N. 

registro sentenze 

N.184 del 2004

registro ricorsi 
 
 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA

N.1212/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO REGISTRO SENTENZE
  N. 915/2001
SEZIONE STACCATA DI LATINA REGISTRO RICORSI
 

composto dai Magistrati

-Dott. Franco BIANCHI - Presidente

-Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere relatore

-Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.915 del 2001, proposto dalla Società MARMI CAPPELLI S.R.L. con sede in Santi Cosma e Damiano, in persona dell’Amministratore Sig.ra Teresa Storace, difesa e rappresentata dagli Avv. Aldo e Davide Natale, con domicilio eletto in Latina, Via V. Monti n.13 (c/o Avv. Vinciguerra);

contro

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO, in persona del Sindaco, non costituito;

per l’annullamento previa sospensione

dell’ordinanza n.24, prot.n.7112 del 31 maggio 2001, in tema di abbattimen-to rumori.

      Visto il ricorso con i relativi allegati.

      Vista la documentazione depositata.

      Viste le ordinanze cautelari emesse.

      Vista la memoria della ricorrente depositata il 22 novembre 2004.

      Visti gli atti tutti di causa.

      Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.

      Udito, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2004, l’Avv. Umberto Gentile, su delega degli Avv. Aldo e Davide Natale, per la ricorrente.

     Ritenuto e considerato quanto segue.

IN FATTO:

      Con ricorso notificato il 27 luglio 2001, depositato il successivo 27 agosto, la Società MARMI CAPPELLI S.R.L., che lavora e commercia marmi e pietre in un opificio sito in Santi Cosma e Damiano in località Cerri Aprano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Sindaco di Santi Cosma e Damiano, tenuto conto di una nota del Servizio Igiene Pubblica della AUSL LT che aveva effettuato rilevamenti, le ha ordinato di provvedere all’abbattimento dei rumori al livello consentito dalla normativa vigente (D.P.C.M. 01.03.91), previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove necessarie.

      La ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento per violazione di legge e per erronea applicazione del cennato DPCM 1 marzo 1991; concludendo per l’accoglimento del ricorso previa sospensione e con vittoria di spese.

      Il Comune di Santi Cosma e Damiano non si è costituito.

      Con ordinanza istruttoria (n.733 del 27 settembre 2001) è stato disposto accertamento, in contraddittorio, del livello di rumorosità degli impianti della ricorrente.

      Indi, con altra ordinanza (n.95 del 25 gennaio 2002), è stata accolta la domanda di sospensione, tenuto conto della mancanza della zonizzazione del territorio comunale ai sensi del DPCM sopra citato e della influenza di ciò sulla corretta rilevazione dei limiti di tollerabilità dei rumori.

      All’udienza del 3 dicembre 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

IN DIRITTO:

      E’ fondata la censura di erronea applicazione del DPCM 1 marzo 1991.

      Il Comune di Santi Cosma e Damiano si è determinato ad assumere l’impugnato provvedimento tenendo presente i limiti di rumore previsti per le zone omogenee di tipo B (di cui al DI 2 aprile 1968 n.1444), limiti indicati nell’art.6 del cennato DPCM 1 marzo 1991.

      E’ da osservare che tale DPCM prevede (art.2) che i comuni classifichino il territorio in sei zone, secondo la tabella allegato 1 al medesimo decreto; è previsto inoltre (sempre dall’art.2) che, per ognuna di dette zone, siano fissati taluni limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq), indicati nella tabella 2.

      Il successivo art.6 prescrive che, in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle predette sei zone, si applichino taluni limiti, fissati anche con riferimento alle zone A e B del DI 1 aprile 1968 n.1444.

      E’ tuttavia incontroverso inter partes che il Comune di Santi Cosma e Damiano non ha classificato il proprio territorio in zone, secondo quanto previsto dalla sopra citata tabella 1.

      E’ altresì incontroverso che lo stesso Comune è privo della individuazione della zona territoriale B prevista dal DI n.1444 del 1968 cit.-

      Ciò comporta, all’evidenza, l’inapplicabilità del livello sonoro equivalente indicato per la predetta zona territoriale B e considerato dal Comune.

      Irrilevantemente l’Azienda USL, in sede di accertamento condotto in esito alla ordinanza istruttoria di questo TARLT n.733 del 2001, ha ritenuto la zona in questione rientrare fra le zone B del cennato DI n.1444, nella considerazione che, giusta deliberazione della Giunta Municipale (n.282 del 28 dicembre 2000, trasmessa unitamente all’esito degli accertamenti), tale zona è stata individuata come zona urbana ai sensi del codice della strada.

     In realtà, con la predetta deliberazione si è preso atto di verbali di delimitazione di tratti di strade provinciali esistenti all’interno del centro abitato del Comune.

      E’ comunque da considerare che tale deliberazione ha valore ai fini dell’applicazione della disciplina dettata dal predetto codice in tema di circolazione stradale; ma non può avere il diverso valore, che invece l’AUSL ha ritenuto, di classificazione della zona ai fini urbanistici e, di conseguenza, ai fini dei livelli massimi di rumore ammissibili. Ciò, tenuto conto delle diverse finalità perseguite dal codice della strada e da normativa altra (urbanistica e sulla ammissibilità dei livelli di rumore).

 Cosicché, in assenza di classificazione del territorio comunale in base alle zone sopra citate, va ritenuto che il limite di accettabilità delle sorgenti sonore sia quello previsto, nel predetto art.6, per tutto il territorio nazionale, e cioè il più elevato dei limiti contenuti nello stesso art.6, evidentemente applicabile, in quanto riferito a tutto il territorio nazionale, in assenza di individuazione delle altre zone (zona A, zona B e zona esclusivamente industriale) indicate nel medesimo articolo, per le quali si prevedono limiti inferiori.

      Orbene, dall’accertamento effettuato dall’AUSL in data 20 novembre 2001 in contraddittorio con la ricorrente, è risultato che, in tre diversi punti di misura, il livello di rumore con i macchinari attivati, in tempo diurno, è di dB, nell’ordine, >64,9, >64,9, >67,6; mentre, con i macchinari disattivati, è risultato, rispettivamente, >57,2, >61,5, >66,7; (deve ritenersi che il segno >, anteposto ad ogni valore accertato, non sia da intendere maggiore di, bensì pari a, non avendo senso, nel caso, accertare una misura superiore, di volta in volta, a un dato specifico valore, e quindi, in definitiva, indeterminata).

      Il rumore prodotto dall’opificio della ricorrente, cioè, è risultato costantemente al di sotto del limite di 70 dB, previsto dall’art.6 cit. come limite diurno per tutto il territorio nazionale.

      Tanto comporta, per quanto osservato, la illegittimità del provvedimento in discussione; di esso va quindi disposto l’annullamento.

      Ciò essendo satisfattivo per la ricorrente, non necessita trattare delle rimanenti censure, delle quali viene quindi dichiarato l’assorbimento.

      Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:

-ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, proposto dalla Società MARMI CAPPELLI S.R.L. contro il COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO;

-per l’effetto, ANNULLA l’impugnato provvedimento (ord.n.24, prot.n.7112, del 31 maggio 2001);

-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;

-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrati-va.

      Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

          (Dott. Elia Orciuolo) 

                                                                                     IL PRESIDENTE

                                                                                 (Dott. Franco Bianchi) 

IL SEGRETARIO 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 DICEMBRE 2004

(art.55 L. 27.4.1982 n.186)

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA