REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione
Puglia
composta dai magistrati :
SANTORO dott. Pelino Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22319 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.ri:
1) LUISI Rocco, nato a Toritto il 16.02.1949 ed ivi residente alla via Cadorna n°96/B
2) FRAPPAMPINA Lucia, nata a Bari il 23.10.1964 e residente in Toritto alla via Palo 27, s. A, i. 4;
3) DEROSA Vito Rocco, nato a Bari il 22.06.1965 e residente in Toritto alla via I. Silone n°5 int. 3;
rappresentati e difesi, in virtù di procure a margine delle rispettive comparse di costituzione, dagli avv.ti Giuseppe Pepe e Maria Labianca, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari alla via S. Matarrese 2/13;
4) LEPORE Rocco, nato a Toritto il 26.11.1949 ed ivi residente alla via G. Verga 19, int. 4;
5) SERVEDIO Vincenzo, nato a Toritto il 24.02.1953 ed ivi residente alla via G. Pascoli 6, int. 3;
rappresentati e difesi, in virtù di procure a margine delle rispettive comparse di costituzione, dall’avv. Maria Grazia D’Ecclesiis, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Gravina di Puglia alla via Garibaldi 26;
6) MUNAFO’ Franco, nato a Rotello il 13.03.1942 e residente in Toritto alla p.zza Guareschi n°1
Visto l’atto di citazione del 12.03.2003
Esaminati gli atti e documenti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 settembre
2003 - con l’assistenza del Segretario dott. Salvatore Sabato - il relatore,
Referendario dott. Antongiulio Martina, l’avv. Maria Labianca per i
convenuti LUISI Rocco, FRAPPAMPINA
Lucia e DE ROSA Vito Rocco, l’avv. Maria Grazia D’Ecclesiis, per i convenuti
LEPORE Rocco e SERVEDIO Vincenzo, ed il Pubblico Ministero, nella persona del
V.P.R. dott.ssa Carmela de Gennaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in Segreteria il 12 marzo 2003 e notificato, unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, in data 07 – 28.04.2003, la Procura regionale ha esposto che l’istruttoria svolta, a seguito di un esposto relativo ad una ipotesi di danno erariale a carico del civico bilancio del Comune di Toritto, riveniente dall’adozione della delibera G.C. n°232 del 19.04.1996, aveva evidenziato che la Giunta del Comune di Toritto, con la suddetta delibera, si determinava ad indire una gara informale fra non meno di cinque compagnie assicuratrici di livello nazionale, al fine “di provvedere a coprire dal rischio della responsabilità patrimoniale per danni arrecati a terzi e al Comune stesso sia gli Amministratori (componenti della Giunta Comunale), sia il Segretario Comunale e i cinque capi servizio, mediante stipulazione di apposite polizze assicurative”.
A tale provvedimento erano seguite le delibere G.C. 351 del 25.06.96 e 546 dell’11.09.1996, con le quali si definì l’iter amministrativo per la stipula delle polizze, con l’aggiudicazione alla Società Assitalia – Agenzia generale di Altamura del contratto di assicurazione che ne occupa, con decorrenza 01.10.96 e scadenza 31.12.2001, dando mandato per la stipula delle relative polizze, cui si provvide in data 07.10.96 con la stipula della polizza n°003/60/174769 e della relativa appendice n°54723/000.
Ha esposto il Requirente contabile che il contenuto del contratto riportato nella polizza (n°003/60/174769) riguardava la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dell’Ente civico verso terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività previste nella stessa polizza, nonché i rischi derivanti da R.C. a carico dei consiglieri comunali, degli assessori, del sindaco e del segretario comunale, nonché dei soggetti cui venivano delegate legittimamente, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per danni arrecati a terzi nell’espletamento del proprio mandato.Tale copertura veniva estesa anche alla R.C. di tutti i dipendenti, nonché di eventuali collaboratori dell’Ente assicurato non aventi alcun rapporto con lo stesso, della cui opera il Comune si dovesse comunque avvalere per l’esercizio della propria attività. Sempre in data 07.10.1996 fra il Comune di Toritto e la Società Assitalia venne stipulata anche la summenzionata “appendice di aumento premio” (n°54723/000), con la quale i contraenti, convenivano di modificare il contenuto della suddetta polizza con riferimento al premio assicurativo annuale che, al netto, lievitava da £.6.771.620 a £.8.719.300, per un importo, al lordo
di accessori e quota d’imposta, di £.11.638.969 che il Comune di Toritto versava annualmente per l’assicurazione in parola.
Ha
dedotto la Procura che la giustificazione di tale aumento risiedeva nel fatto
che con l’appendice si conveniva di includere, nella garanzia assicurativa della
R.C., una modifica soggettiva ed oggettiva. Invero, tale polizza, oltre che
riguardare esclusivamente e specificatamente n°5 soggetti, vale a dire n. 4 dirigenti
(il Direttore di Ragioneria, il Vice Segretario, il Dirigente dell’UTC, il
Comandante dei VV.UU.) ed il Segretario Capo, prevedeva, altresì, la copertura
assicurativa anche per i danni derivanti da responsabilità amministrativo – patrimoniale
e contabile: infatti, dopo aver previsto che, per detta polizza il Comune
doveva versare un premio annuo lordo di £.2.600.000, con decorrenza 30.09.1996
e scadenza 31.12.2001, l’appendice di aumento premio delimitava l’oggetto dell’
assicurazione prevedendo all’art. 1 che “l’assicurazione è prestata per la
responsabilità civile personale derivante agli assicurati, sotto il profilo
della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica amministrazione
nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di legge.La
garanzia comunque, comprende sia i danni di cui il soggetto assicurato debba
rispondere direttamente nei confronti dei terzi sia quelli dei quali debba
rispondere indirettamente nei confronti dell’Ente che, dopo aver risarcito il
danno al terzo, agisca in via di rivalsa.La garanzia per i danni derivanti da
responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi
siano stati accertati e quantificati dal giudice competente”.
Per
tale ulteriore polizza, che secondo la Procura sarebbe del tutto illegittima e
causativa di nocumento erariale, il Comune ha sostenuto una spesa complessiva
(oltre quella prevista per la polizza n°003/60/174769), per il quinquennio
assicurativo innanzi riferito, di £.13.000.000 (pari ad € 6.713,93), che debitamente
rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio, costituisce,
secondo l’organo requirente, un danno per le finanze del Comune di Toritto, di
cui devono essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti, nella rispettiva
qualità di componenti la Giunta Comunale (Luisi, Frappampina, Lepore, Servedio
e Derosa) che adottarono la delibera n°232/96 e le connesse delibere innanzi
menzionate ed il Segretario Comunale (Munafò) che rilasciò su tali deliberati
il proprio parere di legittimità.
Il
suddetto danno riverrebbe, secondo la prospettazione attorea, dalla stipula
della suddetta polizza assicurativa, a favore di alcuni Dirigenti del Comune di
Toritto, avente ad oggetto la copertura del rischio derivante dalla responsabilità
amministrativo – contabile dei medesimi per i danni arrecati all’Ente di appartenenza
con la propria condotta gravemente colposa e con onere del pagamento del
relativo premio a carico della stessa Amministrazione.
Reputa
la Procura che, non solo nessuna norma autorizzi la stipula di siffatte
polizze, ma esse contrastino con i principi fondamentali del sistema della responsabilità
dei pubblici dipendenti siccome delineato dall’art. 28 Cost., atteso che la
loro stipula avrebbe l’effetto della totale deresponsabilizzazione della classe
dirigente e politica dell’Amministrazione Pubblica.
Secondo
il P.M. contabile non contiene alcuna autorizzazione alla stipula di siffatte
polizze la norma di cui all’art.23 L. 816/1985, che prevede che gli enti locali
possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti
all’espletamento del proprio mandato e che, secondo l’interpretazione dottrinale
e giurisprudenziale, si riferisce all’ipotesi della copertura assicurativa in
favore dell’Ente pubblico per i rischi della responsabilità civile senza possibilità
di estensione alla responsabilità amministrativo – patrimoniale e contabile in
favore degli amministratori e dipendenti pubblici.
La
Procura, menzionate le altre disposizioni in subiecta materia (l’art. 28 D.P.R.
761/1979, relativo al personale delle UU.SS.LL., e l’art. 17 L. 109/1994,
relativo ai dipendenti incaricati della progettazione, ed i C.C.N.L. dell’area
dirigenziale e di altri comparti), ha dedotto che l’analisi del complessivo
assetto normativo, anche se volto ad espandere la tutela assicurativa in
generale, non intenderebbe invadere il campo della responsabilità amministrativa,
in quanto tutte le suddette norme tenderebbero alla copertura delle ipotesi di
responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e per i
danni che il pubblico dipendente abbia causato all’amministrazione medesima per
colpa lieve, sicchè – secondo l’organo requirente - non potrebbe revocarsi in
dubbio che i rischi assicurabili siano rappresentati esclusivamente da quelli
oggetto di polizze assicurative prescritte dalla legge in ordine attività
materiali (ad es. responsabilità civile per la conduzione di veicoli a motori),
quelli che comportano una diminuzione dell’integrità psico fisica in conseguenza
del servizio ovvero quelli discendenti da responsabilità civile della stessa
P.A., che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni
prodotti a terzi, mentre sarebbe fuori dal sistema l’assunzione, da parte di un
ente pubblico, dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori e
dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danni alle
finanze pubbliche, che avrebbe l’effetto di deresponsabilizzare i pubblici
amministratori e dipendenti, i quali, in virtù delle polizze in parola, pur
gestendo risorse pubbliche e svolgendo funzioni pubbliche, non risponderebbero
mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici e, in definitiva, ai
cittadini amministrati.
Ha
allegato la Procura regionale che la P.A., così operando, oltre al danno derivante
dalla mancata rifusione in suo favore, da parte del proprio dipendente o
amministratore, delle somme corrisposte a terzi a titolo di risarcimento per
responsabilità civile, sopporterebbe l’ulteriore aggravio derivante dal pagamento
del relativo premio assicurativo.
L’assicurabilità
di tali rischi contrasterebbe, inoltre, con il carattere personale della
responsabilità amministrativa, siccome sancito dall’art. 1 L. 20/1994 ma, ancor
più, con l’art. 28 Cost., il quale dispone che i funzionari e dipendenti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi amministrative, con
conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale forma di responsabilità
(amministrativo - contabile) all’ente, per cui un’interpretazione differente
delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 L. 816/1985, poi l’art.
26, quinto comma, L. 265/1999 ed ora l’art. 86, quinto comma, del testo unico
degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000) si porrebbe in palese contrasto
con gli artt.3, 97, 103 e soprattutto con l’art. 28 cost., collidendo con la funzione
di deterrenza che deve avere la responsabilità per danni erariali, in quanto la
stipula di una polizza per i danni causati all’ente dai dipendenti e dagli
amministratori, con pagamento dei relativi premi a carico del bilancio pubblico
- come il caso della polizza n°54723/000 del 07.10.1996 stipulata dal Comune di
Toritto - si sostanzierebbe in una traslazione totale del rischio derivante
dallo svolgimento dell’attività amministrativa dal complesso soggettivo dipendente
– amministrazione (al cui interno il criterio della colpa grave già opera la
relativa distribuzione del rischio) verso la sola amministrazione, con
l’effetto di esonerare da responsabilità il dipendente e della vanificazione
dell’azione e del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.
In
ordine alla configurabilità della colpa grave nelle condotte tenute dai convenuti
nell’adozione delle delibere che portarono alla stipula della polizza che ne
occupa, la Procura,premesso che tale elemento sarebbe individuabile nella
volontà di ottenere il risultato progettato nonostante la presenza di chiari elementi
normativi e giurisprudenziali in senso sfavorevole rispetto ai deliberati in concreto
assunti, ha dedotto che da un lato non esiste né esisteva alcuna norma che
autorizzasse l’assunzione di un onere contrattuale, come quello oggetto della
polizza n°54723/000 del 07.10.1996, dall’altro svariate pronunce
giurisprudenziali escludevano, inequivocabilmente, la stipula di siffatte polizze
talchè i convenuti, con una minima e semplice attività istruttoria di approfondimento,
ricorrendo semmai all’ausilio di pareri legali, avrebbero avuto contezza del
divieto in questione ed evitato, così, l’ingiustificato esborso a carico delle
finanze comunali e che, nel caso di specie, la colpa grave risiederebbe nella
violazione di ogni regola di corretta amministrazione cui dev’essere improntata
la cura della cosa pubblica.
L’organo
requirente reputa, pertanto, che del danno sopportato dal Comune di Toritto per
effetto dell’importo aggiuntivo, corrispondente ad € 6.713,93 (controvalore in
euro di £.13.000.000), pagato alla Società Assitalia, a seguito della stipula
della suddetta polizza n°54723/000 del 07.10.1996 in favore dei dirigenti,
debbano rispondere i convenuti, fra i quali, ritenuto paritario l’apporto
causale delle singole condotte nella causazione del danno, lo stesso debba
essere ripartito in ugual misura, salvo diverso apprezzamento del Collegio.
Ai
convenuti, la Procura regionale ha provveduto a notificare l’informativa ante
causam di cui all’art. 5, primo comma, L. 19/1994; le deduzioni presentate da
tutti i convenuti non sarebbero, peraltro, idonee, secondo l’organo requirente,
a superare i motivi di addebito.
Tanto premesso, con il suddetto atto di citazione, la Procura regionale ha convenuto, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, i sigg.ri LUISI Rocco, FRAPPAMPINA Lucia, LEPORE Rocco, SERVEDIO Vincenzo, DE ROSA Vito Rocco e MUNAFO’ Franco, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di €.6.713,93 debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio.
Con
distinte comparse, di analogo contenuto, depositate in Segreteria in data
07.08.2003, si sono costituiti i convenuti LUISI, FRAPPAMPINA e DE ROSA, con il
patrocinio degli avv.ti Pepe e Labianca.
La
difesa dei convenuti ha evidenziato:
1)
che le deliberazioni
G.C. n°232/1996 e 351/1996 sono state adottate previ pareri favorevoli
espressi, senza alcuna riserva, sul piano tecnico contabile dai competenti Capo
servizio “Affari Generali” e “Ragioneria” e su quello della legittimità dal
Segretario Capo;
2)
che le delibere sono,
sia nella parte narrativa che in quella dispositiva, ampiamente motivate, con
specifico richiamo a parere apparso su una rivista giuridica;
3)
che, dette deliberazioni,
ai fini dell’esecutività, furono sottoposte al preventivo controllo del
Comitato Regionale di Controllo – CO.RE.CO, che le ha rese esecutive con
esplicita dichiarazione di “presa d’atto”;
4)
che la deliberazione
n°546/1996, preso atto della ottenuta esecutività della predette delibere, si è
limitata ad autorizzare la stipula di “polizze assicurative a copertura rischi
da responsabilità civile degli Amministratori e Responsabili del Comune con
l’Assitalia”.
