REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

BARI

PRIMA SEZIONE  

Registro Sentenze: 5477/04

            Registro Generale: 2375/04  
 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 

nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2004  

Visto il ricorso 2375/04 proposto da:

COMUNE di NOVOLI 

rappresentato e difeso da:

BORTONE AVV. MARIO

con domicilio eletto in BARI

VIA CALEFATI, 133

presso

LONGO AVV. ANTONIO 

contro 

GARANTE del CONTRIBUENTE per la PUGLIA

rappresentato e difeso ex lege da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO

con domicilio ex lege in BARI

VIA MELO da BARI, 97

presso

AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO 

per l’annullamento,

del provvedimento del Garante del contribuente per la Puglia n. 11/2004 del 22 giugno 2004, comunicato con nota n. 971/2004 del 22 giugno 2004 pervenuta il 28 giugno 2004, recante attivazione della procedura di autotutela in relazione agli avvisi di accertamento emanati dal Comune di Novoli per il canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per passi carrai per gli anni 2001, 2002 e 2003, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali  

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal Comune ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 

GARANTE del CONTRIBUENTE per la PUGLIA  

Udito il relatore Cons. LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata perché manifestamente fondato e che dell’esercizio della relativa facoltà del Collegio è stato dato avviso ai difensori presenti in camera di consiglio; 

Considerato che con la deliberazione impugnata n. 11/2004, adottata nella seduta del 22 giugno 2004 e comunicata con nota n. 971/2004 del 22 giugno 2004, trasmessa a mezzo raccomandata pervenuta al Comune di Novoli il 28 giugno 2004, secondo il timbro a calendario dell’ufficio postale di Novoli,  il Garante del contribuente per la Puglia ha ritenuto di poter avviare procedimento di autotutela in ordine a tutti gli avvisi di accertamento emanati dal Comune di Novoli in relazione alla applicazione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per passi carrai per gli anni 2001, 2002 e 2003 (circa 500 avvisi), salvi quelli già definiti giudizialmente in via definitiva in senso favorevole all’amministrazione comunale;  

Considerato che, in riferimento al suddetto provvedimento, costituente esercizio di poteri di autotutela amministrativa, sussiste senz’altro la giurisdizione amministrativa; 

Considerato che, essendo il Garante del contribuente per la Puglia organo a valenza territoriale regionale, non può revocarsi in dubbio la competenza “interna” della Sede centrale di questo Tribunale Amministrativo Regionale, risultando infondata l’eccezione di incompetenza “interna” a favore della Sezione staccata di Lecce formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, né comunque ostando l’eccepita incompetenza “interna” alla decisione del ricorso da parte della Sede centrale; 

Considerato che, secondo quanto esattamente dedotto dal difensore dell’amministrazione comunale ricorrente, i poteri del Garante del contribuente riguardano i soli atti, prassi e comportamenti dell’amministrazione finanziaria, per tale dovendosi chiaramente intendere l’amministrazione finanziaria statale, secondo quanto è dato di arguire dall’art. 13 commi da 6 a 13 della legge 27 febbraio 2000, n. 212, come del pari all’amministrazione finanziaria sono riferiti testualmente le disposizioni sull’autotutela di cui all’art. 68 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 (peraltro abrogato dall’art. 23 del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107) e di cui all’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (come modificato dall’art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) che peraltro al comma 1 ter riserva alle regioni, province e comuni l’indicazione “…secondo i rispettivi ordinamenti, (de)gli organi competenti per l’esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1 bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza”; senza tralasciare di considerare che nella specie si tratta non già di tributo locale sebbene di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di “…un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 ed all’art. 5 l. 16 maggio 1970 n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici…”, con conseguente devoluzione delle controversie relative alla connessa obbligazione all’A.G.O. e non anche al giudice tributario (Cass., SS.UU. civili, 19 agosto 2003, n. 12167); 

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;  

Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti anche in ragione della novità delle questioni esegetiche affrontate; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione così provvede sul ricorso in epigrafe n. 2375 del 2004:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione del Garante del contribuente per la Puglia n. 11/2004, adottata nella seduta del 22 giugno 2004;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l’intervento dei magistrati:

GENNARO FERRARI Presidente

LEONARDO SPAGNOLETTI Cons., relatore

Giuseppe ROTONDO Ref.  

      L.S.


L.S.