Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana

composta dai magistrati :

dott. Salvatore G.Cultrera                   Presidente

dott. Pino Zingale                                Consigliere

dott. Guido Petrigni                             Referendario

ha emesso la seguente

Sentenza n.  1081/2004

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.24429 del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- De Luca Francesco , Abate Salvatore Filippo , Castrogiovanni Michele , Bonelli Francesco, Randazzo Aurelio , Pidone Salvatore,  Casale Antonio, D'Alio Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Catania Gaetano,   Greco Angelo e Bruno Giorgio , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naselli e Giuseppe Materazzo  ed elettivamente domiciliati in Palermo via Villaermosa n.18 ( studio avv. Giustino Piazza Moscone );

- Parisi Francesco e Fiscella Giuseppe , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Rita Barbera ed elettivamente domiciliati in Palermo in via Maggiore Toselli  n.10 ( studio avv.Gabriele Caruso) ;

- Mancuso Prizzitano Giacomo , residente in Nicosia vicolo 1° San Biagio n.7 ;

- La Porta Costantino , rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Spitaleri , presso il cui studio in Nicosia discesa Pozzo 11 è elettivamente domiciliato .

Uditi  alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il relatore, consigliere   Salvatore G.Cultrera , il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Adriana La Porta ; assenti i difensori dei convenuti.

Visto l’atto di citazione depositato il 21 ottobre  1999.

Fatto

L'ipotesi di responsabilità amministrativa azionata dal procuratore regionale nei confronti degli odierni convenuti prende le mosse dalle determinazioni assunte dal consiglio  comunale di Nicosia che, con la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991, con il pretesto di asseriti motivi di urgenza e di necessità , dispose, ai sensi dell'art.52 della l.r. 21/1985 l'affidamento  a trattativa privata alla cooperativa "Città Pulita" dell'appalto per la pulizia dei locali sede degli uffici giudiziari  di Nicosia .  L'appalto  venne aggiudicato mediante apposita convenzione alla cooperativa anzidetta  per il periodo 1° ottobre 1991 - 31 dicembre 1991 per l'importo di £ 29.63.000 oltre IVA con un impegno di spesa complessiva di £ 35.260.890.

Sulla  vicenda venne acquisita dal procuratore regionale la  sentenza del Tribunale di Nicosia n.79 del 16 febbraio 1998 , pronunciata in seguito a dibattimento , con la  quale i consiglieri comunali che votarono la deliberazione n.185/1991  , odierni convenuti, erano  stati condannati per i reati di cui agli artt. 323 e 81 c.p. : a) per avere  affidato a trattativa privata il servizio di pulizia dei locali sede degli uffici giudiziari alla cooperativa "Città Pulita" per un prezzo assolutamente eccessivo , che è risultato  superiore sia , a quello già erogato alla stessa cooperativa in epoca immediatamente precedente per la pulizia dei  locali medesimi,  che a quello erogato per servizi analoghi ad altra cooperativa la “Trasporti 2000” srl; b) per avere artatamente frazionato in più lotti l'appalto stesso per evitare di superare l'importo massimo previsto dalla legge , oltre il quale non era consentita la trattativa privata.

 In ordine al presunto maggior costo sopportato dal Comune  di Nicosia in conseguenza dello affidamento del servizio di pulizia locali a trattativa privata alla cooperativa "Città Pulita" il procuratore regionale ha acquisito, poi,  presso gli uffici comunali un prospetto contabile , redatto dal capo ripartizione dell'ufficio di ragioneria, da cui si rileva che l’esecuzione dell’appalto di cui si tratta avrebbe determinato un maggior esborso a danno del Comune di £ 16.417.165 , conseguente all’applicazione di un aumento dei prezzi , che era da considerare esorbitante ed assolutamente ingiustificato , facendo il raffronto con l’aumento molto contenuto dei prezzi praticato al Comune dalla cooperativa "Trasporti 2000 " , cui erano stati affidati nello stesso periodo  analoghi servizi di pulizia di locali comunali ( cfr. nota del 25 ottobre 1995 con relativi allegati  del Comune di Nicosia - IV Rip.- Ufficio Ragioneria ).