Tanto
premesso, la difesa dei suddetti convenuti ha eccepito la prescrizione avuto
riguardo alla data di esecutività delle suddette delibere e nel merito, ha
contestato la domanda attorea, allegando che
il contratto di assicurazione - contrariamente a quanto sostenuto
dall’organo requirente - sarebbe limitato alla R.C. derivante all’Assicurato
per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio
dell’attività professionale o del mandato istituzionale svolti per conto del
Contraente, in conseguenza di fatti amministrativi di cui debba rispondere a
norma di legge.
La
difesa dei suddetti convenuti, richiamato il contenuto dell’appendice di polizza
che fa riferimento alle perdite patrimoniali “involontariamente cagionate” ed
invocato l’art. 1900 cod.civ., a norma del quale l’assicuratore non è tenuto
per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato
e del beneficiario, ha dedotto che “essendo tale l’oggetto della polizza questa
Difesa non vede come possa essere ricondotta la copertura del rischio <<a
condotta gravemente>> colposa
siccome dedotta dal sig. Procuratore”.
Rilevato,
inoltre, che i Comuni potevano assicurare i propri amministratori e
rappresentanti contro i rischi conseguenti al loro mandato (cfr. art. 23 L.
816/1985), e nel caso vi fosse stata apertura di procedimento civile o penale
nei confronti di un dipendente per atti o fatti direttamente connessi
all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, a condizione
che non sussistesse conflitto d’interessi, avevano l’obbligo di assumere a
proprio carico ogni onere difesa, con l’obbligo di ripetere gli oneri sostenuti
in caso di condanna del dipendente per fatti commessi con dolo o colpa grave
(art.67 D.P.R. 268/1987) e che gli enti aggiudicatari (rectius: aggiudicatori)
per l’esecuzione di LL.PP. – e fra i Dirigenti coperti dalla polizza assicurativa
de quo, è incluso il Dirigente dell’U.T.C. - hanno l’obbligo di stipulare
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti che sono di tanto incaricati ( L. 109/94), ha dedotto che
deve ritenersi lecita la stipulazione di contratti assicurativi da parte delle
pubbliche amministrazioni per la copertura della R.C. della stessa
amministrazione dappoichè si può prevedere in relazione ad ipotesi consentite
dalle disposizioni di legge e dai contratti di lavoro pubblico la copertura
della R.C. verso terzi degli amministratori e dei dirigenti dipendenti”.
La
predetta difesa ha, inoltre, lamentato l’omessa valutazione dei vantaggi conseguiti
dall’Amministrazione e dalla comunità amministrata ed ha contestato la
sussistenza della colpa grave, argomentando dalla previa acquisizione dei
pareri favorevoli espressi, dal parere di cui alla summenzionata rivista richiamato
nella delibera e dalla circostanza che si è dato corso agli atti per
l’attuazione dopo aver ottenuto il visto formale di esecutività della delibera
sottoposta al controllo del CO.RE.CO., in un contesto normativo di difficile
interpretazione ed in presenza di interpretazioni divergenti.
Con
le rispettive memorie di costituzione, i convenuti FRAPPAMPINA e DE
ROSA hanno, inoltre, dedotto, in ordine “ alla prescrizione complessivamente
eccepita”, di essere cessati dal mandato elettorale di assessore componente la
Giunta Municipale del Comune di Toritto
fin dal mese di novembre 1997 e che i
pagamenti afferenti alla polizza de qua sono stati disposti, nei riguardi
dell’Istituto Assicuratore, con deliberazione G.M. 13/97 del 23.01.1997 e “con
determinazioni del responsabile del Servizio Affari Generali del 17.06.1998
n°58, del Responsabile del Servizio Finanze del 27.03.1999 n°30 – quando già
erano cessati dal mandato elettorale – dal Responsabile del Servizio Ragioneria
dell’11.11.1999 n°148 e dal Responsabile del Servizio Finanziario del 6.4.2000
n°43 e del 21.02.2001”.
Con
le rispettive memorie di costituzione, i convenuti LUISI, FRAPPAMPINA e DE ROSA
hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio in quanto, a detta
degli stessi, dovrebbero essere chiamati in giudizio anche i Dirigenti
responsabili dei servizi, che, all’epoca, ebbero ad esprimere il proprio parere
favorevole, ed i componenti del CO.RE.CO., che con il visto di presa d’atto
resero esecutivo il provvedimento de quo, ed hanno concluso chiedendo
dichiararsi la nullità dell’atto di citazione ed in subordine, l’assoluzione di
essi convenuti perché il fatto non sussiste, per inesistenza del danno
patrimoniale ovvero per mancanza dell’elemento psicologico; in linea
ulteriormente subordinata, hanno chiesto ordinarsi l’integrazione del
contraddittorio e, in linea estremamente gradata, farsi uso del potere
riduttivo nell’estensione massima.
Con
distinte memorie di costituzione, di analogo contenuto, si sono costituiti i
sigg.ri SERVEDIO Vincenzo e LEPORE Rocco, a mezzo dell’avv. Maria Grazia
D’Ecclesiis, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto al
risarcimento dei danni, in quanto – secondo la prospettazione difensiva - il
dies a quo del decorso del termine della prescrizione andrebbe individuato
nella nascita dell’obbligo giuridico di pagare insorto con l’adozione della delibera
del 1996.
Nel
merito, la difesa dei predetti convenuti, ha dedotto che la Giunta ha operato
nel rispetto della Legge del 1985 che prevedeva genericamente per i Comuni e le
Province la possibilità di assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all’espletamento del loro mandato, allegando che all’epoca dei
fatti non vi era alcuna interpretazione restrittiva di tale norma, tant’è vero
che la delibera n°232 raccoglieva il parere favorevole, oltre che del
Segretario comunale, e del Dirigente di ragioneria, anche del CO.RE.CO. e che
nelle premesse della delibera n°232 sarebbe possibile rinvenire l’iter logico
seguito dall’Amministrazione nell’adozione dell’atto e dal quale si evincerebbe
l’approfondimento giuridico, normativo e di prassi, relativo a quel dato momento
storico.
Ha
dedotto l’avv. D’Ecclesiis che nessun effetto di deresponsabilizzazione
potrebbe essere attribuito alla scelta dell’Amministrazione, volta ad assicurare
le ipotesi di perdite involontariamente cagionate dai comportamenti degli Amministratori
e dei funzionari e che non sarebbe configurabile un’ipotesi di danno per la
stipula di una polizza che – secondo l’assunto difensivo – coprirebbe persino i
danni del Comune e che considererebbe dunque, l’ente stesso quale beneficiario
ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, l’ accoglimento dell’eccezione di
prescrizione, in via subordinata, dichiararsi l’infondatezza della domanda per
assenza di qualsiasi profilo di colpevolezza, sia pure in forma lieve, ed in
via ulteriormente gradata, dichiararsi l’infondatezza della domanda per assenza
di dolo e/o colpa grave.
