Sent. n. 178/E.L./04

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Lodovico Principato                             Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita                         Consigliere

Dott. Cesare Vetrella                                     Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità

promosso dalla Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti

nei confronti

-        del Sig. Pietro BELLINI - residente a Preci, in Fraz. Corone, Via di Mezzo, n. 12 - rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Marcucci, presso il cui studio in Perugia, Via Baglioni, n. 10, è elettivamente domiciliato;

-        della Sig.ra Luciana CECCHINI - residente a Preci, in Fraz. Roccanolfi - rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe La Spina, presso il cui studio in Perugia, Via Baglioni, n. 36, è elettivamente domiciliata;

-        della Sig.ra Anna FONTANA - residente a Preci, Via Catani, n. 5 - elettivamente domiciliata presso il citato studio dell’Avv. Giuseppe La Spina, dal quale è rappresentata e difesa;

VISTO l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 10088/E.L. del Registro di Segreteria;

VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI, nella pubblica Udienza del 27 gennaio 2004 - tenuta con l’assistenza del Segretario Dott. Giuliano Cecconi - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella; il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano Minerva; l’Avv. Massimo Marcucci, per il convenuto BELLINI, e l’Avv. Sesto Santucci, per delega dell’Avv. Giuseppe La Spina, per le convenute CECCHINI e FONTANA;

Ritenuto in

F A T T O

            Con Atto di Citazione n. G2003/17 dell’1 luglio 2003  (ritualmente notificato agli interessati) il Sostituto Procuratore Generale dell’Umbria della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 18 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 5 della legge, n. 19/1994 - ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig. Pietro BELLINI, la Sig.ra Luciana CECCHINI e la Sig.ra Anna FONTANA (nella passata qualità, il primo, di Sindaco, e, le altre due, di Assessore del Comune di Preci) per sentirli condannare - ciascuno per la parte che vi ha preso - al pagamento in favore dell’Erario della somma complessiva di Euro 16.952,49 (sedicimilanovecentocinquantadue/49), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendoli responsabili del corrispondente danno erariale subito dal predetto Comune.

            Con Provvedimento del 10 luglio 2003 (ritualmente notificato agli interessati) il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 14 gennaio 2004 l’Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 25 dicembre 2003 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

Su istanza dell’Avv. Massimo Marcucci (difensore del Sig. Bellini ed impedito ad intervenire), la citata Udienza del 14 gennaio 2004 è stata rinviata al 27 gennaio 2004.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio: il Sig. BELLINI con Comparsa dell’Avv. Massimo Marcucci; la Sig.ra CECCHINI con Comparsa dell’Avv. Giuseppe La Spina; e la Sig.ra FONTANA con delega in calce all’Atto di Citazione, conferita al predetto Avv. La Spina.

L’Atto di Citazione ha rappresentato che - a seguito di denuncia - i conseguenti accertamenti istruttori hanno evidenziato che il Comune di Preci ha subito un danno patrimoniale di complessivi Euro 16.952,49 per alcune liberalità disposte dai citati convenuti in occasione delle manifestazioni “Il Prosciutto in vetrina” organizzate negli anni 2000, 2001 e 2002, nonché in occasione delle “festività natalizie”del 2001.

A giudizio della Procura Regionale il predetto danno patrimoniale è stato determinato dall’adozione, in particolare, delle seguenti Delibere della Giunta Comunale del Comune di Preci (con imputazioni delle relative spese al Capitolo “Spese di rappresentanza”):

1)     Delibera G.C. n. 109 del 23 febbraio 2000 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e l’Assessore CECCHINI; Assente: l’Assessore FONTANA), con la quale - nel disporre di organizzare la 1a Edizione della manifestazione “Il Prosciutto in tavola: meeting sul prosciutto ed i prodotti tipici della Valnerina”, con una spesa complessiva di £. 60.000.000 - sono state impegnate (e poi liquidate) anche: a) £. 7.280.000 per la fornitura di 200 pasti; b) £. 3.220.000 per 50 trattamenti di pensione completa; c) £. 2.610.000 per la fornitura di cornici e targhe in alluminio dorate;

2)     Delibera G.C. n. 77 del 19 aprile 2001 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e l’Assessore CECCHINI; Assente: l’Assessore FONTANA), con la quale - nel disporre di organizzare la 2a Edizione della predetta manifestazione, con una spesa complessiva di £. 50.000.000 - sono state impegnate (e poi liquidate) anche: a) £. 10.670.000 per la fornitura di colazioni di lavoro, pasti (n. 300) e pernottamenti; b) £. 1.080.000 per l’acquisto di omaggi da regalare in occasione della manifestazione;

3)     Delibera G.C. n. 238 del 20 dicembre 2001 (Presenti e votanti: l’Assessore CECCHINI e l’Assessore FONTANA; Assente: il Sindaco BELLINI), con la quale - in occasione delle festività natalizie del 2001 - sono stati impegnati Euro 1.549,37 per “Distribuzione rinfresco e strenne natalizie”, successivamente liquidate nel minore importo di Euro 470,19;

4)     Delibera G.C. n. 116 del 4 giugno 2002 (Presenti e votanti: il Sindaco BELLINI e l’Assessore CECCHINI; Assente l’Assessore FONTANA), con la quale - nel disporre di organizzare la 3a Edizione della predetta Manifestazione “Il Prosciutto in vetrina”, con una spesa complessiva di Euro 22.350,66 - sono state impegnate (e poi liquidate) anche: a) Euro 3.528,00 per la fornitura di 126 pasti; b) Euro 115,20 per riproduzioni.

