REPUBBLICA ITALIANA N.7339/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8120 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8120/2003 del 11/09/2003, proposto dalla PROGIN S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Lucio Leopardi e Luisa Leopardi, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde, 2, presso il primo;
contro
SINTAGMA S.R.L. GEODATA E MODULO 3, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Zuccarini, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro, 9, presso Sergio Blasi;
e nei confronti della
Amministrazione Provinciale di Teramo, in persona del Presidente “pro-tempore”, non costituitasi;
della sentenza del TAR ABRUZZO - L'AQUILA n.552/2003, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della SINTAGMA S.R.L. GEODATA E MODULO 3
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 230 del 1° aprile 2004;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 30 Marzo 2004, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati A. Clarizia e G. Zuccarini;
Fatto e Diritto
1) La sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Sintagma s.r.l. quale mandataria dell’Associazione temporanea di imprese (ATI) costituita con Geodata e Modulo 3 per l’annullamento del provvedimento dirigenziale in data 8 luglio 2003 n. 453 con cui il Responsabile del Servizio II, Settore appalti e contratti, della Provincia di Teramo ha affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ammodernamento e rettifiche plano-altimetriche della S.P. 150 tratto Villa Vomano Roseto degli Abbruzzi.
2) La sentenza, emessa in forma semplificata a tenore dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n.205, ha ritenuto che la presentazione di un documento di identità scaduto, nel quale la validità costituisce elemento per legge idoneo a rendere autentica la sottoscrizione, configuri una irregolarità non sanabile trattandosi di un elemento essenziale ai fini della sottoscrizione la cui carenza comporta l’effetto di ritenere la stessa per non apposta. La regolarizzazione di tale elemento violerebbe la parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche e consentirebbe la presentazione di un nuovo documento avente validità da un momento successivo a quello utile per la presentazione dei documenti di gara. La prescrizione della lettera di invito che sanzionava con l’esclusione ogni difformità della documentazione da quanto stabilito nella lettera medesima rafforzerebbe la tesi sostenuta dalla ricorrente e condivisa dal Tribunale Regionale Amministrativo.
3) In fatto si deve precisare che nel caso di specie l’ing. Rossini, che faceva parte dell’Associazione temporanea di professionisti che in caso di aggiudicazione si sarebbe costituita individuando la Progin s.p.a. quale mandataria, come poi è avvenuto, aveva allegato alle dichiarazioni richieste dalla lettera di invito un documento di identità scaduto. In seguito ad un esposto della Sintagma s.r.l., mandataria della costituenda Associazione seconda graduata, che aveva rilevato tale irregolarità, la Provincia di Teramo ha invitato la Progin s.p.a. a regolarizzare la documentazione (cfr. nota n. 52434 del 17 giugno 2003) e l’ATI aggiudicataria ha adempiuto unendo alla nota di risposta del 19 giugno 2003 sia una carta di identità rilasciata dal Comune di Pescara il 17 giugno 2003 all’ing. Rossini che una patente di guida con validità dal 30 novembre 1995 al 30 novembre 2005 sempre dell’ing Rossini. Quindi, sulla base anche di un parere legale del 3 luglio 2003, ha aggiudicato la gara all’ATI di cui Progin s.p.a. era mandataria, con l’atto impugnato in primo grado.
4) Ritiene il Collegio che la fondatezza dell’appello consenta di prescindere sia dall’esame delle eccezioni sollevate in rito da parte appellante – che sostiene che non vi fossero nella specie i presupposti per il ricorso alla sentenza in forma semplificata - che delle censure riproposte in questa sede e che la parte stessa avrebbe potuto porre, se i relativi termini fossero stati rispettati dal giudice di primo grado, in forma di ricorso incidentale.
Appare decisiva per affermare la fondatezza delle censure avanzate con l’atto di appello la considerazione del disposto dell’art. 71, terzo comma, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (445/2000), secondo cui “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.” Tale disposizione opera anche per le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, “di servizi” e di forniture, anche “se regolate da norme speciali”, in virtù dell’art. 77 – bis del medesimo decreto presidenziale, articolo inserito con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 anteriore, quindi alla adozione dell’atto impugnato in primo grado.
La irregolarità di cui trattasi, che di certo non costituisce falsità e può essere agevolmente sanata o con la produzione di altro documento ovvero con una versione aggiornata di quello scaduto, doveva essere oggetto del procedimento di rettifica indicato dall’art. 71 del DPR 445/2000. Né poteva valere in contrario la disposizione della lettera di invito la cui efficacia è esclusa normativamente con la espressa previsione che le norme speciali (legislative, regolamentari ed a maggior ragione dettate con specifici atti amministrativi) non possono avere effetto per escludere l’obbligo di rettifica che, è opportuno precisarlo, nella sussistenza dei presupposti di legge costituisce per il responsabile del procedimento un adempimento dovuto.
La Provincia di Teramo si è attenuta puntualmente al disposto della norma richiamata .
5) Da altra angolazione emerge la correttezza del comportamento dell’Amministrazione provinciale di Teramo se si tiene conto che, come ha osservato parte appellante (pag.14 dell’atto introduttivo della presente fase di giudizio), solo nelle ipotesi dell’art. 45 del DPR 445/2000 è espressamente richiesta la efficacia attuale del documento di identità e non invece nelle ipotesi dell’art. 38 del medesimo decreto presidenziale. La difformità di disciplina si spiega perché nel primo caso degli elementi risultanti dal documento (e solo di questi: cognome, nome, luogo e data di nascita,cittadinanza, stato civile e residenza) non può essere richiesta una diversa certificazione da parte delle Amministrazioni fatta salva ovviamente la facoltà di accertarne la veridicità ed autenticità nel corso del procedimento (la rubrica della norma si riferisce infatti alla “documentazione mediante esibizione”) ed è, pertanto, coerente che il documento debba essere “ in corso di validità”, mentre nelle fattispecie di cui all’articolo 38 l’oggetto della disciplina sono le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze aventi ogni possibile contenuto ed oggetto, fase in cui interessa l’elemento sostanziale della provenienza della dichiarazione o istanza da un determinato soggetto e si comprende che la mera irregolarità formale del documento che non incida sull’elemento sostanziale possa ben essere integrata secondo il disposto dell’ art . 71 del DPR 445/2000.
In effetti il terzo comma dell’articolo 38 qui in esame si limita a precisare che, nel caso che la domanda o la dichiarazione presentata alla Pubblica Amministrazione non sia sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla, può essere sottoscritta ed accompagnata da “copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore” la cui validità potrà quindi anche essere accertata nel corso del procedimento.
Non è poi senza rilievo che anche nelle ipotesi dell’art. 45 del DPR 445/2000 nel caso che il documento di identità prodotto sia scaduto è consentito, con una semplice dichiarazione dell’interessato circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare, siano comprovati ugualmente gli stati e le qualità personali in esso contenuti. Da ciò si evince che, nel nuovo sistema di rapporti tra privato e Pubbliche Amministrazioni ispirato al principio di collaborazione e di autoresponsabilità dei privati nella fase istruttoria instaurato con l’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la dichiarazione del privato va valutata nei suoi contenuti sostanziali che prevalgono, in quanto dichiarati nelle forme previste, sulle risultanze eventualmente divergenti dei documenti ed atti formali irregolari o incompleti, documenti, quindi, che possono essere rettificati.
6) L’appello va pertanto accolto con riforma della sentenza appellata.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sententa appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30 Marzo 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Goffredo Zaccardi Est.
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Nicolina Pullano
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano
Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11 novembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio
Natale
N°. RIC. 8120/03 |
N°. RIC. 8120/03 |
SC