Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana
composta dai magistrati :
dott. Salvatore G.Cultrera Presidente
dott. Pino Zingale Consigliere
dott. Guido Petrigni Referendario
ha emesso la seguente
Sentenza n. 1081/2004
nel giudizio di responsabilità
iscritto al n.24429 del registro di segreteria promosso dal Procuratore
regionale nei confronti di:
- De Luca Francesco , Abate
Salvatore Filippo , Castrogiovanni Michele , Bonelli Francesco, Randazzo
Aurelio , Pidone Salvatore, Casale
Antonio, D'Alio Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Catania Gaetano, Greco Angelo e Bruno Giorgio , tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naselli e Giuseppe Materazzo ed elettivamente domiciliati in Palermo via
Villaermosa n.18 ( studio avv. Giustino Piazza Moscone );
- Parisi Francesco e Fiscella
Giuseppe , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Rita Barbera ed elettivamente
domiciliati in Palermo in via Maggiore Toselli
n.10 ( studio avv.Gabriele Caruso) ;
- Mancuso Prizzitano Giacomo ,
residente in Nicosia vicolo 1° San Biagio n.7 ;
- La Porta Costantino ,
rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Spitaleri , presso il cui studio in
Nicosia discesa Pozzo 11 è elettivamente domiciliato .
Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il relatore,
consigliere Salvatore G.Cultrera , il
pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa
Adriana La Porta ; assenti i difensori dei convenuti.
Visto l’atto di citazione
depositato il 21 ottobre 1999.
Fatto
L'ipotesi di responsabilità
amministrativa azionata dal procuratore regionale nei confronti degli odierni
convenuti prende le mosse dalle determinazioni assunte dal consiglio comunale di Nicosia che, con la
deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991, con il pretesto di asseriti motivi di
urgenza e di necessità , dispose, ai sensi dell'art.52 della l.r. 21/1985
l'affidamento a trattativa privata alla
cooperativa "Città Pulita" dell'appalto per la pulizia dei locali
sede degli uffici giudiziari di Nicosia
. L'appalto venne aggiudicato mediante apposita convenzione alla cooperativa
anzidetta per il periodo 1° ottobre
1991 - 31 dicembre 1991 per l'importo di £ 29.63.000 oltre IVA con un impegno
di spesa complessiva di £ 35.260.890.
Sulla vicenda venne acquisita dal procuratore regionale la sentenza del Tribunale di Nicosia n.79 del
16 febbraio 1998 , pronunciata in seguito a dibattimento , con la quale i consiglieri comunali che votarono la
deliberazione n.185/1991 , odierni
convenuti, erano stati condannati per i
reati di cui agli artt. 323 e 81 c.p. : a) per avere affidato a trattativa privata il servizio di pulizia dei locali
sede degli uffici giudiziari alla cooperativa "Città Pulita" per un
prezzo assolutamente eccessivo , che è risultato superiore sia , a quello già erogato alla stessa cooperativa in
epoca immediatamente precedente per la pulizia dei locali medesimi, che a
quello erogato per servizi analoghi ad altra cooperativa la “Trasporti 2000”
srl; b) per avere artatamente frazionato in più lotti l'appalto stesso per
evitare di superare l'importo massimo previsto dalla legge , oltre il quale non
era consentita la trattativa privata.
In ordine al presunto maggior costo sopportato dal Comune di Nicosia in conseguenza dello affidamento
del servizio di pulizia locali a trattativa privata alla cooperativa "Città
Pulita" il procuratore regionale ha acquisito, poi, presso gli uffici comunali un prospetto
contabile , redatto dal capo ripartizione dell'ufficio di ragioneria, da cui si
rileva che l’esecuzione dell’appalto di cui si tratta avrebbe determinato un
maggior esborso a danno del Comune di £ 16.417.165 , conseguente all’applicazione
di un aumento dei prezzi , che era da considerare esorbitante ed assolutamente
ingiustificato , facendo il raffronto con l’aumento molto contenuto dei prezzi
praticato al Comune dalla cooperativa "Trasporti 2000 " , cui erano
stati affidati nello stesso periodo
analoghi servizi di pulizia di locali comunali ( cfr. nota del 25
ottobre 1995 con relativi allegati del
Comune di Nicosia - IV Rip.- Ufficio Ragioneria ).