All’udienza
del 18.09.2003, l’avv. Labianca dopo aver reiterato l’eccezione di prescrizione
e la richiesta di integrazione del contraddittorio con i responsabili dei
servizi, si è riportata alle precedenti difese.
L’avv.
D’Ecclesis, ha eccepito la prescrizione ed ha invocato l’esercizio del potere
riduttivo, riportandosi alle memorie.
Il
P.M. si è opposto all’eccezione di prescrizione allegando che potrebbe tutt’al
più valere per il primo pagamento, ed ha confermato le conclusioni rassegnate.
La
causa è stata quindi riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente, investendo la regolare costituzione del rapporto processuale
sotto il profilo della completezza del contraddittorio, occorre esaminare la
richiesta, formulata dai convenuti LUISI, DE ROSA e FRAPPAMPINA con le
rispettive memorie di costituzione, di integrazione del contraddittorio nei
confronti dei Dirigenti responsabili dei servizi, che ebbero ad esprimere il
proprio parere favorevole, e dei componenti del Comitato regionale di controllo
che, “esprimendo il visto di presa d’atto, resero esecutivo, agli effetti di
legge, il provvedimento de quo”.
In
proposito, premesso che la verifica dell’integrità del contraddittorio deve
essere effettuata con riferimento alla domanda introduttiva del giudizio e non
con riguardo alle tesi difensive dei convenuti, che ben possono valere a contestare
la fondatezza, nel merito, della domanda, ma che non comportano la necessaria
estensione soggettiva del processo, reputa la Sezione che la richiesta
d’integrazione del contraddittorio debba essere disattesa, considerato che il
prospettato concorso dei summenzionati terzi nella causazione del danno, non ne
impone la chiamata in causa, ben potendo il Giudice, ai fini della determinazione
della quota di danno imputabile ai convenuti, tener conto e valutare
incidentalmente le condotte di altri soggetti, non convenuti in giudizio, per verificarne
l’eventuale contributo causale, senza che, ovviamente, tale accertamento faccia
stato nei loro confronti (cfr., in tal senso, ex multis, Sez. giur. Puglia,
20.09.2002, n°670).
2.
Sempre in via preliminare, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di
prescrizione proposta dai convenuti.
In
proposito, è appena il caso di premettere che l’appendice di polizza donde
sarebbe derivato il danno che ne occupa, è stata stipulata, in data 07.10.1996,
con effetto dal 30.09.1996 al 31.12.2001 e, pertanto, per una durata complessiva
di anni 5, mesi 3 e giorni 1 e l’Amministrazione ha provveduto al pagamento, in
data 07.10.1996, contestualmente alla stipula, come da quietanza contenuta
nella stessa appendice, del premio relativo alla frazione d’anno (30.09.1996 –
31.12.1996).
L’azione
risarcitoria proposta dalla Procura e relativa al “premio annuo lordo per i n°4
dirigenti funzionari e n°1 segretario”, indicato nell’appendice di polizza in
£.2.600.000, ha, peraltro, riguardo ai corrispettivi relativi non all’intera
durata del contratto ma al solo quinquennio con esclusione della summenzionata
frazione d’anno, tant’è che il danno è stato quantificato (a pag. 4 dell’atto
introduttivo) in £.13.000.000, pari all’importo del suddetto premio lordo per i
cinque anni.
Avuto
riguardo alle suddette rate di premio, oggetto dell’azione risarcitoria
proposta, l’eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
In
proposito, considerato che in caso di danno per spesa illegittima la prescrizione
inizia a decorrere dal pagamento, perché è solo con l’effettivo esborso che la
diminutio patrimonii assume carattere di concretezza ed attualità, reputa la
Sezione, in conformità all’orientamento prevalente di questa Corte, autorevolmente
ribadito dalle SS.RR. con sentenza n°7/2000/Q.M. del 24.05.2000 che, quando,
come nella specie, si verta in ipotesi di rapporti di durata, qual è il
contratto di assicurazione, i danni si verifichino con i singoli esborsi dei corrispettivi
periodici soggetti, ciascuno, ad un proprio termine prescrizionale quinquennale
(art. 2 L. 20/1994), con decorrenza dalla data dei pagamenti stessi.
Dalla
documentazione versata agli atti del giudizio, risulta che le rate di premio
relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 sono state corrisposte, rispettivamente,
in data 24.02.1997, in data 26.06.1998, in data 18.11.1999, in data 11.04.2000
ed in data 01.03.2001.
Considerato
che l’invito a dedurre - recante la formulazione che “la presente comunicazione
vale anche quale atto di costituzione in mora ai fini interruttivi della
prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile”, ed al quale
deve, pertanto, riconoscersi, in conformità all’insegnamento delle SS.RR. (cfr.
sentenze 20.12.2000 n°14/2000/Q.M. e 20.03.2003 n°6/2003/Q.M.), efficacia
interruttiva della prescrizione – risulta notificato nei confronti di tutti i
convenuti in data 21 – 23.01.2003, deve ritenersi che il corso della prescrizione
sia stato tempestivamente interrotto con riferimento ai danni conseguenti al pagamento
delle rate di premio relative al 1998 ed agli anni successivi.
Di
converso, in difetto di prova di precedenti atti interruttivi, dev’essere accolta,
con riferimento al danno conseguente all’esborso della rata di premio relativa al
1997, l’eccezione di prescrizione opposta dai convenuti.
Per
l’effetto, il danno che secondo la prospettazione attorea ammonterebbe a
£.13.000.000, depurato dell’importo corrispondente alla rata di premio relativa
al 1997 (pari a £.2.600.000), si riduce a £.10.400.000.
3.Nel
merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
In
proposito, si osserva che, con l’appendice di polizza de qua, si è convenuto
“di includere nella garanzia assicurativa della responsabilità civile, l’assicurazione
di n°4 dirigenti funzionari e n°1 segretario sottoindicati”.
Nella
suddetta appendice di polizza, l’ Amministrazione comunale di Toritto figura
quale “contraente” e tale viene espressamente qualificata (“Il contraente alla
firma del presente contratto versa il rateo premio per il periodo 30.09.1996 –
31.12.1996 pari a £.650.002”) mentre “assicurati” sono, appunto, i dirigenti,
funzionari ed il segretario elencati sotto la dizione “nominativi assicurati”.
Come
si legge nella stessa appendice, poi, “l’assicurazione è prestata per la R.C.
personale derivante agli assicurati, sotto il profilo della correttezza amministrativa,
per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso
l’ente di appartenenza e la P.A. nell’espletamento delle proprie funzioni
esercitate ai sensi di legge.La garanzia comunque comprende sia i danni di cui
il soggetto assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi,
sia quelli dei quali debba rispondere indirettamente nei confronti dell’Ente
che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa.La
garanzia per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile opera
a condizione che gli stessi siano stati accertati e quantificati dal giudice
competente.La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità degli
assicurati con esclusione, quindi, di ogni obbligo solidale con altri soggetti
non assicurati con la presente polizza”.
Reputa
il Collegio che non possa revocarsi in dubbio che la copertura assicurativa di
cui alla suddetta appendice di polizza riguardi sia la responsabilità
amministrativa – contabile sia i fatti commessi con colpa grave.
Sotto
il primo profilo è evidente che la responsabilità civile personale derivante
agli assicurati per i danni cagionati all’ente di appartenenza ed alla pubblica
amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni si identifichi senza residui
nella responsabilità amministrativo - contabile.