La Procura Regionale con Atto del 18 marzo 2003 ha invitato a fornire deduzioni i presunti responsabili di detto danno (Sindaco ed Assessori presenti e votanti alle citate sedute della Giunta Comunale).

            Gli interessati hanno fornito controdeduzioni con distinte Memorie del 28 maggio e del 3 giugno 2003, contestando tutti i rilievi mossi e facendo presente, in particolare, che le spese in questione sono state sostenute per le “finalità di promozione turistica e commerciale della manifestazione, organizzata proprio per incrementare la conoscibilità di Preci, il turismo e l’attività commerciale connessa”.

            Non condividendo le riferite controdeduzioni, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Pietro BELLINI, la Sig.ra Luciana CECCHINI e la Sig.ra Anna FONTANA (nelle indicate passate qualità), imputando loro il danno patrimoniale di complessivi Euro 16.952,49, perché responsabili delle determinazioni assunte con le citate Deliberazioni della Giunta Comunale di Preci (alle cui sedute erano presenti e deliberanti con voto favorevole), e chiamando a rispondere il Sindaco BELLINI e l’Assessore CECCHINI per Euro 16.482,30 (ciascuno per la metà di tale cifra: Euro 8.241,15) in relazione alla adozione delle Delibere n. 109/2000, n. 77/2001 e n. 116/2002, e gli Assessori CECCHINI e FONTANA per Euro 470,19 (ciascuno per la metà di tale cifra: Euro 235,95) in relazione alla adozione della Delibera n. 238/2001 (rinfresco e strenna natalizia).

            L’Atto di Citazione ha confutato le argomentazioni contenute nelle indicate Note controdeduttive ed ha sostenuto, innanzitutto, che “l’insindacabilità nel merito della scelta discrezionale (ex art. 3, comma 1, della legge n. 639/1996) non significa insindacabilità tout court dell’attività discrezionale”, perché quest’ultima - come precisato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti - “è certamente sindacabile, non al fine di valutare la maggiore o minore opportunità della scelta, bensì … al fine di valutare se la scelta ha superato o non i limiti stessi della discrezionalità”.

            L’Atto di Citazione - dopo aver affermato che “l’organizzazione di una manifestazione pur a chiara vocazione commerciale, quale quella in discorso, appare astrattamente ammissibile alla luce dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui godono le autonomie” - ha, poi, contestato che con le citate Delibere è stato “disposto, nell’ambito di una manifestazione astrattamente lecita, l’accollo a carico del bilancio comunale di veri e propri atti di liberalità del Comune nei confronti di terzi e di dipendenti comunali, tali apparendo le erogazioni - a titolo di pasti e colazioni di lavoro, omaggi e doni - poste in essere dal Comune di Preci nel periodo 2000/2002”, con “motivazioni” che “appaiono del tutto generiche, e comunque inidonee a giustificare l’erogazione (tra l’altro a soggetti non determinati né specificamente individuati) di un così alto numero di pasti (200 nel 2000, oltre a 50 trattamenti di pensione completa, 300 nel 2001, 126 nel 2002), “con un costo, per ogni pasto, “manifestamente eccessivo”, nonché “l’attribuzione di omaggi e piccoli doni a carico delle finanze comunali”, come per quanto attiene alle c.d. “strenne natalizie” in occasione delle festività natalizie del 2001 (41 scatole da 3 bottiglie e 41 bottiglie singole, oltre a dolciumi vari), che non è possibile qualificare “spese di rappresentanza”.

            A giudizio della Procura Regionale “ne consegue che la scelta (discrezionale) di attribuzione di queste liberalità - non essendo supportata da alcuna specifica motivazione - appare del tutto illegittima, per aver travalicato il fondamentale limite (interno), quasi un presupposto, della discrezionalità amministrativa (che consiste, appunto, nell’obbligo di motivazione del provvedimento)”. A giudizio della Procura Regionale, tale scelta: a) è del tutto “priva di giustificazione”; b) “non comporta alcuna utilità per l’Ente”; c) “non corrisponde ad alcun interesse pubblico …, ma soltanto all’interesse privato dei beneficiari”; d) “contrasta con la causa del potere esercitato”; e) ed “appare manifestamente illogica e, soprattutto, arbitraria”.

            L’Atto di Citazione ha, quindi, concluso con la richiesta di condanna per il danno all’Erario indicato in precedenza (complessivi Euro 16.952,49), imputando al Sig. BELLINI Euro 8.241,15, alla Sig.ra CECCHINI Euro 8.477,10, ed alla Sig.ra FONTANA Euro 235,95.

            A seguito del riportato Atto di Citazione, come anticipato, il Sig. Pietro BELLINI si è costituito in giudizio con Comparsa depositata in data 23 dicembre 2003 dall’Avv. Massimo Marcucci del Foro di Perugia, contestando le richieste e le deduzioni della Procura Regionale e chiedendone il rigetto.

            La difesa ha fatto presente che tutte le spese sopportate dal Comune di Preci per la realizzazione delle manifestazioni in questione sono state finalizzate alla promozione turistica, enogastronomica e commerciale della Comunità locale “secondo i normali criteri di efficienza e buona amministrazione, nei limiti della discrezionalità amministrativa”, organizzando, tra l’altro, nell’ambito di tali manifestazioni, “meeting” con la partecipazione gratuita di esperti e di relatori, ai quali “sono stati offerti pasti e colazioni di lavoro, omaggi e doni, come è del resto buona norma e regola accadere in qualunque manifestazione promossa da Enti Pubblici, volta alla promozione e sviluppo degli stessi”.

            La difesa ha messo, quindi, in evidenza che - contrariamente a quanto rilevato dalla Procura - “la promozione turistica e della produzione locale è fine istituzionale del Comune di Preci”, richiamando, al riguardo, l’art. 13 dello Statuto del Comune ed osservando che, nella “organizzazione degli eventi, copromotrice nell’organizzazione è stata la Pro Loco di Preci” e che “il Comune ha, quindi, pienamente attivato quello che è il suo fine statutario di promozione dello sviluppo economico e sociale attraverso forme di associazionismo e cooperazione”, con “spese di rappresentanza” che “hanno comunque contribuito a far conoscere Preci anche al di fuori del comprensorio ed a pubblicizzare i prodotti locali”.

            A giudizio della difesa, le predette spese di rappresentanza - oggetto di apposite Delibere comunali - “non sono state indirizzate alla persona o agli interessi individuali del Sig. BELLINI, quanto piuttosto ed esclusivamente ad incentivare la promozione dei luoghi” e dei prodotti locali, conseguendo un notevole vantaggio per la intera Comunità, “anche grazie alle cene”, per cui “nei confronti degli amministratori non può, pertanto, essere avanzata alcuna azione di responsabilità” per inesistenza del danno, “in quanto le modalità di gestione della manifestazione sono state compiute, non solo secondo giustificate scelte politiche e di indirizzo economico, ma, altresì, in virtù di precipui fini istituzionali, inseriti nello Statuto”.

            Anche per quanto concerne, le “spese per le c.d. strenne natalizie del 2001” (peraltro di modesta entità), oggetto anch’esse di apposita Delibera, - a giudizio della difesa - “è da ritenere l’insussistenza della responsabilità del Sindaco, in quanto egli non ha fatto altro che dare impulso alla Delibera Comunale” di Giunta, non opponendosi a quanto stabilito, “senza causare danno alcuno al Comune, ma, soprattutto, senza profittare personalmente delle spese effettuate”.

            La difesa ha, infine, argomentato per la mancanza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo al Sindaco BELLINI, non rinvenendosi nel suo comportamento “alcun movente soggettivo rivolto a danneggiare l’Ente”.

            In conclusione, l’Avv. Marcucci ha chiesto “l’integrale rigetto delle accuse”.

            L’Avv. Giuseppe La Spina - come pure anticipato - ha depositato in data 20 gennaio 2004 una Comparsa difensiva e di costituzione in giudizio per conto della convenuta Sig.ra Luciana CECCHINI, contrastando l’assunto dell’Atto di Citazione e sostenendo che non può essere sanzionato “l’operato di amministratori che, in buona fede, si sono impegnati, riuscendovi, per lo sviluppo del proprio Comune”.

            La difesa - dopo aver premesso che “la Procura ammette che tale iniziativa (<<Il prosciutto in vetrina>>) poteva essere organizzata dal Comune di Preci per la promozione turistica economica del proprio territorio” e che “la contestazione, pertanto, sembra essere solo quella che l’Amministrazione, pur nella sua ampia discrezionalità, non avrebbe dovuto né provvedere al pagamento delle spese per colazioni e pernottamenti né provvedere ad omaggi ed alle c.d. strenne natalizie al personale del Comune - ha osservato che nei due giorni di svolgimento delle manifestazioni in questione hanno avuto luogo, durante la mattina, “due convegni” con relazioni sulle tematiche più importanti riguardanti lo scopo delle manifestazioni stesse, seguiti, poi, nel pomeriggio, dalla “rievocazione di antichi mestieri e visite al museo della chirurgia preciana”, affermando che “era necessario quanto doveroso (offrire) la colazione per coloro che avevano partecipato al convegno, soprattutto docenti, relatori ed autorità, atteso che … a nessuno … era stato riconosciuto e dato un gettone di presenza”, come pure si era reso necessario il pernottamento (non praticato nel 2002) per tutti coloro che partecipavano ad entrambi i convegni provenendo da altra residenza.

            La difesa ha, al riguardo, depositato gli elenchi dei beneficiari delle colazioni e dei pernottamenti ed ha messo in rilievo che “gli omaggi (una stampa rappresentante Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia preciana)”, offerti “solo ai relatori”, altro non hanno costituito che un “segno di gratitudine nei loro confronti, non avendo gli stessi richiesto o preteso alcun compenso per il loro intervento”.

            A giudizio della difesa anche le c.d. “strenne natalizie” (che sono state offerte soltanto al personale del Comune che aveva collaborato in occasione della 1a manifestazione del 2000) costituiscono un “segno di gratitudine per l’attività prestata oltre i limiti dello straordinario”.

            La difesa ha, infine, messo in rilievo che l’investimento per le manifestazioni in discorso ha avuto un evidente ritorno in termini di maggiori presenze turistiche nel territorio di Preci negli anni successivi alle predette manifestazioni, depositando al riguardo le relative statistiche elaborate dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci.

            In conclusione, l’Avv. La Spina ha chiesto l’assoluzione della Sig.ra CECCHINI.

            Per conto della convenuta Sig.ra Anna FONTANA si è costituito l’Avv. Giuseppe La Spina depositando l’apposita delega rilasciata in calce all’Atto di Citazione.

            Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 27 gennaio 2004, il P.M. - confermando tutti gli elementi forniti con l’Atto di Citazione - ha osservato che le elargizioni, a titolo di liberalità, disposte dagli Amministratori del Comune di Preci hanno travalicato il limite della legittimità insito nelle c.d. scelte discrezionali, ritenendo, inoltre, che il vantaggio ottenuto dalla Comunità in conseguenza delle manifestazioni in questione è riferibile alle aziende produttrici dei prodotti tipici locali ed agli alberghi che hanno beneficiato del maggior flusso turistico.

            Il P.M. ha ribadito le richieste di condanna, chiedendo che, in caso di assoluzione dei convenuti, il Collegio si esprima anche sulle spese legali, come ha fatto presente la Procura Generale con apposita Circolare dopo la Sentenza n. 1714/2003 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.

            Da parte sua, l’Avv. Massimo Marcucci, per il convenuto BELLINI, riportandosi alla Memoria scritta, ha messo in evidenza che la stessa Procura ha ritenuto legittima l’organizzazione delle manifestazioni, facendo, inoltre, notare che tutti gli esperti e relatori sono intervenuti senza alcun compenso e che i pasti ed i pernottamenti di cui si discute sono riferiti, non per ciascun giorno della predetta manifestazione, ma per entrambe le giornate.

            La difesa ha sostenuto che il vantaggio ottenuto dalla organizzazione delle manifestazioni va riferito all’intera Comunità di Preci, ritenendo che nella vicenda in causa manca, in ogni caso, la colpa grave.

            L’Avv. Sesto Santucci, per delega dell’Avv. Giuseppe La Spina, per le convenute CECCHINI e FONTANA, si è riportato alla Memoria scritta, chiedendo l’assoluzione delle predette convenute ed osservando, in particolare, che - contrariamente a quanto affermato dal P.M. - il vantaggio che hanno portato le manifestazioni in questione è stato ottenuto da tutti gli appartenenti alla Comunità preciana, perché il maggior flusso finanziario che è intervenuto si è ripercosso su tutti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

I - La pretesa attrice di cui all’Atto di Citazione in giudizio n. 2003/17 dell’1 luglio 2003 della Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti nei confronti del Sig. Pietro BELLINI, della Sig.ra Luciana CECCHINI e della Sig.ra Anna FONTANA (nella passata qualità, il primo, di Sindaco, e, le altre due, di Assessore del Comune di Preci) ha alla base - come è stato specificatamente  riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di Euro 16.952,49 (sedicimilanovecentocinquantadue/49), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, subito dal predetto Comune.

La vicenda in causa riguarda - a giudizio della Procura Regionale - presunti “atti di mera liberalità” nei confronti di terzi e di dipendenti comunali, disposti dalla Giunta Comunale di Preci negli anni 2000, 2001 e 2002 (con Delibera G.C. n. 109 del 23 febbraio 2000, con Delibera G.C. n. 77 del 19 aprile 2001, con Delibera G.C. n. 328 del 20 dicembre 2001 e con Delibera G.C. n. 116 del 4 giugno 2002) “nell’ambito di manifestazioni astrattamente lecite” (<<Il Prosciutto in vetrina>>), consistenti in pasti e colazioni di lavoro, omaggi e doni, con “motivazioni” che appaiono del tutto generiche, e comunque inidonee a giustificare l’erogazione (tra l’altro a soggetti non determinati né specificamente individuati) di un così alto numero di pasti (200 nel 2000, oltre a 50 trattamenti di pensione completa, 300 posti nel 2001, 126 nel 2002), nonché in occasione delle festività natalizie del 2001 con la erogazione delle c.d. <<strenne natalizie >> (41 scatole da 3 bottiglie e 41 bottiglie singole, oltre a dolciumi vari), che non è possibile qualificare “spese di rappresentanza”.

A giudizio della Procura Regionale la scelta discrezionale di attribuzione delle predette liberalità (ripetuta per 3 anni) appare: a) “del tutto illegittima, per aver travalicato il fondamentale limite interno della discrezionalità amministrativa”; b) del tutto “priva di giustificazione”; c) senza “alcuna utilità per l’Ente”; d) non rispondente “ad alcun interesse pubblico …, ma soltanto all’interesse privato dei beneficiari”; e) in contrasto con la causa del potere esercitato; f) “manifestamente illogica e, soprattutto, arbitraria”.

L’Atto di Citazione ha concluso  con la richiesta di condanna per il danno all’Erario indicato in precedenza (complessivi Euro 16.952,49), imputando al Sig. BELLINI Euro 8.241,15, alla Sig.ra CECCHINI Euro 8.477,10, ed alla Sig.ra FONTANA Euro 235,95.

Nella Udienza dibattimentale il P.M. ha anche chiesto che il Collegio, in caso di assoluzione dei convenuti, si esprima anche sulle spese legali da rimborsare da parte dell’Amministrazione Pubblica.

La difesa del Sindaco BELLINI ha contestato le deduzioni e le richieste formulate con l’Atto di Citazione in giudizio ed ha messo in evidenza, in particolare, che tutte le spese sopportate dal Comune di Preci per la realizzazione delle manifestazioni in questione (oggetto di apposite Delibere) sono state finalizzate alla promozione turistica, enogastronomica e commerciale della Comunità locale “secondo i normali criteri di efficienza e buona amministrazione, nei limiti della discrezionalità amministrativa”, e nel rispetto delle disposizioni e dei fini istituzionali e statutari di promozione dello sviluppo economico e sociale, con “spese di rappresentanza” “non indirizzate alla persona o agli interessi individuali”, ma che “hanno comunque contribuito a far conoscere Preci anche al di fuori del comprensorio ed a pubblicizzare i prodotti locali”, incentivando la promozione dei luoghi e conseguendo un notevole vantaggio “anche grazie alle cene (offerte ad esperti e relatori che hanno partecipato gratuitamente ai meeting)”.

            A giudizio della difesa, anche per quanto concerne le “spese per le c.d. strenne natalizie del 2001” (peraltro di modesta entità) - oggetto anch’esse di apposita Delibera, - emerge la mancanza di responsabilità del Sindaco, “in quanto egli non ha fatto altro che dare impulso alla Delibera Comunale” di Giunta.

            La difesa del Sindaco BELLINI - dopo aver argomentato anche per la insussistenza del danno e per la mancanza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo al citato Sindaco - ha chiesto, in conclusione, “l’integrale rigetto delle accuse”.

            Anche la difesa degli Assessori CECCHINI e FONTANA (per quest’ultima soltanto in sede dibattimentale) ha contestato l’Atto di Citazione in giudizio, facendo presente che l’organizzazione delle manifestazioni di 2 giorni con 2 convegni mattutini e 2 visite al museo della chirurgia preciana nel pomeriggio ha reso “necessario e doveroso (offrire) la colazione per coloro che avevano partecipato al convegno, soprattutto docenti, relatori ed autorità, atteso che … a nessuno … era stato riconosciuto e dato un gettone di presenza”, come pure si era reso necessario il pernottamento (non praticato nel 2002) per tutti coloro che partecipavano ad entrambi i convegni provenendo da altra residenza.

            La difesa - come riportato in FATTO - ha depositato gli elenchi dei beneficiari delle predette colazioni e pernottamenti ed ha fatto presente che anche “gli omaggi (una stampa rappresentante Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia preciana)”, offerti “solo ai relatori”, altro non hanno costituito che un “segno di gratitudine nei loro confronti, non avendo gli stessi richiesto o preteso alcun compenso per il loro intervento”.

            Analoga argomentazione la difesa ha sviluppato per quanto attiene alle c.d. “strenne natalizie”, facendo presente che sono state offerte soltanto al personale del Comune che aveva collaborato in occasione della manifestazione del 2000” oltre i limiti dello straordinario.

            La difesa degli Assessori CECCHINI e FONTANA - dopo aver messo in rilievo che negli anni successivi sono aumentate le presenze turistiche nel territorio di Preci (come emerge dalle statistiche elaborate dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci) - ha chiesto, in conclusione, l’assoluzione dei predetti convenuti.

            II - Richiamato quanto sopra, occorre fare chiarezza, innanzitutto, sul significato da attribuire alle erogazioni - a titolo di pasti, colazioni di lavoro, piccoli omaggi e piccoli doni - posti in essere dal Comune di Preci negli anni 2000, 2001 e 2002 in occasione delle manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> ed in occasione delle “festività natalizie” del 2001, con imputazioni delle relative spese al Capitolo “Spese di rappresentanza”.       

            La Procura Regionale - come si è anticipato - ha sostenuto, al riguardo, che le indicate erogazioni costituiscano “veri e propri atti di liberalità del Comune nei confronti di terzi e di dipendenti comunali”, non rientranti nell’ambito dei fini istituzionali del Comune, osservando anche (pag. 4 dell’Atto di Citazione) che “lo sviluppo economico del territorio, l’ottimizzazione dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale, la promozione delle aziende site nel territorio non rientrano nei fini istituzionali dell’Ente territoriale comunale, in quanto costituiscono attività proprie di altri Enti (Camere di Commercio, Regione, ecc.)”.

            In disparte le problematiche riguardanti l’erogazione delle “strenne natalizie”, per quanto attiene alle manifestazioni” del <<Prosciutto in vetrina>> - come fatto presente anche dalla difesa del Sindaco BELLINI (pag. 3 della Comparsa difensiva) - va precisato che la promozione turistica e della produzione locale rientra chiaramente nei fini istituzionali del Comune di Preci sulla base delle disposizioni recate in proposito dallo Statuto del predetto Comune, che nell’art. 13 (“Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico”) prevede, tra l’altro,: 1) che “il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione a) fiere e mercati …; b) turismo ed industria alberghiera …; c) agricoltura e foreste …; d) … valorizzazione delle risorse della Comunità locale”; 2) che “il Comune promuove, altresì, lo sviluppo economico e sociale attraverso forme di associazionismo e di cooperazione”.

            Da tali norme statutarie emerge chiaramente che l’organizzazione delle manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> rientra nei compiti e nei fini istituzionali del Comune di Preci, essendo eventi - con copromotrice anche la Pro loco di Preci - diretti alla valorizzazione delle risorse della Comunità locale, del turismo e dell’industria alberghiera.

