REPUBBLICA ITALIANA | ||||||||||
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | ||||||||||
Sede di Bari- Sezione Seconda | ||||||||||
Nr. | 5777/2004 | Reg. Ord. | ||||||||
Nr. 2279-/04 - 2525/04 | Reg. Ric. |
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE, Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA |
nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2004;
Visti i ricorsi riuniti n. 2279/2004 e 2525/04, proposti da SINISI GIUSEPPE, rappresentato e difeso da Guantario Avv. Antonio e Macchione Avv. Giuseppe;
C O N T R O |
- il Comune di Andria, rappresentato e difeso da De Rosas Avv. Vittorio;
- la Commissione Esame Concorso
e nei confronti
- di Vinciguera Tommaso e Pasquarelli Giuseppe, rappresentati e difesi da Piscopo Avv. Danilo;
- di Di Schiena Anna Maria Atonia, Napoletano Sabino e Sciannamea Marialuce
per l'annullamento |
previa sospensione dell'esecuzione,
ricorso 2279/04
ricorso 2525/04
Visti i ricorsi ed allegati
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria, di Pasquarelli Giuseppe e di Vinciguera Tommaso;
Visti tutti gli altri atti di causa
Lette le memorie delle parti
Relatore all’udienza del 9 dicembre 2004 il giudice Francesco Bellomo e uditi altresì i difensori delle parti presenti
Ritenuto quanto segue
fatto e diritto
1. Con ricorso
notificato il 18 settembre 2004 al Comune di Andria, alla Commissione
esaminatrice del concorso, ai controinteressati, depositato il 13 ottobre 2004
(iscritto al n. 2279/04), Giuseppe Sinisi domandava l'annullamento previa
sospensione dell'esecuzione, della nota del 31 maggio 2004, notificata in
data 5 giugno 2004, con cui il Presidente della Commissione per il Concorso
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Cat. Prof. D/1,
bandito dal Comune di Andria, ha comunicato al ricorrente la non ammissione alla
prova orale del concorso non avendo riportato un punteggio di almeno 21/30 in
entrambe le prove scritte, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o
conseguenziale rispetto a quello impugnato, con particolare riferimento: alle
votazioni attribuite al ricorrente nelle prove scritte del concorso; agli atti
preparatori delle prove scritte, predisposizione delle tracce e quant'altro;
alla determinazione dirigenziale Settore personale n. 1737 del 20.11.2003
recante la nomina dei componenti della Commissione; al provvedimento del Sindaco
di Andria del 10 novembre 2003, recante la designazione dei commissari del
concorso in questione; ad ogni atto successivo alla non ammissione del
ricorrente alle prove orali, compresa la graduatoria finale, la proclamazione
dei vincitori, ed eventuali atti di assunzione in servizio;
A fondamento del ricorso deduceva:
Resisteva in giudizio il Comune di Andria chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio i controinteressati che in conformi memorie eccepivano l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale e l'infondatezza delle censure.
In successiva memoria il Comune sollevava eccezione analoga, cui aggiungeva ulteriore questione in rito relativa alla mancata impugnazione nei termini della delibera di nomina della Commissione.
Con ricorso notificato il 6 novembre 2004 al Comune di Andria, alla Commissione esaminatrice del concorso, ai controinteressati, depositato il 23 novembre 2004 (iscritto al n. 2525/04), Giuseppe Sinisi domandava l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, della determina del Capo Settore Personale del Comune di Andria n. 1152 del 20 luglio 2004, recante approvazione dei lavori della Commissione e Proclamazione dei vincitori del Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di. Cat. Prof. D/1, bandito dal Comune di Andria nelle persone dei concorrenti Vinciguerra Tommaso e Pasquarelli Giuseppe;
Resistevail Comune di Andria, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato su motivi di invalidità derivata che non possono avere ingresso per essere anche il primo ricorso inammissibile.
Si costituivano in giudizio i controinteressati, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In prossimità dell’udienza il ricorrente depositava memoria in entrambi i giudizi.