Contrariamente
all’assunto difensivo, poi, la copertura assicurativa, comprende anche i danni derivanti da condotte gravemente colpose.
In
proposito è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell’art. 1917 cod.civ.
(rubricato “assicurazione della responsabilità civile”), dalla copertura assicurativa
“sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”, per cui il contratto di assicurazione
per la responsabilità civile copre ogni responsabilità da fatto non doloso.
La
disciplina dell’assicurazione per la responsabilità civile deroga, pertanto,
con riferimento alla colpa grave, all’art. 1900 cod.civ. - invocato dalla
difesa dei convenuti LUISI, DE ROSA e FRAPPAMPINA - che, prevedendo che “l’assicuratore non è obbligato per i
sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato e
del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”, stabilisce
l’opposto principio per cui occorre un apposita pattuizione per assicurare il
rischio provocato da colpa grave.
Deve,
pertanto, ritenersi, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione
civile (cfr. Cass. 17 luglio 1993 n°7971, Cass. 10.04.1995 n°4118), che
l’assicurazione della responsabilità civile operi, in difetto di espresse
clausole limitative del rischio, per tutti i danni derivanti da comportamenti
colposi anche gravi.
Con
riferimento al caso di specie, si deve, d’altro canto, escludere che, dalla pattuizione di cui all’appendice
di polizza, per cui “l’assicurazione è prestata per la responsabilità
personale derivante …..per le perdite
patrimoniali involontariamente cagionate”, possa inferirsi l’esclusione dalla
copertura assicurativa dei fatti gravemente colposi, considerato che
all’elemento soggettivo della colpa, a prescindere dal suo grado e, pertanto,
anche alla colpa grave, è coessenziale che l’evento, quand’anche sia preveduto
(colpa cosciente o con previsione), non sia voluto dall’agente e, pertanto, sia
involontario, considerato che ove l’evento sia voluto o, quanto meno, ne sia
accettata l’eventualità della verificazione (dolo eventuale), l’elemento
soggettivo verrebbe a connotarsi in termini di dolo.
Sicchè,
evidentemente, solo i danni volontariamente causati, ovverosia derivanti da
fatti dolosi, devono considerarsi esclusi dalla copertura assicurativa, in
conformità, del resto, alla previsione normativa di cui all’art. 1917 cod.civ.
Premesso
quanto innanzi, si osserva che, a fondamento della domanda risarcitoria
proposta, la Procura regionale ha dedotto l’illiceità dell’esborso di publica
pecunia in dipendenza della contrazione, con premio a carico
dell’amministrazione, di una polizza assicurativa in favore di dipendenti per
la copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativa
contabile ai medesimi incombente nei confronti dell’Ente di appartenenza e
della Pubblica amministrazione.
A
sostegno della prospettazione accusatoria, l’organo requirente ha dedotto che
una siffatta stipulazione comporta, da un lato, la deresponsabilizzazione dei dipendenti
assicurati, in contrasto con il principio di cui all’art. 28 Cost. e con la
disciplina della responsabilità amministrativa - contabile, con l’effetto di
privare quest’ultima della sua funzione di deterrenza e, pertanto, di prevenzione
generale, e, dall’altro, l’alterazione del criterio di ripartizione del rischio
stabilito dal legislatore a fondamento del sistema di responsabilità amministrativa,
“nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per gli amministratori
ed i dipendenti pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di
stimolo e non di disincentivo” (cfr. sentenza Corte Cost. n°371/1998).
Trattasi
di profili ampiamente illustrati nell’atto di citazione, con argomentazioni
che, non specificatamente contrastate dai convenuti con alcuna conferente
deduzione, il Collegio ritiene ampiamente condivisibili e sulle quali,
pertanto, non occorre ulteriormente soffermarsi.
Osserva,
peraltro, il Collegio che alla medesima conclusione, nel senso dell’illiceità
di una siffatta stipulazione, si pervenga anche, sulla base di un diverso
ordine di argomentazioni.
In
proposito, si osserva che, a termini dell’art. 1229 cod.civ. “è nullo qualsiasi
patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per
dolo o colpa grave”.
Considerata,
da un lato, l’inderogabilità convenzionale della disciplina della
responsabilità amministrativa, come palesato dall’ obbligatorietà ed
officialità dell’azione intesa a farla valere, attribuita al P.M. contabile, e
dall’altro, che la responsabilità amministrativa è limitata, ai sensi dell’art.
1 L. 20/1994, ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, è
evidente che, a fortiori, deve ritenersi inammissibile qualsiasi patto che
escluda o limiti preventivamente la responsabilità del pubblico dipendente per
i danni, direttamente o indirettamente arrecati all’Amministrazione di
appartenenza o alla Pubblica Amministrazione ed illegittima qualsiasi
operazione che consegua il medesimo risultato, vietato dalla legge, di
escludere o limitare la responsabilità del pubblico dipendente.
In
proposito, è appena il caso di osservare che, ove si aderisse alla tesi autorevolmente
prospettata, per cui dalle recenti riforme emergerebbe una nuova configurazione
in termini sanzionatori della responsabilità amministrativa, potrebbe revocarsi
in dubbio la stessa validità di una polizza contro il rischio derivante da
responsabilità amministrativa, a prescindere dal soggetto cui faccia carico
l’onere del relativo premio.
Sennonchè,
ove si ammetta, così come deve ammettersi, che la responsabilità amministrativo
– contabile abbia conservato la sua funzione risarcitoria e, pertanto,
l’ammissibilità di un contratto di assicurazione in subiecta materia, parimenti
illecito deve considerarsi l’esborso a carico dell’Amministrazione del premio
relativo alla copertura di propri dipendenti dal rischio della responsabilità
amministrativa.
Considerato,
infatti, che il premio costituisce il corrispettivo dell’assunzione del rischio
da parte dell’assicuratore ed è determinato, in virtù dell’applicazione della
tecnica assicurativa, in misura pari al rischio medio, e cioè al rischio
collegato ad una massa di rischi omogenei (c.d. premio puro), maggiorato del
c.d. caricamento, ossia delle spese e della quota di utili dell’assicuratore, è
evidente che la contrazione della polizza assicurativa a favore dei dipendenti
contro i rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa con oneri a
carico dell’Amministrazione di appartenenza, si risolve nell’assunzione, a
carico dell’Ente, del rischio stesso e nella sua contestuale
traslazione onerosa sulla Compagnia
assicuratrice e, pertanto, in definitiva, in una non consentita limitazione,
sino alla concorrenza del massimale di polizza, della responsabilità del dipendente
per colpa grave.
Deve,
pertanto, ritenersi, in conformità all’ormai consolidato orientamento di questa
Corte (cfr. Sez. Lombardia 05.10.2002 n°942, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia
19.10.2000 n°489, Sez. Umbria 10.12.2002 n°533) del tutto fuori dal sistema
l’assunzione da parte dell’ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa
con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale.