            La stessa Procura regionale ha, peraltro, ammesso (sia nella citata pag. 4 che in altri punti dell’Atto di Citazione) la “liceità, in linea generale e di principio, dell’organizzazione, con oneri a carico del Comune, di manifestazioni quali quelle in discorso (<<Il Prosciutto in vetrina>>), che, come molte altre di comune accadimento nel nostro Paese (sagre, fiere, feste di paese, ecc.), sono volte a valorizzare e pubblicizzare uno o più prodotti gastronomici tipici della zona e, dunque, a rivitalizzare indirettamente l’indotto economico, anche attraverso l’afflusso di turisti nel territorio, attratti dalle manifestazioni”.

            In sostanza, per la Procura Regionale il problema si è posto perché il Comune di Preci - pur nella sua “ampia discrezionalità amministrativa di cui godono le autonomie” - non avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle spese per i pasti, colazioni di lavoro, pernottamenti e piccoli omaggi, (di cui si è detto), definendo tali erogazioni (come pure si è già detto) “veri e propri atti di liberalità”.

            Ebbene, nella presente fattispecie non si può parlare di atti di liberalità, che attengono alla “libera donazione” di un qualcosa con uno specifico “animus donandi”.

            Altra cosa è la pertinenza o non pertinenza delle spese in questione. Tale problematica va analizzata in base alle prove portate all’attenzione del Collegio giudicante.

            Nel caso di specie le iniziative riguardanti l’organizzazione, da parte del Comune di Preci, delle manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> negli anni 2000, 2001 e 2002 sono pertinenti, perché finalizzate alla realizzazione dei fini promozionali dei prodotti locali, del turismo e dell’industria alberghiera, di cui si è detto in precedenza (come, peraltro, riconosciuto nella sostanza, dalla stessa Procura Regionale, come prima considerato).

            Va, inoltre, messo in evidenza che nel caso di specie manca proprio il predetto “animus donandi”, perché le spese affrontate dal Comune di Preci in occasione delle indicate manifestazioni a scopo chiaramente promozionale per i prodotti locali, per il turismo e per l’industria alberghiera (spese, perciò, correttamente qualificate “Spese di rappresentanza”) sono state erogate in perfetta corrispondenza con i menzionati fini istituzionali perseguiti dall’Ente comunale.

            Va, altresì, osservato, nel merito, che il limite di equilibro della autonomia discrezionale di cui si è detto sembra rispettato, tenuto conto del numero degli invitati e della spesa affrontata rispetto all’attività di promozione ed al fine istituzionale perseguito e realizzato. Al riguardo, sembra, peraltro, al Collegio che - relativamente al numero dei pasti, pernottamenti e colazioni di lavoro contestati (il cui elenco è stato fornito anche dalla difesa della convenuta CECCHINI) - la Procura Regionale non ha tenuto adeguatamente presente che i predetti pasti, pernottamenti e colazioni di lavoro in discussione sono da riferire, non ad una giornata, ma ad entrambe le giornate di durata di ciascuna manifestazione organizzata dal Comune di Preci. Ciò, quale ulteriore considerazione a dimostrazione dell’equilibrio di spesa tenuto, nella circostanza, dall’Ente comunale.

            In tale contesto ed in tale logica vanno considerati anche i piccoli e modesti omaggi (una stampa rappresentante Preci ed una fotocopia di un libro sulla chirurgia preciana) ai docenti, relatori ed esperti, che non hanno percepito alcun compenso per il loro impegno nelle due giornate delle manifestazioni promozionali.

            Né, in proposito, può essere sostenuto con convinzione che il Comune di Preci non abbia conseguito alcun vantaggio dalle predette manifestazioni promozionali, considerato che le presenze turistiche nel territorio del Comune di Preci sono sensibilmente aumentate negli anni successivi, come è rilevabile dalle statistiche elaborate dall’A.P.T. Valnerina/Cascia/Preci (depositate anche esse dalla predetta difesa della convenuta CECCHINI).

            Quanto sopra è da riferire alle ipotizzate partite di danno (di complessivi Euro 16.482,30) relative alle manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>> per gli anni 2000, 2001 e 2002, in ordine alle quali - in base alle considerazioni ed alle argomentazioni che precedono - non è riscontrabile il danno ed il relativo nesso causale con il comportamento tenuto dai convenuti amministratori comunali, ed, in ogni caso, non è rinvenibile la colpa grave in capo ai convenuti Pietro BELLINI e Luciana CECCHINI, che vanno assolti (ciascuno dalla imputazione di Euro 8.241,15) nella loro passata qualità di Sindaco e di Assessore del Comune di Preci, presenti e deliberanti con voto favorevole nelle riunioni della Giunta Comunale del 23 febbraio 2000 (Delibera G.C. n. 109 in pari data; assente l’Assessore FONTANA), del 19 aprile 2001 (Delibera G.C. n. 77 in pari data; assente l’Assessore FONTANA) e del 4 giugno 2002 (Delibera G.C. n. 116 in pari data; assente l’Assessore FONTANA), nel corso delle quali - come già indicato - con le citate Delibere - è stato disposto di organizzare le predette tre manifestazioni <<Il Prosciutto in vetrina>>, prese in esame finora.

            III - Per quanto attiene, invece, alle c.d. “Strenne natalizie” (41 scatole da 3 bottiglie, 41 bottiglie singole, bibite e dolciumi vari, per un totale di Euro 470,19) distribuite dalla Giunta del Comune di Preci ai dipendenti comunali in occasione delle festività natalizie del 2001, il Collegio deve precisare che la predetta spesa - come da costante diversa giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali della Corte dei Conti - non può essere qualificata “Spesa di rappresentanza”. Tali spese, infatti, sono consentite soltanto nei confronti di persone estranee all’Ente (e sempre che ne ricorrano i presupposti, come nella fattispecie delle manifestazioni promozionali di cui si è detto in precedenza).