L'Ufficio attore , che ha ravvisato gli estremi del danno erariale nel maggior costo quantificato in £ 16.417.165  , ha ritenuto  che di esso debbano essere chiamati a  rispondere gli odierni convenuti che , in qualità di consiglieri comunali,  adottarono la deliberazione n.185/1991 . Nel  loro  comportamento, sotto il profilo soggettivo,  sono stati avvistati dal pubblico ministero gli estremi del dolo, per avere eluso volontariamente la normativa che regola l' affidamento degli appalti di servizi , al fine di  attribuire, intenzionalmente ,il servizio di pulizia dei locali sede degli uffici giudiziari di Nicosia alla cooperativa " Città Pulita" con prezzi raddoppiati rispetto a quelli praticati da altra ditta per  lavori dello stesso genere.   Conclusivamente il procuratore regionale  ha chiesto  la loro condanna al pagamento in favore del Comune di Nicosia della somma di £ 16.417.165  oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Con memorie entrambe depositate il 3 febbraio 2000  si sono  costituiti  , con la difesa dell'avv. Rosa Rita Barbera , i convenuti Parisi Francesco e Fiscella Giuseppe ; il difensore ha chiesto , preliminarmente , ai sensi dell'art.295 c.p.c. , la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello  penale pendente relativo agli stessi fatti ;  ha eccepito , inoltre , la prescrizione quinquennale decorrente dalla  data di erogazione delle somme all'esecutore del servizio  e , comunque , in applicazione delle specifiche norme  del D.L. 453/1993 ; nel merito ha sostenuto la mancanza di colpa grave  o di dolo , atteso che la deliberazione consiliare n.185 del 1991 sarebbe stata adottata nell'impossibilità di provvedere diversamente essendo indispensabile assicurare il servizio di pulizia nei locali  adibiti ad uffici giudiziari   . In ordine al prezzo di affidamento ha rilevato  che , pur dovendo esso rispondere a criteri di economicità e convenienza,  non possa tuttavia, ai fini che qui interessano,  essere ragguagliato  a criteri di stima estranei e diversi da quelli su cui è stato fondato il procedimento amministrativo  in forza del quale si è perfezionata la trattativa con la deliberazione consiliare n.185 del 1991 ; avrebbe dovuto , poi, considerarsi che l’aumento del prezzo complessivo dell’appalto era dovuto all’aumento delle superfici dei locali in  cui erano da effettuarsi i lavori di pulizia   (sarebbero stati aggiunti i  locali della Polizia giudiziaria , quelli dell’androne e delle scale del Municipio dei nuovi locali della Procura della Repubblica e del Palazzotto dello Sport )  rispetto a quelle oggetto  dell’appalto concesso alla stessa cooperativa nel primo semestre 1991 ( v.deliberazioni comunali nn.23 e 24 del 4 febbraio 1991 ) ; né avrebbe potuto  esser fatto un raffronto con i prezzi dell’appalto dei lavori di pulizia locali comunali affidato alla cooperativa “Trasporti 2000” , perché questa non aveva partecipato  alla  trattativa sfociata nell’affidamento aggiudicato alla cooperativa “Città Pulita “, che era  relativo a  lavori di pulizia  in  locali con superfici e caratteristiche  diverse da quelle dei locali oggetto dell’appalto affidato alla cooperativa “Trasporti 2000” .