Né,
in contrario, può invocarsi il disposto di cui all’art. 23 L.816/1985 (“I
comuni le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti
contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato”) riprodotto, con
ampliamento dell’ambito applicativo alle comunità montane, alle unioni dei
comuni ed ai consorzi fra enti locali, ma con espunzione del riferimento ai
“rappresentanti”, dapprima all’art. 26, quinto comma, L. 265/1999 e, quindi,
all’art.86, quinto comma, D.Lgs. 267/2000, atteso che, a prescindere dal
rilievo che la suddetta disposizione non appare con ogni evidenza applicabile
ai capi servizio ed al segretario comunale, cui si riferisce l’appendice di
polizza, donde sarebbe derivato il danno erariale per cui è causa (non apparendo
condivisibile il diverso orientamento espresso dal T.A.R. Piemonte, con
sentenza n°172 del 24.03.1997), è evidente
che l’ambito oggettivo della disposizione, e cioè i rischi suscettibili
di copertura assicurativa, non possono che essere delimitati in conformità ai
principi dell’ordinamento e, pertanto, con esclusione dei rischi per responsabilità
amministrativa contabile.
In
ordine poi, al disposto di cui all’art. 17, terzo comma, della L. 109/1994 e
s.m. (“il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico
delle amministrazioni aggiudicatici, di polizze assicurative per i rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”) invocato
da alcuni convenuti che hanno evidenziato che “fra i Dirigenti coperti dalla
polizza assicurativa de quo è incluso anche il Dirigente dell’U.T.C.”, non può
non rilevarsene l’assoluta inconferenza, con riferimento alla fattispecie
dedotta in giudizio, considerato che l’appendice di polizza esclude espressamente
(sub art.5 lett. M), dall’ambito della copertura assicurativa, le perdite
patrimoniali “conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge 109/94,
successive modifiche e regolamento di attuazione”.
Né,
d’altro canto, è configurabile alcun interesse dell’ Amministrazione comunale
in relazione alla stipula della suddetta appendice di polizza.
In
proposito, occorre osservare che il contratto di assicurazione di cui
all’appendice di polizza, costituisce, con ogni evidenza, un assicurazione per
conto altrui (configurabile per ogni tipo di polizza: Cass. 21 febbraio 1980
n°1248), riconducibile alla previsione normativa di cui all’art. 1891 cod.civ.
che prevede che “se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di
chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto,
salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’assicurato (primo comma) e che “i diritti derivanti dal contratto
stipulato spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della
polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato
medesimo” (secondo comma).
Ne
consegue che l’Amministrazione, quale soggetto “contraente” e non “assicurato”,
non solo non è, ovviamente, coperta dai rischi contemplati dalla suddetta appendice,
quand’anche fosse evocata in giudizio, ex art. 28 Cost., quale responsabile
solidale degli assicurati, come del resto evidenziato dall’espressa previsione
contenuta nella suddetta appendice di polizza, per cui “la garanzia opera per
la personale e diretta responsabilità degli assicurati con esclusione, quindi,
di ogni obbligo solidale con altri soggetti non assicurati con la presente
polizza”, ma non può, ai sensi dell’art. 1891 cod.civ., nemmeno far valere i diritti
spettanti ai soggetti assicurati, in virtù della polizza, senza il consenso di
questi ultimi.
Sicchè
evidentemente, con riferimento alla suddetta appendice di polizza, in relazione
alle diverse coperture assicurative dalla stessa contemplate, deve escludersi
che ricorresse un interesse pubblico per la legittima stipula di un contratto
di assicurazione che “implicando una spesa pubblica, deve corrispondere
adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile
incombente sulla struttura organizzativa pubblica” (cfr. SS.RR. 05.04.1991
n°707/A).
A
maggior ragione deve escludersi che un tale interesse possa configurarsi in
relazione alla copertura della responsabilità amministrativa diretta e
indiretta, cui è specificatamente riferita la domanda risarcitoria proposta.
In
proposito, è appena il caso di osservare che alcun azione nei diretti confronti
della Compagnia Assicuratrice, competerebbe, a termini dell’art. 1917 cod.civ.,
all’Amministrazione, ove danneggiata da un comportamento gravemente colposo dei
dipendenti assicurati, considerato che solo per l’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
è contemplata l’azione diretta.
Né,
d’altro canto, può attribuirsi alcun rilievo alla maggiore possibilità che, di
fatto, l’Amministrazione avrebbe di soddisfare le proprie ragioni, per
l’ipotesi che il patrimonio dei dirigenti, funzionari o segretario assicurati,
eventualmente responsabili di un danno arrecato alle finanze dell’
Amministrazione, risultasse in tutto o in parte incapiente, in relazione alla
possibilità di pignorare l’indennità spettante all’assicurato nei confronti
della compagnia assicuratrice, sulla quale, com’è noto, il credito del
danneggiato per il risarcimento gode di privilegio speciale (art.2767
cod.civ.), trattandosi, con ogni evidenza, di un vantaggio meramente eventuale
ed indiretto e, pertanto, non suscettibile di valutazione in termini di
“compensatio lucri cum danno”.
Alla
luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi destituito di fondamento
l’assunto difensivo dei sigg.ri LUISI Rocco, DE ROSA Vito Rocco e FRAPPAMPINA
Lucia per cui “la copertura di siffatto rischio con una polizza di modesta
entità….consentiva all’Amministrazione comunale di poter affrontare,
all’occorrenza, ogni possibile evenienza, escludendo, così, qualsiasi rischio relativo
all’assunzione di eventuali ed onerosi esborsi”, così come, del pari,
evidentemente infondato è l’assunto della difesa dei sigg.ri SERVEDIO Vincenzo
e LEPORE Rocco per cui non sarebbe “configurabile un ipotesi di danno per la
stipula di una polizza che copre persino i danni al Comune (e non già solo ai
terzi come espressamente previsto in polizza) e che considera l’ente stesso
quale beneficiario”.
Ne
consegue che deve escludersi che dalla stipula della suddetta appendice di
polizza siano derivati all’Amministrazione o alla comunità amministrata vantaggi
suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 1 bis della L. 29/1994, come
mod. dall’art. 3, 1° co. lett. a) del D.L. 543/1996 conv. in L. 639/1996.
4.
Con l’atto introduttivo, il danno è stato quantificato dall’organo requirente
in £.13.000.000, pari all’ammontare degli esborsi, in ragione di £.2.600.000 annue,
sopportati dall’Amministrazione, per il quinquennio (1997 – 2001), in dipendenza
della appendice di polizza de qua. Il suddetto importo dev’essere, peraltro,
depurato – stante l’accoglimento, in parte qua, dell’eccezione di prescrizione
- dell’esborso (per £.2.600.000) relativo alla rata di premio per il 1997 e,
pertanto, ragguagliato alle rate di premio, relative alle residue quattro annualità
(1998 – 2001).
Tenuto
conto, peraltro, che, a fondamento della domanda risarcitoria proposta,
l’organo requirente ha dedotto l’illiceità della copertura assicurativa a
favore dei summenzionati dirigenti, funzionari e segretario e con oneri a
carico dell’Amministrazione, del rischio costituito dalla responsabilità
amministrativa – contabile, che non esaurisce il contenuto dell’ appendice di
polizza, comprendente, altresì, la responsabilità civile nei confronti dei
terzi, reputa la Sezione che, in considerazione della dedotta causa petendi ed
in ossequio al principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), il danno dedotto in giudizio non possa essere commisurato all’intero
ammontare degli esborsi sopportati dall’Ente, per il summenzionato quadriennio,
in dipendenza della suddetta appendice di polizza, ma alla sola quota parte di
premio riferibile al rischio per condanna a titolo di responsabilità amministrativa.
Considerato
che, nella suddetta appendice di polizza, il relativo premio è stato
determinato unitariamente, né dalla stessa emergono elementi per la puntuale
determinazione della quota di premio specificatamente riferibile alla copertura
del rischio per responsabilità amministrativa - contabile, alla determinazione
stessa deve procedersi con valutazione equitativa.
