocinquantadue/49), oltre alla rivalutazione monetaria, agli
interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendoli responsabili del corrispondente
danno erariale subito dal predetto Comune.
Con Provvedimento del
10 luglio 2003 (ritualmente notificato agli interessati) il Presidente della
Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 14
gennaio 2004 l’Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando
a tutto il giorno 25 dicembre 2003 il termine utile alle parti per il deposito
di atti e documenti in Segreteria.
Su istanza dell’Avv. Massimo
Marcucci (difensore del Sig. Bellini ed impedito ad intervenire), la citata
Udienza del 14 gennaio 2004 è stata rinviata al 27 gennaio 2004.
Tutti i convenuti si sono
costituiti in giudizio: il Sig. BELLINI con Comparsa dell’Avv. Massimo Marcucci;
la Sig.ra CECCHINI con Comparsa dell’Avv. Giuseppe La Spina; e la Sig.ra
FONTANA con delega in calce all’Atto di Citazione, conferita al predetto Avv.
La Spina.
L’Atto di Citazione ha
rappresentato che - a seguito di denuncia - i conseguenti accertamenti
istruttori hanno evidenziato che il Comune di Preci ha subito un danno
patrimoniale di complessivi Euro 16.952,49 per alcune liberalità disposte dai
citati convenuti in occasione delle manifestazioni “Il Prosciutto in vetrina”
organizzate negli anni 2000, 2001 e 2002, nonché in occasione delle “festività
natalizie”del 2001.
A giudizio della Procura
Regionale il predetto danno patrimoniale è stato determinato dall’adozione, in
particolare, delle seguenti Delibere della Giunta Comunale del Comune di Preci
(con imputazioni delle relative spese al Capitolo “Spese di rappresentanza”):
1)
Delibera
G.C. n. 109 del 23 febbraio 2000 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e
l’Assessore CECCHINI; Assente: l’Assessore FONTANA), con la quale - nel
disporre di organizzare la 1a Edizione della manifestazione “Il Prosciutto in
tavola: meeting sul prosciutto ed i prodotti tipici della Valnerina”, con una
spesa complessiva di £. 60.000.000 - sono state impegnate (e poi liquidate)
anche: a) £. 7.280.000 per la fornitura di 200 pasti; b) £. 3.220.000 per 50
trattamenti di pensione completa; c) £. 2.610.000 per la fornitura di cornici e
targhe in alluminio dorate;
2)
Delibera
G.C. n. 77 del 19 aprile 2001 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e
l’Assessore CECCHINI; Assente: l’Assessore FONTANA), con la quale - nel
disporre di organizzare la 2a Edizione della predetta manifestazione, con una
spesa complessiva di £. 50.000.000 - sono state impegnate (e poi liquidate) anche:
a) £. 10.670.000 per la fornitura di colazioni di lavoro, pasti (n. 300) e
pernottamenti; b) £. 1.080.000 per l’acquisto di omaggi da regalare in
occasione della manifestazione;
3)
Delibera
G.C. n. 238 del 20 dicembre 2001 (Presenti e votanti: l’Assessore CECCHINI e
l’Assessore FONTANA; Assente: il Sindaco BELLINI), con la quale - in occasione
delle festività natalizie del 2001 - sono stati impegnati Euro 1.549,37 per
“Distribuzione rinfresco e strenne natalizie”, successivamente liquidate nel
minore importo di Euro 470,19;
4)
Delibera
G.C. n. 116 del 4 giugno 2002 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e
l’Assessore CECCHINI; Assente l’Assessore FONTANA), con la quale - nel disporre
di organizzare la 3a Edizione della predetta Manifestazione “Il Prosciutto in
vetrina”, con una spesa complessiva di Euro 22.350,66 - sono state impegnate (e
poi liquidate) anche: a) Euro 3.528,00 per la fornitura di 126 pasti; b) Euro
115,20 per riproduzioni.
La Procura Regionale con Atto del 18 marzo 2003 ha invitato a fornire deduzioni i presunti responsabili di detto danno (Sindaco ed Assessori presenti e votanti alle citate sedute della Giunta Comunale).
Gli interessati hanno
fornito controdeduzioni con distinte Memorie del 28 maggio e del 3 giugno 2003,
contestando tutti i rilievi mossi e facendo presente, in particolare, che le
spese in questione sono state sostenute per le “finalità di promozione
turistica e commerciale della manifestazione, organizzata proprio per
incrementare la conoscibilità di Preci, il turismo e l’attività commerciale
connessa”.
Non condividendo le
riferite controdeduzioni, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig.
Pietro BELLINI, la Sig.ra Luciana CECCHINI e la Sig.ra Anna FONTANA (nelle
indicate passate qualità), imputando loro il danno patrimoniale di complessivi
Euro 16.952,49, perché responsabili delle determinazioni assunte con le citate
Deliberazioni della Giunta Comunale di Preci (alle cui sedute erano presenti e
deliberanti con voto favorevole), e chiamando a rispondere il Sindaco BELLINI e
l’Assessore CECCHINI per Euro 16.482,30 (ciascuno per la metà di tale cifra:
Euro 8.241,15) in relazione alla adozione delle Delibere n. 109/2000, n.
