REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI - SEZ. II GIURISDIZIONALE

CENTRALE

costituita dai magistrati

dr. Tommaso de Pascalis                  Presidente

dr. Mario Casaccia                            Consigliere

dr. Camillo Longoni                 Consigliere relatore

dr. Giovanni Piscitelli               Consigliere

dr. Angelo Antonio Parente      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 15276 del registro di Segreteria e promosso con atto d'appello depositato il 25.3.2002 dal Procuratore Regionale per la Campania avverso la sentenza n. 147/2001 del 18.5-8.6/28.12.2001 della Sezione giurisdizionale di quella regione e contro il sig. ERRA Vincenzo.

Visto il predetto atto d'appello;

Vista la sentenza impugnata;

Vista la difesa dell'appellato;

Visti gli  altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2004, il relatore cons. Camillo Longoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.Procuratore Generale dott. Angelo De Dominicis e l'avv. Ruggiero Musio per l'appellante;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di una serie di vicende concernenti l'espletamento del servizio di vigilanza di alcuni edifici pubblici affidato nel 1980 dal Comune di Mercato S. Severino alle ditte “CVM” e “Supervigile”, il Consiglio Comunale approvava con deliberato n. 164 del 21.3.1985 una transazione concordata dal Sindaco con le ditte creditrici il 12.10.1984 presso la Prefettura di Salerno. Per effetto della transazione in parola il debito del Comune, che era pervenuto alla cifra di L. 1.386.991.484 e di L. 267.264.000 nei confronti rispettivamente della ditta Supervigile e della ditta C.V.M., veniva rideterminato in L. 780.000.000 e  in L. 150.000.000. La  complessiva  somma di L. 900.000.000 doveva essere pagata nel corso degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, previa apposita iscrizione annuale in bilancio della somma di L. 300.000.000.

L'iniziativa transattiva non ebbe, tuttavia, attuazione; sicché le ditte creditrici si rivolsero all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la quale dispose il pagamento di L. 200.506.156 a favore della ditta C.V.M. e di L. 2.912.625.732 a favore della ditta Supervigile, per un totale di L. 3.903.131.000 (per capitale, interessi e rivalutazione).

Ravvisando nella maggiore somma rispetto alle transatte L.900.000.000 un danno erariale, Il Procuratore Regionale per la Campania conveniva in giudizio l'allora Sindaco Erra Vincenzo che aveva trascurato di dare esecuzione alla transazione, nonché taluni assessori, che avevano adottato (assieme al sindaco Erra) alcuni deliberati concernenti l'affidamento del servizio di vigilanza in argomento, e il Segretario generale pro tempore dell'Ente.

Il giudizio, che ne seguiva, si concludeva con sentenza n. 147/2001 del 18.5-8.6/28.12.2001 della Sezione giurisdizionale per la Campania di assoluzione di tutti  i convenuti per intervenuta sanatoria nei riguardi dell'atto “primogeneo di affidamento” ai sensi dell'art. 4 del D.L. 57/1982, convertito con legge n. 187 del 1982, e per assenza - in buona sostanza - di colpa grave circa la mancata esecuzione del deliberato n. 165 del 1985 relativo alla transazione.

Avverso la menzionata sentenza la Procura Regionale campana ha proposto appello depositato il 25.3.2002 nei confronti soltanto del sig. Erra Vincenzo, che, quale sindaco pro tempore, aveva la responsabilità dell'esecuzione della deliberazione consiliare n. 164/1985 concernente l'autorizzazione a transigere con le due precitate imprese. Ricorda, al riguardo, l'appellante che, ai sensi dell'art. 151 del previgente T.U.L.C.P. n. 148 del 1915 “il sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale… esegue tutte le deliberazioni del Consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune”.

Il sig. Erra, invece, pur relatore della proposta transattiva (più che vantaggiosa per il Comune che si vedeva ridurre il debito di ben il 50% nonché del peso degli interessi legali), risulta aver omesso successivamente, senza alcun plausibile motivo,l'attività consequenziale , rendendo così necessitato per le imprese creditrici il ricorso all'A.G.O., esitato con una sentenza, la cui esecuzione ha imposto al Comune l'erogazione dei paventati maggiori esborsi.

La Procura attrice insiste, pertanto, sulla sussistenza della gravità del comportamento totalmente inerte tenuto dal Sindaco successivamente all'approvazione della deliberazione n. 164 del 1985.

