Giud. 321/R
SENT.836/04/R
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Vito MINERVA Presidente
Dott. Silvio BENVENUTO Consigliere
Dott. Giacinto DAMMICCO Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti sig. CATENA Bruno, sindaco del Comune di Città S.Angelo, e i signori, D'Agostino Ludovico, Melchiorre Antonio, Rasetta Giuseppina, Graziano Gabriele e Giovannoli Paolo, componenti della Giunta del medesimo Comune, i primi quattro rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Cerceo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' avv. Fabrizio Foglietti in l'Aquila Piazza S.Giusta 4, gli ultimi due rappresentati e difesi dall'Avvocato Ugo Di Silvestre elettivamente domiciliati presso lo studio dell' avv. Carlo Benedetti in l'Aquila C.so Vittorio Emanuele n. 139;
per vederli condannare al risarcimento in favore del Comune di Città Sant'Angelo della somma di € 60.474,62.
Riferisce la Procura che il Geometra Margiovanni fu assunto il 12 luglio 1999 con contratto a tempo pieno e per un periodo determinato per lo svolgimento di mansioni di istruttore ed altre di collaborazione alle dirette dipendenze del Sindaco. Il 23 ottobre 2000 il Margiovanni ha presentato le proprie dimissioni.
Il Comune intanto, con delibera giuntale 296 del 19 ottobre 2000, deliberava lo scorporo del settore Manutenzioni dall'Ufficio Tecnico e con delibera 302 del 26/10/2000 “assentiva” al Sindaco di conferire con contratto di diritto privato a tempo determinato al suddetto geometra dal 1° novembre 2000 e per tutta la durata del mandato del Sindaco dell'incarico di responsabile del settore V Manutenzioni. Rileva la Procura che erano presenti negli uffici del Comune tre unità in possesso di qualifica tecnica.
L'accesso del Margiovanni viene censurata in quanto:
- non avvenuta per pubblico concorso;
- è attribuzione di incarico ad esterno con criteri di scelta generici o indeterminati;
- produce un indebito incremento della struttura amministrativa del Comune e quindi un costo aggiuntivo.
La Procura ha dedotto i suddetti motivi di addebito nell'invito ai sunnominati in data 13 marzo 2003.
Le controdeduzioni degli invitati ex art. 5 l. 19/94 affermano che:
- lo scorporo del settore era opportuno perché il dirigente del settore tecnico era oberato;
- il nuovo settore non poteva essere affidato alle figure professionali interne, già gravate da numerosi compiti.
- Il geometra nominato aveva in concreto la competenza e l'esperienza ottimali per l'incarico
- Il servizio reso dal nuovo settore manutenzioni è stato di elevata qualità come certificato da autorevoli organismi internazionali.
- Il Margiovanni non era strettamente parlando un esterno perché era stato assunto a seguito di procedura concorsuale per titoli nel 1997. Non si sarebbe quindi verificato altro che un adeguamento della retribuzione alla prestazione lavorativa fornita dal medesimo.
- Il costo di tale operazione corrisponderebbe nella differenza tra la precedente retribuzione del Margiovanni e quella successiva al conferimento del nuovo incarico e sarebbe comunque giustificata dalla necessaria copertura di una funzione creata in base a scelta autonoma, discrezionale e comunque opportuna della Giunta. Si fa riferimento all'art. 90 TUEL.
- Viene contestata poi la affermazione di genericità e indeterminatezza dell'incarico in quanto esso sarebbe conforme all'art. 107, comma 3 del T.U E.L. 18 agosto 2000.
- Viene inoltre segnalato il positivo esito del riscontro effettuato dal CORECO.
- Viene poi affermato che l'accesso per concorso è principio affievolito dalla necessità di coprire i posti apicali con i componenti di una sorta di (testualmente) team politico, secondo il criterio dello spoil system.
Non avendo ritenuto persuasive le controdeduzioni, la Procura ha emesso atti di citazione con il quale si contesta l'assegnazione di un incarico di consulenza di livello dirigenziale pur in presenza di personale interno in grado di affrontare gli stessi compiti, senza che sussistesse l'elemento della eccezionalità e della stretta necessità, della limitazione temporale.
La natura di consulenza dell'incarico sarebbe comprovata anche dalla esistenza di fatture rese dallo studio “M Progettazione e Consulenza tecnica” a firma del geometra Margiovanni cor riferimento alla prestazione professionale di cui all'incarico stesso, nonché dalla attività libero-professionale svolta contemporaneamente dal geometra stesso.