77/2001 e n. 116/2002, e gli Assessori CECCHINI e FONTANA per Euro 470,19 (ciascuno
per la metà di tale cifra: Euro 235,95) in relazione alla adozione della
Delibera n. 238/2001 (rinfresco e strenna natalizia).
L’Atto di Citazione ha
confutato le argomentazioni contenute nelle indicate Note controdeduttive ed ha
sostenuto, innanzitutto, che “l’insindacabilità nel merito della scelta
discrezionale (ex art. 3, comma 1, della legge n. 639/1996) non significa
insindacabilità tout court dell’attività discrezionale”, perché quest’ultima -
come precisato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti - “è certamente
sindacabile, non al fine di valutare la maggiore o minore opportunità della
scelta, bensì … al fine di valutare se la scelta ha superato o non i limiti
stessi della discrezionalità”.
L’Atto di Citazione -
dopo aver affermato che “l’organizzazione di una manifestazione pur a chiara vocazione
commerciale, quale quella in discorso, appare astrattamente ammissibile alla
luce dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui godono le autonomie” -
ha, poi, contestato che con le citate Delibere è stato “disposto, nell’ambito
di una manifestazione astrattamente lecita, l’accollo a carico del bilancio comunale
di veri e propri atti di liberalità del Comune nei confronti di terzi e di
dipendenti comunali, tali apparendo le erogazioni - a titolo di pasti e
colazioni di lavoro, omaggi e doni - poste in essere dal Comune di Preci nel periodo
2000/2002”, con “motivazioni” che “appaiono del tutto generiche, e comunque
inidonee a giustificare l’erogazione (tra l’altro a soggetti non determinati né
specificamente individuati) di un così alto numero di pasti (200 nel 2000,
oltre a 50 trattamenti di pensione completa, 300 nel 2001, 126 nel 2002), “con
un costo, per ogni pasto, “manifestamente eccessivo”, nonché “l’attribuzione di
omaggi e piccoli doni a carico delle finanze comunali”, come per quanto attiene
alle c.d. “strenne natalizie” in occasione delle festività natalizie del 2001
(41 scatole da 3 bottiglie e 41 bottiglie singole, oltre a dolciumi vari), che
non è possibile qualificare “spese di rappresentanza”.
A giudizio della
Procura Regionale “ne consegue che la scelta (discrezionale) di attribuzione di
queste liberalità - non essendo supportata da alcuna specifica motivazione -
appare del tutto illegittima, per aver travalicato il fondamentale limite
(interno), quasi un presupposto, della discrezionalità amministrativa (che consiste,
appunto, nell’obbligo di motivazione del provvedimento)”. A giudizio della
Procura Regionale, tale scelta: a) è del tutto “priva di giustificazione”; b)
“non comporta alcuna utilità per l’Ente”; c) “non corrisponde ad alcun
interesse pubblico …, ma soltanto all’interesse privato dei beneficiari”; d)
“contrasta con la causa del potere esercitato”; e) ed “appare manifestamente
illogica e, soprattutto, arbitraria”.
L’Atto di Citazione
ha, quindi, concluso con la richiesta di condanna per il danno all’Erario
indicato in precedenza (complessivi Euro 16.952,49), imputando al Sig. BELLINI
Euro 8.241,15, alla Sig.ra CECCHINI Euro 8.477,10, ed alla Sig.ra FONTANA Euro
235,95.
A seguito del
riportato Atto di Citazione, come anticipato, il Sig. Pietro BELLINI si è
costituito in giudizio con Comparsa depositata in data 23 dicembre 2003
dall’Avv. Massimo Marcucci del Foro di Perugia, contestando le richieste e le
deduzioni della Procura Regionale e chiedendone il rigetto.
La difesa ha fatto
presente che tutte le spese sopportate dal Comune di Preci per la realizzazione
delle manifestazioni in questione sono state finalizzate alla promozione
turistica, enogastronomica e commerciale della Comunità locale “secondo i normali
criteri di efficienza e buona amministrazione, nei limiti della discrezionalità
amministrativa”, organizzando, tra l’altro, nell’ambito di tali manifestazioni,
“meeting” con la partecipazione gratuita di esperti e di relatori, ai quali
“sono stati offerti pasti e colazioni di lavoro, omaggi e doni, come è del
resto buona norma e regola accadere in qualunque manifestazione promossa da
Enti Pubblici, volta alla promozione e sviluppo degli stessi”.
La difesa ha messo,
quindi, in evidenza che - contrariamente a quanto rilevato dalla Procura - “la
promozione turistica e della produzione locale è fine istituzionale del Comune
di Preci”, richiamando, al riguardo, l’art. 13 dello Statuto del Comune ed
osservando che, nella “organizzazione degli eventi, copromotrice
nell’organizzazione è stata la Pro Loco di Preci” e che “il Comune ha, quindi,
pienamente attivato quello che è il suo fine statutario di promozione dello
sviluppo economico e sociale attraverso forme di associazionismo e
cooperazione”, con “spese di rappresentanza” che “hanno comunque contribuito a
far conoscere Preci anche al di fuori del comprensorio ed a pubblicizzare i
prodotti locali”.
A giudizio della
difesa, le predette spese di rappresentanza - oggetto di apposite Delibere
comunali - “non sono state indirizzate alla persona o agli interessi
individuali del Sig. BELLINI, quanto piuttosto ed esclusivamente ad incentivare
la promozione dei luoghi” e dei prodotti locali, conseguendo un notevole vantaggio
per la intera Comunità, “anche grazie alle cene”, per cui “nei confronti degli
amministratori non può, pertanto, essere avanzata alcuna azione di
responsabilità” per inesistenza del danno, “in quanto le modalità di gestione
della manifestazione sono state compiute, non solo secondo giustificate scelte
politiche e di indirizzo economico, ma, altresì, in virtù di precipui fini
istituzionali, inseriti nello Statuto”.
Anche per quanto
concerne, le “spese per le c.d. strenne natalizie del 2001” (peraltro di
modesta entità), oggetto anch’esse di apposita Delibera, - a giudizio della
difesa - “è da ritenere l’insussistenza della responsabilità del Sindaco, in
quanto egli non ha fatto altro che dare impulso alla Delibera Comunale” di
Giunta, non opponendosi a quanto stabilito, “senza causare danno alcuno al
Comune, ma, soprattutto, senza profittare personalmente delle spese
effettuate”.
La difesa ha, infine,
argomentato per la mancanza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa
grave in capo al Sindaco BELLINI, non rinvenendosi nel suo comportamento “alcun
movente soggettivo rivolto a danneggiare l’Ente”.
In conclusione, l’Avv.
Marcucci ha chiesto “l’integrale rigetto delle accuse”.
L’Avv. Giuseppe La
Spina - come pure anticipato - ha depositato in data 20 gennaio 2004 una Comparsa
difensiva e di costituzione in giudizio per conto della convenuta Sig.ra
Luciana CECCHINI, contrastando l’assunto dell’Atto di Citazione e sostenendo
che non può essere sanzionato “l’operato di amministratori che, in buona fede,
si sono impegnati, riuscendovi, per lo sviluppo del proprio Comune”.
La difesa - dopo aver
premesso che “la Procura ammette che tale iniziativa (<<Il prosciutto in
vetrina>>) poteva essere organizzata dal Comune di Preci per la
promozione turistica economica del proprio territorio” e che “la contestazione,
pertanto, sembra essere solo quella che l’Amministrazione, pur nella sua ampia
discrezionalità, non avrebbe dovuto né provvedere al pagamento delle spese per
colazioni e pernottamenti né provvedere ad omaggi ed alle c.d. strenne
natalizie al personale del Comune - ha osservato che nei due giorni di
svolgimento delle manifestazioni in questione hanno avuto luogo, durante la
mattina, “due convegni” con relazioni sulle tematiche più importanti riguardanti
lo scopo delle manifestazioni stesse, seguiti, poi, nel pomeriggio, dalla
“rievocazione di antichi mestieri e visite al museo della chirurgia preciana”,
affermando che “era necessario quanto doveroso (offrire) la colazione per
coloro che avevano partecipato al convegno, soprattutto docenti, relatori ed
autorità, atteso che … a nessuno … era stato riconosciuto e dato un gettone di
presenza”, come pure si era reso necessario il pernottamento (non praticato nel
2002) per tutti coloro che partecipavano ad entrambi i convegni provenendo da
altra residenza.
La difesa ha, al
riguardo, depositato gli elenchi dei beneficiari delle colazioni e dei
pernottamenti ed ha messo in rilievo che “gli omaggi (una stampa rappresentante
Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia preciana)”, offerti “solo ai
relatori”, altro non hanno costituito che un “segno di gratitudine nei loro confronti,
non avendo gli stessi richiesto o preteso alcun compenso per il loro
intervento”.
A giudizio della
difesa anche le c.d. “strenne natalizie” (che sono state offerte soltanto al
personale del Comune che aveva collaborato in occasione della 1a manifestazione
del 2000) costituiscono un “segno di gratitudine per l’attività prestata oltre
i limiti dello straordinario”.
La difesa ha, infine,
messo in rilievo che l’investimento per le manifestazioni in discorso ha avuto
un evidente ritorno in termini di maggiori presenze turistiche nel territorio
di Preci negli anni successivi alle predette manifestazioni, depositando al
riguardo le relative statistiche elaborate dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci.
In conclusione, l’Avv.
La Spina ha chiesto l’assoluzione della Sig.ra CECCHINI.
Per conto della
convenuta Sig.ra Anna FONTANA si è costituito l’Avv. Giuseppe La Spina
depositando l’apposita delega rilasciata in calce all’Atto di Citazione.
Alla discussione
avvenuta alla Udienza pubblica del 27 gennaio 2004, il P.M. - confermando tutti
gli elementi forniti con l’Atto di Citazione - ha osservato che le elargizioni,
a titolo di liberalità, disposte dagli Amministratori del Comune di Preci hanno
travalicato il limite della legittimità insito nelle c.d. scelte discrezionali,
ritenendo, inoltre, che il vantaggio ottenuto dalla Comunità in conseguenza
delle manifestazioni in questione è riferibile alle aziende produttrici dei
prodotti tipici locali ed agli alberghi che hanno beneficiato del maggior
flusso turistico.
