R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 2803/2003

nel giudizio di pensione iscritto al n.26561 del registro di segreteria promosso ad istanza di INZERILLI Michelangelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giampietro Garofalo, nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 4 giugno 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 l'avv. Giampietro Garofano, per il ricorrente; non rappresentato l'I.N.P.D.A.P.

F A T T O

Il signor Michelangelo INZERILLI, già segretario generale della Provincia Regionale di Catania, con atto depositato il 4 giugno 2002 lamenta che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza a lui spettante dal 1° agosto 2001, data del suo collocamento a riposo, l'I.N.P.D.A.P. non avrebbe provveduto ad inserire nella base pensionabile i compensi da lui percepiti per lo svolgimento dell'incarico di “direttore generale” della medesima provincia ed i c.d. “diritti di segreteria”.

L'I.N.P.D.A.P. si è costituita con atto depositato il 22 gennaio 2003, trasmettendo copia della determinazione n. CT 022002000036 del 15 gennaio 2002, di liquidazione del trattamento di quiescenza per cui è causa, e copia del modello 98.2 della Provincia Regionale di Catania del 22 novembre 2001 utilizzato per la predetta liquidazione.

Con ulteriore memoria depositata il 15 maggio 2003 il ricorrente ha sviluppato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento del gravame.

In esito ad ordinanza istruttoria resa all'udienza del 3 giugno 2003, l'I.N.P.D.A.P. in data 1 settembre 2003 ha prodotto una relazione, con annessa documentazione di supporto, relativa alle effettive modalità di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Con ulteriore atto depositato, poi, il 17 ottobre 2003, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2003, non rappresentato l'I.N.P.D.A.P., l'avv. Giampietro Garofano ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

D I R I T T O

Ai sensi dell'art.15 della legge 5 dicembre 1959, n.1077, per i dipendenti iscritti alla C.P.D.E.L. la retribuzione annua contributiva è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Il successivo art.17 stabilisce, poi, però, che per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva sia unicamente costituita:

a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1º gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

b) dalla tredicesima mensilità;

c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'art.15.

Ai sensi dell'art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335, infine, con effetto dal 1º gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e la retribuzione così definita concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Da ultimo, poi, le disposizioni di cui all'art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153, sono state sostituite dall'art.6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n.314, il quale ha stabilito che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento, e cioè tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Tale ultimo criterio di determinazione della base pensionabile, peraltro, ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 vale solo per la quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 1993 (c.d. quota “B”), mentre la quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 1993 (c.d. quota “A”) continua ad essere calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Ne consegue che il trattamento pensionistico spettante ai soggetti, come il ricorrente, in servizio prima dell'1 gennaio 1993 e cessati in data successiva, si compone di due quote, la prima, c.d. quota “A”, da determinarsi secondo la vecchia normativa di settore, la seconda, c.d. quota “B”, da calcolare secondo le nuove disposizioni di armonizzazione del settore pensionistico.

Alla luce di tale articolato complesso normativo l'I.N.P.D.A.P. ha fatto presente, riversando in atti la relativa documentazione, di avere inserito entrambe le voci in contestazione tra le voci retributive in quota “B”, non considerandole quiescibili, pertanto, alla luce della vecchia normativa di settore.

La soluzione adottata dall'I.N.P.D.A.P. appare del tutto non conforme a legge e, correlativamente, le doglianze del ricorrente sono fondate.

Per quanto riguarda i c.d. “diritti di segreteria”, essi sono previsti dagli artt.40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n.604, i quali prevedono come obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria che le Province sono pure autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti. Tali proventi, per la parte di spettanza del comune o della provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art.41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n.312, sono stati attribuiti al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

I predetti devono farsi oggi rientrare nella tassativa elencazione di cui all'art.17 della legge 5 dicembre 1959, n.1077 con riferimento alla voce della c.d. retribuzione conglobata ai sensi di legge - intesa come, appunto, struttura generale ed astratta della retribuzione prevista per quel particolare profilo professionale e per le funzioni istituzionalmente ad esso riferite dall'ordinamento - circostanza che di per sé ne consente la loro inclusione nella base pensionabile così come disciplinata all'epoca da quella disposizione e, quindi, nella quota “A” di cui all'art.13 del  D.Lgs. n.503/92.

A tale conclusione è dato pervenire in forza dell'art.37 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali, applicabile all'odierno ricorrente, in forza del quale i diritti di segreteria sono entrati a far parte della struttura della retribuzione di quei funzionari, con un innegabile effetto di conglobamento retributivo e, quindi, sul piano della quiescibilità in quota “A” della predetta voce.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l'indennità percepita quale direttore generale dell'ente.

Ai sensi dell'art.44 del citato C.C.N.L. al segretario provinciale a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

L'indennità si aggiunge, quindi, come specifico elemento retributivo di una funzione propria della qualifica, ancorché eventuale, all'indennità di posizione, della quale, evidentemente, condivide la natura, limitandosi a costituirne un naturale accrescimento per le maggiori responsabilità ricoperte.

Orbene, anche la retribuzione di posizione - e, pertanto, l'indennità di direzione generale che ne costituisce, come già detto, un mero accrescimento quantitativo - è entrata a far parte della struttura della retribuzione del segretario provinciale ai sensi del citato art.37, con gli effetti sopra già descritti ai fini della sua quiescibilità in quota “A”.

            Deve, conclusivamente, dichiararsi la quiescibilità in quota “A” dei diritti di segreteria e dell'indennità di direzione generale corrisposte all'odierno ricorrente.

            Il giudizio deve, pertanto, essere definito con l'integrale accoglimento del ricorso.

            Attesa la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'I.N.P.D.A.P. al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 novembre 2003.

IL GIUDICE UNICO

F.to (Cons. Pino Zingale)

 

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 22 dicembre 2003

Il funzionario responsabile

F.to d.ssa Maria Luigia Licastro