L'Ufficio attore , che ha
ravvisato gli estremi del danno erariale nel maggior costo quantificato in £
16.417.165 , ha ritenuto che di esso debbano essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti che , in
qualità di consiglieri comunali,
adottarono la deliberazione n.185/1991 . Nel loro comportamento, sotto
il profilo soggettivo, sono stati
avvistati dal pubblico ministero gli estremi del dolo, per avere eluso
volontariamente la normativa che regola l' affidamento degli appalti di servizi
, al fine di attribuire,
intenzionalmente ,il servizio di pulizia dei locali sede degli uffici giudiziari
di Nicosia alla cooperativa " Città Pulita" con prezzi raddoppiati
rispetto a quelli praticati da altra ditta per
lavori dello stesso genere.
Conclusivamente il procuratore regionale ha chiesto la loro
condanna al pagamento in favore del Comune di Nicosia della somma di £
16.417.165 oltre rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con memorie entrambe depositate
il 3 febbraio 2000 si sono costituiti
, con la difesa dell'avv. Rosa Rita Barbera , i convenuti Parisi Francesco
e Fiscella Giuseppe ; il difensore ha chiesto , preliminarmente , ai sensi
dell'art.295 c.p.c. , la sospensione del giudizio in attesa della definizione
di quello penale pendente relativo agli
stessi fatti ; ha eccepito , inoltre ,
la prescrizione quinquennale decorrente dalla
data di erogazione delle somme all'esecutore del servizio e , comunque , in applicazione delle
specifiche norme del D.L. 453/1993 ;
nel merito ha sostenuto la mancanza di colpa grave o di dolo , atteso che la deliberazione consiliare n.185 del 1991
sarebbe stata adottata nell'impossibilità di provvedere diversamente essendo
indispensabile assicurare il servizio di pulizia nei locali adibiti ad uffici giudiziari . In ordine al prezzo di affidamento ha
rilevato che , pur dovendo esso
rispondere a criteri di economicità e convenienza, non possa tuttavia, ai fini che qui interessano, essere ragguagliato a criteri di stima estranei e diversi da
quelli su cui è stato fondato il procedimento amministrativo in forza del quale si è perfezionata la
trattativa con la deliberazione consiliare n.185 del 1991 ; avrebbe dovuto ,
poi, considerarsi che l’aumento del prezzo complessivo dell’appalto era dovuto
all’aumento delle superfici dei locali in
cui erano da effettuarsi i lavori di pulizia (sarebbero stati aggiunti i
locali della Polizia giudiziaria , quelli dell’androne e delle scale del
Municipio dei nuovi locali della Procura della Repubblica e del Palazzotto
dello Sport ) rispetto a quelle
oggetto dell’appalto concesso alla
stessa cooperativa nel primo semestre 1991 ( v.deliberazioni comunali nn.23 e
24 del 4 febbraio 1991 ) ; né avrebbe potuto
esser fatto un raffronto con i prezzi dell’appalto dei lavori di pulizia
locali comunali affidato alla cooperativa “Trasporti 2000” , perché questa non
aveva partecipato alla trattativa sfociata nell’affidamento
aggiudicato alla cooperativa “Città Pulita “, che era relativo a lavori di
pulizia in locali con superfici e caratteristiche diverse da quelle dei locali oggetto dell’appalto affidato alla
cooperativa “Trasporti 2000” .
Con memoria depositata il 3
febbraio 2000 si sono costituiti , con la difesa degli avv.ti Domenico Naselli e Giuseppe Matarazzo , i
convenuti De Luca Francesco , Abate Salvatore , Castrogiovanni Michele ,
Bonelli Francesco, Randazzo Aurelio , Pidone Salvatore, Casale Antonio, D'Alio Giuseppe,
Castrogiovanni Giuseppe, Catania GaetanoGreco Angelo e Bruno Giorgio ; i
difensori hanno chiesto
preliminarmente la sospensione del
giudizio fino all’esito definitivo
di quello penale pendente avendo i convenuti appellato la
sentenza di condanna del Tribunale di Nicosia , vertente sui medesimi fatti in
base quali il procuratore regionale ,ha emesso l'atto di citazione ; hanno
eccepito , inoltre, la prescrizione quinquennale decorrente
dalla data di erogazione delle somme
all'esecutore del servizio ( dicembre 1991 ) ; nel merito hanno sostenuto l'insussistenza del danno in quanto
con la deliberazione adottata i convenuti , senza alcuna interferenza, avrebbero
inteso assicurare la esecuzione
di un servizio indispensabile per il funzionamento dei locali degli uffici
giudiziari ; in ordine all'ammontare del presunto danno hanno contestato la
quantificazione operata dal procuratore regionale affermando sostanzialmente
che il consiglio comunale non si
sarebbe basato su un parametro di costi
pregresso o su un aumento percentuale di raffronto bensì avrebbe concluso un
procedimento di affidamento a trattativa privata con accettazione di offerta
formulata dalla ditta aggiudicataria del servizio per esclusive ragioni di
urgenza e necessità , così come esternato
nella delibera consiliare n.185 del 21 ottobre 1991 . Infine hanno sottolineato la carenza dell'elemento soggettivo, sia nella forma del dolo , che
della colpa grave , in quanto i convenuti avrebbero approvato la deliberazione
esclusivamente con l'intento di assicurare i servizi di pulizia nei detti
locali .
Con memoria depositata il 23
febbraio 2000 si è costituito
, con la difesa dell'avv. Danilo Spitaleri , il convenuto La Porta
Costantino ; il difensore ha chiesto , preliminarmente , ai sensi dell'art.295
c.p.c. , la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale pendente relativo agli stessi fatti
; ha eccepito , inoltre , la
prescrizione quinquennale decorrente dalla
data di erogazione delle somme all'esecutore del servizio e comunque in applicazione delle specifiche
norme del D.L. 453/1993 ; nel merito ha
sostenuto che con la delibera consiliare n.185 del 1991 non sarebbe stata
assunta alcuna spesa non prevista in bilancio o eccedente le previsioni
contabili ed, inoltre, ha messo in luce
la mancanza di colpa grave o di dolo del convenuto, atteso che la deliberazione
anzidetta sarebbe stata adottata dal
consiglio comunale nell'impossibilità di provvedere diversamente essendo
indispensabile assicurare il servizio di pulizia nei locali adibiti ad uffici
giudiziari ; all’uopo ha sostenuto che
non sarebbe stato provato , ma solo postulato, con riferimento al comportamento
del convenuto , alcun interesse a favorire il consigliere comunale Russo ,
ritenuto gestore di fatto della cooperativa “Città Pulita” . In ordine alla contestata esosità del
prezzo , ( come ritenuto ex adverso ) , di affidamento
dell’appalto in parola alla cooperativa
ora detta nella memoria redatta dall’avv. Spitaleri vengono sostanzialmente trattate argomentazioni difensive , con
cui si sostiene il contrario, analoghe a quelle contenute nelle memorie
depositate nell’interesse degli altri convenuti di cui si è dianzi
riferito.
Con ordinanza di questa Sezione n.46/2000 il giudizio di responsabilità nei confronti
dei convenuti , chiamato all'udienza
del 23 febbraio 2000 , è stato sospeso ai sensi dell’art.295 c.p.c. fino
alla sentenza definitiva del giudizio penale instaurato nei loro confronti .
Risulta dagli atti acquisiti al
fascicolo di causa che, per quanto riguarda la specifica vicenda, che fa da
sfondo alla ipotesi di responsabilità in trattazione, con sentenza n.1359/98 della Corte d’Appello di Caltanissetta ,
depositata in data 2 marzo 2001 , in riforma della sentenza di 1°
grado, è stato dichiarato di non
doversi procedere nei confronti degli imputati, odierni convenuti per
prescrizione del reato di abuso di ufficio loro ascritto ( art.112 ,81, 323
commi 1 e 2 , 61 n.7 del codice penale
) . La Corte di Cassazione all’udienza
del 16 maggio 2002 ha dichiarato, comunque, inammissibili i ricorsi presentati
da taluni imputati confermando , per ciò che qui interessa , la sentenza della
Corte d’Appello le cui statuizioni sono
divenute definitive per tutti gli odierni convenuti ( v.annotazione del cancelliere della Corte d’Appello di
Caltanissetta in calce alla copia conforme della sentenza di 2° grado n.1359/98
del 2 marzo 2001 ) .
Il giudizio è stato riassunto
dal pubblico ministero con atto depositato in data 8 ottobre 2003 nei confronti
di tutti i convenuti , tranne che per il signor Mancuso Giuseppe che è deceduto . Nell’atto di riassunzione,
richiamando i fatti e le ragioni giuridiche di cui all’ atto di citazione
introduttivo del giudizio , il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di
condanna dei convenuti al pagamento , in
favore del Comune di Nicosia, della somma
di € 8.478,75 oltre rivalutazione monetaria , interessi legali e spese
del giudizio .
Diritto
In via preliminare il collegio
rileva l’infondatezza dell’ eccezione difensiva di prescrizione.
Ai sensi delle norme di legge
in materia di responsabilità amministrativa , che riguarda coloro che sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, il diritto al risarcimento
del danno , nella specie in favore del Comune di Nicosia , si prescrive in
cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.
( v.art.58 legge 142/1990, recepito con la legge regionale siciliana
n.48 /1991 per gli amministratori e dipendenti degli enti locali ; e , poi, più in generale l’ art.1 legge
14 gennaio 1994 n. 20 modificato con legge 639/1996 che detta norme in materia
di ordinamento della Corte dei conti ) . Tale termine decorre , per
giurisprudenza pacifica , dalla data
nella quale il danneggiato , secondo criteri di comune ragionevolezza ,
possa dirsi essere stato in grado di apprezzare la sussistenza dell’illecito .
Nella specie si tratta di fatti
dannosi venuti alla luce in seguito a procedimento penale a conclusione delle indagini del pubblico
ministero penale - organo , come è noto,
appartenente al potere giudiziario e non a quello amministrativo - che
hanno consentito l’accertamento concreto dei fatti medesimi di cui si discute .
Orbene con nota del 10 marzo 1995 il Procuratore della Repubblica di Nicosia ha trasmesso ai sensi dell’art.129
disp.att.del c.p.p. al Procuratore regionale della Corte dei conti , per quanto
di sua competenza, gli atti relativi al
procedimento penale con allegata richiesta di rinvio a giudizio degli imputati
comprendente gli odierni convenuti.
Deve ritenersi, allora , che con il deposito della richiesta di rinvio a
giudizio , l’illecito
amministrativo , nella completezza dei
suoi elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa , sia divenuto
oggettivamente conoscibile donde dalla relativa data decorre il termine quinquennale di prescrizione . Poiché l’atto
di citazione risulta notificato ai convenuti nel dicembre 1999 , a quest’ultima
data non era , di certo , interamente decorso il termine quinquennale di
prescrizione , il cui dies a quo,
come già detto , è stato individuato nella data del 5 marzo 1995.