Il P.M. ha ribadito le
richieste di condanna, chiedendo che, in caso di assoluzione dei convenuti, il
Collegio si esprima anche sulle spese legali, come ha fatto presente la Procura
Generale con apposita Circolare dopo la Sentenza n. 1714/2003 delle SS.UU.
della Corte di Cassazione.
Da parte sua, l’Avv.
Massimo Marcucci, per il convenuto BELLINI, riportandosi alla Memoria scritta,
ha messo in evidenza che la stessa Procura ha ritenuto legittima
l’organizzazione delle manifestazioni, facendo, inoltre, notare che tutti gli
esperti e relatori sono intervenuti senza alcun compenso e che i pasti ed i pernottamenti
di cui si discute sono riferiti, non per ciascun giorno della predetta manifestazione,
ma per entrambe le giornate.
La difesa ha sostenuto
che il vantaggio ottenuto dalla organizzazione delle manifestazioni va riferito
all’intera Comunità di Preci, ritenendo che nella vicenda in causa manca, in
ogni caso, la colpa grave.
L’Avv. Sesto Santucci,
per delega dell’Avv. Giuseppe La Spina, per le convenute CECCHINI e FONTANA, si
è riportato alla Memoria scritta, chiedendo l’assoluzione delle predette
convenute ed osservando, in particolare, che - contrariamente a quanto
affermato dal P.M. - il vantaggio che hanno portato le manifestazioni in
questione è stato ottenuto da tutti gli appartenenti alla Comunità preciana,
perché il maggior flusso finanziario che è intervenuto si è ripercosso su
tutti.
La causa è, quindi, passata
in decisione.
Considerato in
La vicenda in causa riguarda - a giudizio della Procura Regionale - presunti
“atti di mera liberalità” nei confronti di terzi e di dipendenti comunali,
disposti dalla Giunta Comunale di Preci negli anni 2000, 2001 e 2002 (con
Delibera G.C. n. 109 del 23 febbraio 2000, con Delibera G.C. n. 77 del 19
aprile 2001, con Delibera G.C. n. 328 del 20 dicembre 2001 e con Delibera G.C.
n. 116 del 4 giugno 2002) “nell’ambito di manifestazioni astrattamente lecite”
(<<Il Prosciutto in vetrina>>), consistenti in pasti e colazioni di
lavoro, omaggi e doni, con “motivazioni” che appaiono del tutto generiche, e
comunque inidonee a giustificare l’erogazione (tra l’altro a soggetti non
determinati né specificamente individuati) di un così alto numero di pasti (200
nel 2000, oltre a 50 trattamenti di pensione completa, 300 posti nel 2001, 126
nel 2002), nonché in occasione delle festività natalizie del 2001 con la
erogazione delle c.d. <<strenne natalizie >> (41 scatole da 3
bottiglie e 41 bottiglie singole, oltre a dolciumi vari), che non è possibile
qualificare “spese di rappresentanza”.
La difesa del Sindaco
BELLINI ha contestato le deduzioni e le richieste formulate con l’Atto di Citazione
in giudizio ed ha messo in evidenza, in particolare, che tutte le spese
sopportate dal Comune di Preci per la realizzazione delle manifestazioni in questione
(oggetto di apposite Delibere) sono state finalizzate alla promozione
turistica, enogastronomica e commerciale della Comunità locale “secondo i
normali criteri di efficienza e buona amministrazione, nei limiti della
discrezionalità amministrativa”, e nel rispetto delle disposizioni e dei fini
istituzionali e statutari di promozione dello sviluppo economico e sociale, con
“spese di rappresentanza” “non indirizzate alla persona o agli interessi
individuali”, ma che “hanno comunque contribuito a far conoscere Preci anche al
di fuori del comprensorio ed a pubblicizzare i prodotti locali”, incentivando
la promozione dei luoghi e conseguendo un notevole vantaggio “anche grazie alle
cene (offerte ad esperti e relatori che hanno partecipato gratuitamente ai
meeting)”.
A giudizio della
difesa, anche per quanto concerne le “spese per le c.d. strenne natalizie del
2001” (peraltro di modesta entità) - oggetto anch’esse di apposita Delibera, -
emerge la mancanza di responsabilità del Sindaco, “in quanto egli non ha fatto
altro che dare impulso alla Delibera Comunale” di Giunta.
La difesa del Sindaco
BELLINI - dopo aver argomentato anche per la insussistenza del danno e per la
mancanza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo al
citato Sindaco - ha chiesto, in conclusione, “l’integrale rigetto delle
accuse”.
Anche la difesa degli
Assessori CECCHINI e FONTANA (per quest’ultima soltanto in sede dibattimentale)
ha contestato l’Atto di Citazione in giudizio, facendo presente che
l’organizzazione delle manifestazioni di 2 giorni con 2 convegni mattutini e 2
visite al museo della chirurgia preciana nel pomeriggio ha reso “necessario e
doveroso (offrire) la colazione per coloro che avevano partecipato al convegno,
soprattutto docenti, relatori ed autorità, atteso che … a nessuno … era stato riconosciuto
e dato un gettone di presenza”, come pure si era reso necessario il
pernottamento (non praticato nel 2002) per tutti coloro che partecipavano ad entrambi
i convegni provenendo da altra residenza.
La difesa - come
riportato in FATTO - ha depositato gli elenchi dei beneficiari delle predette
colazioni e pernottamenti ed ha fatto presente che anche “gli omaggi (una
stampa rappresentante Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia
preciana)”, offerti “solo ai relatori”, altro non hanno costituito che un
“segno di gratitudine nei loro confronti, non avendo gli stessi richiesto o
preteso alcun compenso per il loro intervento”.
Analoga argomentazione
la difesa ha sviluppato per quanto attiene alle c.d. “strenne natalizie”,
facendo presente che sono state offerte soltanto al personale del Comune che
aveva collaborato in occasione della manifestazione del 2000” oltre i limiti
dello straordinario.
La difesa degli
Assessori CECCHINI e FONTANA - dopo aver messo in rilievo che negli anni successivi
sono aumentate le presenze turistiche nel territorio di Preci (come emerge
dalle statistiche elaborate dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci) - ha chiesto,
in conclusione, l’assoluzione dei predetti convenuti.
II - Richiamato
quanto sopra, occorre fare chiarezza, innanzitutto, sul significato da
attribuire alle erogazioni - a titolo di pasti, colazioni di lavoro, piccoli
omaggi e piccoli doni - posti in essere dal Comune di Preci negli anni 2000,
2001 e 2002 in occasione delle manifestazioni <<Il Prosciutto in
vetrina>> ed in occasione delle “festività natalizie” del 2001, con
imputazioni delle relative spese al Capitolo “Spese di rappresentanza”.
La Procura Regionale -
come si è anticipato - ha sostenuto, al riguardo, che le indicate erogazioni costituiscano
“veri e propri atti di liberalità del Comune nei confronti di terzi e di
dipendenti comunali”, non rientranti nell’ambito dei fini istituzionali del
Comune, osservando anche (pag. 4 dell’Atto di Citazione) che “lo sviluppo
economico del territorio, l’ottimizzazione dell’intervento pubblico in favore
del sistema produttivo locale, la promozione delle aziende site nel territorio
non rientrano nei fini istituzionali dell’Ente territoriale comunale, in quanto
costituiscono attività proprie di altri Enti (Camere di Commercio, Regione,
ecc.)”.
In disparte le
problematiche riguardanti l’erogazione delle “strenne natalizie”, per quanto
attiene alle manifestazioni” del <<Prosciutto in vetrina>> - come
fatto presente anche dalla difesa del Sindaco BELLINI (pag. 3 della Comparsa
difensiva) - va precisato che la promozione turistica e della produzione locale
rientra chiaramente nei fini istituzionali del Comune di Preci sulla base delle
disposizioni recate in proposito dallo Statuto del predetto Comune, che
nell’art. 13 (“Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico”) prevede,
tra l’altro,: 1) che “il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti
materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione a) fiere e
mercati …; b) turismo ed industria alberghiera …; c) agricoltura e foreste …;
d) … valorizzazione delle risorse della Comunità locale”; 2) che “il Comune
promuove, altresì, lo sviluppo economico e sociale attraverso forme di
associazionismo e di cooperazione”.
Da tali norme
statutarie emerge chiaramente che l’organizzazione delle manifestazioni
<<Il Prosciutto in vetrina>> rientra nei compiti e nei fini
istituzionali del Comune di Preci, essendo eventi - con copromotrice anche la
Pro loco di Preci - diretti alla valorizzazione delle risorse della Comunità
locale, del turismo e dell’industria alberghiera.
La stessa Procura
regionale ha, peraltro, ammesso (sia nella citata pag. 4 che in altri punti
dell’Atto di Citazione) la “liceità, in linea generale e di principio,
dell’organizzazione, con oneri a carico del Comune, di manifestazioni quali
quelle in discorso (<<Il Prosciutto in vetrina>>), che, come molte
altre di comune accadimento nel nostro Paese (sagre, fiere, feste di paese,
ecc.), sono volte a valorizzare e pubblicizzare uno o più prodotti gastronomici
tipici della zona e, dunque, a rivitalizzare indirettamente l’indotto
economico, anche attraverso l’afflusso di turisti nel territorio, attratti
dalle manifestazioni”.
In sostanza, per la
Procura Regionale il problema si è posto perché il Comune di Preci - pur nella
sua “ampia discrezionalità amministrativa di cui godono le autonomie” - non
avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle spese per i pasti, colazioni di
lavoro, pernottamenti e piccoli omaggi, (di cui si è detto), definendo tali
erogazioni (come pure si è già detto) “veri e propri atti di liberalità”.
Ebbene, nella presente
fattispecie non si può parlare di atti di liberalità, che attengono alla
“libera donazione” di un qualcosa con uno specifico “animus donandi”.
Altra cosa è la
pertinenza o non pertinenza delle spese in questione. Tale problematica va
analizzata in base alle prove portate all’attenzione del Collegio giudicante.
Nel caso di specie le
iniziative riguardanti l’organizzazione, da parte del Comune di Preci, delle
manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> negli anni 2000, 2001 e
2002 sono pertinenti, perché finalizzate alla realizzazione dei fini
promozionali dei prodotti locali, del turismo e dell’industria alberghiera, di
cui si è detto in precedenza (come, peraltro, riconosciuto nella sostanza,
dalla stessa Procura Regionale, come prima considerato).
