REPUBBLICA ITALIANA   sent.n.627/2004

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

                     Sezione  Giurisdizionale per  la Regione Abruzzo

              Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio Pozzato

ha pronunciato la seguente

                                          S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 13661 del registro di Segreteria

proposto da LOMBARDI COMITE Filippo

rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Panella

avverso

l'I.N.P.D.A.P.

Alla pubblica udienza del 13.7.2004:

Il sig. Pierino Cecchini, per l'INPDAP, si è rimesso alla giustizia;

l'avv. Edmondo Panella, per delega dell'avv. Domenico Panella, per parte ricorrente,  ha chiesto l'accoglimento del gravame.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

                                                           FATTO

Il ricorrente, già Segretario comunale collocato in quiescenza il 31.1.1988,  ricorre avverso il diniego della corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti pensionistici (a carico dello Stato) a lui spettanti.

Si rileva in fatto che la determinazione INPDAP n. RM092000001144  dell'8.11.2000 ha conferito all'interessato la pensione definitiva (avendo in precedenza liquidato trattamento provvisorio dalla data del congedo).

Il ricorrente (collocato come si è detto in quiescenza dall'1.9.1988) ha quindi chiesto all'Amministrazione resistente la corresponsione della rivalutazione monetaria (secondo gli indici Istat) e degli interessi legali sugli arretrati relativi al trattamento pensionistico  per il periodo 1988-2001, dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.

La resistente Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio (22.7.2002) chiedendo la reiezione del gravame.

                                               DIRITTO

La pretesa relativa interessi legali sulle somme arretrate, relative alla riliquidazione del trattamento pensionistico risulta fondata.

Tale pretesa deve essere accolta dal sorgere del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente.

Osserva la Sezione (che si riporta alla sentenza n. 54 del 9.1.96 di questa Sezione per l'Abruzzo) che, per giurisprudenza costante della Corte dei conti (per tutte, si vedano decisioni SS.RR. 525/A del 1987 e 84/C del 1990), il diritto alla corresponsione degli interessi legali sul credito pensionistico va riconosciuto con riferimento al sorgere di quest'ultimo (1.9.1988), dalle scadenze dei singoli ratei sino al soddisfo.

La pretesa pensionistica relativa al beneficio della rivalutazione si appalesa parimenti fondata (a decorrere dal sorgere del diritto), nei sensi che vengono appresso precisati.

La giurisprudenza della Corte dei conti (sentenza SS.RR. n. 10/2002/QM in data 26.6.2002) riconosce la rivalutazione monetaria automatica di tutti i crediti di pensione a carico dello Stato, dal momento che l'art. 429, c. 3, c.p.c., trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente pronuncia in quanto maturate antecedentemente al 1.1.1992 va quindi dichiarato il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sugli importi nominali dei singoli ratei dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino al soddisfo, da calcolarsi separatamente (cfr. decisione 15.6.1998, Consiglio di Stato, Ad. plen.).

Invece, per i ratei maturati dopo il 31.12.1991, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della L. 23 dicembre 1998, n.448, che ha interpretato l'art. 16, comma 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove quest'ultime siano superiori).

E' infatti da notarsi che, a partire dall'1.1.1992, il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dal menzionato art. 429 c.p.c. non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va  accolto.

                                                           P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando

                                   ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe.

Manda all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

Così deciso in L'Aquila in data 13.7.2004

                                                           IL GIUDICE UNICO

                                               f.to.cons. Marcovalerio Pozzato

Pubblicato nei modi di legge in Segreteria il 30/07/2004

IL Direttore della Segreteria

f.to. Berardino Santucci