Con memoria depositata il 3 febbraio 2000 si sono costituiti , con la difesa degli avv.ti  Domenico Naselli e Giuseppe Matarazzo , i convenuti De Luca Francesco , Abate Salvatore , Castrogiovanni Michele , Bonelli Francesco, Randazzo Aurelio , Pidone Salvatore,  Casale Antonio, D'Alio Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Catania GaetanoGreco Angelo e Bruno Giorgio ; i difensori hanno        chiesto preliminarmente la sospensione del  giudizio fino all’esito definitivo   di quello  penale   pendente avendo i convenuti appellato la sentenza di condanna del Tribunale di Nicosia , vertente sui medesimi fatti in base quali il procuratore regionale ,ha emesso l'atto di citazione ; hanno eccepito  , inoltre,  la prescrizione quinquennale decorrente dalla  data di erogazione delle somme all'esecutore del servizio ( dicembre 1991 ) ; nel merito hanno sostenuto  l'insussistenza del danno in  quanto  con la deliberazione adottata i convenuti , senza alcuna interferenza,  avrebbero  inteso  assicurare la esecuzione di un servizio indispensabile per il funzionamento dei locali degli uffici giudiziari ; in ordine all'ammontare del presunto danno hanno contestato la quantificazione operata dal procuratore regionale affermando sostanzialmente che il consiglio  comunale non si sarebbe  basato su un parametro di costi pregresso o su un aumento percentuale di raffronto bensì avrebbe concluso un procedimento di affidamento a trattativa privata con accettazione di offerta formulata dalla ditta aggiudicataria del servizio per esclusive ragioni di urgenza e necessità , così come esternato  nella delibera consiliare n.185 del 21 ottobre 1991 . Infine hanno sottolineato la carenza dell'elemento  soggettivo, sia nella forma del dolo , che della colpa grave , in quanto i convenuti avrebbero approvato la deliberazione esclusivamente con l'intento di assicurare i servizi di pulizia nei detti locali .

Con memoria depositata il 23 febbraio 2000  si è  costituito  , con la difesa dell'avv. Danilo Spitaleri , il convenuto La Porta Costantino ; il difensore ha chiesto , preliminarmente , ai sensi dell'art.295 c.p.c. , la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello  penale pendente relativo agli stessi fatti ;  ha eccepito , inoltre , la prescrizione quinquennale decorrente dalla  data di erogazione delle somme all'esecutore del servizio  e comunque in applicazione delle specifiche norme  del D.L. 453/1993 ; nel merito ha sostenuto che con la delibera consiliare n.185 del 1991 non sarebbe stata assunta alcuna spesa non prevista in bilancio o eccedente le previsioni contabili ed, inoltre,  ha messo in luce la mancanza di colpa grave o di dolo del convenuto, atteso che la deliberazione anzidetta  sarebbe stata adottata dal consiglio comunale nell'impossibilità di provvedere diversamente essendo indispensabile assicurare il servizio di pulizia nei locali adibiti ad uffici giudiziari ; all’uopo ha sostenuto  che non sarebbe stato provato , ma solo postulato, con riferimento al comportamento del convenuto , alcun interesse a favorire il consigliere comunale Russo , ritenuto gestore di fatto della cooperativa “Città Pulita”  . In ordine alla contestata  esosità del  prezzo , ( come ritenuto  ex adverso ) , di affidamento dell’appalto in parola  alla cooperativa ora detta nella memoria redatta dall’avv. Spitaleri  vengono sostanzialmente trattate argomentazioni difensive , con cui si sostiene il contrario, analoghe a quelle contenute nelle memorie depositate nell’interesse degli altri convenuti di cui  si è dianzi  riferito.

 Con ordinanza di questa Sezione n.46/2000  il giudizio di responsabilità nei confronti dei  convenuti , chiamato all'udienza del 23 febbraio 2000 , è stato sospeso ai sensi dell’art.295 c.p.c.  fino   alla sentenza definitiva del giudizio penale instaurato nei loro  confronti . 

Risulta dagli atti acquisiti al fascicolo di causa che, per quanto riguarda la specifica vicenda, che fa da sfondo alla ipotesi di responsabilità in trattazione,  con sentenza n.1359/98 della Corte d’Appello di Caltanissetta , depositata in data 2 marzo  2001  , in riforma della sentenza di 1° grado,  è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati, odierni convenuti per prescrizione del reato di abuso di ufficio loro ascritto ( art.112 ,81, 323 commi 1 e 2 ,  61 n.7 del codice penale )  . La Corte di Cassazione all’udienza del 16 maggio 2002 ha dichiarato, comunque, inammissibili i ricorsi presentati da taluni imputati confermando , per ciò che qui interessa , la sentenza della Corte d’Appello  le cui statuizioni sono divenute definitive per tutti gli odierni convenuti  ( v.annotazione del cancelliere della Corte d’Appello di Caltanissetta in calce alla copia conforme della sentenza di 2° grado n.1359/98 del 2 marzo 2001 ) .

Il giudizio è stato riassunto dal pubblico ministero con atto depositato in data 8 ottobre 2003 nei confronti di tutti i convenuti , tranne che per il signor Mancuso Giuseppe che è  deceduto . Nell’atto di riassunzione, richiamando i fatti e le ragioni giuridiche di cui all’ atto di citazione introduttivo del giudizio , il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di condanna dei convenuti  al pagamento , in favore del Comune di Nicosia, della somma  di € 8.478,75 oltre rivalutazione monetaria , interessi legali e spese del giudizio .

Diritto

In via preliminare il collegio rileva l’infondatezza dell’ eccezione difensiva di prescrizione.

Ai sensi delle norme di legge in materia di responsabilità amministrativa , che riguarda coloro che sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, il diritto al risarcimento del danno , nella specie in favore del Comune di Nicosia , si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

( v.art.58 legge 142/1990,  recepito con la legge regionale siciliana n.48 /1991 per gli amministratori e dipendenti degli enti locali   ; e , poi, più in generale l’ art.1 legge 14 gennaio 1994 n. 20 modificato con legge 639/1996 che detta norme in materia di ordinamento della Corte dei conti ) . Tale termine decorre , per giurisprudenza pacifica , dalla data  nella quale il danneggiato , secondo criteri di comune ragionevolezza , possa dirsi essere stato in grado di apprezzare la sussistenza dell’illecito .

Nella specie si tratta di fatti dannosi venuti alla luce in seguito a procedimento penale  a conclusione delle indagini del pubblico ministero penale - organo , come è noto,  appartenente al potere giudiziario e non a quello amministrativo - che hanno consentito l’accertamento concreto dei fatti medesimi di cui si discute . Orbene con nota del 10 marzo 1995 il Procuratore della Repubblica di  Nicosia ha trasmesso ai sensi dell’art.129 disp.att.del c.p.p. al Procuratore regionale della Corte dei conti , per quanto di sua competenza,  gli atti relativi al procedimento penale con allegata richiesta di rinvio a giudizio degli imputati comprendente  gli odierni convenuti. Deve ritenersi, allora , che con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio ,  l’illecito amministrativo  , nella completezza dei suoi elementi costitutivi della responsabilità  amministrativa , sia    divenuto oggettivamente conoscibile donde dalla relativa data  decorre il termine quinquennale di prescrizione . Poiché l’atto di citazione risulta notificato ai convenuti nel dicembre 1999 , a quest’ultima data non era , di certo , interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione , il cui dies a quo, come già detto , è stato individuato nella data del 5 marzo 1995.