Va, inoltre, messo in
evidenza che nel caso di specie manca proprio il predetto “animus donandi”, perché
le spese affrontate dal Comune di Preci in occasione delle indicate
manifestazioni a scopo chiaramente promozionale per i prodotti locali, per il
turismo e per l’industria alberghiera (spese, perciò, correttamente qualificate
“Spese di rappresentanza”) sono state erogate in perfetta corrispondenza con i menzionati
fini istituzionali perseguiti dall’Ente comunale.
Va, altresì,
osservato, nel merito, che il limite di equilibro della autonomia discrezionale
di cui si è detto sembra rispettato, tenuto conto del numero degli invitati e
della spesa affrontata rispetto all’attività di promozione ed al fine
istituzionale perseguito e realizzato. Al riguardo, sembra, peraltro, al
Collegio che - relativamente al numero dei pasti, pernottamenti e colazioni di
lavoro contestati (il cui elenco è stato fornito anche dalla difesa della
convenuta CECCHINI) - la Procura Regionale non ha tenuto adeguatamente presente
che i predetti pasti, pernottamenti e colazioni di lavoro in discussione sono
da riferire, non ad una giornata, ma ad entrambe le giornate di durata di
ciascuna manifestazione organizzata dal Comune di Preci. Ciò, quale ulteriore
considerazione a dimostrazione dell’equilibrio di spesa tenuto, nella circostanza,
dall’Ente comunale.
In tale contesto ed in
tale logica vanno considerati anche i piccoli e modesti omaggi (una stampa rappresentante
Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia preciana) ai docenti,
relatori ed esperti, che non hanno percepito alcun compenso per il loro impegno
nelle due giornate delle manifestazioni promozionali.
Né, in proposito, può
essere sostenuto con convinzione che il Comune di Preci non abbia conseguito
alcun vantaggio dalle predette manifestazioni promozionali, considerato che le
presenze turistiche nel territorio del Comune di Preci sono sensibilmente
aumentate negli anni successivi, come è rilevabile dalle statistiche elaborate
dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci (depositate anche esse dalla predetta difesa
della convenuta CECCHINI).
Quanto sopra è da
riferire alle ipotizzate partite di danno (di complessivi Euro 16.482,30)
relative alle manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> per gli
anni 2000, 2001 e 2002, in ordine alle quali - in base alle considerazioni ed
alle argomentazioni che precedono - non è riscontrabile il danno ed il relativo
nesso causale con il comportamento tenuto dai convenuti amministratori
comunali, ed, in ogni caso, non è rinvenibile la colpa grave in capo ai
convenuti Pietro BELLINI e Luciana CECCHINI, che vanno assolti (ciascuno dalla
imputazione di Euro 8.241,15) nella loro passata qualità di Sindaco e di
Assessore del Comune di Preci, presenti e deliberanti con voto favorevole nelle
riunioni della Giunta Comunale del 23 febbraio 2000 (Delibera G.C. n. 109 in
pari data; assente l’Assessore FONTANA), del 19 aprile 2001 (Delibera G.C. n.
77 in pari data; assente l’Assessore FONTANA) e del 4 giugno 2002 (Delibera
G.C. n. 116 in pari data; assente l’Assessore FONTANA), nel corso delle quali -
come già indicato - con le citate Delibere - è stato disposto di organizzare le
predette tre manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>>, prese in
esame finora.
III - Per
quanto attiene, invece, alle c.d. “Strenne natalizie” (41 scatole da 3
bottiglie, 41 bottiglie singole, bibite e dolciumi vari, per un totale di Euro
470,19) distribuite dalla Giunta del Comune di Preci ai dipendenti comunali in
occasione delle festività natalizie del 2001, il Collegio deve precisare che la
predetta spesa - come da costante diversa giurisprudenza delle Sezioni
Giurisdizionali Centrali e Regionali della Corte dei Conti - non può essere
qualificata “Spesa di rappresentanza”. Tali spese, infatti, sono consentite
soltanto nei confronti di persone estranee all’Ente (e sempre che ne ricorrano
i presupposti, come nella fattispecie delle manifestazioni promozionali di cui
si è detto in precedenza).
Il fatto che nel caso
di specie non si è in presenza di “Spese di rappresentanza” è, peraltro,
desumibile dalle stesse argomentazioni della difesa della convenuta CECCHINI,
quando ha affermato (cfr. pag. 3 della Comparsa difensiva) che “le strenne
natalizie … non sono … state date a tutto il personale del Comune, ma solo ed
esclusivamente a coloro che avevano collaborato in occasione della prima
manifestazione del 2000, come … segno di gratitudine per l’attività prestata
oltre i limiti dello straordinario”.
Quest’ultimo fine -
pur apprezzabile sul piano morale (ma che, tuttavia, poteva essere perseguito
con altri sistemi premiali previsti dal C.C.N.L. riguardante il personale del
Comparto delle Autonomie Locali) - non può essere condiviso dal Collegio, non
trovando riscontro sul piano giuridico.
Né, al riguardo, gli
Assessori convenuti per tale partita di danno (Ass. Luciana CECCHINI e Ass.