Passando al merito ritiene il collegio che sussistono i
presupposti di legge per l’affermazione della responsabilità dei convenuti come
ipotizzato nell’atto di citazione . I fatti accertati nel processo penale , che
coincidono con quelli su cui si basa l’odierno giudizio di responsabilità ,
hanno trovato puntuale conferma nella documentazione acquisita autonomamente
dal pubblico ministero contabile presso il Comune di Nicosia . Agli effetti
della declaratoria della responsabilità amministrativa dei convenuti risulta che costoro , all’epoca dei fatti consiglieri
comunali , adottarono la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 con cui venne affidato a trattativa privata
il servizio di pulizia dei locali degli uffici giudiziari di Nicosia alla cooperativa "Città
Pulita" per un prezzo assolutamente eccessivo ed arbitrario . La
ricostruzione della vicenda , all’esito dell’istruttoria dibattimentale in sede
penale, che è fondata su produzioni documentali nonché su dichiarazioni concordanti di soggetti a conoscenza dei fatti e da testimonianze rese in giudizio, ha messo
in luce che, proprio in sede
deliberativa, sovvertendo l’indirizzo che era scaturito dalla riunione dei capi gruppo nell’ambito
del consiglio comunale, in cui si era deciso di concedere alle cooperative “Trasporti 2000” e “Città Pulita” un aumento , limitato all’indice
ISTAT, dei prezzi relativi ai costi del
servizio dei lavori di pulizia , i convenuti consiglieri comunali decisero
invece di approvare, unicamente per la cooperativa “Città Pulita”, il raddoppio dei prezzi determinando in favore della stessa un corrispettivo elevato a £ 29.631.000
oltre IVA . In buona sostanza la decisione assunta dal consiglio comunale con
la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 disattendeva in maniera spropositata i prezzi del precedente contratto stipulato con la stessa cooperativa “ Città
Pulita “nei mesi iniziali dello stesso anno 1991 per i medesimi locali rimanendo inalterate le superfici ( v.prospetto
contabile all’uopo predisposto dal capo Ripartizione del Servizio di ragioneria
del Comune di Nicosia ). L’ aumento dei prezzi , all’incirca il 100 %, si appalesava ancor più
sproporzionato, rispetto a quello certamente modesto concesso alla cooperativa
“Trasporti 2000” , nella misura del 4% , pari all’indice ISTAT rilevato nell’arco di un anno , con atto deliberativo
del consiglio comunale assunto in concomitanza con la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991 . Si legge nel
corpo della sentenza penale di primo grado che l’aumento esorbitante era inteso
a favorire patrimonialmente la cooperativa “Città Pulita “ e, indirettamente , il signor Russo Pietro ,
consigliere comunale e , però, di fatto
, gestore della cooperativa .Ne erano prova le accertate movimentazioni di denaro proveniente dal conto
corrente della cooperativa “Città Pulita “ che era stato versato dal Russo nel
proprio conto corrente ( cfr. pagg.7, 8
e 9 delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dal teste Balacchino Rocco
all’udienza del 26 febbraio 1997 ) .
Le risultanze istruttorie - seppure
relative a procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva dichiarativa
della prescrizione del reato ascritto di abuso d’ufficio , che non può, come
tale, esplicare nel giudizio contabile alcun effetto di
giudicato ai sensi dell’art.651 c..p.p.
, che vale solo per le sentenze di condanna pronunciate in seguito a
dibattimento - costituiscono , in ogni caso , validi elementi di cognizione di cui può avvalersi questo collegio
giudicante agli effetti probatori della
contestata responsabilità ( cfr. in
materia come giurisprudenza conforme le sentenze n.897 del 28 aprile 2003 e
n.2529 del 21 novembre 2003 di questa stessa Sezione). Né, d’altra parte, la maggiorazione dei prezzi avrebbe potuto
essere giustificata dall’asserito aumento delle superfici dei locali (
v.memorie difensive ) su cui erano da
eseguirsi il lavori di pulizia rispetto all’appalto dei lavori affidato alla
cooperativa “Città Pulita”nel primo semestre 1991. Le affermazioni del sindaco Pedone, contenute nei chiarimenti forniti alla C.P.C. in ordine alla citata
deliberazione consiliare n.185/1991 ,
sulla esistenza di ulteriori locali
sono risultate non vere essendo stato il Pedone, in tale qualità , condannato
per falso ( art.479 c.p. ) con sentenza passata in giudicato resa in seguito a
dibattimento i cui effetti, ai sensi
dell’art.651 c.p.p, incidono, quanto
all’accertamento dei fatti, nel presente giudizio. Le risultanze processuali
penali , in uno agli elementi
documentali acquisiti autonomamente
dall’Ufficio attore presso il Comune di Nicosia , confermano
la sussistenza dei presupposti della responsabilità contestata ai
convenuti nonché del danno che viene quantificato nella somma di £ 16.417.165.
