REPUBBLICA
ITALIANA sent.n.627/2004
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Il Giudice Unico delle pensioni
dott. Marcovalerio Pozzato
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13661 del registro di
Segreteria
proposto da LOMBARDI COMITE Filippo
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Panella
avverso
l'I.N.P.D.A.P.
Alla pubblica udienza del 13.7.2004:
Il sig. Pierino Cecchini, per l'INPDAP, si è rimesso
alla giustizia;
l'avv. Edmondo Panella, per delega dell'avv. Domenico
Panella, per parte ricorrente, ha
chiesto l'accoglimento del gravame.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.
FATTO
Il ricorrente, già
Segretario comunale collocato in quiescenza il 31.1.1988, ricorre avverso il diniego della
corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui
crediti pensionistici (a carico dello Stato) a lui spettanti.
Si rileva in fatto
che la determinazione INPDAP n. RM092000001144
dell'8.11.2000 ha conferito all'interessato la pensione definitiva
(avendo in precedenza liquidato trattamento provvisorio dalla data del
congedo).
Il ricorrente
(collocato come si è detto in quiescenza dall'1.9.1988) ha quindi chiesto
all'Amministrazione resistente la corresponsione della rivalutazione monetaria
(secondo gli indici Istat) e degli interessi legali sugli arretrati relativi al
trattamento pensionistico per il
periodo 1988-2001, dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.
La resistente
Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio (22.7.2002) chiedendo
la reiezione del gravame.
DIRITTO
La pretesa relativa interessi legali sulle somme
arretrate, relative alla riliquidazione del trattamento pensionistico risulta
fondata.
Tale pretesa deve essere accolta dal sorgere del
diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico come costantemente
affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e correttamente rilevato
dalla difesa di parte ricorrente.
Osserva la Sezione (che si riporta alla sentenza n.
54 del 9.1.96 di questa Sezione per l'Abruzzo) che, per giurisprudenza costante
della Corte dei conti (per tutte, si vedano decisioni SS.RR. 525/A del 1987 e
84/C del 1990), il diritto alla corresponsione degli interessi legali sul
credito pensionistico va riconosciuto con riferimento al sorgere di
quest'ultimo (1.9.1988), dalle scadenze dei singoli ratei sino al soddisfo.
La pretesa pensionistica relativa al beneficio della rivalutazione
si appalesa parimenti fondata (a decorrere dal sorgere del diritto), nei sensi
che vengono appresso precisati.
La giurisprudenza della
Corte dei conti (sentenza SS.RR. n. 10/2002/QM in data 26.6.2002) riconosce la rivalutazione
monetaria automatica di tutti i crediti di pensione a carico dello Stato, dal
momento che l'art. 429, c. 3, c.p.c., trova applicazione a tutti i giudizi
pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti
alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari.
Sulle
maggiori somme dovute per effetto della presente pronuncia in quanto maturate
antecedentemente al 1.1.1992 va quindi dichiarato il diritto agli interessi
legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sugli importi
nominali dei singoli ratei dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino al
soddisfo, da calcolarsi separatamente (cfr. decisione 15.6.1998, Consiglio di
Stato, Ad. plen.).
Invece,
per i ratei maturati dopo il 31.12.1991, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della
L. 23 dicembre 1998, n.448, che ha interpretato l'art. 16, comma 6 della L. 30
dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere
portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove
quest'ultime siano superiori).
E' infatti da notarsi che,
a partire dall'1.1.1992, il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione
monetaria stabilito dal menzionato art. 429 c.p.c. non va inteso in senso
“integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente
accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”,
quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di
svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto.
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in
epigrafe.
Manda
all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza
Sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese.
Così deciso in L'Aquila in data 13.7.2004
IL
GIUDICE UNICO
f.to.cons.
Marcovalerio Pozzato
Pubblicato nei modi di legge in Segreteria il
30/07/2004
IL Direttore della Segreteria
f.to. Berardino Santucci