R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.4434/2004

Reg. Dec.

N. 1788 Reg. Ric.

Anno 1995

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1788/1995 proposto dal Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Viale G. Mazzini, n. 11;

CONTRO

il Sig. Luciano Avi, non costituito;

E NEI CONFRONTI DI

Provincia Autonoma di Trento, non costituita;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, n.249/94, in data 16.6.1994;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva del Comune appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004, relatore il consigliere Carlo Deodato, udito il procuratore dell’ente ricorrente, Giorgio Stella Richter in sostituzione dell'avv. Paolo Stella Richter;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata venivano annullate, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Luciano Avi, le delibere di adozione e di approvazione del P.R.G. del Comune di Trento, nella parte in cui avevano destinato la particella 96/2 di proprietà del ricorrente (prima classificata come edificabile) a verde privato, in quanto ritenute viziate, nella parte giudicata illegittima, da una ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento dell’area del ricorrente, rispetto a quelle contigue (connotate dai medesimi caratteri tipologici, ma catalogate come edificabili).

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Trento che assumeva, in via preliminare, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata medio tempore mutata, con delibera rimasta inoppugnata, la destinazione urbanistica della suddetta particella, e criticava, nel merito, la correttezza della statuizione gravata, della quale domandava l’annullamento, deducendo l’insussistenza di un obbligo di motivazione sulla scelta pianificatoria contestata e, comunque, l’inconfigurabilità, in concreto, della disparità di trattamento riscontrata in prima istanza.

Non si costituivano in giudizio il Sig. Avi e la Provincia di Trento.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va conseguentemente respinto.

2.- Va preliminarmente disattesa la censura con cui il Comune appellante deduce l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta modifica, con delibera non impugnata dall’interessato, della destinazione urbanistica della particella in questione.

2.1- L’eccezione si rivela, anzitutto, inammissibile in quanto formulata in termini talmente generici da impedirne la necessaria comprensione e, quindi, la stessa delibazione; dalla lettura degli scritti difensivi dedicati al motivo in esame, e dall’analisi della pertinente documentazione prodotta dall’appellante, non è dato, infatti, evincere: se la delibera di adozione della variante di assestamento sia stata approvata dalla Provincia, quale sia la nuova classificazione della p.f. 96/2 ivi contenuta, se la stessa sia satisfattiva degli interessi del Sig. Avi e, soprattutto, in cosa si concreti l’invocata cessazione della materia del contendere.

2.2. In ogni caso, la censura dev’essere disattesa nel merito, atteso che l’intervenuta modificazione dell’assetto urbanistico dell’area, quand’anche integralmente satisfattiva delle aspettative dell’originario ricorrente (ciò che, peraltro, non consta), non priverebbe quest’ultimo dell’interesse ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della destinazione urbanistica contestata con il presente ricorso, quanto meno al fine di conseguire il titolo necessario a formulare un’eventuale pretesa risarcitoria per il danno derivante dal ritardo nella configurazione amministrativa delle possibilità edificatorie successivamente riconosciute.

3.- Nel merito il Comune contesta, innanzitutto, la sussistenza di un obbligo motivazionale della scelta pianificatoria controversa e richiama, a sostegno dell’assunto, il consolidato e conforme indirizzo giurisprudenziale che esclude il dovere di esplicitare le ragioni  assunte a sostegno degli atti di pianificazione generale.

3.1- La doglianza, prima che infondata, si rivela inconferente con l’ordito argomentativo che sorregge la statuizione gravata.

A ben vedere, infatti, il Tribunale di prima istanza ha giudicato illegittima la destinazione urbanistica dell’area del ricorrente in quanto difforme da (e deteriore rispetto a) quella impressa a particelle contigue ed omogenee, valorizzando il difetto di motivazione non quale vizio assoluto, ma come omissione dell’onere di esplicitare le ragioni assunte a fondamento della disparità di disciplina deliberata per terreni tra loro uniformi (altrimenti viziata da eccesso di potere).

Ne consegue che la questione della sussistenza dell’obbligo di motivazione delle scelte pianificatorie generali non riassume ed assorbe, in sé, come pretende l’ente ricorrente, il giudizio di illegittimità nella specie gravato e che la disamina della correttezza di quest’ultimo deve estendersi alla verifica, in concreto, della riscontrata disparità di trattamento, di cui l’omessa motivazione costituisce semplice riscontro e non elemento costitutivo.

3.2- Così descritto e circoscritto l’ambito cognitivo del presente giudizio, si deve rilevare che il Comune appellante difende la correttezza della propria scelta sulla base del duplice rilievo che i fondi vicini classificati come edificabili presentano le caratteristiche oggettive di lotti autonomi (a differenza di quello dell’originario ricorrente, asseritamente asservito, come giardino, alla contigua particella edificata) e che, quindi, manca l’indefettibile condizione, per la configurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, dell’identità delle situazioni, di fatto e di diritto, diversamente disciplinate.

3.3- La tesi è priva di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.

E’ sufficiente, in proposito, rilevare che le circostanze che la p.f. 96/2 fosse confinante con altro lotto del medesimo proprietario e che la stessa fosse stata, di fatto, utilizzata come area verde (ancorchè edificabile) non valgono a giustificare l’assegnazione alla stessa di un regime urbanistico diverso da quello riservato ad aree ricadenti nella medesima zona e connotate dalle medesime caratteristiche oggettive.

Anche prescindendo, infatti, dall’assorbente rilievo che difetta ogni elemento significativo della sussistenza di un vincolo pertinenziale tra le due aree di proprietà del Sig. Avi, si deve rilevare che l’inconfigurabilità nella particella in questione di caratteri tipologici peculiari e difformi da quelli presenti nelle omogenee aree circostanti imponeva all’ente pianificatore di attribuire ai diversi fondi, ancora non edificati, presenti nella zona, la medesima destinazione urbanistica o, comunque, di giustificare, con adeguata motivazione (nella specie inesistente), il diverso assetto deliberato per una delle particelle.

A fronte, quindi, della situazione, di fatto e di diritto, appena descritta, l’ingiustificata ed immotivata disciplina urbanistica deliberata per uno dei fondi (tra loro uniformi) rivela uno scorretto uso della discrezionalità (per quanto ampia, nella materia in questione), sotto il profilo di un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni che, per i loro identici caratteri oggettivi, imponevano una disciplina omogenea.

4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

5.- L’omessa costituzione delle parti appellate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese.   

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, meglio indicato in epigrafe, respinge il ricorso indicato in epigrafe; nulla per le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2004, con l'intervento dei signori:

Stenio Riccio             - Presidente

Dedi Rulli                  - Consigliere

Giuseppe Carinci              - Consigliere

Carlo Deodato          - Consigliere Estensore

Sergio De Felice    - Consigliere

      L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Carlo Deodato                                        Stenio Riccio

IL SEGRETARIO 
Maria Grazia Nusca
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06//2004

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

    Il Dirigente

Dott.Giuseppe Testa