Passando al merito ritiene il collegio che sussistono i presupposti di legge per l’affermazione della responsabilità dei convenuti come ipotizzato nell’atto di citazione . I fatti accertati nel processo penale , che coincidono con quelli su cui si basa l’odierno giudizio di responsabilità , hanno  trovato  puntuale conferma nella documentazione acquisita autonomamente dal pubblico ministero contabile presso il Comune di Nicosia . Agli effetti della declaratoria della responsabilità amministrativa  dei convenuti risulta che    costoro , all’epoca dei fatti consiglieri comunali , adottarono la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 con cui venne affidato a trattativa privata il servizio di pulizia dei locali degli uffici giudiziari  di Nicosia alla cooperativa "Città Pulita" per un prezzo assolutamente eccessivo ed arbitrario . La ricostruzione della vicenda , all’esito dell’istruttoria dibattimentale in sede penale, che è fondata su produzioni documentali nonché su  dichiarazioni concordanti  di soggetti a conoscenza dei fatti e  da testimonianze rese in giudizio, ha messo in luce che,  proprio in sede deliberativa, sovvertendo l’indirizzo che era scaturito  dalla riunione dei capi gruppo nell’ambito del consiglio comunale, in cui si era deciso di concedere alle cooperative  “Trasporti 2000” e “Città Pulita”   un aumento , limitato all’indice ISTAT,  dei prezzi relativi ai costi del servizio dei lavori di pulizia , i convenuti consiglieri comunali decisero invece di approvare,  unicamente  per la cooperativa “Città Pulita”,  il raddoppio  dei prezzi determinando in favore della stessa  un corrispettivo elevato a £ 29.631.000 oltre IVA . In buona sostanza la decisione assunta dal consiglio comunale con la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 disattendeva  in maniera spropositata  i prezzi del  precedente contratto stipulato con la stessa cooperativa “ Città Pulita “nei mesi iniziali dello stesso anno 1991  per i medesimi locali rimanendo inalterate le superfici ( v.prospetto contabile all’uopo predisposto dal capo Ripartizione del Servizio di ragioneria del Comune di Nicosia ). L’ aumento dei prezzi , all’incirca il  100 %, si appalesava ancor più sproporzionato, rispetto a quello certamente modesto concesso alla cooperativa “Trasporti 2000” , nella misura del 4% , pari all’indice ISTAT rilevato  nell’arco di un anno , con atto deliberativo del consiglio comunale assunto in concomitanza con la            deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 . Si legge nel corpo della sentenza penale di primo grado che l’aumento esorbitante era inteso a favorire patrimonialmente la cooperativa “Città Pulita “ e,  indirettamente , il signor Russo Pietro , consigliere comunale e ,  però, di fatto , gestore della cooperativa .Ne erano prova le    accertate movimentazioni di denaro proveniente dal conto corrente della cooperativa “Città Pulita “ che era stato versato dal Russo nel proprio conto corrente  ( cfr. pagg.7, 8 e 9 delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dal teste Balacchino Rocco all’udienza del 26 febbraio 1997 )  .

 Le risultanze istruttorie - seppure relative a procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva dichiarativa della prescrizione del reato ascritto di abuso d’ufficio , che non può, come tale,  esplicare nel  giudizio contabile alcun effetto di giudicato  ai sensi dell’art.651 c..p.p. , che vale solo per le sentenze di condanna pronunciate in seguito a dibattimento - costituiscono , in ogni caso ,  validi elementi di cognizione di cui può avvalersi questo collegio giudicante  agli effetti probatori della contestata responsabilità  ( cfr. in materia come giurisprudenza conforme le sentenze n.897 del 28 aprile 2003 e n.2529 del 21 novembre 2003 di questa stessa Sezione). Né, d’altra parte,  la maggiorazione dei prezzi avrebbe potuto essere giustificata dall’asserito aumento delle superfici dei locali ( v.memorie difensive )  su cui erano da eseguirsi il lavori di pulizia rispetto all’appalto dei lavori affidato alla cooperativa “Città Pulita”nel primo semestre 1991. Le   affermazioni del sindaco Pedone, contenute nei chiarimenti  forniti alla C.P.C. in ordine alla citata deliberazione consiliare n.185/1991 ,  sulla esistenza di ulteriori locali  sono risultate non vere essendo stato il Pedone, in tale qualità , condannato per falso ( art.479 c.p. ) con sentenza passata in giudicato resa in seguito a dibattimento  i cui effetti, ai sensi dell’art.651 c.p.p,  incidono, quanto all’accertamento dei fatti, nel presente giudizio. Le risultanze processuali penali , in uno agli  elementi documentali acquisiti autonomamente  dall’Ufficio attore presso il Comune di Nicosia ,  confermano  la sussistenza dei presupposti della responsabilità contestata ai convenuti nonché del danno che viene quantificato  nella somma di £ 16.417.165.  Questa , è pari alla differenza , assolutamente ingiustificata, tra il costo di £ 18.843.725 (  somme che si sarebbero dovute corrispondere applicando l’aumento percentuale del 4% , rispetto  al precedente contratto , come applicato nello stesso periodo alla ditta “Trasporti 2000”, per i servizi di pulizia delle scuole elementari e materne in Nicosia ) e quello di £ 35.260890 comprensivo di IVA ,  effettivamente corrisposto alla cooperativa “Città Pulita “ per l’appalto affidato con la deliberazione consiliare n.186 del 21 ottobre 1991 per il trimestre dall’1 ottobre al 31 dicembre 1991 .

Sotto il profilo soggettivo il comportamento dei convenuti deve qualificarsi doloso poiché artatamente diretto a favorire il privato contraente mediante approvazione di  un aumento di prezzo assolutamente sproporzionato per lavori  affidati con il sistema della  trattativa privata  per la quale non apparivano , oltretutto ,  sussistenti i presupposti di legge . La Commissione provinciale di controllo  aveva riscontrato, infatti, in sede di controllo di legittimità di una prima deliberazione consiliare  di affidamento dello  stesso appalto di servizio alla cooperativa “Città Pulita “ , poi annullata, la violazione degli artt.95, comma 2 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con D.l.vo 29 ottobre n.6 ratificato con legge regionale n.16 del 1963  e dell’art.52  della legge regionale n.21 del 1985 che fissavano condizioni e  limiti tassativi da osservare nei  procedimenti di affidamento degli appalti in genere nell’ambito della Regione siciliana mediante licitazione privata o con il sistema della  trattativa privata.

Per le suesposte ragioni i convenuti, avendo agito con dolo ,  vanno  riconosciuti solidalmente  responsabili , ai sensi dell’art.1 , comma 1 quinquies, della legge 20/1994 come modificata con  legge 639/1996 , dell’intero danno , quantificato nell’atto di riassunzione in € 8.478., 75 oltre a rivalutazione  monetaria , a decorrere dal pagamento della citata somma disposto dal Comune alla Cooperativa “Città Pulità “  in esecuzione della deliberazione  consiliare n.185 del 21 ottobre 1991  e fino alla pubblicazione della presente sentenza.  Da quest'ultima data sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo. Nel rapporto interno tra i convenuti, debitori solidali,  il collegio fissa il riparto della somma in quote uguali per ciascuno dei essi.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, condanna i convenuti De Luca Francesco , Abate Salvatore Filippo , Castrogiovanni Michele , Bonelli Francesco, Randazzo Aurelio , Pidone Salvatore,  Casale Antonio, D'Alio Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Catania Gaetano,   Greco Angelo, Bruno Giorgio, Parisi Francesco , Fiscella Giuseppe  ,Mancuso Prizzitano Giacomo  e La Porta Costantino al  pagamento in solido in favore del Comune di Nicosia  della somma di € 8.478., 75  oltre alla rivalutazione monetaria  calcolata secondo gli indici ISTAT ,a decorrere dal pagamento della citata somma alla Cooperativa “Città Pulità “  in esecuzione della deliberazione consiliare n.185 del 21 ottobre 1991,  e fino alla pubblicazione della presente sentenza ; da quest'ultima data sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo.

Condanna altresì i convenuti   alle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 1.532,46 (millecinquecentotrentadue/46).

Ordina  che, ai sensi dell’art. 24 del RD  12 agosto 1933 , n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla  Segreteria  in forma  esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero , affinché, quest’ultimo curi l’inoltro alla amministrazione interessata per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal DPR n.260 / 1998 .

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 28 gennaio  2004.

 

Il Presidente est.

F.to Salvatore G.Cultrera

        Depositata in segreteria nei modi

     di  legge

 

 

Palermo, 16 Aprile 2004

                                                 Il Funzionario di Cancelleria

                                            F.to Dott.ssa Rita Casamichele