REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale
Registro Decisioni:7107/2004
Registro Generale:8035/2004
Sezione Quarta
composto dai Signori: | Pres. Stenio Riccio
Cons. Filippo Patroni Griffi Cons. Dedi Rulli Cons. Aldo Scola Est. Cons. Vito Poli |
ha pronunciato la presente
ai sensi degli artt. 21 e
26, legge n. 1034/1971, come modificati dagli artt. 3 e 9, legge n.
205/2000
nella Camera di Consiglio del 07
Ottobre 2004
Visto l'art. 33,
commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello
proposto da:
MICHELI
PIERO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti NULLO PALAZZETTI e WALTER MASSUCCI con domicilio
eletto in Roma VIA LUCREZIO CARO, 62 presso
FIORAVANTE CARLETTI contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in
Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 DANIELE ANTONIO non costituitosi; VALLINI GIANFRANCO non costituitosi; |
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II 9696/2003, resa tra le parti, concernente CONCORSO INTERNO PER DIPENDENTI DEL MIN. FINANZE.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e uditi, altresì, per le parti l’avv.
Nullo Palazzetti e l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
Ritenuto di pronunciare sentenza in forma semplificata, di ciò avvertendo le parti presenti in camera di consiglio;
Considerato in fatto e diritto quanto segue: l’ordinanza n. 10183/04 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione al giudizio instaurato da altra persona interessata allo stesso concorso impugnato dall’odierno appellante, delinea "… il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area”.
La Suprema Corte, valutando alla stregua del quadro complessivo delineato, la fattispecie in esame (accesso alla categoria <dirigenziale> con concorso al quale sono legittimati i dipendenti che abbiano una determinata anzianità di servizio nella diversa categoria <direttiva>), rileva “…che essa è riconducibile all’ipotesi sub c) della superiore elencazione, trattandosi, come riferito in narrativa, di procedura selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa”, confermando la giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale amministrativa per le controversie in tema di procedure selettive per l’assunzione, contemplate dall’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sopra interpretato.
In conclusione, anche in virtù del recentissimo orientamento delle Sezioni Unite nella richiamata decisione ed alla luce dei principii indicati dalla Corte costituzionale in sede di interpretazione delle disposizioni del T.U.P.I., è corretto affermare che non sussiste, nella fattispecie che ne occupa, la giurisdizione del Giudice ordinario, con la conseguente erroneità della sentenza impugnata, che va dunque annullato con rinvio al primo giudice ex art. 35, legge n. 1034/1971;
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra le parti
per le alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 8035/2004) e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al T.a.r. Lazio, Roma, per il rinnovo del giudizio di primo grado.
Spese compensate per il doppio grado di
giudizio.
Dispone che la presente decisione sia eseguita dall’ Amministrazione e
sia depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 07 Ottobre 2004
Aldo Scola Stenio Riccio
Maria Grazia Nusca