REPUBBLICA ITALIANA  sent. 488/2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Gaetano       PELLEGRINO                Presidente

Dr. Silvio            AULISI                            Consigliere relatore

Dr. Enzo             ROTOLO                       Consigliere

Dr. Amedeo        ROZERA                        Consigliere

Dr. Salvatore      NICOLELLA                    Consigliere  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in revocazione iscritto al n. 18756 del registro di Segreteria proposto dal Prof. D'ANCONA Antonio rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Orsoni e Giulio Correale;

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.);

AVVERSO

la sentenza n. 377/03 di questa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale depositata in data 10.09.2003.

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO il ricorso in revocazione notificato il 16.10.2003 e depositato il 28.10.2003;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 14.07.2004, con l'assistenza del Segretario Signora Bianco Lucia, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'Avvocato Giorgio Orsoni per parte appellante, la dottoressa Maria Maddalena Morino per il Comune di Venezia e la dottoressa M. Carmela Viola per l'I.N.P.D.A.P.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 802/02, depositata il 07.08.2002, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto respingeva il ricorso proposto dal Prof. D'Ancona Antonio avverso la Nota dell'11.10.2000 con la quale l'I.N.P.D.A.P., sede di Venezia, aveva rappresentato allo stesso l'impossibilità di disporre la di lui continuazione dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. non potendo applicarsi nei suoi confronti quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 274 del 1991.

Risulta agli atti che il prof. D'Ancona - Segretario Generale del Comune di Venezia e come tale iscritto all'I.N.P.D.A.P.  -  cessava da tale incarico in data 31.12.1995, (in pensione per limiti di età secondo la Nota dell'11.10.200 dell'I.N.P.D.A.P.; per dimissioni volontarie secondo parte appellante) per assumere dal 01.01.1996 (dal 22.12.1995 secondo parte appellante) la carica di amministratore delegato e direttore generale della S.p.A. “Casinò di Venezia”, già gestito in economia dal Comune di Venezia e poi trasformato,  ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 08.06.1990, in S.P.A. dal 01.01.1996 (delibera n. 22  del 06/07.02.1995).

Il rigetto del ricorso conseguiva all'aver ritenuto l'adito Giudice territoriale che quanto disposto dalla lettera “B” dell'articolo 5 della legge n. 724 del 1991 (disciplinante l'iscrizione previdenziale dei dipendenti di enti pubblici transitati in società private per effetto di legge, regolamento o convenzione) non poteva applicarsi al prof. D'Ancona in quanto “il precedente rapporto di lavoro era di dipendenza a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione”  mentre “il nuovo rapporto era stato stipulato con una s.p.a. sia pure partecipata al 95% dal Comune, ma a struttura privatistica”; in quanto “le funzioni di Segretario generale del Comune (già svolte dal D'Ancona) e quelle di direttore della s.p.a. (poi assunte dallo stesso D'Ancona) non erano affatto assimilabile” e in quanto, in conclusione, veniva a trattarsi di “nuovo rapporto di lavoro e non di continuazione del precedente, per di più con funzioni parzialmente diverse da quelle precedentemente svolte”.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il D'Ancona i cui difensori - ricordato che questi con nota del 21.03.1996 aveva rappresentato all'I.N.P.D.A.P. di voler optare per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa pensione degli istituti di previdenza data la “continuità funzionale e temporale intercorrente fra le mansioni di segretario generale del Comune e quelle di direttore generale del casinò municipale” e che, di contro, l'I.N.P.D.A.P. si era espresso per la legittimità dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. in quanto il D'Ancona risultava assunto dal “Casinò di Venezia quando questo aveva perso la natura di ente pubblico” - ne censuravano l'erroneità osservando: a) in ordine all'interpretazione dell'articolo 5, lettera B, della legge n. 274 del 1991, che i principi giurisprudenziali in materia (Cassazione, Sez. lavoro,  n. 1744 del 2000) e la stessa ratio della norma rendevano la stessa applicabile alla fattispecie; b) in ordine alla continuità degli incarichi e alla assimilabilità delle funzioni, che la documentazione esistente certificava la mancanza di qualsiasi interruzione tra i due servizi (addirittura accavallatesi); c) in ordine alla natura della Società Casinò Municipale di Venezia S.p.A., che questa non rilevava ai fini della fondatezza dell'opzione esercitata.

Conclusivamente veniva chiesto che, in riforma dell'appellata sentenza, volesse riconoscere il diritto del D'Ancona al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. e, quindi, la rideterminazione del trattamento di riposo a far data dal 01.01.1999 con ricongiunzione dei periodi di contribuzione.

Con successiva memoria depositata il 18.02.2003 i difensori di parte appellante - dopo aver nuovamente ed ampiamente ripercorso le tappe della vicenda - ribadivano le argomentazioni a sostegno di una interpretazione della norma in questione in senso favorevole alla domanda del D'Ancona sottolineando, in particolare, l'incongruenza che sarebbe derivata dall'aver ritenuto la norma applicabile ai “croupiers” nei riguardi dei quali erano presenti gli stessi presupposti (precedente rapporto con una pubblica amministrazione; fine del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione; inizio nuovo rapporto con la società privata) e non anche nei confronti del D'Ancona pur in presenza degli stessi presupposti.

Nel giudizio di appello l'I.N.P.D.A.P. osservava, di contro, che la norma in discussione poteva trovare applicazione solo nei confronti di chi “assunto presso un ente pubblico per svolgere determinate funzioni, si trovi in guisa quasi automatica, e senza la necessità di manifestare la propria volontà, a svolgere le medesime funzioni presso una società privata alla quale norme di legge o regolamento o convenzioni abbiano attribuito le funzioni e le competenze prima esercitate dall'ente pubblico stesso”. Contestate, quindi, tutte le argomentazioni svolte nell'atto di appello, l'I.N.P.D.A.P.  chiedeva il rigetto del gravame.

In sede di discussione orale il difensore di parte appellante, premessa la lettura della lettera “B” dell'articolo 5 della legge n. 274 del 1991 alla luce dei relativi atti parlamentari, ribadiva: - che “l'identità di funzioni” (cui viene fatto riferimento nella norma) attiene solo all'Ente e alla successiva società di diritto privato; - che il “titolo” del trasferimento poteva rapportarsi anche ad un atto amministrativo; - che nessuna interruzione (ed anzi un accavallamento) vi era stato tra la funzione (l'incarico) di Segretario generale del Comune prima e di Direttore generale della S.p.A. dopo; - che non rilevava la circostanza che la nomina a Direttore generale della S.p.A. conseguiva ad un deliberato del C.d.A. della società stessa.

Da parte sua il rappresentante di parte appellata - dopo aver ribadito che nella specie trattasi di due enti distinti - affermava non potersi parlare di transito e che, comunque, la norma in discussione poteva applicarsi solo al personale già in servizio presso il “Casinò” (quale prima gestito in economia dal Comune) transitato nell'organico della nuova società.

Con la sentenza ora gravata in revocazione questa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale   -  dopo aver precisato che la questione riguardava l'applicabilità o meno del disposto di cui alla lettera “B” dell'articolo 5 della legge n. 274 del 1991 nei riguardi di un soggetto che fino al 31.12.1995 rivestiva la carica di Segretario generale del Comune di Venezia (che, come è noto, fino a quel momento gestiva in economia il “Casinò municipale”) e che dal 01.01.1996 era venuto a rivestire la carica di Direttore generale della S.p.A. “Casinò di Venezia” nata dalla “trasformazione” (ai sensi della legge n. 142 del 1990) della precedente gestione in economia - motivava il rigetto dell'atto di appello nei seguenti termini:

“ritiene il Collegio che per risolvere la detta questione sia di fondamentale importanza, per la successiva corretta applicazione della lettera “B” dell'articolo 5 in questione, ricordare che - una volta previsto dalla legge n. 241 del 1990, al fine evidente di evitare qualsiasi commistione, il trasferimento di attività di carattere imprenditoriale gestite in economia da Amministrazioni pubbliche  in società di diritto privato, anche se a capitale pubblico -  il legislatore (successivo)  non poteva non disciplinare, sotto il profilo previdenziale, la “sorte” del personale che per effetto di tale “separazione” si trovava a perdere il “titolo” di pubblico dipendente per inserirsi nell'organico della nuova società di diritto privato. E ciò ha fatto dando al detto personale la facoltà di chiedere il mantenimento del precedente regime previdenziale (quello gestito dalla CPDEL poi confluita nell'I.N.P.D.A.P.).

Partendo da questa premessa di “fondo” - sulla quale anche le parti in causa implicitamente concordano -  la successiva “indagine” non può che essere quella di individuare in modo tassativo quali sono (erano) i soggetti che di tale “facoltà” possono (potevano) beneficiare.

E ad avviso del Collegio questi soggetti vanno individuati unicamente in quei dipendenti (dell'ente territoriale Comune di Venezia) che, per essere inseriti nell'organigramma della preesistente gestione, non potevano non transitare nel nuovo ente societario pena la perdita del posto di lavoro in quella specifica “struttura” gestionale.

Sicché, di sicuro, questi soggetti non possono essere individuati in quei dipendenti comunali che, fuori dell'organigramma, potevano ben avere a che fare con la precedente gestione del casinò municipale, in quanto deputati a meri compiti (ma pur sempre a rilevanza pubblicistica)  di  “controllo” o di “indirizzo” sull'attività gestionale ad altri affidata. 

Questi soggetti non potevano ovviamente essere interessati all'operazione di trasformazione della gestione in economia in una società a carattere privato nella quale non erano, ovviamente, costretti ad “emigrare” e, quindi, a maggior ragione, non potevano essere destinatari della facoltà di opzione di cui si discute.

E fra questi soggetti non può non comprendersi lo stesso Prof. D'Ancona in quanto anch'esso - seppur deputato, quale massimo esponente della struttura amministrativa del Comune, a svolgere la funzione di alta vigilanza sulla (precedente) gestione in economia del casinò  - di tale gestione non faceva parte. E per non aver fatto parte dell'organico di detta gestione lo stesso non si è trovato tra il personale “automaticamente” inserito nella nuova struttura societaria privata nella quale è transitato unicamente per effetto di una sua scelta personale.

Alla luce delle considerazioni che precedono le espressioni letterali contenute nella norma di cui si discute non possono giammai essere interpretate nel senso di far ritenere che “qualsiasi” trasferimento (e quindi anche quello “non necessitato”) tra Ente locale e nuova società sia tale da consentire il perdurare dell'iscrizione nella (attuale) gestione previdenziale dell'I.N.P.D.A.P.

Dando applicazione dei suddetti principi è di tutta evidenza che, in disparte qualsiasi considerazione in ordine alla natura dei due Enti (nella specie un Comune ed una Società per azione anche se a partecipazione pubblica), la pretesa del Prof. D'Ancona non possa essere accolta”.

La sentenza n. 377/03 di questa Sezione Giurisdizionale è stata, ora, gravata in revocazione dal Prof. D'Ancona (del ricorso sono stati “notiziati” anche il Comune di Venezia ed il Casinò municipale di Venezia S.p.A.) i difensori del quale, dopo aver precisato che l'omessa valutazione della documentazione processuale integra quella falsa percezione della realtà che ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del  c.p.c. legittima la proposizione del ricorso in revocazione,  addossano alla sentenza svariati profili di erroneità e in particolare: - l'omessa lettura degli atti parlamentari che hanno accompagnato la formulazione dell'articolo 5 della legge n. 274 del 1999; - l'omessa valutazione della circostanza che il transito del prof. D'Ancona alla direzione del Casinò non conseguiva ad una scelta personale dell'interessato ma ad una scelta imposta dal Sindaco e dalla Giunta di Venezia; - l'inesistenza negli atti di causa di documenti in ordine ad un asserito organigramma o organico cui aveva fatto riferimento la sentenza di appello; - l'essere stato supportato da affermazioni false dell'INPDAP il ragionamento fatto dal Giudice per negare il diritto di opzione.

Con successiva memoria depositata il i difensori del Prof. D'Ancona hanno ulteriormente illustrato gli “errori” di fatto nel quale sarebbe incorso questo Giudice di appello.

Con memoria depositata il 18.06.2004 si è costituito in giudizio l'I.N.P.D.A.P. che ribadendo l'assunto che il disposto normativo in questione poteva trovare applicazione solo nei confronti del dipendenti comunali obbligatoriamente transitati nella nuova S.P.A., ha chiesto in via principale che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, che lo stesso venga respinto.

Con memoria depositata il 22.06.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Venezia chiedendo, di contro, l'accoglimento del ricorso nell'esenziale considerazione che il transito del Prof. D'Ancona era stato voluto dall'Amministrazione comunale nel senso che il predetto D'Ancona non poteva che “ubbidire” e transitare nella nuova Società.  

All'odierna pubblica udienza il difensore di parte ricorrente ed i rappresentanti del Comune di Venezia e dell'I.N.P.D.A.P. hanno così concluso.

L'Avvocato Orsoni ha ribadito che il prof. D'Ancona doveva ritenersi già inquadrato nella gestione del Casinò del quale curava la gestione, non quale Segretario generale del Comune, ma con distinto rapporto di lavoro come, del resto, dimostravano le indennità da lui percepite per tale diverso aggiuntivo “lavoro”; e che, comunque, il passaggio nella neocostituita  S.P.A. era avvenuto, non per libera scelta,  ma per effetto di disposizione del Sindaco e della Giunta Comunale come ben poteva evincersi dalla “lettera” del 13.12.1995 inviata dal Sindaco al prof. D'Ancona, documento da ritenersi risolutivo, ma che questo Giudice di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione.  La dottoressa Morino ha svolto anch'essa analoghe considerazioni aggiungendo: che per assolvere alle funzioni dirigenziali si era fatto ricorso a dirigenti del Comune; che gli ispettori comunali con contratto pubblicistico erano rimasti dipendenti comunali; che per chi aveva un contratto privatistico il passaggio era stato automatico. La dottoressa Viola ha confermato le conclusioni svolte nella memoria scritta confermando le conclusioni di inammissibilità del ricorso ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

E deve essere dichiarato inammissibile in quanto, pur potendosi convenire con il principio affermato dai difensori di parte ricorrente in ordine alla sussunzione come errore di fatto dell'omessa valutazione, ove effettivamente avvenuta, della documentazione processuale, è di tutta evidenza, come del resto è ampiamente emerso in sede di discussione orale, che il “motivo” di fondo per il quale è stata richiesta la revocazione della sentenza non viene individuato tanto dall'omessa presa in considerazione in se e per se  della “lettera” del Sindaco di Venezia al prof. D'Ancona, quanto dall'errore in merito al “valore” da dare a tale “lettera”.

Ma se in ciò consiste il principale motivo di revocazione (in ordine agli altri si rinvia al proseguo) è facile replicare all'assunto della difesa del ricorrente che il contenuto “legale” di tale “lettera” si risolve in un mero “invito” al prof. D'Ancona ad assumere la direzione della neosorta S.P.A.

E che il contenuto di tale “lettera” non poteva che essere quello appena indicato è di tutta evidenza ove solo ponga attenzione al fatto che un segretario comunale (nella specie un segretario generale data la classe del Comune in questione) non poteva essere “privato” del suo ufficio, non competendo tale potere né al Sindaco, né alla stessa Giunta comunale, data la dipendenza organica e gerarchica dei segretari comunali dal solo Ministero dell'Interno (con il Comune il Segretario comunale assume, infatti, una sola dipendenza funzionale).

Come, del resto, ben conosciuto dal Sindaco di Venezia che, non a caso, aveva avuto cura di “barrare” il simbolo del Comune dalla “lettera” e di concludere la stessa con un mero (anche se pressante) “invito” e non altro.

Gli altri motivi di revocazione devono considerarsi ancor meno condivisibili in quanto gli atti parlamentari (di cui si lamenta l'omessa presa in considerazione) che avevano accompagnato la formulazione del disposto cui viene fatto riferimento,  non sono stati ritenuti a suo tempo (e per quanto possa ora valere non vengono ritenuti neanche ora) tali da attribuire alla norma di cui è stata fatta applicazione un significato diverso da quello attribuito da questo Giudice di appello nella sentenza di cui è stata chiesta la revocazione e in quanto il riferimento al termine “organigramma” usato nella stessa sentenza non aveva altro significato che quello di ulteriormente ribadire il concetto che solo determinati dipendenti si erano trovati soggetti a transitare nella nuova struttura societaria.

Si deve confermare, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in revocazione proposto dal prof. D'Ancona Antonio avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2004.

L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

f.to Silvio Aulisi                                                           f.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno 15 settembre 2004

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

f.to Sandro Italia