            Il fatto che nel caso di specie non si è in presenza di “Spese di rappresentanza” è, peraltro, desumibile dalle stesse argomentazioni della difesa della convenuta CECCHINI, quando ha affermato (cfr. pag. 3 della Comparsa difensiva) che “le strenne natalizie … non sono … state date a tutto il personale del Comune, ma solo ed esclusivamente a coloro che avevano collaborato in occasione della prima manifestazione del 2000, come … segno di gratitudine per l’attività prestata oltre i limiti dello straordinario”.

            Quest’ultimo fine - pur apprezzabile sul piano morale (ma che, tuttavia, poteva essere perseguito con altri sistemi premiali previsti dal C.C.N.L. riguardante il personale del Comparto delle Autonomie Locali) - non può essere condiviso dal Collegio, non trovando riscontro sul piano giuridico.

            Né, al riguardo, gli Assessori convenuti per tale partita di danno (Ass. Luciana CECCHINI e Ass. Anna FONTANA, presenti e deliberanti con voto favorevole nella riunione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2001, nella quale - assente il Sindaco BELLINI - è stata adottata la Delibera G.C. n. 238 in pari data) possono invocare a loro discolpa che la decisione è stata suffragata da pareri tecnici e di legittimità e che la stessa trovava riscontro in una prassi consolidata, atteso che tale prassi (peraltro, non dimostrata e neppure ventilata dalla difesa delle convenute), seppure fosse esistita e ripetuta, era comunque contra legem, data anche la crescente diffusione della conoscenza della non consentita possibilità di adottare simili spese sotto l’addotto motivo delle “Spese di rappresentanza” (cfr., in termini, Sent. n. 160/E.L./2000 del 30 marzo 2000 della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti).

            Per i motivi appena illustrati, per quest’ultima partita di danno è rinvenibile, quindi, l’elemento soggettivo della colpa grave, in capo alla Sig.ra Luciana CECCHINI ed alla Sig.ra Anna FONTANA (nella loro passata qualità di Assessori del Comune di Preci).

            Per la partita di danno riguardante le c.d. “Strenne natalizie”, di cui alla Delibera G.C. n. 238 del 20 dicembre 2001, la Sig.ra CECCHINI e la Sig.ra FONTANA vanno, pertanto, condannate, per colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Preci della somma complessiva di Euro 470,19, imputando Euro 235,95 a ciascuna delle predette convenute, oltre agli interessi legali.

            In merito a tale condanna va, anche, messo in rilievo che né le convenute, né la difesa delle stesse, hanno chiesto l’utilizzo del “potere riduttivo” (riconfermato dall’art. 1 bis della legge n. 20/1994) azionabile dal Collegio, con espressa motivazione, soltanto su specifica richiesta delle parti interessate.

            IV - In conclusione, il Collegio - per tutte le considerazioni e le argomentazioni che precedono e ritenute assorbite ogni altra eccezione, deduzione e richiesta delle parti - ritiene:

-        di dover assolvere il Sig. Pietro BELLINI e la Sig.ra Luciana CECCHINI (nella loro passata qualità, rispettivamente, di Sindaco e di Assessore del Comune di Preci) dalla imputazione relativa alla partita di danno (per un totale di Euro 16.482,30) riguardante l’organizzazione per gli anni 2000, 2001 e 2002 delle manifestazioni promozionali <<Il Prosciutto in vetrina>>;

-        di dover condannare, per quanto riguarda la partita di danno riguardante le c.d. “Strenne natalizie” (per un totale di Euro 470,19) la citata Sig.ra Luciana CECCHINI e la citata Sig.ra Anna FONTANA (nella loro passata qualità di Assessori del Comune di Preci) al pagamento in favore del predetto Comune della somma di Euro 235,95 per ciascuna delle convenute, oltre agli interessi legali dalla data di erogazione delle indicate “Strenne natalizie”.

Sull’importo delle somme dovute, come sopra determinate, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Relativamente alle spese del presente giudizio, queste sono compensate per quanto si riferisce alla partita di danno, per la quale il Collegio è pervenuto all’assoluzione dei convenuti BELLINI e CECCHINI; mentre esse seguono la soccombenza per quanto attiene alla partita di danno, per la quale il Collegio è pervenuto alla condanna delle convenute CECCHINI e FONTANA,

V - In merito, infine, alla richiesta formulata dal P.M. in Udienza circa la pronuncia, da parte del Collegio, anche sulle spese legali da rimborsare da parte dell’Amministrazione Pubblica in caso di assoluzione dei convenuti, il Collegio ritiene non condivisibili le argomentazioni sviluppate al riguardo dal P.M. in Udienza. E ciò proprio in base ai principi enunciati in proposito con la Sentenza n. 17014/2003 dell’1 ottobre/12 novembre 2003 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, richiamata dal predetto P.M..

Le SS.UU. - muovendo dall’art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti (r.d. n. 1038 del 1933) che rinvia alle norme ed ai termini della procedura civile - ha ricordato che “nei giudizi di responsabilità contabile si applicano anche le norme della procedura civile in tema di spese del processo, ispirate al principio che la parte soccombente deve sopportarne la condanna, sia pure con gli adattamenti derivanti dalla natura del giudizio.”

