REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai
seguenti Magistrati:
Tommaso
De Pascalis Presidente
Mario
Casaccia Consigliere
Relatore
Antonio
D'Aversa Consigliere
Giovanni
Piscitelli Consigliere
Angelo
Antonio Parente Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'appello,
iscritto al n. 15806 del Registro di Segreteria, proposto dal
Sig. Cesarini Luigi;
sull'appello, iscritto al
n. 15802, proposto da
Civitillo Italo; sull'appello, iscritto al n. 15785, proposto
dai Sigg. Olga Bellini e Aldo Ferrara, avverso la sentenza n. 151/2001 emessa
dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania,
depositata in data 28.12.2001.
Visti gli
atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 22 giugno 2004 il Consigliere
Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Mario D'Urso in difesa e rappresentanza di Olga
Bellini e Aldo Ferrara, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Angelo De
Dominicis.
F A T T O
Con atto
di citazione del 27.3.2001 il Procuratore Regionale per la Campania chiamava in
giudizio gli appellanti interessati, nonché il Sig. Capocasale Pasquale, poi
deceduto, per sentirli condannare al pagamento a favore del Comune di
Piedimonte Matese della somma di L. 146.694.000 oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giustizia.
Il P.M. contestava
l'applicazione dell'istituto della incentivazione relativo all'anno 1996 da
parte e degli amministratori e del responsabile del servizio del personale e
del segretario generale del Comune.
Il fondo
incentivante era stato erogato, infatti, senza un'idonea copertura e
contrariamente ai pareri espressi e dall'Ufficio Ragioneria del Comune, dal
CO.RE.CO e dal Consiglio Comunale, che peraltro non ratificò la delibera
costitutiva.
Il
giudice di prime cure, riconosciuto che la domanda attrice era fondata, ha, in
applicazione del potere riduttivo, abbattuto la somma da corrispondere all'Ente
locale in L. 40.000.000 condannando gli assessori Cesarini e Civitillo a L.
12.000.000 ciascuno e Bellini e Ferrari a L. 8.000.000, condanne comprensive
della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Avverso
tale sentenza hanno proposto appello
tutti i condannati. I Sigg. Bellini e Ferrara hanno prospettato il
travisamento dei fatti, perché non sussisterebbe nessun ritardo nella messa a
punto dei progetti finalizzati all'autorizzazione del fondo di produttività e
perché non sono state stanziate somme superiori a quelle previste.
La Sig.ra
Bellini Olga, peraltro, non avrebbe avuto responsabilità di rilevanza esterna
essendo affidati i compiti di dirigente del Servizio Personale del Comune ad
altro soggetto, mentre, invece, il suo contributo avrebbe riguardato soltanto
la regolarità tecnica e non i censurati profili di regolarità contabile.
Il Dott.
Ferrara da parte sua sostiene che la sua attività è legittima in quanto il
parere favorevole reso sulla delibera n. 114/97 aveva come presupposto che il
fondo avesse già la copertura finanziaria; mancherebbe poi il requisito della
colpa grave.
Gli
appellanti Cesarini e Civitillo hanno, a loro volta prospettato le seguenti censure;
e cioè, la norma che legittima l'istituzione del fondo incentivante non pone
come pregiudiziale della valutazione dei compensi una preventiva attività
pianificatoria e progettuale; l'adozione della delibera sarebbe stata presa
solo dopo che il segretario comunale Ferrara aveva rassicurato la Giunta della
legittimità dell'operato; la copertura finanziaria, poi, va rinvenuta nella
successiva delibera n. 504/96 di assestamento del bilancio.
Con le
conclusioni scritte il Procuratore Generale rileva innanzitutto che vi è stato
un errore nella ripartizione del danno: essendo deceduto l'assessore Capocasale
la ripartizione del danno dovrebbe essere operata nel modo seguente: L.
8.000.000 ciascuno nei confronti degli amministratori; L. 8.000.000 ciascuno
nei confronti di Bellini e Ferrara, sicché, trattandosi di errore materiale
anche in assenza di un motivo d'appello, la condanna a carico di Cesarini e
Civitillo dovrebbe essere ridotta da L. 12.000.000 a L. 8.000.000.
Il
Procuratore Generale peraltro precisa che la normativa (art. 12 del D.P.R.
1.2.1986, n. 13) stabilisce che la produttività nelle pubbliche amministrazioni
va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in
un certo tempo e con determinate risorse. Perciò occorre l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa o fondo di produttività e che l'istituzione del
fondo incentivante va collegata a precisi programmi operativi, finalizzati al
miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli enti. E' evidente allora
che di fronte a questi chiari principi e norme il Procuratore concorda con
quanto deciso dal giudice di prime cure.
Risulta,
poi, dagli atti che l'erogazione delle somme non è stata preceduta da una
pianificazione del lavoro; non hanno fatto seguito progetti operativi, né
risulta che siano stati compiuti lavori diretti verso il conseguimento degli
obiettivi che la straordinarietà dell'erogazione esigeva. Quindi il danno per
l'Ente sussiste e risulta anche provato.
Quanto alla
colpa grave, può ritenersi che abbiano soggettivamente tenuto una condotta non
suscettibile di essere considerata al di fuori dell'elemento previsto dalla
normativa, specie se si considerano i rilievi mossi dal Servizio Ragioneria del
Comune e le censure da parte del CO.RE.CO..
Peraltro,
gli amministratori Cesarini e Civitillo non possono invocare che alla decisione
di erogare comunque il fondo sarebbero pervenuti perché rassicurati dal
Segretario comunale, dato che tale circostanza è stata presa in considerazione
dal giudice di prime cure in sede di esercizio del potere riduttivo.
Il
Segretario Comunale, a sua volta, ha omesso di formulare rilievi su delibere
illegittime, mentre infine la Sig.ra Bellini risultava preposta all'Ufficio
Personale sin da epoca antecedente al 1996 ed ha partecipato all'intera vicenda
amministrativa. Conclude, quindi, il Procuratore Generale per la reiezione
degli appelli, previa verifica dei conteggi in tema di ripartizione dei danni.
Lo stesso
Procuratore Generale poi con parere espresso il 15.7.2002, ha chiesto che sia
dichiarata inammissibile la domanda di sospensione dell'esecuzione della
sentenza impugnata, perché tale sospensione è disposta ex lege (art. 5,
20.12.96, n. 639) di conversione del D.L. 23.10.1996, n. 543.
Con
ordinanza 7.11.2002 questa Sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza di
sospensione della sentenza impugnata.
Con
memoria depositata il 21.5.2004 l'Avv. Leopoldo Bonito in difesa dei Sigg.
Luigi Cesarini e Italo Civitillo in controdeduzione alle conclusioni del
Procuratore Generale ha ribadito che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.
333/1990 l'attività pianificatoria progettuale non si pone come dato
imprescindibile al fine della regolare liquidazione dei compensi incentivanti
in favore dei dipendenti; nella fattispecie la Giunta Municipale del Comune di
Piedimonte, altro non ha fatto che provvedere alla costituzione del fondo
incentivante ed alla successiva liquidazione in favore dei dipendenti sulla
base di parametri regolarmente concordati; sicché il danno non può sussistere
mentre la delibera n. 114 del 1996 è avvenuta con il parere favorevole del
Segretario Comunale dell'Ente e quindi in definitiva gli amministratori hanno
agito in assoluta buona fede.
Il 9
giugno 2004 è stata depositata una memoria da parte dell'Avv. D'Urso in difesa
di Bellini Olga e Ferrara Aldo in controdeduzioni alle conclusioni della
Procura Generale della Corte dei Conti.
Richiamando
il contenuto del ricorso in appello, l'Avv. D'Urso ritiene che bisogna proprio
in considerazione della richiesta di parte pubblica ridurre l'importo posto a
carico degli appellanti Bellini e Ferrara nel rispetto delle valutazioni
fissate nella sentenza impugnata.
Dagli
atti acquisiti al fascicolo processuale risulta, sempre secondo la difesa, che l'esecuzione
dei carichi di lavoro per l'anno 1996 sono stati preceduti da una precisa e
preventiva attività pianificatoria. Quanto al numero delle ore di
straordinario, ricorda la difesa, che l'Amministrazione con la presenza delle
organizzazioni sindacali aveva stabilito che il fondo doveva essere impegnato
sino a 70 ore pro capite.
L'attività
espletata con i carichi di lavoro nell'anno 1996 è stata utile ed è risultata
indispensabile per la successiva rideterminazione della pianta organica; quindi
non sussiste alcuna colpa grave con riguardo ai Signori Ferrara (segretario
comunale) e Bellini (dipendente comunale). Viene contestato in pratica
l'assunto, non supportato da alcuna prova, secondo cui il Ferrara avrebbe
svolto un'azione positiva per l'adozione della delibera n. 114/96.
Il
Segretario comunale aveva espresso parere favorevole perché il fondo di
incentivazione aveva trovato copertura finanziaria e con l'autorizzazione di
tale fondo era stata realizzata un'attività obbligatoria prevista dalla legge;
non solo, ma tale attività era il risultato di una concertazione tra le
organizzazioni sindacali e aziendali. Pertanto sarebbe fuori luogo parlare di
colpa grave.
Quanto
alla Dott.ssa Olga Bellini era semplicemente una dipendente dell'Ufficio
Personale del Comune, priva di rilevanza esterna; aveva solo mansioni di
collaborazione e di istruttorie interne e non aveva partecipato alla riunione
del 13.12.96 dove era presente il Dott. Grauso, dirigente del Servizio
Personale, né alla successiva riunione del 14.2.1997. Pertanto, l'Avv.
difensore, chiede l'accoglimento dell'appello, l'assoluzione dei suoi assistiti
ed in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima
consentita.
Nella
pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. D'Urso, il quale si è rimesso
agli atti scritti sottolineando, in particolare, la buona fede dei suoi
assistiti oltre l'irrilevanza del parere reso dal Servizio Ragioneria del
Comune di Piedimonte Matese.
Il P.M.,
dal canto suo, pur condividendo le conclusioni già rassegnate, ha sostenuto che
il Segretario Comunale va assolto sul profilo che il suo parere sarebbe inutiliter
datur, in considerazione dell'annullamento della delibera n. 114 del 1997,
mentre, invece, il parere reso dalla funzionaria Sig.ra Olga Bellini, essendo
interno al procedimento, comporterebbe una responsabilità della stessa, la
quale, in pratica, ha partecipato a tutta l'intera vicenda amministrativa.
Una breve
replica dell'Avv. D'Urso a difesa della Sig.ra Bellini in quanto quest'ultima
non ha, come già rappresentato nelle memorie, partecipato ad alcuna riunione
dove invece era presente il Dott. Grauso, dirigente del Servizio Personale.
D I R I T T O
Ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13, la produttività nella Pubblica
Amministrazione va collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere
in un certo tempo e con determinate risorse.
Nella
fattispecie, come rilevato anche dal giudice di primo grado, è mancata una
pianificazione del lavoro con progetti operativi per conseguire quegli
obiettivi che la straordinarietà dell'erogazione esigeva. Pertanto, può
ritenersi pacifica la preventiva attività pianificatoria e progettuale per
erogare i compensi di cui al fondo di incentivazione. Ed è altrettanto pacifico
che in assenza di questo presupposto vi sia stata una deminutio
patrimoniale per le finanze dell'Ente; infatti, il premio di produttività può
essere erogato soltanto in relazione a precisi obiettivi e non già
indiscriminatamente, come è avvenuto nell'anno 1996 nel Comune di Piedimonte
Matese. Ciò nonostante, non si può non rilevare come i carichi di lavoro hanno
rappresentato pur sempre un'attività da compensare, ancorché gli obiettivi
prefissati non siano stati raggiunti. Ed è nell'ambito di questa considerazione
che correttamente il giudice di primo grado con equilibrio, anche in presenza
di irregolarità nella gestione della vicenda, ha riconosciuto un abbattimento
del danno richiesto dal Procuratore Regionale di prime cure.
Sotto il
profilo soggettivo, a fronte del rilievo mosso dalla Ragioneria del Comune, cui
ha fatto seguito anche l'annullamento della delibera n. 114/97 del parte del
CO.RE.CO. e la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, non v'ha
dubbio che sussiste la colpa grave soprattutto in considerazione del fatto che
la delibera di assestamento del bilancio non ha efficacia convalidante o di
sanatoria della delibera annullata, ma semplicemente validità ricognitiva.
Ciò
precisato, con riferimento alla posizione individuale di ciascun responsabile,
il Collegio ritiene che l'appello dei Signori Cesarini e Civitillo debba essere
respinto in quanto il giudice di primo grado ha correttamente fatto uso del
potere riduttivo in considerazione della rilevanza causale dell'operato del
Segretario Comunale e del Responsabile del Personale; nondimeno va corretto
l'errore materiale nel computo delle condanne così come rappresentato dallo
stesso P.M.; vale a dire la ripartizione del danno non può che essere di L.
8.000.000 nei confronti degli amministratori Civitillo e Cesarini in
considerazione del fatto che avrebbe dovuto partecipare al pagamento anche il
deceduto assessore Capocasale, nei confronti dei cui eredi la Procura ha
rinunciato all'azione.
Parimenti,
il Collegio ritiene di respingere l'appello del Segretario Comunale perché ha
avuto un ruolo decisivo nella produzione del danno avendo lo stesso, non
soltanto, omesso di formulare rilievi sulle delibere riconosciute illegittime
dagli organi di controllo, ma adottato anche una condotta causativa per
l'adozione della delibera n. 114 del 1997.
Viceversa,
per la Sig.ra Bellini, dato che quest'ultima ha rivestito all'epoca dei fatti
soltanto semplici compiti esecutivi e considerato che alle riunioni relative a
tutta la vicenda ha partecipato un altro dirigente, il Collegio ritiene di
dover ridurre il quantum della condanna a L. 4.000.000.
Conclusivamente
la sentenza impugnata va confermata per i Sigg. Civitillo e Cesarini, fatto
salvo la correzione dell'errore materiale nel computo della condanna loro
ascritta, così come va confermata integralmente la sentenza di prime cure per
quanto concerne il Segretario Comunale, mentre invece va riformata la stessa
con riferimento alla funzionaria Olga Bellini.
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando, rigetta l'appello del Sig. Aldo Ferrara e dei Sigg. Civitillo e
Cesarini ed accoglie parzialmente l'appello della Sig.ra Bellini con la
condanna della Sig.ra Bellini a L. 4.000.000, pari ad Euro 2.065,82; del Sig.
Ferrara Aldo a L. 8.000.000, pari ad Euro 4.131,65 e con la condanna dei Sigg.
Civitillo e Cesarini a L. 8.000.000 ciascuno, pari ad Euro 4.131,65 per effetto
dell'errore materiale di cui sopra e con la condanna alle spese del secondo
grado di giudizio ed agli interessi dalla sentenza di primo grado, spese che
fino al deposito dell'originale di questa sentenza vengono liquidate in
Euro 519,61 ------------
(cinquecentodiciannove/61)
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2004.
Il
Consigliere Relatore Il
Presidente
F.to
Mario Casaccia F.to Tommaso
De Pascalis
Depositata in Segreteria il 1
SET. 2004
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Pizzin