Anche ammesso che notifica ed elaborazione di una bozza transattiva spettassero ad altri Uffici, il Capo dell'Amministrazione, a fronte della prevedibile conseguenza dannosa di una mancata stipula dell'accordo transattivo, avrebbe dovuto impartire direttive specifiche agli uffici per avviare a tempestiva soluzione la vicenda.

Né vale sostenere quale esimente della responsabilità del sindaco Erra la circostanza che solo in data 1.8.1986 era stato approvato il bilancio 1986 contenente l'indicazione dello stanziamento relativo alla spesa del primo rateo della transazione, sicché la transazione non poteva essere formalizzata ed eseguita prima di tale data. Il Sindaco, infatti, ben avrebbe potuto egualmente stipulare la transazione nel corso del 1985 prevedendo pagamenti a valere sull'esercizio 1986.

Conclusivamente, anche se il sig. Erra è cessato dalla carica il 24.2.1986, egli aveva tutto il tempo per stipulare la transazione, non risultando peraltro che dopo le elezioni del maggio 1985 il nuovo Consiglio avesse revocato la deliberazione n. 164 del 1985.

La Procura appellante ha, tuttavia, rideterminato in “minus” l'importo  richiesto  in  citazione. Infatti, la somma  di L. 3.903.131.000, richiesta originariamente non solo risulta comprensiva di sorte capitale e rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal 1.6.1986, data in cui l'Erra non era più in carica nel Comune di Mercato S. Severino, ma è altresì costituita da un maggiore esborso dovuto, oltre che dalla mancata transazione, anche a condotte di altri soggetti, omissive (cioè di quanti si erano avvicendati nella carica di Sindaco anteriormente all'azione giudiziaria) e commisive (di quanti, cioè, avevano deliberato di procedere ad oltranza nella resistenza all'azione giudiziaria intrapresa dalle società creditrici). Pertanto, considerato che la somma capitale versata è pari a L. 1.654.255.484 contro le L. 900.000.000 che si sarebbero potute pagare se la transazione fosse andata a buon fine, la Procura appellante ritiene di dover rideterminare, per differenza, l'importo   da   contestare   all'ex sindaco    Erra    proprio     in L. 754.255.484. oltre  rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Con memoria depositata il 10.5.2003, il sig. Erra, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Musio, si è costituito in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello.

Osserva l'appellato che, avendo il Procuratore Regionale dichiarato di condividere la sentenza impugnata là ove afferma la carenza di antigiuridicità dei censurati comportamenti per sopravvenuta sanatoria di cui all'art. 4 del D.L. 59/1982 convertito con legge 187/1982, l'appellante avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza con conseguente inammissibilità dell'appello.

Nel merito, l'appello sarebbe, altresì, infondato. La difesa dell'ex sindaco Erra sottolinea al riguardo che, affinché questi potesse procedere alla stipula della transazione era necessario che si realizzassero le seguenti circostanze:

a - che la delibera consiliare n. 164/85 fosse stata esaminata senza rilievi dell'organo regionale di controllo e fosse divenuta, quindi, esecutiva;

b - che copia della delibera, completa degli estremi di esecutività, fosse stata notificata alle parti per la definitiva stipula della transazione;

c - che la Ripartizione Bilancio e Finanze del Comune avesse provveduto all'iscrizione in bilancio delle rate annuali delle somme da corrispondere mediante l'istituzione di appositi stanziamenti a partire dal bilancio 1986;

d - che fosse stato predisposto uno schema di atto di transazione per la successiva stipula.

Orbene, la delibera era stata esaminata dal Co.Re.Co nella seduta del 4.5.85 ed approvata condizionatamente alle risultanze del bilancio 1986. Il Co.Re.Co approvò il bilancio 1986 redatto dal nuovo consiglio comunale, eletto a seguito delle elezioni del maggio 1985, nella seduta del 22.9.1986; sicchè è a partire da tale data che il Sindaco Erra avrebbe potuto utilmente eseguire il mandato ricevuto con la delibera consiliare n. 166/85 di stipulare la regolare transazione. Ma a tanto non poteva egli ottemperare, atteso che a partire dal 24.2.1986 il sig. Erra non solo non era più sindaco , ma non ricopriva più nemmeno la carica di consigliere comunale.