Questa , è pari alla differenza , assolutamente ingiustificata, tra il
costo di £ 18.843.725 ( somme che si
sarebbero dovute corrispondere applicando l’aumento percentuale del 4% ,
rispetto al precedente contratto , come
applicato nello stesso periodo alla ditta “Trasporti 2000”, per i servizi di
pulizia delle scuole elementari e materne in Nicosia ) e quello di £ 35.260890
comprensivo di IVA , effettivamente
corrisposto alla cooperativa “Città Pulita “ per l’appalto affidato con la
deliberazione consiliare n.186 del 21 ottobre 1991 per il trimestre dall’1
ottobre al 31 dicembre 1991 .
Sotto il profilo soggettivo il
comportamento dei convenuti deve qualificarsi doloso poiché artatamente diretto
a favorire il privato contraente mediante approvazione di un aumento di prezzo assolutamente
sproporzionato per lavori affidati con
il sistema della trattativa privata per la quale non apparivano , oltretutto
, sussistenti i presupposti di legge .
La Commissione provinciale di controllo
aveva riscontrato, infatti, in sede di controllo di legittimità di una
prima deliberazione consiliare di
affidamento dello stesso appalto di
servizio alla cooperativa “Città Pulita “ , poi annullata, la violazione degli
artt.95, comma 2 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana approvato con D.l.vo 29 ottobre n.6 ratificato con legge
regionale n.16 del 1963 e
dell’art.52 della legge regionale n.21
del 1985 che fissavano condizioni e
limiti tassativi da osservare nei
procedimenti di affidamento degli appalti in genere nell’ambito della
Regione siciliana mediante licitazione privata o con il sistema della trattativa privata.
Per le suesposte ragioni i convenuti,
avendo agito con dolo , vanno riconosciuti solidalmente responsabili , ai sensi dell’art.1 , comma 1 quinquies, della legge 20/1994 come
modificata con legge 639/1996 ,
dell’intero danno , quantificato nell’atto di riassunzione in € 8.478., 75
oltre a rivalutazione monetaria , a
decorrere dal pagamento della citata somma disposto dal Comune alla Cooperativa
“Città Pulità “ in esecuzione della
deliberazione consiliare n.185 del 21
ottobre 1991 e fino alla pubblicazione
della presente sentenza. Da
quest'ultima data sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali
fino al soddisfo. Nel rapporto interno tra i convenuti, debitori solidali, il collegio fissa il riparto della somma in
quote uguali per ciascuno dei essi.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, condanna i convenuti De Luca Francesco , Abate
Salvatore Filippo , Castrogiovanni Michele , Bonelli Francesco, Randazzo
Aurelio , Pidone Salvatore, Casale
Antonio, D'Alio Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Catania Gaetano, Greco Angelo, Bruno Giorgio, Parisi
Francesco , Fiscella Giuseppe ,Mancuso
Prizzitano Giacomo e La Porta
Costantino al pagamento in solido in favore del Comune di
Nicosia della somma di € 8.478.,
75 oltre alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT ,a
decorrere dal pagamento della citata somma alla Cooperativa “Città Pulità
“ in esecuzione della deliberazione
consiliare n.185 del 21 ottobre 1991, e
fino alla pubblicazione della presente sentenza ; da quest'ultima data sulla
somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo.
Condanna altresì i convenuti alle spese di giudizio in favore dello
Stato che si liquidano in € 1.532,46 (millecinquecentotrentadue/46).
Ordina che, ai sensi
dell’art. 24 del RD 12 agosto 1933 ,
n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria
in forma esecutiva all’ufficio
del Pubblico Ministero , affinché, quest’ultimo curi l’inoltro alla
amministrazione interessata per l’esecuzione in conformità a quanto disposto
dal DPR n.260 / 1998 .
Così deciso in Palermo nella camera di
consiglio del 28 gennaio 2004.
Il Presidente est.
F.to Salvatore G.Cultrera
Depositata in segreteria nei modi
di legge
Palermo, 16 Aprile 2004
Il Funzionario di
Cancelleria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele