REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1908/2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 979/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA  
 

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 979/2004 proposto dall’ing. Lorenzo Iurina, in proprio e quale capogruppo mandatario dell’Associazione temporanea tra professionisti composta dall’arch. Franco Niffoi, dall’ing. Giovanni Mura, dalla società R.Teknos s.r.l., rappresentata dall’ing. Pier Paolo Rossi, dall’arch. Giovanni Dessì, dal prof. Gianpiero Pisanu, dalla società Servizi generali s.r.l., rappresentata dall’ing. Vincenzo Tomasello, dalla società Compucart Soc. Coop. A r.l., rappresentata dal sig. Gian Giacomo Cocco, tutti rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Marcello Mereu e Antonello Rossi ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via Bellini n. 26, presso lo studio del secondo,

contro

rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

e nei confronti

dell’A.T.I. Bonifica S.p.a. e S.P.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Emilio Betti e Alessio Caboni ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso lo studio legale del secondo,

per l'annullamento

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della società controinteressata;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;

      Uditi alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 gli avv.ti Antonello Rossi e Marcello Mereu per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione intimata e l’avv. Alessio Caboni per l’ATI controinteressata ;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

      Con il ricorso in esame, notificato il 28 settembre 2004 e depositato il successivo 6 ottobre, l’ATI ricorrente espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per il consolidamento e restauro del Ponte Romano di Porto Torres, per il quale era previsto per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

      Al termine dell’espletamento del relativo procedimento la ricorrente risultava collocata al secondo posto della graduatoria, alle spalle dell’ATI controinteressata prima classificata, dichiarata aggiudicataria definitiva con l’impugnata determinazione n. 8548 del 30 giugno 2004.

      Sennonchè, ad avviso della ricorrente tale aggiudicazione sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 12 ter, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 109/1994 - Violazione e falsa applicazione del D.M. del 4 aprile 2001 e dell’art. 4, comma 12 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 155, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155 – Violazione del bando di gara e segnatamente degli artt. 4 e 8 – Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Insufficienza, illogicità, contraddittorietà e/o mancanza assoluta di motivazione: in quanto l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta con ribasso percentuale sulla voce rimborso spese del 70%, in violazione della vigente normativa sull’inderogabilità dei minimi tariffari.

      Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.

      Per resistere al ricorso si sono costituite l’Amministrazione intimata e la società aggiudicataria che, con articolate difese, hanno chiesto la reiezione del gravame, vinte le spese.

      Con ordinanza n. 482/2004 del 20 ottobre 2004 il Tribunale adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione, fissando l’udienza del 1° dicembre 2004 per la trattazione del merito della causa.

      A tale udienza, sentiti i difensori delle parti che hanno confermato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

      L’art. 8 del bando prevedeva che la busta C da allegare alla domanda di partecipazione alla gara contenesse l’offerta economica costituta da:

     L’ATI aggiudicataria ha proposto un ribasso percentuale da applicarsi alla voce rimborso spese pari al 70%.

     La ricorrente sostiene che l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI controinteressata sarebbe illegittima in quanto il ribasso proposto per “rimborso spese” sarebbe in contrasto con la vigente disciplina in materia di minimi tariffari.

     Il ricorso è fondato.

     Dispone il comma 12-ter dell’art. 17 della L. 11/2/1994 n°109 e succ. mod.: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n°143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n°340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

     Il citato D.M. 4/4/2001 (che, per l’appunto, detta le regole per la determinazione dei corrispettivi spettanti ad ingegneri ed architetti per le attività di progettazione e per le altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), prevede, a sua volta, all’art. 3, 1°comma: “Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare”.

     Questo Tribunale ha recentemente avuto modo di occuparsi di vicenda analoga a quella in esame, incentrata essenzialmente sull’interpretazione del menzionato quadro normativo, concludendo in termini dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi anche in relazione alla circostanza che il menzionato precedente è stato confermato dal giudice d’appello (TAR Sardegna 11 dicembre 2003 n. 1682, confermata da Cons. Stato Sez. VI, n. 6487/2004).

     Nel medesimo senso, inoltre, Consiglio di Stato si è nuovamente espresso in tempi recentissimi (Sez. V, n.  6572 del 12 ottobre 2004).

     In giurisprudenza si è cioè affermato l’orientamento per il quale dal combinato disposto delle trascritte norme emerge che il rimborso spese costituisce una componente essenziale ed irrinunciabile del corrispettivo spettante ad ingegneri ed architetti per l’esecuzione di prestazioni professionali in favore di pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che sulla detta voce non sono consentiti ribassi eccedenti i minimi tariffari.

     Le ricordate disposizioni hanno, infatti, esteso alla voce “rimborso spese” la disciplina sulla inderogabilità dei minimi riferita, in precedenza, ai soli “onorari”, come dimostra, anche, l’uso del più ampio termine “corrispettivi” fatto dal legislatore.

     Resta, naturalmente, ferma la possibilità di riduzione dei suddetti minimi entro il limite massimo del venti per cento, ai sensi dell’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, conv. in L. 26 aprile 1989 n°155, norma, quest’ultima, espressamente fatta salva dal comma 14-quater dell’art. 17 della L. n°109/1994.

     Nel caso di specie, il raggruppamento aggiudicatario ha proposto una riduzione del settanta per cento sulla voce “rimborso spese”, contravvenendo così alla esposta regola sull’inderogabilità dei minimi tariffari.

     Né, contrariamente a quanto mostra di ritenere l’amministrazione resistente (memoria difensiva depositata in data 25 novembre 2004), ciò risultava consentito dal bando di gara.

     Vero è che il bando di gara ammetteva la possibilità di un “ribasso percentuale sul rimborso spese” ma tale facoltà, in mancanza di inequivoche indicazioni di segno contrario, va intesa conformemente al quadro normativo sopra riportato, ossia nel senso di consentire ribassi contenuti entro la soglia del venti per cento, come previsto dal menzionato art. 4, comma 12-bis.

     In relazione a quanto sopra precisato si rivela, inoltre, del tutto irrilevante la circostanza che nel caso di specie non vi sia stato un azzeramento integrale della voce rimborso spese, come nel caso oggetto del richiamato precedente di questo TAR nel quale vi era stato un ribasso del 100% su tale voce d’offerta.

     Ed invero, l’interpretazione del quadro normativo condivisa dal Collegio induce ad una valutazione qualitativa del ribasso nel senso di ritenerlo sempre illegittimo ove modulato in termini superiori ai minimi tariffari come sopra determinati, a prescindere dal quantum di eccedenza proposto o dalla circostanza che il ribasso eccedente sia corredato, come nella specie, da una relazione di congruità.

     Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente annullamento dell’impugnata aggiudicazione.

     Tenuto conto che il quadro giurisprudenziale in materia non era, all’epoca del ricorso, ancora assestato su posizioni definitivamente acquisite, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata aggiudicazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° dicembre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Turco,    Presidente,

- Manfredo Atzeni,    Consigliere,

- Tito Aru,     Primo Referendario, estensore. 
 

Depositata in segreteria oggi 14/12/2004

Il Segretario Generale f.f.