REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

 Registro Decisioni:7107/2004

                               Registro Generale:8035/2004  

Sezione Quarta  

composto dai Signori: Pres. Stenio Riccio

Cons. Filippo Patroni Griffi

Cons. Dedi Rulli

Cons. Aldo Scola Est. 

Cons. Vito Poli 

 

ha pronunciato la presente

DECISIONE BREVE

ai sensi degli artt. 21 e 26, legge n. 1034/1971, come modificati dagli artt. 3 e 9, legge n. 205/2000 

nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2004  

    Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; 

    Visto l'appello proposto da: 

MICHELI PIERO

rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  NULLO PALAZZETTI e  WALTER MASSUCCI

con domicilio  eletto in Roma  VIA LUCREZIO CARO, 62   presso FIORAVANTE CARLETTI 

contro 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12 

DANIELE ANTONIO  non costituitosi; 

VALLINI GIANFRANCO  non costituitosi;

 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II 9696/2003, resa tra le parti, concernente CONCORSO INTERNO PER DIPENDENTI   DEL  MIN.  FINANZE.

    Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;  

    Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

    
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 

    Udito il relatore Cons. Aldo Scola e uditi, altresì, per le parti l’avv. Nullo Palazzetti e l’Avvocato dello Stato Marina Russo; 

    Ritenuto di pronunciare sentenza in forma semplificata, di ciò avvertendo le parti presenti in camera di consiglio;

    Considerato in fatto e diritto quanto segue: l’ordinanza n. 10183/04 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione al giudizio instaurato da altra persona interessata allo stesso concorso impugnato dall’odierno appellante, delinea "… il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area”.

    La Suprema Corte, valutando alla stregua del quadro complessivo delineato, la fattispecie in esame (accesso alla categoria <dirigenziale> con concorso al quale sono legittimati i dipendenti che abbiano una determinata anzianità di servizio nella diversa categoria <direttiva>), rileva “…che essa è riconducibile all’ipotesi sub c) della superiore elencazione, trattandosi, come riferito in narrativa, di procedura selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa”, confermando la giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale amministrativa per le controversie in tema di procedure selettive per l’assunzione, contemplate dall’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sopra interpretato.

    In conclusione, anche in virtù del recentissimo orientamento delle Sezioni Unite nella richiamata decisione ed alla luce dei principii indicati dalla Corte costituzionale in sede di interpretazione delle disposizioni del T.U.P.I., è corretto affermare che non sussiste, nella fattispecie che ne occupa, la giurisdizione del Giudice ordinario, con la conseguente erroneità della sentenza impugnata, che va dunque annullato con rinvio al primo giudice ex art. 35, legge n. 1034/1971;

    Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra le parti per le alterne vicende processuali. 

    P.Q.M. 

    Accoglie l’appello (Ricorso numero: 8035/2004) e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al T.a.r. Lazio, Roma, per il rinnovo del giudizio di primo grado.

    Spese compensate per il doppio grado di giudizio. 
 

    Dispone che la presente decisione sia eseguita dall’ Amministrazione e sia depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

    Roma, 07 Ottobre 2004

    L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

    Aldo Scola  Stenio Riccio 

    IL SEGRETARIO

Maria Grazia Nusca