Se il danno al Comune è derivato dalla mancata stipula della transazione, non si comprendono le ragioni in base alle quali, alla luce delle oggettive situazioni sopradescritte, debba rispondere il sig. Erra. Del danno avrebbero dovuto eventualmente rispondere quei soggetti, succeduti al sig. Erra quali sindaci, che non hanno, a partire dalla data d'approvazione del 1986, proceduto alla stipula della transazione. Giova rimarcare che se il nuovo Consiglio comunale non avesse ritenuto di approvare la spesa o il Co.Re.Co. avesse ritenuto illegittima la iscrizione in bilancio della somma occorrente per la predetta spesa, la transazione che fosse stata già stipulata, non avrebbe potuto essere onorata dal Comune.

In ogni caso non ricorrono in concreto gli elementi subiettivi ed oggettivi idonei a legittimare una pronuncia di condanna a carico dell'Erra, come erroneamente richiesto dall'appellante.

Si conclude con la richiesta del rigetto dell'appello e, in subordine, del più ampio uso del potere riduttivo.

All'udienza dibattimentale sono intervenuti il P.M. e l'avv. Musio. Il primo ha sostenuto di non condividere l'assoluzione del sindaco Erra e ha riproposto i motivi di appello.

Tuttavia ha segnalato il dubbio che non era necessario formalizzare la transazione, la quale era già operativa. L'errore più grave era la mancata difesa in giudizio del Comune che non ha contestato le pretese creditorie. Ha richiamato anche l'esimente oggettiva che toglie ogni antigiuridicità alla vicenda. Ha concluso facendo presente di astenersi dal richiedere l'accoglimento o il rigetto dell'appello.

L'avv. Musio ha sostenuto, tra la l'altro, che la colpa ricade su CoReCo che non doveva approvare “a condizione” e ha posto in rilievo che una forte minoranza dei consiglieri si opponeva alla iscrizione in bilancio di L. 300 milioni, prevista dalla transazione. Ha ribadito che il sindaco Erra non poteva eseguire la transazione in assenza dello stanziamento in bilancio.

Considerato in

DIRITTO

Con l'appello “de quo” il Procuratore Regionale non sono ha limitato al solo Erra l'area soggettiva dei responsabili del danno, ma ha altresì concentrato la “causa petendi” dell'originaria azione unicamente sull'inerzia osservata dal medesimo, su cui gravava l'onere di formalizzare il compromesso raggiunto in sede transattiva con le ditte assuntrici del servizio di vigilanza.

Riformulata così la pretesa della Procura attrice, ora appellante, ritiene il Collegio che possa agevolmente accedersi ad una rilettura critica della vicenda delibata dalla sentenza impugnata.

Giova, innanzitutto, ricordare che la deliberazione approvativa dell'accordo transattivo siglato in Prefettura tra le parti divenne esecutiva nel maggio 1985 a seguito di esame favorevole del CoReCo. La circostanza che l'Organo di Controllo avesse fatto salvo l'esame delle risultanze di bilancio 1986, sul quale andava a iscriversi la prima “tranche” della somma pattuita nel compromesso, non impediva al Sindaco di procedere alla stipula della transazione con imputazione delle singole rate del compenso convenuto nei tre esercizi 1986-1988 secondo le rispettive scadenze. La tempestività di tale adempimento doveva costituire costante preoccupazione del Sindaco, quale Autorità di vertice dell'Amministrazione comunale, non solo perché i compensi spettanti alle ditte Supervigile e C.V.M. per l'attività di vigilanza svolta nel 1981 erano lievitati nel frattempo a dismisura rispetto ai livelli inizialmente previsti, ma anche e soprattutto per il fatto che, ove il compromesso fosse saltato o comunque non fosse stato realizzato nei tempi convenuti, l'onere per le finanze del Comune sarebbe ulteriormente e sensibilmente cresciuto (come in effetti avvenne). La transazione avrebbe ben potuto essere stipulata nel corso del 1985 con esplicito differimento dei pagamenti a valere sugli esercizi 1986, 1987 e 1988.

E' vero che la stipula formale dell'atto di transazione presupponeva una serie di adempimenti burocratici che non spettavano al Sindaco, quali la notifica alle parti della delibera, completa degli estremi di esecutività e la predisposizione dello schema dell'atto di transazione. Tuttavia egli, quale autorità di vertice dell'Amministrazione, aveva il dovere, ai sensi dell'art. 151 del previgente T.U.L.C.P. n. 148 del 1915, di intervenire sollecitando gli organi comunali competenti all'adozione dei necessari adempimenti preliminari.

