R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A n. 2803/2003
nel giudizio di pensione iscritto al n.26561 del
registro di segreteria promosso ad istanza di INZERILLI Michelangelo,
rappresentato e difeso dall'avv. Giampietro Garofalo, nei confronti
dell'I.N.P.D.A.P.
Visto
l'atto introduttivo del giudizio depositato il 4 giugno 2002.
Visti gli
atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla
pubblica udienza del 4 novembre 2003 l'avv. Giampietro Garofano, per il
ricorrente; non rappresentato l'I.N.P.D.A.P.
F A T T O
Il signor Michelangelo INZERILLI, già segretario
generale della Provincia Regionale di Catania, con atto depositato il 4 giugno
2002 lamenta che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza a lui
spettante dal 1° agosto 2001, data del suo collocamento a riposo,
l'I.N.P.D.A.P. non avrebbe provveduto ad inserire nella base pensionabile i
compensi da lui percepiti per lo svolgimento dell'incarico di “direttore
generale” della medesima provincia ed i c.d. “diritti di segreteria”.
L'I.N.P.D.A.P. si è costituita con atto depositato il
22 gennaio 2003, trasmettendo copia della determinazione n. CT 022002000036 del
15 gennaio 2002, di liquidazione del trattamento di quiescenza per cui è causa,
e copia del modello 98.2 della Provincia Regionale di Catania del 22 novembre
2001 utilizzato per la predetta liquidazione.
Con ulteriore memoria depositata il 15 maggio 2003 il
ricorrente ha sviluppato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento del
gravame.
In esito ad ordinanza istruttoria resa all'udienza
del 3 giugno 2003, l'I.N.P.D.A.P. in data 1 settembre 2003 ha prodotto una
relazione, con annessa documentazione di supporto, relativa alle effettive
modalità di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Con
ulteriore atto depositato, poi, il 17 ottobre 2003, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2003, non
rappresentato l'I.N.P.D.A.P., l'avv. Giampietro Garofano ha insistito per
l'accoglimento del ricorso.
D I R I T T O
Ai sensi dell'art.15 della legge 5 dicembre 1959,
n.1077, per i dipendenti iscritti alla C.P.D.E.L. la retribuzione annua
contributiva è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti
ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione
corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari
ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale
attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.
Il successivo art.17 stabilisce, poi, però, che per i
segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva sia
unicamente costituita:
a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e
considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di
qualifica ovvero, per il periodo dal 1º gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli
emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;
b) dalla tredicesima mensilità;
c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal
corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;
d) dall'eventuale indennità mensile prevista
dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;
e) dagli eventuali assegni in natura o indennità
sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma
secondo dell'art.15.
Ai sensi dell'art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335,
infine, con effetto dal 1º gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della
base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, e la retribuzione così
definita concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Da ultimo, poi, le disposizioni di cui all'art.12
della legge 30 aprile 1969, n.153, sono state sostituite dall'art.6 del D. Lgs.
2 settembre 1997, n.314, il quale ha stabilito che costituiscono redditi di
lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento,
e cioè tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri.
Tale ultimo criterio di determinazione della base
pensionabile, peraltro, ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 vale solo per la quota di pensione
corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle
anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 1993 (c.d. quota
“B”), mentre la quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle
anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 1993 (c.d. quota
“A”) continua ad essere calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a
tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile.
Ne consegue che il trattamento pensionistico
spettante ai soggetti, come il ricorrente, in servizio prima dell'1 gennaio
1993 e cessati in data successiva, si compone di due quote, la prima, c.d.
quota “A”, da determinarsi secondo la vecchia normativa di settore, la seconda,
c.d. quota “B”, da calcolare secondo le nuove disposizioni di armonizzazione
del settore pensionistico.
Alla luce di tale articolato complesso normativo
l'I.N.P.D.A.P. ha fatto presente, riversando in atti la relativa
documentazione, di avere inserito entrambe le voci in contestazione tra le voci
retributive in quota “B”, non considerandole quiescibili, pertanto, alla luce
della vecchia normativa di settore.
La soluzione adottata dall'I.N.P.D.A.P. appare del
tutto non conforme a legge e, correlativamente, le doglianze del ricorrente
sono fondate.
Per quanto riguarda i c.d. “diritti di segreteria”,
essi sono previsti dagli artt.40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n.604, i quali
prevedono come obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria
che le Province sono pure autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti.
Tali proventi, per la parte di spettanza del comune o della provincia ai sensi
dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti
di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno
1962, n. 604, dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art.41, ultimo comma, della
legge 11 luglio 1980, n.312, sono stati attribuiti al segretario comunale e
provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un
terzo dello stipendio in godimento.
I predetti devono farsi oggi rientrare nella
tassativa elencazione di cui all'art.17 della legge 5 dicembre 1959, n.1077 con
riferimento alla voce della c.d. retribuzione conglobata ai sensi di legge -
intesa come, appunto, struttura generale ed astratta della retribuzione
prevista per quel particolare profilo professionale e per le funzioni
istituzionalmente ad esso riferite dall'ordinamento - circostanza che di per sé
ne consente la loro inclusione nella base pensionabile così come disciplinata
all'epoca da quella disposizione e, quindi, nella quota “A” di cui all'art.13
del D.Lgs. n.503/92.
A tale conclusione è dato pervenire in forza
dell'art.37 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 dei segretari comunali e
provinciali, applicabile all'odierno ricorrente, in forza del quale i diritti
di segreteria sono entrati a far parte della struttura della retribuzione di
quei funzionari, con un innegabile effetto di conglobamento retributivo e,
quindi, sul piano della quiescibilità in quota “A” della predetta voce.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per
l'indennità percepita quale direttore generale dell'ente.
Ai sensi dell'art.44 del citato C.C.N.L. al
segretario provinciale a cui siano state conferite funzioni di direttore
generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le
sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in
godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente
nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di
spesa.
L'indennità si aggiunge, quindi, come specifico
elemento retributivo di una funzione propria della qualifica, ancorché
eventuale, all'indennità di posizione, della quale, evidentemente, condivide la
natura, limitandosi a costituirne un naturale accrescimento per le maggiori
responsabilità ricoperte.
Orbene, anche la retribuzione di posizione - e,
pertanto, l'indennità di direzione generale che ne costituisce, come già detto,
un mero accrescimento quantitativo - è entrata a far parte della struttura
della retribuzione del segretario provinciale ai sensi del citato art.37, con
gli effetti sopra già descritti ai fini della sua quiescibilità in quota “A”.
Deve,
conclusivamente, dichiararsi la quiescibilità in quota “A” dei diritti di
segreteria e dell'indennità di direzione generale corrisposte all'odierno
ricorrente.
Il
giudizio deve, pertanto, essere definito con l'integrale accoglimento del
ricorso.
Attesa
la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini
di cui in motivazione.
Condanna l'I.N.P.D.A.P. al pagamento dei ratei
arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e
limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte
del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del
4 novembre 2003.
IL GIUDICE UNICO
F.to (Cons. Pino Zingale)
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 22 dicembre 2003
Il funzionario responsabile
F.to d.ssa Maria Luigia Licastro