All'udienza del 9 dicembre 2004, fissata per l’esame delle domande cautelari, le parti venivano sentite anche in ordine alla definizione nel merito dei ricorsi ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 9 L. 205/00.
All'esito della discussione le cause passavano in decisione.
2. I ricorsi, che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, risultano manifestamente fondati con riguardo al primo motivo di censura del 2279/04 riproposto in via derivata nel primo motivo del 2525/04, sicchè, essendo il contradditorio completo e l'istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata previa riunione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controinteressati e dal Comune, avendo il ricorrente impugnato nei termini sia l’atto di esclusione del concorso (prima del quale non è ravvisabile un interesse ad agire del partecipante avverso l’atto di nomina della Commissione giudicatrice) atto di approvazione della graduatoria concorsuale.
Passando al merito il Collegio rileva che il quadro normativo vigente nel Comune di Andria in materia di nomina alle commissioni di concorso è inequivoco.
L'art. 20 del Regolamento per le assunzioni agli impieghi stabilisce che il Presidente dovesse essere un dirigente dell'Ente o di altro Ente territoriale.
La delibera di indirizzi di G.M. n. 113/2003 (emanata sulla base dell'art. 27 lett. nn) del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi) prevede che:
"...il responsabile del settore personale o suo sostituto provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in questione sulla base delle designazioni del Sindaco,che provvederà alla scelta come segue:
Obiettano all'unisono le difese delle altre parti che le menzionate previsioni si porrebbero in contrasto con il combinato disposto degli artt. 35, comma 7 e 36, comma 3 lett. e) T.U.E.L. da cui si evince che i componenti delle Commissioni di concorso, scelti tra le menzionate categorie, devono possedere esclusivamente la qualità di esperti nella materie di esame. Facendo applicazione del principio di gerarchia delle fonti ciò dovrebbe condurre all'interpretazione ridutiva (ovvero, deve ritenersi con riguardo alle norme regolamentari, alla disapplicazione) delle disposizioni dettate dall'Ente locale.
L'argomento è privo di fondamento.
In primo luogo occorre osservare che l’art. 107 T.U.E.L. attribuisce ai dirigenti la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso.
Ma, soprattutto, il principio invocato dalle difese resistenti non va letto in senso esclusivo bensì inclusivo. In altre parole il T.U.E.L. non vieta ai Comuni di prevedere requisiti aggiuntivi per la formazione delle commissioni di concorso, bensì fissa dei requisiti minimi da cui non si può prescindere.
Risulta dalla documentazione prodotta che sono stati nominati nella Commissione del concorso in esame come "Presidente" un docente di scuola secondaria, quale "Componente esperto" un dirigente di società privata, quale "Componente amministrativo esperto" un funzionario amministrativo C3 presso la Sez. Reg. controllo della Corte dei Conti.
E' lampante la violazione della prescrizione relativa al presidente, posto che il soggetto nominato risulta pacificamente privo della qualifica dirigenziale.
Pure, deve ritenersi violata la disposizione sui componenti, essendo stati rispettivamente nominati un dirigente privato ed un soggetto sprovvisto della qualifica dirigenziale.
Il primo motivo dei ricorsi è dunque fondato, possono essere assorbiti gli altri.
L'invalidità dell'atto di nomina della Commissione comporta l'illegittimità delle prove da essa giudicate, e dunque degli atti conseguenti, quali segnatamente il provvedimento di esclusione del ricorrente, l'atto di approvazione della graduatoria finale e proclamazione dei vincitori.
I ricorsi sono accolti. Spese, che si liquidano in complessivi 2000 euro, secondo soccombenza.
P.Q.M. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li riunisce e li accoglie, disponendo l’annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Comune di Andria e i controinteressati al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000,00 .
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Bari, 9 dicembre 2004.
IL PRESIDENTE
F.to Giancarlo Giambartolomei |
IL GIUDICE
ESTENSORE
f.to Francesco Bellomo |
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 dicembre 2004
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)