Il passaggio dallo staff del Sindaco alla direzione di una Sezione dell'Amministrazione attiva è ritenuto dal requirente, considerata anche l'interruzione del rapporto precedente, un artifizio per consentire lo “scivolamento verso l'alto” delle retribuzioni e delle mansioni del geometra. Sarebbe infatti carente la valutazione delle professionalità presenti e una dettagliata relazione, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici, nella quale il Segretario Generale evidenzi ragioni, termini e obiettivi dell'assegnazione ad una posizione apicale. Il controllo positivo del CORECO non avrebbe poi alcuna rilevanza essendosi svolto sulla rendicontazione nel suo complesso.
Il pregiudizio economico da risarcire al Comune di Città S.Angelo corrisponde alle retribuzioni versate al geometra nel 2001 (43.676 Euro) e nel 2002 (16.798 Euro).
La ripartizione proposta dalla Procura attribuisce il 30% del totale al Sindaco e il restante in parti uguali ai componenti della Giunta che ha adottato la delibera 302/2000.
La memoria di costituzione per i sig.ri Gabriele Graziano e Giovannoli Paolo, depositata il 22 gennaio 2004 esamina ciascuna delle unità di personale astrattamente designabili per i compiti affidati al Margiovanni, enumerando i compiti che ognuna già svolgeva, affermando che essi non consentivano ulteriori aggravi. Viene di contro sottolineata la specifica esperienza e professionalità del suddetto, che di manutenzione già si occupava.
Viene negata la natura di consulenza dell'incarico conferito al Margiovanni, stante la compatibilità delle funzioni dirigenziali, in un rapporto di lavoro di tipo negoziale, con lo svolgimento di lavoro autonomo. Viene portato ad esempio il caso dei Co.Co.Co.
Riguardo al controllo del CORECO si argomenta che questo era stato indirizzato precisamente sugli atti deliberativi in questione e non genericamente sul rendiconto.
La memoria di Catena Bruno e degli altri componenti della Giunta oltre alle argomentazioni sul controllo del CORECO analoghe a quelle già esaminate, deduce che:
- gli uffici alle dirette dipendenze del Sindaco sono Uffici del Comune a tutti gli effetti
- non sia da sottovalutare l'importanza delle certificazioni che concorrono a qualificare la professionalità del Margiovanni
Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Cerceo, per Catena Bruno, D'Agostino Ludovico, Melchiorre Antonio e Rasetta Giuseppina, ha ribadito che il contratto stipulato dal Comune con il Margiovanni risponde all'esigenza di dotarsi, anche oltre l'organico, di professionalità particolarmente valide. L'esigenza nasce dalla particolare situazione dei Città S.Angelo che, pur essendo un comune di circa 12.000 abitanti, purtuttavia, gravitando in prossimità dell'area urbana di Pescara, ha avuto una smisurata crescita edilizia che richiede una adeguata organizzazione per l'aspetto della manutenzione.
L'introduzione di rigorosi criteri per consentire l'affidamento di incarichi non sarebbe di ostacolo alla liceità del comportamento degli Amministratori nel presente caso: sarebbero infatti rispettate tutte le condizioni richieste: c'è la deliberazione della Giunta, c'è l'adeguata motivazione, c'è il presupposto della carenza di personale con conseguente copertura temporanea di posto presente nell'organico.
L'avvocato Di Silvestre, per Graziano Gabriele e Giovannoli Paolo, afferma che l'elemento psicologico è in citazione assai poco illustrato ed argomentato dalla Procura, essendovene solo un breve accenno alla pagina 11 di tale atto, come se la Procura stessa non fosse del tutto persuasa della sussistenza di tale elemento. Contesta poi che il CO.RE.CO abbia svolto un esame generico sulla gestione, poiché l'esame stesso era stato attivato a seguito di esposto di consiglieri dell'opposizione riguardante specificamente la situazione in questione; in ogni caso l'esito favorevole del controllo non può non riflettersi sul grado di colpa eventualmente sussistente. Infine si rileva che la quantificazione del compenso spettante al Marcangelo è suddiviso in due voci: settima qualifica e indennità apicale (£ 1.500.000)
Il Pubblico Ministero ha affermato di aver dovuto quantificare il danno nel suo importo pieno connesso all'esborso del Comune, non potendosi far valere l'eventuale utilitas se non in giudizio attraverso apposita eccezione di parte sottoposta alla valutazione del Collegio. Ha poi sottolineato la crescente tendenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere in varie forme all'apporto di esterni e la necessità di contenere tale fenomeno. Nel presente caso evidenzia la sussistenza fra l'altro di profili di incompatibilità fra l'incarico conferito e l'attività libero-professionale svolta dal soggetto, attestata dal bollettario delle fatture della ditta, che presenta diversi numeri di differenza fra le fatture rilasciate al Comune e quindi attesta l'esistenza di altra attività fatturata.
Ribadisce infine come risulti violato anche il diritto degli altri cittadini ad accedere a pubblico impiego, garantito solo dall'espletamento di pubblici concorsi.
La causa è stata ritenuta quindi matura per la decisione.
1) Presentandosi la fattispecie come un conferimento di incarico, si deve innanzitutto esplicitare che per individuare le condizioni di legalità del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione bisogna partire dal dato normativo recato dalla legge 142/90 all'art. 7, e dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1003 n. 29 all'art. 7, poi sostituito dall'art. 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che facoltizzano il ricorso agli incarichi ad esterni “per obiettivi determinati”, “con convenzioni a termine”, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, “determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”
Dal punto di vista giurisprudenziale è necessario prendere le mosse dal principio generale, unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che l'attività delle Amministrazioni deve essere svolta dai propri organi od uffici, consentendosi il ricorso a soggetti esterni soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti, correlato all'altrettanto generale pacifico principio che ogni pubblica Amministrazione deve caratterizzarsi per una struttura snella che impieghi anzitutto le risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato, potendosi far ricorso a professionalità esterne solo nella documentata e motivata assenza delle stesse.
Altro altrettanto pacifico principio è che le professionalità esterne alle quali ricorrere debbono essere individuate in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti, essendo altresì necessario che il provvedimento di conferimento dell'incarico contenga i criteri di scelta, non sia generico o indeterminato ed abbia quale indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste.
Più diffusamente, schematizzando alla luce dell'attività ricognitiva di recenti sentenze (fra le altre in particolare Sez. Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 463/2004 del 3/01/2004) la giurisprudenza della Corte dei conti, condivisa anche da questo Collegio, ha ritenuto che, per la nomina dei consulenti esterni, debbano essere rispettati i seguenti princìpi:
a) che i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo;
b) che l'incarico stesso non implichi uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;
c) che l'incarico si caratterizzi per la specificità e la temporaneità dovendosi altresì dimostrare l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture dell'ente per mancanza di personale idoneo;
d) che l'incarico non rappresenti uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
e) che il compenso connesso all'incarico sia proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria;
f) che la delibera di conferimento sia adeguatamente motivata al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
g) che l'organizzazione dell'Amministrazione sia comunque caratterizzata per il rispetto dei princìpi di razionalizzazione, senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione all'attività ed alla gestione amministrativa, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato;
h) che l'incarico non sia generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell'Ente, il che presuppone la previa ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;
i) che i criteri di conferimento non siano generici perché la genericità non consente un controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.
Ciò premesso, nella presente fattispecie è disattesa anche la norma della Legge Finanziaria per il 2000, la n. 488/99 che all'art. 30 impone limiti al ricorso alle consulenze esterne, ed è certamente leso il principio che impone prioritariamente l'utilizzo delle risorse professionali presenti nell'Amministrazione. Non appaiono affatto persuasive le indicazioni delle difese dei convenuti, laddove si intende dimostrare quanto oberati siano stati coloro che avrebbero potuto/dovuto svolgere le mansioni in questione. L'adeguata motivazione/dimostrazione non solo è stata carente all'epoca dell'adozione dei provvedimenti qui esaminati, ma è insufficiente anche nella presente sede giudiziale, poiché alla adeguata prova, fornita dalla Procura Regionale, della sussistenza di idonee professionalità all'interno dell'Ente, i convenuti non hanno fornito controprove se non generiche e improprie.
Alla luce di quanto sopra specificato, e a fronte di un conferimento privo di riferimento allo svolgimento di un compito destinato a concludersi, e per periodi e attività continuativi, si configura inoltre un conferimento di incarico che certamente è privo dei caratteri della straordinarietà e che palesemente dissimula una assunzione in violazione delle specifiche disposizioni in materia. Le stesse controdeduzioni difensive puntano in sostanza ad evidenziare la necessità per il Comune di assicurarsi una siffatta unità di personale ponendo del tutto in subordine la questione dello strumento giuridico utilizzato, o meglio piegato, alla bisogna.
2) Nella diversa prospettiva della irregolare assunzione di una unità di personale, non si giunge, parimenti, a ritenere giustificato e legittimo l'operato dei convenuti.
Sotto diversi profili si ritiene infatti indiscutibile l'antigiuridicità della condotta degli odierni convenuti: la Procura ha sottolineato come ciò produce un indebito incremento della struttura amministrativa del Comune e quindi un costo aggiuntivo; si deve qui tener conto che la legge finanziaria per il 2000, la n. 488 del 1999, all'art. 30 comma 8, prevedeva che gli enti limitassero il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica, oltre che alle consulenze esterne. La modalità di reclutamento adottata nella circostanza appare quindi contraria a più precetti normativi, non ultimo quello di rango costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici mediante concorso (art 97 terzo comma Cost.), a garanzia della selezione dei migliori ma anche del diritto di ogni cittadino, con i requisiti richiesti, di concorrere al suddetto accesso. Il preteso affievolimento del principio ora richiamato, sostenuto dalle difese dei convenuti in considerazione della natura apicale delle funzioni oggetto della prestazione, non si ritiene condivisibile: le norme recate dal Testo Unico degli Enti Locali prevedono espresse deroghe che valgono in via di eccezione e non, al di fuori degli specifici casi e alle condizioni che vi si prevedono, che qui non ricorrono per i motivi sopra indicati, di limitazione alla vigenza del principio; il quale principio, come si è detto, riveste rango costituzionale ed è inoltre rinforzato dalla evidente considerazione già richiamata che esso è posto a garanzia non solo dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma anche dei diritti e degli interessi dei cittadini che intendono candidarsi all'accesso al pubblico impiego.
Non viene invece ritenuta in sé censurabile sotto il profilo dell'antigiuridicità la decisione di scorporare il settore manutenzioni: qualora seguita da attribuzioni di mansioni in conformità delle norme, la decisione suddetta non avrebbe comportato alcun profilo di danno, e comunque può ben essere ricompresa, attesa l'assenza di evidente “irragionevolezza”, fra quelle decisioni rientranti nella discrezionalità degli amministratori che si sottraggono al giudizio di questa Corte.
Appaiono infine meritevoli di considerazione in termini di antigiuridicità, ma solo ad abundantiam, le circostanze che evidenziano oltre ogni possibile dubbio la conservazione di attività libero-professionale da parte del Margiovanni all'esterno dell'Amministrazione Comunale, con profili rilevanti in ordine all'esclusività della prestazione, alla fedeltà e alla (quantomeno virtuale) presenza di conflitti di interessi.
3) La sussistenza del danno per l'Ente Locale discende dalla inderogabile valutazione che l'ordinamento effettua in ordine alla profittevolezza dell'opera dei pubblici impiegati: la natura vincolante delle norme che regolano le modalità di selezione dei medesimi impiegati comporta infatti una presunzione di disutilità dell'opera prestata da soggetti .
A tale presunzione non si contrappone validamente nel presente caso una eccezione di utilitas della prestazione, ossia una quantificazione del vantaggio comunque conseguito, che pure è stata avanzata, e che è da ritenersi inficiata dalla considerazione che la medesima utilitas poteva essere conseguita senza violazione di legge; piuttosto, si deve riconoscere sull'importo del danno un effetto scalare della spesa che la condotta alternativa, secundum ius, presa a paragone, avrebbe comportato per la remunerazione di una unità di personale reclutata nei modi di legge.
E allora occorre soffermarsi sulle diverse quantificazioni fornite da Procura Regionale e difese dei convenuti in ordine alla retribuzione di riferimento, sussistendo incertezza su alcune voci che appaiono di natura accessoria eppure sono, sulla base dell' id quod plerumque accidit, del tutto verosimilmente da includere nel computo. A tale proposito si deve considerare come nella medesima delibera 302/2000 si dia atto che all'importo mensile corrisposto in misura sostanzialmente confrontabile con la retribuzione spettante ad una unità di categoria D (ex qualifica funzionale 7^) per 4 milioni di Lire, viene aggiunta una somma di Lire 1 milione 500 mila, sempre mensili, attribuita, per ammissione evidente, in ragione della peculiare modalità di utilizzo del professionista, modalità che si è già qui dichiarata illegittima. L'importo corrisposto per questa seconda voce assomma quindi a 18 milioni di Lire annui nel 2001 (pari ad oltre 9.000 Euro), ed almeno altri 3.000 Euro nel 2002. Per le considerazioni sopra svolte, dall'importo che ne risulta dovranno essere considerate defalcabili le somme che verosimilmente sarebbero potute essere attribuite ad una unità di personale, regolarmente assunta in quella posizione, a titolo di trattamenti accessori di vario genere, ma ritiene questo Collegio che ciò non porterebbe comunque ad un azzeramento della sovrabboddanza dell'esborso. Gli importi accessori virtualmente sogetti ad erogazione si possono ragionevolmente quantificare in non più di 3.000 Euro annui, il che comporta la residua sussistenza di un eccesso di esborso, frutto della condotta illegittima dei convenuti, patri ad almeno € 8.000 (ottomila Euro)
4) Non appare necessario particolare indugio sulla questione della sussistenza del nesso causale fra l'adozione della delibera 302/2002 e gli esborsi conseguenti alla “assunzione” del Margiovanni; ma più evidente ancora è l'apporto causale della condotta del Sindaco il quale, oltre al suo proprio ruolo di vertice dell'Ente, con annessi obblighi di vigilanza, ha nella vicenda assunto uno specifico, personale, ruolo di promotore e, si potrebbe dire, di sponsor del Margiovanni. Nella vicenda presente il Sindaco assume iniziative che con evidenza indirizzano il corso degli eventi verso l'attribuzione dell'incarico al Margiovanni, e la Giunta svolge un proprio ruolo non irrilevante nell'asseverare, “assentire” e assumere posizione determinante, in particolare con lo specifico atto rappresentato dalla deliberazione 302/2000, per lo svolgersi degli eventi qui ricostruiti.