In
proposito, considerata l’ovvia propensione dei soggetti terzi danneggiati a
chiamare in giudizio, anche in ragione e della sua maggiore solvibilità,
l’Amministrazione, solidalmente e direttamente responsabile ex art. 28 cost.,
piuttosto che il dirigente o funzionario responsabile dell’illecito, con la
conseguenza che, anche in ipotesi di responsabilità nei confronti di terzi, la
copertura ha molte più probabilità di operare sub specie di assicurazione
contro il rischio della responsabilità amministrativa (indiretta) nei confronti
dell’Ente di appartenenza, che abbia risarcito il terzo, piuttosto che sub
specie di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, reputa la
Sezione che la quota di premio specificatamente riferibile alla copertura del
rischio per responsabilità amministrativa - contabile (diretta ed indiretta)
debba essere equitativamente determinata nella misura dell’80% dell’intero
premio relativo all’appendice stessa.
Ne
consegue che, poiché gli esborsi sopportati dall’Ente in dipendenza
dell’appendice assicurativa de qua, con riferimento al quadriennio 1998 – 2001,
ammontano a £.10.400.000, il danno per l’illecita copertura assicurativa della
responsabilità amministrativo – contabile dev’essere quantificato in complessivi
€ 4.296,90 (euroquattromiladuecentonovantasei/90), controvalore in euro di
£.8.320.000, pari all’80% di £.10.400.000.
5.
Il suddetto danno è causalmente riconducibile alla delibera di n° 232 del
19.04.1996 (e successiva di chiarimenti n°351 del 25.06.1996), con la quale la
Giunta Municipale ha deliberato di “
provvedere a coprire dal rischio della responsabilità patrimoniale per danni
arrecati a terzi ed al Comune stesso sia gli Amministratori comunali
(componenti della Giunta Municipale) sia il segretario comunale e i cinque capi
servizio mediante stipulazione di apposite polizze assicurative” ed al
successivo provvedimento n°546 dell’11.09.1996, con la quale lo stesso organo
ha deliberato di procedere alla stipula delle polizze assicurative di cui alla
suddetta delibera n°232/1996, con decorrenza 01.10.1996 e scadenza il
31.12.2001, con l’Assitalia – Agenzia generale di Altamura.
Non
può, d’altro canto, revocarsi in dubbio, alla luce delle suesposte considerazioni,
l’illegittimità delle suddette delibere, senza che, con riferimento ai primo
dei summenzionati provvedimenti, sottoposto al controllo preventivo di
legittimità della Sezione Provinciale di Controllo, possa attribuirsi alcun
rilievo, in contrario, alla presa d’atto da parte dell’organo di controllo,
invocato da alcuni dei convenuti costituiti, giacchè tale positivo vaglio non
vale ad esonerare i componenti della Giunta dalle responsabilità per le
decisioni illegittimamente assunte.
Sicchè,
evidentemente, non può revocarsi in dubbio la riconducibilità del danno, sotto
il profilo causale, all’operato dei convenuti LUISI, FRAPPAMPINA, LEPORE,
SERVEDIO e DE ROSA che, nella qualità di componenti della giunta, hanno
concorso, con voto unanime, all’adozione delle summenzionate delibere, nonché
al comportamento del convenuto MUNAFO’ che, come risulta dalle stesse delibere,
in qualità di Segretario Comunale ha espresso sulle suddette delibere il
proprio parere favorevole di legittimità e del quale lo stesso è tenuto a
rispondere ai sensi dell’art. 53. terzo comma, L. 142/1990.
E’
appena il caso di osservare che a nulla rileva che, secondo quanto dagli stessi
dedotto con le rispettive memorie di costituzione, i convenuti FRAPPAMPINA e DE
ROSA siano cessati dalla carica di Assessore componente della Giunta Municipale
del Comune di Toritto fin dal novembre 1997 e, pertanto, anteriormente ai
pagamenti di alcune rate di premio considerato che i predetti convenuti hanno
pacificamente concorso all’adozione delle summenzionate deliberazioni in
esecuzione delle quali il contratto di assicurazione è stato stipulato e
costituendo i suddetti pagamenti atti meramente esecutivi di quest’ultimo.
In
proposito, si osserva che la rilevata assenza di un interesse dell’ Amministrazione
in ordine alla stipula della suddetta appendice di polizza, se qualifica in
termini di danno il conseguente esborso di publica pecunia, non comporta
l’invalidità o l’inefficacia del contratto, considerato che l’ assicurazione
per conto altrui (art. 1891 cod.civ.) cui, come innanzi esposto, è riconducibile
la fattispecie che ne occupa, non
presuppone necessariamente un interesse dello stipulante, in aggiunta a quello
dell’assicurato, richiesto dall’art. 1904 cod.civ. (cfr. Cass. 21.02.1980
n°1248): ne consegue che, una volta stipulato il contratto di assicurazione,
l’Amministrazione non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento dei premi senza
esporsi alla conseguente responsabilità per inadempimento.
6.
Se, come innanzi rilevato, dev’essere disattesa la richiesta d’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei Dirigenti responsabili dei servizi, che ebbero
ad esprimere il proprio parere favorevole, e dei componenti del Comitato regionale
di controllo, che esprimendo il visto di presa d’atto resero esecutivo il suddetto
provvedimento deliberativo, nondimeno, questo Giudice ben può tener conto e
valutare incidenter tantum l’eventuale concorso dei summenzionati soggetti,
nella causazione del danno, al fine di determinare la quota di danno imputabile
ai convenuti.
In
ordine ai pareri espressi, occorre osservare che l’art. 53 L. 142/1990 ( nel
testo vigente alla data di adozione delle suddette delibere) prevedeva che “su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica o contabile,
rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della
legittimità”.
Nella
specie, derivando l’antigiuridicità delle delibere de qua, non da presunte
irregolarità della spesa sotto il profilo tecnico - contabile, ma
dall’illegittimità della spesa stessa, è evidente che, mentre, come innanzi
esposto, deve ritenersi che il parere favorevole espresso, sotto il profilo
della legittimità, dal Segretario comunale abbia causalmente concorso alla
produzione del danno, deve, per contro, escludersi che alcun apporto causale
possa ascriversi ai pareri favorevoli di regolarità tecnico contabile resi dai
responsabili dei servizi.
A
diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al visto di presa d’atto
della Sezione provinciale di controllo.
In
proposito, premesso che la Giunta Municipale ha sottoposto, di propria iniziativa,
ai sensi dell’art. 45, primo comma, L. 142/1990, al controllo preventivo di
legittimità, la delibera di n° 232 del 19.04.1996 che è stata, quindi, approvata,
unitamente alla successiva delibera di chiarimenti n°351 del 25.06.1996, con
determinazione di presa d’atto del 18.07.1996 della Sezione provinciale di
controllo, reputa il Collegio che l’approvazione, senza rilievi, della
summenzionata delibera illegittima abbia concorso alla produzione del danno
subito dal Comune di Toritto in dipendenza della stipula, in esecuzione della
stessa delibera, dell’appendice di polizza.
Stante
l’illegittimità della spesa deliberata, la Sezione provinciale di controllo
avrebbe dovuto, infatti, annullare il
provvedimento sottoposto al suo sindacato, impedendo, così, che lo stesso
potesse produrre effetti ed avere ulteriore corso.
Alla
luce del chiaro disposto di cui all’art. 40, cpv. c.p., che prevede che “non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”,
non può revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso di concausalità fra la
suddetta determinazione di controllo e il nocumento che ne occupa.
D’altro
canto, se è vero che, giusto il disposto di cui all’art. 41, primo comma,
c.p., il concorso causale della
suddetta determinazione positiva di controllo (causa sopravvenuta) non vale,
ovviamente, ad elidere il preminente apporto causale dei convenuti, non
vertendosi, con ogni evidenza, nell’ipotesi di cui al capoverso dello stesso
articolo, non è men vero, che il suddetto apporto causale è suscettibile di
valutazione ai fini della determinazione della quota di danno imputabile alla
responsabilità dei convenuti, dovendosi considerarsi superato, a seguito
dell’entrata in vigore della L. 142/1990 che, all’art. 58, terzo comma, ha
espressamente previsto che i componenti dei comitati regionali di controllo sono
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con
dolo o colpa grave, nell’esercizio delle loro funzioni - il precedente orientamento
di questa Corte che, in considerazione della natura propria del sindacato
esercitato dai comitati regionali di controllo, ritenuto espressione di un
potere svolgentesi su un piano di estraneità ed autonomia rispetto all’attività
propria dell’ente controllato, escludeva la stessa ipotizzabilità di una
responsabilità dei componenti dell’organo di controllo nei confronti dell’ente
controllato (cfr. Sez. II, 15.12.1992 n°279, Sez. Giur.
Campania, 09.01.1996 n°2).
Con
riferimento al caso di specie, reputa la Sezione che il contributo causale
apportato dalla suddetta determinazione positiva di controllo alla produzione
del dedotto nocumento per le finanze comunali possa essere valutato, con apprezzamento
equitativo, in misura pari al venti per cento del danno, e che, pertanto, la
quota di danno imputabile ai convenuti dev’essere determinata in €.3.437,53,
controvalore in euro di £.6.656.000 (= £.8.320.000 – 20%).
7.
In ordine all’elemento soggettivo, la Sezione ritiene condivisibile la prospettazione
attorea per cui nelle condotte tenute dai convenuti sarebbe configurabile la
colpa grave.
In
proposito, è appena il caso di premettere che come risulta dalla delibera G.M.
n°232/1996, l’invocato parere, estratto da una rivista giuridica e riportato
nella stessa delibera, attiene alla possibilità della stipula in favore di amministratori
e figure apicali di una polizza contro i rischi della responsabilità civile per
danni arrecati a terzi e non anche all’Amministrazione di appartenenza e,
pertanto, non ha riguardo alla stipula, con oneri a carico dell’ Amministrazione,
di una copertura assicurativa per i rischi di responsabilità amministrativa contabile,
che costituisce la materia dell’addebito mosso dalla Procura con l’atto
introduttivo, per cui, in disparte il rilievo che pareri espressi in riviste
non possono, comunque, ingenerare affidamenti idonei a scriminare, sul piano
della gravità della colpa, i soggetti responsabili, è evidente che, lungi dal
poter essere invocata a propria discolpa, la circostanza che nel testo della
delibera sia stato riportato il suddetto parere avvalora la conclusione nel
senso che il comportamento dei convenuti sia connotato da colpa grave.
Infatti,
per quanto non si possa ritenere, in mancanza di univoci elementi in tal senso,
che, mercè il richiamo del suddetto parere nelle premesse della summenzionata
delibera, i convenuti abbiano inteso precostituirsi una “qualsiasi”,
quand’anche non pertinente, giustificazione al proprio operato e, pertanto,
nella consapevolezza della sua illiceità (ciò che varrebbe ad integrare gli estremi
del dolo), non può non reputarsi connotato in termini di colpa grave il comportamento
dei componenti della Giunta che, dopo aver richiamato nella motivazione della
delibera n°232/1996 il suddetto parere, non vi si sono conformati, ma hanno
deliberato di provvedere alla copertura assicurativa di dirigenti, funzionari e
del segretario dal rischio della responsabilità patrimoniale non solo per i
danni arrecati a terzi – cui ha riguardo il parere – ma anche per i danni
arrecati all’amministrazione di appartenenza, e cioè alla copertura assicurativa
del rischio per responsabilità amministrativo – contabile, del quale l’invocato
parere non reca alcuna menzione.
D’altro
canto, anche a prescindere dai rilievi innanzi esposti, reputa il Collegio che
stante il macroscopico contrasto della deliberata copertura assicurativa della
responsabilità amministrativo contabile con i principi dell’ ordinamento, il
comportamento degli amministratori debba considerarsi informato al deliberato
intento di travalicare lo spazio facoltativo riconosciuto dalla normativa sulla
copertura assicurativa per responsabilità civile, trovando una debole giustificazione
in un parere estemporaneo ed estraneo e, comunque, privo di qualsiasi valore
giuridico.
Alle
medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al segretario comunale
MUNAFO’, con riferimento ai pareri favorevoli di legittimità dallo stesso
espressi, ai sensi dell’art. 53 L. 142/1990, considerato che il segretario
comunale, cui l’ordinamento intesta specifici compiti di consulenza giuridica
amministrativa a garanzia della legalità dell’azione amministrativa, ben avrebbe
dovuto essere a conoscenza del contrario orientamento della magistratura
contabile.
8.
Reputa la Sezione che, in considerazione del loro paritario apporto nella
causazione del nocumento patrimoniale de quo, il danno, come innanzi quantificato
in complessivi €.3.437,53, controvalore in euro di £.6.656.000, debba essere
ripartito, fra i cinque componenti della giunta ed il segretario comunale, in
parti uguali.
Non
ricorrendo i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, i convenuti
LUISI Rocco, FRAPPAMPINA Lucia, DE ROSA Vito Rocco, LEPORE Rocco, SERVEDIO
Vincenzo e MUNAFO’ Franco devono essere, pertanto, condannati, in parti uguali,
al pagamento, in favore del Comune di Toritto, dell’importo complessivo di
€.3.437,53, in ragione di € 572,92
ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, dal
01.03.2001 (data dell’ultimo pagamento eseguito in esecuzione della suddetta
polizza) sino alla data della presente sentenza, ed agli interessi, sull’importo
rivalutato, maturandi dalla data della presente sentenza sino al dì dell’
effettivo soddisfo.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente
pronunciando
CONDANNA
i convenuti sigg.ri LUISI Rocco, FRAPPAMPINA Lucia, DE ROSA Vito Rocco, LEPORE Rocco, SERVEDIO Vincenzo e MUNAFO’ Franco, in parti uguali, al pagamento, in favore del Comune di Toritto, del complessivo importo di €.3.437,53 (eurotremilaquattrocentotrentasette/53), in ragione di €.572,92 (eurocinquecentosettantadue/92) ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, dal 01.03.2001 sino alla data della presente sentenza ed interessi, sull’importo rivalutato, maturandi dalla data della presente sentenza sino al dì dell’effettivo soddisfo.
Condanna, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese di giudizio che, sino al deposito della presente sentenza, si liquidano in complessivi € 480/34_(euro quattrocentottanta/34).
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 18 settembre 2003.
L’estensore
Il Presidente
(Antongiulio Martina) (Pelino Santoro)
Depositata
in segreteria 07/02/04
Il direttore di cancelleria
(
Salvatore Sabato )