Anna FONTANA, presenti e deliberanti con voto favorevole nella riunione della
Giunta Comunale del 20 dicembre 2001, nella quale - assente il Sindaco BELLINI
- è stata adottata la Delibera G.C. n. 238 in pari data) possono invocare a
loro discolpa che la decisione è stata suffragata da pareri tecnici e di
legittimità e che la stessa trovava riscontro in una prassi consolidata, atteso
che tale prassi (peraltro, non dimostrata e neppure ventilata dalla difesa delle
convenute), seppure fosse esistita e ripetuta, era comunque contra legem, data
anche la crescente diffusione della conoscenza della non consentita possibilità
di adottare simili spese sotto l’addotto motivo delle “Spese di rappresentanza”
(cfr., in termini, Sent. n. 160/E.L./2000 del 30 marzo 2000 della Sez. Giurisd.
Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti).
Per i motivi appena
illustrati, per quest’ultima partita di danno è rinvenibile, quindi, l’elemento
soggettivo della colpa grave, in capo alla Sig.ra Luciana CECCHINI ed alla
Sig.ra Anna FONTANA (nella loro passata qualità di Assessori del Comune di
Preci).
Per la partita di
danno riguardante le c.d. “Strenne natalizie”, di cui alla Delibera G.C. n. 238
del 20 dicembre 2001, la Sig.ra CECCHINI e la Sig.ra FONTANA vanno, pertanto,
condannate, per colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Preci della
somma complessiva di Euro 470,19, imputando Euro 235,95 a ciascuna delle
predette convenute, oltre agli interessi legali.
In merito a tale
condanna va, anche, messo in rilievo che né le convenute, né la difesa delle
stesse, hanno chiesto l’utilizzo del “potere riduttivo” (riconfermato dall’art.
1 bis della legge n. 20/1994) azionabile dal Collegio, con espressa
motivazione, soltanto su specifica richiesta delle parti interessate.
IV - In
conclusione, il Collegio - per tutte le considerazioni e le argomentazioni che
precedono e ritenute assorbite ogni altra eccezione, deduzione e richiesta
delle parti - ritiene:
-
di
dover assolvere il Sig. Pietro BELLINI e la Sig.ra Luciana CECCHINI (nella loro
passata qualità, rispettivamente, di Sindaco e di Assessore del Comune di
Preci) dalla imputazione relativa alla partita di danno (per un totale di Euro
16.482,30) riguardante l’organizzazione per gli anni 2000, 2001 e 2002 delle
manifestazioni promozionali <<Il Prosciutto in vetrina>>;
-
di
dover condannare, per quanto riguarda la partita di danno riguardante le c.d.
“Strenne natalizie” (per un totale di Euro 470,19) la citata Sig.ra Luciana
CECCHINI e la citata Sig.ra Anna FONTANA (nella loro passata qualità di
Assessori del Comune di Preci) al pagamento in favore del predetto Comune della
somma di Euro 235,95 per ciascuna delle convenute, oltre agli interessi legali
dalla data di erogazione delle indicate “Strenne natalizie”.
Sull’importo delle somme dovute, come sopra determinate, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Relativamente alle spese del
presente giudizio, queste sono compensate per quanto si riferisce alla partita
di danno, per la quale il Collegio è pervenuto all’assoluzione dei convenuti
BELLINI e CECCHINI; mentre esse seguono la soccombenza per quanto attiene alla
partita di danno, per la quale il Collegio è pervenuto alla condanna delle
convenute CECCHINI e FONTANA,
V - In merito, infine, alla
richiesta formulata dal P.M. in Udienza circa la pronuncia, da parte del Collegio,
anche sulle spese legali da rimborsare da parte dell’Amministrazione Pubblica
in caso di assoluzione dei convenuti, il Collegio ritiene non condivisibili le
argomentazioni sviluppate al riguardo dal P.M. in Udienza. E ciò proprio in
base ai principi enunciati in proposito con la Sentenza n. 17014/2003 dell’1
ottobre/12 novembre 2003 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione,
richiamata dal predetto P.M..
Le SS.UU. - muovendo
dall’art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
Conti (r.d. n. 1038 del 1933) che rinvia alle norme ed ai termini della
procedura civile - ha ricordato che “nei giudizi di responsabilità contabile si
applicano anche le norme della procedura civile in tema di spese del processo,
ispirate al principio che la parte soccombente deve sopportarne la condanna,
sia pure con gli adattamenti derivanti dalla natura del giudizio.”
“La struttura dei giudizi di
responsabilità contabile … è tale che il Pg della Corte dei Conti non può
chiedere la rifusione delle spese legali, quando sia accolta la domanda di
condanna, perché si tratta di parte pubblica, che esercita d’ufficio la
relativa azione.”
“Allo stesso modo e per le
stesse ragioni, il Pg non può essere condannato al rimborso delle spese in
favore della parte che sia stata assolta.”
“Questo comporta che, in
caso di rigetto della domanda del Pg, la parte assolta deve farsi carico delle
spese affrontate per la sua difesa.”
La Sentenza ha così risolto
il problema dell’obbligo ricadente sul Giudice contabile (ex combinato disp.
citato ex art. 26 e artt. 90 e segg. c.p.c.) di emettere pronuncia sulle spese
secondo l’indicato e consolidato principio, seguito anche nel giudizio penale.
La stessa Sentenza - dopo
aver ripercorso le tappe normative in ordine alle forme di tutela legale previste
a favore degli Amministratori e dipendenti pubblici in caso di assoluzione in
giudizi civili, penali, e amministrativi - ha preso in esame, per i casi di
responsabilità amministrativa/contabile, la disciplina contenuta nell’art. 3,
comma 2 bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo il quale “in caso di
definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della
Corte dei Conti sono rimborsabili dall’Amministrazione di appartenenza”.
Detta Sentenza ha,
inoltre, fatto presente che “analoga disposizione è stata estesa, sia pure con
modalità particolari, ai giudizi di responsabilità civile, penale ed
amministrativa”, per i quali l’art. 18, comma 1, del Decreto Legge n. 67/1997,
convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ha stabilito che “le spese
legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa,
promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni statali in conseguenza
di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento
di obblighi istituzionali e conclusi con Sentenza o Provvedimento che escluda
la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza
nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.
La Corte di Cassazione
ha, quindi, precisato che “secondo queste disposizioni, l’incolpato, poi
assolto, … ha diritto di chiedere all’Amministrazione di appartenenza il
rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilità. Ove
l’Amministrazione di appartenenza non dia corso alla richiesta, l’interessato
può svolgere la tutela corrispondente, impugnando il Provvedimento di diniego”.
A giudizio della Corte
di Cassazione, “essendo questi i caratteri della legislazione in tema di
rimborso delle spese da parte delle Amministrazioni di appartenenza
dell’incolpato poi assolto, se ne ricava che il rapporto sostanziale che si
instaura tra quest’ultimo e l’Amministrazione di appartenenza non ha nulla a
che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità
contabile”.
In merito a tale
problematica la Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che “il primo
(rapporto) … si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall’incolpato poi
assolto e si costituisce tra l’interessato e l’Amministrazione di appartenenza”
e che “a questo rapporto è estraneo quello riguardante il giudizio di responsabilità
contabile”, concludendo che “tra i due rapporti non vi sono elementi di
connessione, in ragione della diversità del loro oggetto”.
Sulla base dei
riferiti principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la riportata recente
Sentenza n. 17014/2003 - e senza null’altro aggiungere data la chiarezza
espositiva della stessa -, il Collegio è dell’avviso che sulla predetta
richiesta formulata dal P.M. nella Udienza dibattimentale (riguardante le spese
legali da rimborsare da parte dell’Amministrazione pubblica in caso di
assoluzione dei convenuti in giudizi di responsabilità
amministrativa/contabile) non è luogo a pronuncia su tali spese - nei casi di
assoluzione del convenuto - relativamente al rapporto processuale sulle stesse
ex artt. 90 e segg. c.p.c.; mentre per il rapporto sostanziale sul diritto al
rimborso delle spese legali da parte dell’Amministrazione di appartenenza del
convenuto - “in caso di definitivo proscioglimento” dello stesso - va declinata
la giurisdizione.
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria,
definitivamente pronunciando,
nei termini specificati in motivazione, il Sig. Pietro BELLINI e la Sig.ra Luciana CECCHINI, convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa/contabile indicato in epigrafe, iscritto al n. 10088/E.L. del Registro di Segreteria, dalla imputazione relativa alla partita di danno riguardante l’organizzazione per gli anni 2000, 2001 e 2002, in Preci, delle manifestazioni promozionali <<Il prosciutto in vetrina>>;
C O N D A N N
A
nei termini
specificati in motivazione, per quanto attiene alla partita di danno
riguardante le c.d. “Strenne natalizie”, la citata Sig.ra Luciana CECCHINI e la
citata Sig.ra Anna FONTANA, convenute nel predetto giudizio di responsabilità
amministrativo/contabile, al pagamento, in favore del Comune di Preci, della
somma di Euro 235,95 per ciascuna delle predette convenute, oltre agli
interessi legali dalla data di erogazione, nel dicembre 2001, delle predette
“Strenne natalizie”.
Sull’importo delle
somme dovute, come sopra determinate, sono dovuti gli interessi legali dalla
data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Relativamente alle
spese del presente giudizio, il Collegio statuisce che non è luogo a pronuncia
per quelle riguardanti gli atti propri del solo convenuto BELLINI, perché
assolto; mentre seguono la soccombenza le spese per gli atti propri dei
convenuti condannati. Le spese per atti processuali comuni a tutti i convenuti,
in parti uguali anch’esse, seguono la soccombenza, detratto un terzo per la
quota del convenuto assolto.
Si liquidano, perciò, a
favore dello Stato, le spese di giudizio in questione nella misura, alla data
di pubblicazione della presente Sentenza, di Euro 130,46 (centotrenta/46) da
parte della Sig.ra Luciana CECCHINI, e di Euro 130,46 (centotrenta/46) da parte
della Sig.ra Anna FONTANA.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2004.
Il Relatore
Estensore Il Presidente
F.to Cesare
Vetrella F.to Lodovico Principato
Depositata in Segreteria il 19 aprile 2004
Il Direttore della Segreteria
F.to Maria Borsini