Priva di pregio è l'affermazione di una pregressa “appartenenza” del Margiovanni alla dotazione organica del Comune, giacché è in atti documentazione della precedente cessazione del rapporto a suo tempo istaurato. Inoltre, lo svolgimento di attività libero-professionali appare contemporaneo al periodo di pretesa appartenenza e lo rende a parere del Collegio inconfigurabile.
5) In ordine agli effetti esimenti di un controllo con esito favorevole, si condivide l'orientamento giurisprudenziale, peraltro del tutto prevalente, che non li ritiene sussistenti non potendo la fase del controllo restituire legittimità, col suo silenzio o con la mancata adozione di misure, ad atti o comportamento che abbiano caratteri di antigiuridicità rilevanti innanzi a questo autonomo giudice.
6) L'elemento soggettivo consiste pacificamente nella consapevole volizione degli effetti della delibera suddetta, e nella inescusabile trascuratezza in ordine alla considerazione della corrispondenza a norme di tale delibera e dei suoi effetti in capo a tutti i convenuti nel presente giudizio, proprio per la considerazione che gli stessi erano ben consci dei limiti posti dall'ordinamento e precisati anche dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, onde la violazione degli stessi si appalesa quale prossimo al livello di intenzionalità che configurerebbe il dolo, e che sicuramente consente di affermare esistente quanto meno il requisito della colpa grave. L'affermata intenzione di giovare, mediante il ricorso allo spoil system ad un migliore affiatamento della squadra del Sindaco appare priva di apprezzabilità, giacché la pur accentuata centralità della figura del Sindaco contemplata nell'ordinamento vigente non consente di riconoscere legittimità a scelte di natura personalistica e ispirate a rapporti fiduciari che vogliano porre come prioritarie le esigenze del Sindaco di inserire i “suoi” uomini rispetto alle esigenze di correttezza, imparzialità e trasparenza che devono comunque guidare i pubblici uffici .
7) Dell'importo di danno risarcibile, quantificato supra in € 8.000, alla luce di tutto quanto finora esposto, si ritiene di poter attribuire, non difformemente da quanto proporzionalmente indicato nella citazione, i 3/8 a CATENA Bruno, pari ad un risarcimento di € 3.000,00 (tremila/00), ed 1/8 ciascuno a GIOVANNOLI Paolo, MELCHIORRE Antonio, GRAZIANO Gabriele, D'AGOSTINO Ludovico e RASETTA Giuseppina , ossia € 1.000,00 cadauno.
P. Q. M.
Sezione Giurisdizionale dell'Abruzzo
CONDANNA
CATENA Bruno al risarcimento di € 3000,00 (tremila/00), più interessi dalla data di deposito della presente sentenza;
GIOVANNOLI Paolo, MELCHIORRE Antonio, GRAZIANO Gabriele, D'AGOSTINO Ludovico e RASETTA Giuseppina al risarcimento ciascuno di € 1000,00 (mille/00) più interessi dalla data di deposito della presente sentenza
in favore del Comune di Città S.Angelo.
Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di € 644,24.----------------------------
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 5/5/2004.
L'Estensore Il Presidente
(f.toGiacinto Dammicco) (f.toVito Minerva)
Depositata in Segreteria il 06/12/2004
Il Direttore della Segreteria
f.to Berardino Santucci