REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso De Pascalis                           Presidente

Mario Casaccia                               Consigliere Relatore

Antonio D'Aversa                           Consigliere

Giovanni Piscitelli                           Consigliere

Angelo Antonio Parente                Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello, iscritto al n. 15806 del Registro di Segreteria, proposto  dal  Sig.  Cesarini  Luigi;  sull'appello,  iscritto  al  n. 15802,  proposto  da  Civitillo  Italo;  sull'appello, iscritto al n. 15785, proposto dai Sigg. Olga Bellini e Aldo Ferrara, avverso la sentenza n. 151/2001 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, depositata in data 28.12.2001.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 22 giugno 2004 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Mario D'Urso in difesa e rappresentanza di Olga Bellini e Aldo Ferrara, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Angelo De Dominicis.

F A T T O

Con atto di citazione del 27.3.2001 il Procuratore Regionale per la Campania chiamava in giudizio gli appellanti interessati, nonché il Sig. Capocasale Pasquale, poi deceduto, per sentirli condannare al pagamento a favore del Comune di Piedimonte Matese della somma di L. 146.694.000 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Il P.M. contestava l'applicazione dell'istituto della incentivazione relativo all'anno 1996 da parte e degli amministratori e del responsabile del servizio del personale e del segretario generale del Comune.

Il fondo incentivante era stato erogato, infatti, senza un'idonea copertura e contrariamente ai pareri espressi e dall'Ufficio Ragioneria del Comune, dal CO.RE.CO e dal Consiglio Comunale, che peraltro non ratificò la delibera costitutiva.

Il giudice di prime cure, riconosciuto che la domanda attrice era fondata, ha, in applicazione del potere riduttivo, abbattuto la somma da corrispondere all'Ente locale in L. 40.000.000 condannando gli assessori Cesarini e Civitillo a L. 12.000.000 ciascuno e Bellini e Ferrari a L. 8.000.000, condanne comprensive della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello  tutti i condannati. I Sigg. Bellini e Ferrara hanno prospettato il travisamento dei fatti, perché non sussisterebbe nessun ritardo nella messa a punto dei progetti finalizzati all'autorizzazione del fondo di produttività e perché non sono state stanziate somme superiori a quelle previste.

La Sig.ra Bellini Olga, peraltro, non avrebbe avuto responsabilità di rilevanza esterna essendo affidati i compiti di dirigente del Servizio Personale del Comune ad altro soggetto, mentre, invece, il suo contributo avrebbe riguardato soltanto la regolarità tecnica e non i censurati profili di regolarità contabile.

Il Dott. Ferrara da parte sua sostiene che la sua attività è legittima in quanto il parere favorevole reso sulla delibera n. 114/97 aveva come presupposto che il fondo avesse già la copertura finanziaria; mancherebbe poi il requisito della colpa grave.

Gli appellanti Cesarini e Civitillo hanno, a loro volta prospettato le seguenti censure; e cioè, la norma che legittima l'istituzione del fondo incentivante non pone come pregiudiziale della valutazione dei compensi una preventiva attività pianificatoria e progettuale; l'adozione della delibera sarebbe stata presa solo dopo che il segretario comunale Ferrara aveva rassicurato la Giunta della legittimità dell'operato; la copertura finanziaria, poi, va rinvenuta nella successiva delibera n. 504/96 di assestamento del bilancio.

Con le conclusioni scritte il Procuratore Generale rileva innanzitutto che vi è stato un errore nella ripartizione del danno: essendo deceduto l'assessore Capocasale la ripartizione del danno dovrebbe essere operata nel modo seguente: L. 8.000.000 ciascuno nei confronti degli amministratori; L. 8.000.000 ciascuno nei confronti di Bellini e Ferrara, sicché, trattandosi di errore materiale anche in assenza di un motivo d'appello, la condanna a carico di Cesarini e Civitillo dovrebbe essere ridotta da L. 12.000.000 a L. 8.000.000.

Il Procuratore Generale peraltro precisa che la normativa (art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13) stabilisce che la produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse. Perciò occorre l'istituzione di un apposito capitolo di spesa o fondo di produttività e che l'istituzione del fondo incentivante va collegata a precisi programmi operativi, finalizzati al miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli enti. E' evidente allora che di fronte a questi chiari principi e norme il Procuratore concorda con quanto deciso dal giudice di prime cure.

Risulta, poi, dagli atti che l'erogazione delle somme non è stata preceduta da una pianificazione del lavoro; non hanno fatto seguito progetti operativi, né risulta che siano stati compiuti lavori diretti verso il conseguimento degli obiettivi che la straordinarietà dell'erogazione esigeva. Quindi il danno per l'Ente sussiste e risulta anche provato.

Quanto alla colpa grave, può ritenersi che abbiano soggettivamente tenuto una condotta non suscettibile di essere considerata al di fuori dell'elemento previsto dalla normativa, specie se si considerano i rilievi mossi dal Servizio Ragioneria del Comune e le censure da parte del CO.RE.CO..

Peraltro, gli amministratori Cesarini e Civitillo non possono invocare che alla decisione di erogare comunque il fondo sarebbero pervenuti perché rassicurati dal Segretario comunale, dato che tale circostanza è stata presa in considerazione dal giudice di prime cure in sede di esercizio del potere riduttivo.

Il Segretario Comunale, a sua volta, ha omesso di formulare rilievi su delibere illegittime, mentre infine la Sig.ra Bellini risultava preposta all'Ufficio Personale sin da epoca antecedente al 1996 ed ha partecipato all'intera vicenda amministrativa. Conclude, quindi, il Procuratore Generale per la reiezione degli appelli, previa verifica dei conteggi in tema di ripartizione dei danni.

Lo stesso Procuratore Generale poi con parere espresso il 15.7.2002, ha chiesto che sia dichiarata inammissibile la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, perché tale sospensione è disposta ex lege (art. 5, 20.12.96, n. 639) di conversione del D.L. 23.10.1996, n. 543.

Con ordinanza 7.11.2002 questa Sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 21.5.2004 l'Avv. Leopoldo Bonito in difesa dei Sigg. Luigi Cesarini e Italo Civitillo in controdeduzione alle conclusioni del Procuratore Generale ha ribadito che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 333/1990 l'attività pianificatoria progettuale non si pone come dato imprescindibile al fine della regolare liquidazione dei compensi incentivanti in favore dei dipendenti; nella fattispecie la Giunta Municipale del Comune di Piedimonte, altro non ha fatto che provvedere alla costituzione del fondo incentivante ed alla successiva liquidazione in favore dei dipendenti sulla base di parametri regolarmente concordati; sicché il danno non può sussistere mentre la delibera n. 114 del 1996 è avvenuta con il parere favorevole del Segretario Comunale dell'Ente e quindi in definitiva gli amministratori hanno agito in assoluta buona fede.

Il 9 giugno 2004 è stata depositata una memoria da parte dell'Avv. D'Urso in difesa di Bellini Olga e Ferrara Aldo in controdeduzioni alle conclusioni della Procura Generale della Corte dei Conti.

Richiamando il contenuto del ricorso in appello, l'Avv. D'Urso ritiene che bisogna proprio in considerazione della richiesta di parte pubblica ridurre l'importo posto a carico degli appellanti Bellini e Ferrara nel rispetto delle valutazioni fissate nella sentenza impugnata.

Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale risulta, sempre secondo la difesa, che l'esecuzione dei carichi di lavoro per l'anno 1996 sono stati preceduti da una precisa e preventiva attività pianificatoria. Quanto al numero delle ore di straordinario, ricorda la difesa, che l'Amministrazione con la presenza delle organizzazioni sindacali aveva stabilito che il fondo doveva essere impegnato sino a 70 ore pro capite.

L'attività espletata con i carichi di lavoro nell'anno 1996 è stata utile ed è risultata indispensabile per la successiva rideterminazione della pianta organica; quindi non sussiste alcuna colpa grave con riguardo ai Signori Ferrara (segretario comunale) e Bellini (dipendente comunale). Viene contestato in pratica l'assunto, non supportato da alcuna prova, secondo cui il Ferrara avrebbe svolto un'azione positiva per l'adozione della delibera n. 114/96.

Il Segretario comunale aveva espresso parere favorevole perché il fondo di incentivazione aveva trovato copertura finanziaria e con l'autorizzazione di tale fondo era stata realizzata un'attività obbligatoria prevista dalla legge; non solo, ma tale attività era il risultato di una concertazione tra le organizzazioni sindacali e aziendali. Pertanto sarebbe fuori luogo parlare di colpa grave.

Quanto alla Dott.ssa Olga Bellini era semplicemente una dipendente dell'Ufficio Personale del Comune, priva di rilevanza esterna; aveva solo mansioni di collaborazione e di istruttorie interne e non aveva partecipato alla riunione del 13.12.96 dove era presente il Dott. Grauso, dirigente del Servizio Personale, né alla successiva riunione del 14.2.1997. Pertanto, l'Avv. difensore, chiede l'accoglimento dell'appello, l'assoluzione dei suoi assistiti ed in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima consentita.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. D'Urso, il quale si è rimesso agli atti scritti sottolineando, in particolare, la buona fede dei suoi assistiti oltre l'irrilevanza del parere reso dal Servizio Ragioneria del Comune di Piedimonte Matese.

Il P.M., dal canto suo, pur condividendo le conclusioni già rassegnate, ha sostenuto che il Segretario Comunale va assolto sul profilo che il suo parere sarebbe inutiliter datur, in considerazione dell'annullamento della delibera n. 114 del 1997, mentre, invece, il parere reso dalla funzionaria Sig.ra Olga Bellini, essendo interno al procedimento, comporterebbe una responsabilità della stessa, la quale, in pratica, ha partecipato a tutta l'intera vicenda amministrativa.

Una breve replica dell'Avv. D'Urso a difesa della Sig.ra Bellini in quanto quest'ultima non ha, come già rappresentato nelle memorie, partecipato ad alcuna riunione dove invece era presente il Dott. Grauso, dirigente del Servizio Personale.

D I R I T T O

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13, la produttività nella Pubblica Amministrazione va collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse.

Nella fattispecie, come rilevato anche dal giudice di primo grado, è mancata una pianificazione del lavoro con progetti operativi per conseguire quegli obiettivi che la straordinarietà dell'erogazione esigeva. Pertanto, può ritenersi pacifica la preventiva attività pianificatoria e progettuale per erogare i compensi di cui al fondo di incentivazione. Ed è altrettanto pacifico che in assenza di questo presupposto vi sia stata una deminutio patrimoniale per le finanze dell'Ente; infatti, il premio di produttività può essere erogato soltanto in relazione a precisi obiettivi e non già indiscriminatamente, come è avvenuto nell'anno 1996 nel Comune di Piedimonte Matese. Ciò nonostante, non si può non rilevare come i carichi di lavoro hanno rappresentato pur sempre un'attività da compensare, ancorché gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti. Ed è nell'ambito di questa considerazione che correttamente il giudice di primo grado con equilibrio, anche in presenza di irregolarità nella gestione della vicenda, ha riconosciuto un abbattimento del danno richiesto dal Procuratore Regionale di prime cure.

Sotto il profilo soggettivo, a fronte del rilievo mosso dalla Ragioneria del Comune, cui ha fatto seguito anche l'annullamento della delibera n. 114/97 del parte del CO.RE.CO. e la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, non v'ha dubbio che sussiste la colpa grave soprattutto in considerazione del fatto che la delibera di assestamento del bilancio non ha efficacia convalidante o di sanatoria della delibera annullata, ma semplicemente validità ricognitiva.

Ciò precisato, con riferimento alla posizione individuale di ciascun responsabile, il Collegio ritiene che l'appello dei Signori Cesarini e Civitillo debba essere respinto in quanto il giudice di primo grado ha correttamente fatto uso del potere riduttivo in considerazione della rilevanza causale dell'operato del Segretario Comunale e del Responsabile del Personale; nondimeno va corretto l'errore materiale nel computo delle condanne così come rappresentato dallo stesso P.M.; vale a dire la ripartizione del danno non può che essere di L. 8.000.000 nei confronti degli amministratori Civitillo e Cesarini in considerazione del fatto che avrebbe dovuto partecipare al pagamento anche il deceduto assessore Capocasale, nei confronti dei cui eredi la Procura ha rinunciato all'azione.

Parimenti, il Collegio ritiene di respingere l'appello del Segretario Comunale perché ha avuto un ruolo decisivo nella produzione del danno avendo lo stesso, non soltanto, omesso di formulare rilievi sulle delibere riconosciute illegittime dagli organi di controllo, ma adottato anche una condotta causativa per l'adozione della delibera n. 114 del 1997.

Viceversa, per la Sig.ra Bellini, dato che quest'ultima ha rivestito all'epoca dei fatti soltanto semplici compiti esecutivi e considerato che alle riunioni relative a tutta la vicenda ha partecipato un altro dirigente, il Collegio ritiene di dover ridurre il quantum della condanna a L. 4.000.000.

Conclusivamente la sentenza impugnata va confermata per i Sigg. Civitillo e Cesarini, fatto salvo la correzione dell'errore materiale nel computo della condanna loro ascritta, così come va confermata integralmente la sentenza di prime cure per quanto concerne il Segretario Comunale, mentre invece va riformata la stessa con riferimento alla funzionaria Olga Bellini.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del Sig. Aldo Ferrara e dei Sigg. Civitillo e Cesarini ed accoglie parzialmente l'appello della Sig.ra Bellini con la condanna della Sig.ra Bellini a L. 4.000.000, pari ad Euro 2.065,82; del Sig. Ferrara Aldo a L. 8.000.000, pari ad Euro 4.131,65 e con la condanna dei Sigg. Civitillo e Cesarini a L. 8.000.000 ciascuno, pari ad Euro 4.131,65 per effetto dell'errore materiale di cui sopra e con la condanna alle spese del secondo grado di giudizio ed agli interessi dalla sentenza di primo grado, spese che fino al deposito dell'originale di questa sentenza vengono liquidate in Euro  519,61 ------------

(cinquecentodiciannove/61)

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2004.

Il Consigliere Relatore                            Il Presidente

F.to Mario Casaccia              F.to Tommaso De Pascalis

                   Depositata in Segreteria il 1 SET. 2004

                   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                   F.to Mario Pizzin