La funzione di vigilanza spettante al Sindaco sul comportamento degli organi burocratici del Comune era certamente ben più ampia ed incisiva di quella ora spettante al Sindaco a seguito della riforma di cui alla legge n. 149 del 1990, che ha introdotto la netta separazione tra le responsabilità degli organi politici e la responsabilità degli organi amministrativi.

Orbene, dagli atti processuali nulla risulta circa l'attivazione del Sindaco Erra per portare a termine l'iter della approvata transazione. Nonostante egli fosse rimasto in carica, dopo l'approvazione della delibera n. 164 del 1985, sino al febbraio 1986, per un tempo cioè sufficiente per concretare l'iniziativa transattiva, la sua inerzia è stata insistita a livello totale.

Tale comportamento omissivo ha in sé i caratteri della colpa grave, attesa la delicatezza e la rilevanza degli interessi finanziari coinvolti nella vicenda che non potevano sfuggire ad un amministratore, anche di ordinario livello.

Né può invocarsi nella vicenda l'intervenuta sanatoria nei riguardi dell'”atto primogeneo di affidamento” ai sensi dell'art. 4 del D.L. 57/1982, convertito con L. 187 del 1982. Tale sanatoria riguarda gli effetti anomali dell'affidamento dell'appalto sul piano finanziario, ma non vale a esonerare da responsabilità l'autore di comportamenti, che hanno ingiustamente procurato un depauperamento del patrimonio della Pubblica Amministrazione; depauperamento che, nella specie, sarebbe stato evitabile se si fosse tempestivamente dato seguito - come nulla impediva - alla delibera approvativa della transazione.

L'imputazione di mancata esecuzione del deliberato 164/1985 non ricade palesemente nella sanatoria di cui sopra; tant'è che la sentenza impugnata - pur riconoscendola infondata - l'ha tenuta distinta da quelle per le quali, invece, ha ritenuto operativa la sanatoria. Viene, pertanto, a cadere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per pretesa acquiescenza dell'appellante alla parte della sentenza ove si afferma la mancanza di antigiuridicità per l'invocata sanatoria.

Quanto al danno, il PROCURATORE Regionale appellante ha ritenuto ridurre l'originaria richiesta risarcitoria, contenendola in L. 754.225.484 oltre rivalutazione ed interessi. A tanto egli è stato indotto, in prevalenza, dalla considerazione che al maggior esborso erariale si era arrivati non solo per la mancata transazione ma altresì per il comportamento successivo di altri soggetti, alcuni dei quali si erano avvicendati, senza nulla operare, nella carica di Sindaco, anteriormente all'azione giudiziaria promossa dalle ditte appaltatrici; altri, invece, avevano deliberato di procedere ad oltranza nella resistenza all'azione giudiziaria predetta.

Nel prendere atto della più contenuta prospettazione del danno, il Collegio, tuttavia, esprime il convincimento che in favore dell'Erra debba ulteriormente farsi ampio uso del potere riduttivo, atteso che molteplici circostanze di ordine operativo (quali, ad esempio, le passività degli organi burocratici competenti), pur senza assurgere a fatti interruttivi del nesso causale o a fatti declassificatori della colpa, hanno influito nella determinazione del danno. Nel prudente apprezzamento di tali circostanze e di quelle rappresentate dalla Procura appellante, il Collegio ritiene di quantificare in L. 100.000.000 il danno erariale da porsi a carico dell'ex sindaco, oltre interessi e con il beneficio dell'esclusione della rivalutazione monetaria.

Nell'ottica delle valutazioni svolte, l'appello va, quindi, parzialmente accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione II° giurisdizionale ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accoglie parzialmente l'appello proposto dal Procuratore Regionale per la Campania avverso la sentenza n. 147/2001 del 18.5-8.6/28.12.2001 della Sezione giurisdizionale per la Campania e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condanna il sig. ERRA Vincenzo al pagamento, in favore del Comune di Mercato S. Severino, della somma di L. 100.000.000 (centomilioni) pari a euro 51.645,68 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/68).

Oltre interessi legali sulla predetta somma decorrenti dal deposito della sentenza di 1° grado.

Il sig. Erra Vincenzo è condannato, altresì, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che sino al deposito della presente sentenza sono liquidate in euro 1.490,87 (millequattrocentonovanta/87).

         Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2004.

         L'Estensore                                       Il Presidente

F.to Camillo Longoni                        F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 20 LUG. 2004

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni