N. 2348 REG. DEC.
N. 518/03 REG.RIC.
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Catanzaro
Sezione Prima
composto dai Signori Magistrati
dr. Salvatore Mezzacapo presidente
dr. Nicola Durante componente
dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n.518/2003 proposto dalla impresa Termo Clima, quale mandataria dell’ATI Termo Clima – Sprovieri Alessandro – Ripac srl, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Muscolino Giuseppe e de Tilla Roberto ed elettivamente domiciliata nello studio de primo in Catanzaro alla via De Gasperi 62;
contro
l’Aereoporto di Crotone S. Anna spa, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Santo Viotti ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via de Gasperi 48;
e nei confronti
dell’ATI Elettrica Sud srl- Balzano Adolfo Francesco sas- Costruzioni Generali Cadigliota srl, in persona del legale rappresentante della impresa mandataria Elettrica sud srl, controinteressato non costituito;
per l'annullamento previa sospensione
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Udito alla camera di consiglio del 26 novembre 2004 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg;
uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO e DIRITTO
Lamenta la ditta ricorrente, partecipante quale capogruppo dell’ATI in epigrafe indicata alla gara d’appalto per i lavori relativi all’esecuzione delle opere civili ed impiantistiche per il completamento dell’aerostazione di Crotone, che illegittimamente il Seggio di gara, dopo aver aggiudicato l’appalto ad essa ricorrente, avrebbe provveduto in autotutela alla revoca di detta aggiudicazione con contestuale assegnazione della gara alla controinteressata ATI Elettrica Sud- Balzano Adolfo- Candigliota srl; di qui i motivi di ricorso dedotti sotto i distinti profili della violazione di legge per incompetenza della Commissione di gara ad adottare la gravata revoca, violazione degli artt. 19 e 21 della legge 109/1994, nonché eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Si è costituita l’intimato Aeroporto di Crotone S.Anna spa per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
All’udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente lamenta col primo motivo il difetto di competenza della Commissione di gara ad adottare il gravato provvedimento giacchè, a suo dire, dopo l’aaggiudicazione dell’appalto all’organo tecnico non residua più alcun potere essendo ogni determinazione affidata alla stazione appaltante.
Ma la tesi non merita di essere condivisa.
Il potere di autotutela del seggio di gara, invero, permane fino al momento in cui la stazione appaltante, appropriandosi degli atti da quello posti in essere, ne suggella gli esiti e l’approvazione degli atti con la aggiudicazione definitiva. Fino a quel momento non vi sarebbe ragione di negare all’organo strumentale della stazione appaltante di emendare la sua pregressa attività con atti di ritiro, sempre che ricorrano i presupposti per la loro adozione.
Nella specie non par dubbio, per venire ad altra censura inerente il preteso difetto di motivazione e di istruttoria, che la Commissione ha dato ampia e esaustiva motivazione in ordine alle ragioni sottese all’atto di ritiro, rappresentando di essere incorsa in un errore materiale che ha di fatto condizionato l’esito della gara. Ed infatti mentre per le tutte le imprese partecipanti il Seggio di gara ha considerato il prezzo offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza, per la sola ATI Termoclima- Costruzioni Alessandro Sprovieri- Ripac srl, ha per converso considerato il prezzo offerto al netto degli oneri di sicurezza. Di qui l’errato calcolo della soglia di anomalia ed in definitiva l’errata individuazione della offerta della odierna ricorrente quale offerta di massimo ribasso; ed è proprio con la finalità di emendare l’errore così descritto che la Commissione di gara, in ciò sollecitata dalla odierna controinteressata, è tornata, con il gravato atto, ad effettuare un nuovo conteggio delle offerte pervenendo per tal via a nuova aggiudicazione in favore della ridetta ATI Elettrica SUD.
Né, da ultimo, appare condivisibile il rilievo secondo cui l’esercizio dello ius poenitendi nei suddetti termini da parte della Commissione di gara sarebbe da considerare in violazione del disposto degli artt. 19 e 21 L. 109/94, che dettano la disciplina degli affidamenti delle commesse pubbliche di lavori; la circostanza che nel tessuto di tali disposizioni non si rinvengono prescrizioni in tema di autotutela ad opera della Commissione giudicatrice non è certo ostativa- come vorrebbe la ricorrente – alla ammissibilità del suo concreto esercizio quando – come nella specie- siano ben evidenziate le ragioni di pubblico interesse che militano in tale direzione; d’altra parte, il potere di ritirare i propri atti viziati è un proprium delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, che non incontra limitazioni oggettuali con riguardo alla materia dei pubblici appalti.
In definitiva, per le svolte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, - Catanzaro – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26 novembre 2004.
Il Giudice
Estensore
Il Presidente
Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2004