“La struttura dei giudizi di responsabilità contabile … è tale che il Pg della Corte dei Conti non può chiedere la rifusione delle spese legali, quando sia accolta la domanda di condanna, perché si tratta di parte pubblica, che esercita d’ufficio la relativa azione.”

“Allo stesso modo e per le stesse ragioni, il Pg non può essere condannato al rimborso delle spese in favore della parte che sia stata assolta.”

“Questo comporta che, in caso di rigetto della domanda del Pg, la parte assolta deve farsi carico delle spese affrontate per la sua difesa.”

La Sentenza ha così risolto il problema dell’obbligo ricadente sul Giudice contabile (ex combinato disp. citato ex art. 26 e artt. 90 e segg. c.p.c.) di emettere pronuncia sulle spese secondo l’indicato e consolidato principio, seguito anche nel giudizio penale.

La stessa Sentenza - dopo aver ripercorso le tappe normative in ordine alle forme di tutela legale previste a favore degli Amministratori e dipendenti pubblici in caso di assoluzione in giudizi civili, penali, e amministrativi - ha preso in esame, per i casi di responsabilità amministrativa/contabile, la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 2 bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo il quale “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsabili dall’Amministrazione di appartenenza”.

            Detta Sentenza ha, inoltre, fatto presente che “analoga disposizione è stata estesa, sia pure con modalità particolari, ai giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa”, per i quali l’art. 18, comma 1, del Decreto Legge n. 67/1997, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ha stabilito che “le spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con Sentenza o Provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.

            La Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che “secondo queste disposizioni, l’incolpato, poi assolto, … ha diritto di chiedere all’Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilità. Ove l’Amministrazione di appartenenza non dia corso alla richiesta, l’interessato può svolgere la tutela corrispondente, impugnando il Provvedimento di diniego”.

            A giudizio della Corte di Cassazione, “essendo questi i caratteri della legislazione in tema di rimborso delle spese da parte delle Amministrazioni di appartenenza dell’incolpato poi assolto, se ne ricava che il rapporto sostanziale che si instaura tra quest’ultimo e l’Amministrazione di appartenenza non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile”.

            In merito a tale problematica la Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che “il primo (rapporto) … si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall’incolpato poi assolto e si costituisce tra l’interessato e l’Amministrazione di appartenenza” e che “a questo rapporto è estraneo quello riguardante il giudizio di responsabilità contabile”, concludendo che “tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto”.

            Sulla base dei riferiti principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la riportata recente Sentenza n. 17014/2003 - e senza null’altro aggiungere data la chiarezza espositiva della stessa -, il Collegio è dell’avviso che sulla predetta richiesta formulata dal P.M. nella Udienza dibattimentale (riguardante le spese legali da rimborsare da parte dell’Amministrazione pubblica in caso di assoluzione dei convenuti in giudizi di responsabilità amministrativa/contabile) non è luogo a pronuncia su tali spese - nei casi di assoluzione del convenuto - relativamente al rapporto processuale sulle stesse ex artt. 90 e segg. c.p.c.; mentre per il rapporto sostanziale sul diritto al rimborso delle spese legali da parte dell’Amministrazione di appartenenza del convenuto - “in caso di definitivo proscioglimento” dello stesso - va declinata la giurisdizione.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria,

definitivamente pronunciando,

A S S O L V E

nei termini specificati in motivazione, il Sig. Pietro BELLINI e la Sig.ra Luciana CECCHINI, convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa/contabile indicato in epigrafe, iscritto al n. 10088/E.L. del Registro di Segreteria, dalla imputazione relativa alla partita di danno riguardante l’organizzazione per gli anni 2000, 2001 e 2002, in Preci, delle manifestazioni promozionali <<Il prosciutto in vetrina>>;

C O N D A N N A

nei termini specificati in motivazione, per quanto attiene alla partita di danno riguardante le c.d. “Strenne natalizie”, la citata Sig.ra Luciana CECCHINI e la citata Sig.ra Anna FONTANA, convenute nel predetto giudizio di responsabilità amministrativo/contabile, al pagamento, in favore del Comune di Preci, della somma di Euro 235,95 per ciascuna delle predette convenute, oltre agli interessi legali dalla data di erogazione, nel dicembre 2001, delle predette “Strenne natalizie”.

Sull’importo delle somme dovute, come sopra determinate, sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

            Relativamente alle spese del presente giudizio, il Collegio statuisce che non è luogo a pronuncia per quelle riguardanti gli atti propri del solo convenuto BELLINI, perché assolto; mentre seguono la soccombenza le spese per gli atti propri dei convenuti condannati. Le spese per atti processuali comuni a tutti i convenuti, in parti uguali anch’esse, seguono la soccombenza, detratto un terzo per la quota del convenuto assolto.

Si liquidano, perciò, a favore dello Stato, le spese di giudizio in questione nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di Euro 130,46 (centotrenta/46) da parte della Sig.ra Luciana CECCHINI, e di Euro 130,46 (centotrenta/46) da parte della Sig.ra Anna FONTANA.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2004.

            Il Relatore Estensore                   Il Presidente

              F.to Cesare Vetrella                    F.to Lodovico Principato

 

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2004

                                                                   Il Direttore della Segreteria

                                                                            F.to Maria Borsini