REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 5477/04
Registro Generale: 2375/04
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ai
sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
nella Camera di Consiglio del 24
novembre 2004
Visto il ricorso 2375/04 proposto da:
COMUNE di
NOVOLI
rappresentato e difeso da:
BORTONE AVV. MARIO
con domicilio eletto in BARI
VIA CALEFATI, 133
presso
LONGO AVV.
ANTONIO
contro
GARANTE del CONTRIBUENTE per la PUGLIA
rappresentato e difeso ex lege da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO
con domicilio ex lege in BARI
VIA MELO da BARI, 97
presso
AVVOCATURA DISTRETTUALE
STATO
per l’annullamento,
del provvedimento del
Garante del contribuente per la Puglia n. 11/2004 del 22 giugno 2004, comunicato
con nota n. 971/2004 del 22 giugno 2004 pervenuta il 28 giugno 2004, recante
attivazione della procedura di autotutela in relazione agli avvisi di
accertamento emanati dal Comune di Novoli per il canone per occupazione di spazi
e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per passi carrai per gli anni 2001, 2002 e 2003,
nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal Comune ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
GARANTE del CONTRIBUENTE
per la PUGLIA
Udito il relatore Cons. LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Considerato che il ricorso
può essere definito con sentenza in forma semplificata perché manifestamente
fondato e che dell’esercizio della relativa facoltà del Collegio è stato dato
avviso ai difensori presenti in camera di consiglio;
Considerato che con la
deliberazione impugnata n. 11/2004, adottata nella seduta del 22 giugno 2004 e
comunicata con nota n. 971/2004 del 22 giugno 2004, trasmessa a mezzo
raccomandata pervenuta al Comune di Novoli il 28 giugno 2004, secondo il timbro
a calendario dell’ufficio postale di Novoli, il Garante del contribuente
per la Puglia ha ritenuto di poter avviare procedimento di autotutela in ordine
a tutti gli avvisi di accertamento emanati dal Comune di Novoli in relazione
alla applicazione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche
(C.O.S.A.P.) per passi carrai per gli anni 2001, 2002 e 2003 (circa 500 avvisi),
salvi quelli già definiti giudizialmente in via definitiva in senso favorevole
all’amministrazione comunale;
Considerato che, in
riferimento al suddetto provvedimento, costituente esercizio di poteri di
autotutela amministrativa, sussiste senz’altro la giurisdizione
amministrativa;
Considerato che, essendo il
Garante del contribuente per la Puglia organo a valenza territoriale regionale,
non può revocarsi in dubbio la competenza “interna” della Sede centrale di
questo Tribunale Amministrativo Regionale, risultando infondata l’eccezione di
incompetenza “interna” a favore della Sezione staccata di Lecce formulata
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, né comunque ostando l’eccepita
incompetenza “interna” alla decisione del ricorso da parte della Sede
centrale;
Considerato che, secondo
quanto esattamente dedotto dal difensore dell’amministrazione comunale
ricorrente, i poteri del Garante del contribuente riguardano i soli atti, prassi
e comportamenti dell’amministrazione finanziaria, per tale dovendosi chiaramente
intendere l’amministrazione finanziaria statale, secondo quanto è dato di
arguire dall’art. 13 commi da 6 a 13 della legge 27 febbraio 2000, n. 212, come
del pari all’amministrazione finanziaria sono riferiti testualmente le
disposizioni sull’autotutela di cui all’art. 68 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287
(peraltro abrogato dall’art. 23 del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107) e di cui
all’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (come modificato dall’art.
27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) che peraltro al comma 1 ter riserva alle
regioni, province e comuni l’indicazione “…secondo i rispettivi ordinamenti,
(de)gli organi competenti per l’esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1
bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza”; senza
tralasciare di considerare che nella specie si tratta non già di tributo locale
sebbene di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero secondo
quanto precisato dalla Suprema Corte di “…un quid ontologicamente diverso, sotto
il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, di cui al capo II d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 ed all’art. 5
l. 16 maggio 1970 n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta
configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di
occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici…”, con
conseguente devoluzione delle controversie relative alla connessa obbligazione
all’A.G.O. e non anche al giudice tributario (Cass., SS.UU. civili, 19 agosto
2003, n. 12167);
Considerato, pertanto, che
il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato;
Ritenuto, quanto alle spese
del giudizio, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le
parti anche in ragione della novità delle questioni esegetiche
affrontate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione così provvede sul ricorso in epigrafe n. 2375 del 2004:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione del Garante del contribuente per la Puglia n. 11/2004, adottata nella seduta del 22 giugno 2004;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l’intervento dei magistrati:
GENNARO FERRARI Presidente
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons., relatore
Giuseppe ROTONDO Ref.
L.S.
L.S.