REPUBBLICA ITALIANA Sent.n. 1782/2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 867/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA         
SEZIONE SECONDA  
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 867/04 proposto da Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, difesi da se medesimi;

contro

il Comune di Quartucciu, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balloi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'accertamento

del diritto di accesso al protocollo riservato del sindaco da parte dei consiglieri comunali, contro il diniego opposto con nota del sindaco prot. 8709 del 26 luglio 2004; 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Nominato relatore per la camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

      Udite le parti, come da separato verbale;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

I signori Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu hanno chiesto al sindaco in data 30 aprile 2004 di prendere visione del protocollo riservato in sua dotazione.

Dopo una serie di risposte interlocutorie da parte dell'amministrazione, gli stessi soggetti inoltravano un'altra nota, indirizzata al segretario generale ed al sindaco con cui, richiamando l'articolo 6 del Regolamento comunale, nonché l'articolo 43, comma 2, del DLgs 267/2000, riguardanti entrambi il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi, ribadivano la richiesta di visionare il protocollo riservato.

A tale nota rispondeva il sindaco negando l'accesso.

I consiglieri comunali hanno perciò impugnato il diniego invocando l'articolo 43 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nonché l'articolo 6 del ricordato Regolamento comunale.

Alla luce di tali disposizioni essi deducono l'incompetenza del sindaco nonché la violazione della normativa richiamata, in base alla quale si evincerebbe il sicuro diritto dei consiglieri comunali ad accedere alla documentazione richiesta; chiedono in definitiva che venga accertato il proprio diritto ad accedere alla visione del protocollo riservato del sindaco.

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.

D I R I T T O

I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu, chiedono l'accertamento del loro diritto a visionare il protocollo riservato in dotazione del sindaco.

L'amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica; ciò perché esso sarebbe stato notificato al signor Gilberto Pisu, quale persona fisica, e non al sindaco del Comune di Quartucciu, vero legittimato passivo.

L'eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato notificato "al signor Pisu Gilberto in persona del sindaco, legale rappresentante del comune, presso la casa comunale" perciò, evidentemente, il signor Pisu ha ricevuto la notifica in qualità di sindaco del comune di Quartucciu e, quindi, è stato correttamente individuato il soggetto destinatario della notifica.

Il Comune sostiene poi il difetto di rappresentanza dei consiglieri i quali hanno proposto il ricorso personalmente, senza rivolgersi ad un legale, in violazione dell'articolo 19 della legge TAR.

Secondo il Comune, infatti, la deroga introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 - che all'articolo 4 comma 3 consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore - riguarderebbe esclusivamente i giudizi richiamati nella stessa disposizione e cioè quelli previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sarebbe inapplicabile a quello in esame, previsto dall'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, che oltretutto è successivo alla legge 205/2000 e non ne richiama il contenuto.

Anche tale eccezione va disattesa in quanto l'articolo 43 in esame si limita a riconoscere una particolare legittimazione ai consiglieri comunali in materia di accesso ai documenti, ampliandone l’oggetto a “notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato” senza tuttavia introdurre alcuna innovazione in merito alla procedura da seguire. Ne consegue che, nel silenzio della legge, continua ad applicarsi  al procedimento la disciplina generale introdotta dall'articolo 25 della legge numero 241/1990, in cui è compresa la norma derogatoria, per la generalità di tali  giudizi, all'obbligo dell'assistenza legale .

Il ricorso va dunque esaminato nel merito.

Con il primo motivo si sostiene l'incompetenza del sindaco a decidere sull'istanza in quanto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi, la richiesta va fatta ai responsabili dei Servizi o al segretario comunale.

Sennonché, nel caso di specie, il protocollo di cui si chiede la visione è nella esclusiva disponibilità del sindaco. Tale fatto oggettivo – la cui legittimità non è  allo stato oggetto di contestazione -  comporta che legittimamente la domanda sia stata rivolta non ai soggetti indicati nel regolamento per tutti gli altri atti comunali, ma all’autorità che potendone disporre, più o meno legittimamente,  in modo esclusivo è l’unica, nel caso di specie, titolare della facoltà di esibizione.

Nel merito i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, nonché dell'articolo 6, 2° comma del Regolamento comunale in materia di accesso, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione di appartenenza e ai documenti amministrativi formati dalla stessa amministrazione, ai fini dell'espletamento del mandato.

Il sindaco, con il proprio atto di diniego del 26 luglio 2004 - che richiama anche le considerazioni di cui ad una precedente nota del 1° giugno - individua  sostanzialmente due ragioni preclusive dell'accesso: a) il diritto di accesso del consigliere comunale è esercitabile purché la richiesta non sia formulata genericamente; b) gli atti del protocollo riservato possono avere ad oggetto materie per le quali è esclusa la divulgazione.

Con riferimento al primo aspetto va rilevato che, ai sensi della normativa sopra ricordata (articolo 43, comma 2), i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Perciò, non è necessario dare ulteriori dimostrazioni circa l'interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera circostanza che la richiesta provenga dal consigliere comunale che intenda utilizzarla per espletare il proprio mandato.

Nel caso di specie, non occorreva alcuna ulteriore specificazione in quanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento comunale per l'accesso, “le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato”.

Per quanto riguarda la pretesa esigenza di riservatezza, la speciale normativa che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite in proposito, fermo restando il dovere di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" (articolo 43, comma  2°); pertanto anche sotto questo aspetto non può essere negato il diritto di accesso dei ricorrenti.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al sindaco del Comune di Quartucciu di consentire ai ricorrenti consiglieri comunali la visione del registro di protocollo riservato detenuto dallo stesso sindaco.

La mancata richiesta di spese da parte dei ricorrenti esime il Collegio da una pronuncia sul punto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al sindaco del Comune di Quartucciu l'esibizione ai ricorrenti del registro di protocollo riservato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:

Lucia Tosti,    Presidente,

Silvio Ignazio Silvestri,  Consigliere - estensore;

Francesco Scano,   Consigliere . 
 

Depositata in segreteria oggi 30/11/2004

Il Segretario generale f.f.